Art. 97 Codice Antimafia Consultazione della banca dati nazionale unica

Codice antimafia – D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159

1. Ai fini del rilascio della documentazione antimafia, la banca dati nazionale unica può essere consultata, secondo le modalità di cui al decreto previsto dall’articolo 99, comma 1-bis, da:
a) i soggetti indicati dall’articolo 83, commi 1 e 2, del presente decreto;
b) le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
c) gli ordini professionali.
c-bis) l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, per le finalità di cui all’articolo 6-bis del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

Testo in vigore dal 31 dicembre 2023

Testo verificato su Normattiva il 12 ottobre 2026.