Art. 142-ter Codice Assicurazioni Utenti della strada non motorizzati
Codice delle assicurazioni private – D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209
1. L’assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti copre i danni alle persone e i danni alle cose subiti da pedoni, ciclisti e altri utenti non motorizzati della strada i quali, in conseguenza di un incidente nel quale sia stato coinvolto un veicolo, hanno diritto alla riparazione del danno, nei limiti in cui sussista la responsabilità civile dei conducenti.