Art. 77 Codice Antimafia Fermo di indiziato di delitto

Codice antimafia – D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159

1. Nei confronti dei soggetti di cui all’articolo 4 e di coloro che risultino gravemente indiziati di un delitto commesso in occasione o a causa di manifestazioni sportive il fermo di indiziato di delitto è consentito anche al di fuori dei limiti di cui all’articolo 384 del codice di procedura penale, purché si tratti di reato per il quale è consentito l’arresto facoltativo in flagranza ai sensi dell’articolo 381 del medesimo codice.

Testo in vigore dal 15 giugno 2019

Testo verificato su Normattiva il 12 ottobre 2026.