Art. 10-bis Codice Assicurazioni Utilizzo delle informazioni riservate

Codice delle assicurazioni private – D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209

1. L’IVASS può utilizzare le informazioni coperte dal segreto d’ufficio, ai sensi dell’articolo 10, esclusivamente nell’esercizio delle funzioni di vigilanza e per le seguenti finalità:
a) verifica della sussistenza delle condizioni di accesso e di esercizio all’attività assicurativa e riassicurativa, con particolare riguardo all’osservanza delle disposizioni relative alle riserve tecniche, al Requisito Patrimoniale di Solvibilità, al Requisito Patrimoniale Minimo e al sistema di governo societario;
b) irrogazione delle sanzioni;
c) difesa nell’ambito dei procedimenti giurisdizionali e dei ricorsi amministrativi avverso provvedimenti dell’IVASS.

Testo in vigore dal 30 giugno 2015

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.