Art. 166 Codice Assicurazioni Criteri di redazione
Codice delle assicurazioni private – D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209
1. Il contratto e ogni altro documento consegnato dall’impresa al contraente va redatto in modo chiaro ed esauriente.
2. Le clausole che indicano decadenze, nullità o limitazione delle garanzie ovvero oneri a carico del contraente o dell’assicurato sono riportate mediante caratteri di particolare evidenza.