1. Quando sia stata applicata una misura di sicurezza detentiva o la libertà vigilata, durante la loro esecuzione non si può far luogo alla sorveglianza speciale; se questa sia stata pronunciata, ne cessano gli effetti.
Testo in vigore dal 13 ottobre 2011
Testo verificato su Normattiva il 12 ottobre 2026.
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