Art. 39 Codice Antimafia Assistenza legale alla procedura

Codice antimafia – D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159

1. L’Avvocatura dello Stato assume la rappresentanza e la difesa dell’amministratore giudiziario nelle controversie, anche in corso, concernenti rapporti relativi a beni sequestrati, qualora l’Avvocato generale dello Stato ne riconosca l’opportunità.

1-bis. A tal fine, dopo che il giudice delegato lo ha autorizzato a stare in giudizio, l’amministratore giudiziario inoltra richiesta per via telematica all’Avvocatura dello Stato. Ove l’Avvocato generale dello Stato non si esprima entro cinque giorni, il giudice delegato può autorizzare la nomina di un libero professionista

Testo in vigore dal 19 novembre 2017

Testo verificato su Normattiva il 12 ottobre 2026.