Art. 25 Codice Antimafia Sequestro e confisca per equivalente

Codice antimafia – D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159

1. Dopo la presentazione della proposta, se non è possibile procedere al sequestro dei beni di cui all’articolo 20, comma 1, perché il proposto non ne ha la disponibilità, diretta o indiretta, anche ove trasferiti legittimamente in qualunque epoca a terzi in buona fede, il sequestro e la confisca hanno ad oggetto altri beni di valore equivalente e di legittima provenienza dei quali il proposto ha la disponibilità, anche per interposta persona.

2. Nei casi di cui all’articolo 18, commi 2 e 3, si procede con le modalità di cui al comma 1 del presente articolo nei riguardi dei soggetti nei cui confronti prosegue o inizia il procedimento con riferimento a beni di legittima provenienza loro pervenuti dal proposto(20)

Testo in vigore dal 19 novembre 2017

Note di aggiornamento

Aggiornamento (20)

La L. 17 ottobre 2017, n. 161 ha disposto (con l’art. 36, comma 3) che “Le modifiche agli articoli 4, comma 1, 7, comma 2, 24, comma 2, per la parte in cui prevede un termine più breve per la pronuncia della confisca senza che si determini l’inefficacia del sequestro, e 25 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, non si applicano ai procedimenti nei quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia già stata formulata proposta di applicazione della misura di prevenzione”.

Testo verificato su Normattiva il 12 ottobre 2026.