Art. 189 Codice Assicurazioni Poteri di indagine

Codice delle assicurazioni private – D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209

1. L’IVASS può chiedere informazioni, ordinare l’esibizione di documenti ed il compimento di accertamenti e verifiche ritenute necessarie, rivolgendo la richiesta ai destinatari della vigilanza di cui all’articolo 6 nonché ai soggetti che svolgono attività riservate privi di autorizzazione.

2. L’IVASS può effettuare ispezioni presso le imprese di assicurazione e di riassicurazione e presso gli uffici degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione, dei soggetti che svolgono funzioni parzialmente comprese nel ciclo operativo delle imprese medesime limitatamente a tale ciclo,... e dei soggetti che svolgono attività riservate privi di autorizzazione.Per le ispezioni nei confronti delle imprese che hanno ad oggetto i modelli interni di cui al Titolo III, Capo IV-bis, Sezione III, l’IVASS può, fino al 31 dicembre 2016, avvalersi di esperti esterni, inclusi revisori dei conti ed attuari, con onere a carico dell’impresa.
L’IVASS disciplina con regolamento i criteri di scelta e le ipotesi di conflitto di interesse.

Testo in vigore dal 30 giugno 2015

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.