Art. 185-bis Codice Assicurazioni Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni

Codice delle assicurazioni private – D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209

1. Il documento informativo standardizzato per i prodotti assicurativi danni di cui all’articolo 185, comma 1, lettera a), ha le seguenti caratteristiche:
a) è un documento sintetico e autonomo;
b) è presentato e strutturato in modo tale da essere chiaro e di facile lettura e ha caratteri di dimensione leggibile;
c) non è meno comprensibile nel caso in cui, prodotto originariamente a colori, sia stampato o fotocopiato in bianco e nero;
d) è redatto in lingua italiana o in altra lingua concordata dalle parti;
e) è preciso e non fuorviante;
f) contiene il titolo «documento informativo relativo al prodotto assicurativo» nella parte in alto della prima pagina;
g) contiene la dichiarazione in base alla quale le informazioni precontrattuali e contrattuali complete sono fornite in altri documenti.

2. Il documento informativo standardizzato di cui al comma 1 contiene:

a) le informazioni sul tipo di assicurazione;

b) una sintesi della copertura assicurativa, compresi i principali rischi assicurati, la somma assicurata e, ove del caso, l’ambito geografico e una sintesi dei rischi esclusi;

c) le modalità e la durata di pagamento dei premi;

d) le principali esclusioni per le quali non è possibile presentare una richiesta di risarcimento;

e) gli obblighi all’inizio del contratto;

f) gli obblighi nel corso della durata del contratto;

g) gli obblighi in caso di presentazione di una richiesta di risarcimento;

h) le condizioni del contratto, inclusa la data di inizio e di fine del periodo di copertura;

i) le modalità di risoluzione del contratto(45)

Testo in vigore dal 1° luglio 2018

Note di aggiornamento

Aggiornamento (45)

Il D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68 ha disposto (con l’art. 4, comma 7) che “Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto legislativo trovano applicazione dal 1° ottobre 2018, conformemente a quanto previsto dalla direttiva (UE) 2018/411 del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica la direttiva (UE) 2016/97 per quanto riguarda la data di applicazione delle misure di recepimento degli Stati membri”.

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.