Art. 162-bis Codice Assicurazioni Riserve tecniche

Codice delle assicurazioni private – D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209

1. L’impresa avente sede nel territorio della Repubblica, che partecipa a un contratto di coassicurazione comunitaria, determina le riserve tecniche in conformità alle disposizioni del Titolo III.

2. In ogni caso, l’ammontare delle riserve tecniche di cui al comma 1 è almeno uguale a quello identificato e comunicato dal coassicuratore delegatario secondo le norme del suo Stato membro di origine.

3. Se l’impresa di cui al comma 1 riveste la qualifica di delegataria, la stessa deve tener conto dei rischi per l’intero contratto.

Testo in vigore dal 30 giugno 2015

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.