Art. 121-bis Codice Assicurazioni Acquisizione dal produttore delle necessarie informazioni sui prodotti assicurativi

Codice delle assicurazioni private – D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209

1. Fermi restando gli obblighi di cui al presente Titolo e agli articoli 185, 185-bis e 185-ter, i distributori di prodotti assicurativi non realizzati in proprio adottano opportune disposizioni per ottenere dai soggetti di cui all’articolo 30-decies, comma 1, le informazioni di cui all’articolo 30-decies, comma 5, e per comprendere le caratteristiche e il mercato di riferimento individuato per ciascun prodotto assicurativo.

2. Le previsioni del presente articolo si applicano in conformità con le disposizioni dell’Unione europea direttamente applicabili e con quanto stabilito dall’IVASS con regolamento.(45)

Testo in vigore dal 9 febbraio 2021

Note di aggiornamento

Aggiornamento (45)

Il D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68 ha disposto (con l’art. 4, comma 7) che “Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto legislativo trovano applicazione dal 1° ottobre 2018, conformemente a quanto previsto dalla direttiva (UE) 2018/411 del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica la direttiva (UE) 2016/97 per quanto riguarda la data di applicazione delle misure di recepimento degli Stati membri”.

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.