Art. 181 Codice Assicurazioni Contratti di assicurazioni sulla vita

Codice delle assicurazioni private – D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209

1. I contratti di assicurazione sulla vita sono regolati dalla legge italiana, ferme le norme di diritto internazionale privato, quando lo Stato membro dell’obbligazione è la Repubblica italiana.

2. Le parti possono tuttavia convenire di assoggettare il contratto alla legislazione di un altro Stato, salvo i limiti derivanti dall’applicazione di norme imperative.

3. I contratti di assicurazione sulla vita nei quali lo Stato membro dell’obbligazione è diverso dalla Repubblica italiana sono regolati dalla legislazione dello Stato membro dell’obbligazione.

4. Qualora il rischio sia ubicato in uno Stato terzo, si applicano le disposizioni della Convenzione di Roma del 19 giugno 1980, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, resa esecutiva con legge 18 dicembre 1984, n. 975.
Nota all’art. 181:
- Per la legge 18 dicembre 1984, n. 975, vedi le note all’art. 180.

Testo in vigore dal 1° gennaio 2006

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.