Art. 29 Codice Antimafia Indipendenza dall’esercizio dell’azione penale
Codice antimafia – D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159
1. L’azione di prevenzione può essere esercitata anche indipendentemente dall’esercizio dell’azione penale.
1. L’azione di prevenzione può essere esercitata anche indipendentemente dall’esercizio dell’azione penale.
Testo in vigore dal 13 ottobre 2011
Testo verificato su Normattiva il 12 ottobre 2026.
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