Art. 142-ter Codice Assicurazioni Utenti della strada non motorizzati

Codice delle assicurazioni private – D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209

1. L’assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti copre i danni alle persone e i danni alle cose subiti da pedoni, ciclisti e altri utenti non motorizzati della strada i quali, in conseguenza di un incidente nel quale sia stato coinvolto un veicolo, hanno diritto alla riparazione del danno, nei limiti in cui sussista la responsabilità civile dei conducenti.

Testo in vigore dal 24 novembre 2007

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.