Art. 107-bis Codice Assicurazioni Soggetti abilitati all’esercizio della distribuzione assicurativa o riassicurativa

Codice delle assicurazioni private – D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209

1. L’attività di distribuzione assicurativa o riassicurativa può essere esercitata dai seguenti soggetti:
a) imprese di assicurazione o riassicurazione, di cui all’articolo 1, comma 1, lettere t) e cc), e relativi dipendenti, laddove esercitino direttamente tale attività;
b) intermediari, iscritti nelle sezioni da a) ad e) del registro di cui al comma 2 dell’articolo 109;
c) intermediari assicurativi a titolo accessorio, di cui all’articolo 1, comma 1, lettera cc-septies), iscritti alla sezione f) del registro di cui al comma 2 dell’articolo 109;
d) intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi, con residenza o sede legale in altro Stato membro e abilitati all’esercizio dell’attività di intermediazione in regime di libera prestazione dei servizi o di stabilimento nel territorio della Repubblica ai sensi degli articoli 116-quater e 116-quinquies.(45)

Testo in vigore dal 1° luglio 2018

Note di aggiornamento

Aggiornamento (45)

Il D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68 ha disposto (con l’art. 4, comma 7) che “Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto legislativo trovano applicazione dal 1° ottobre 2018, conformemente a quanto previsto dalla direttiva (UE) 2018/411 del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica la direttiva (UE) 2016/97 per quanto riguarda la data di applicazione delle misure di recepimento degli Stati membri”.

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.