Art. 29 Codice Antimafia Indipendenza dall’esercizio dell’azione penale

Codice antimafia – D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159

1. L’azione di prevenzione può essere esercitata anche indipendentemente dall’esercizio dell’azione penale.

Testo in vigore dal 13 ottobre 2011

Testo verificato su Normattiva il 12 ottobre 2026.