Art. 208-quater Codice Assicurazioni Piattaforme di collaborazione costituite dall’AEAP

Codice delle assicurazioni private – D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209

1. L’IVASS fornisce tempestivamente, su richiesta dell’AEAP, tutte le informazioni necessarie per consentire il corretto funzionamento delle piattaforme di collaborazione costituite presso l’AEAP.

2. L’IVASS può richiedere la creazione, richiedendone la relativa costituzione, di piattaforme di collaborazione con le autorità di vigilanza degli altri Stati membri o aderire a piattaforme esistenti

Testo in vigore dal 1° febbraio 2022

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.