Art. 178 Codice Assicurazioni Inversione dell’onere della prova nei giudizi risarcitori

Codice delle assicurazioni private – D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209

1. Nei giudizi di risarcimento dei danni cagionati al contraente di un contratto di assicurazione sulla vita di cui ai rami III e V dell’articolo 2, comma 1, spetta all’impresa l’onere della prova di aver agito con la specifica diligenza richiesta.

Testo in vigore dal 1° gennaio 2006

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.