Art. 13 Codice Antimafia Rapporti della sorveglianza speciale con le misure di sicurezza e la libertà vigilata

Codice antimafia – D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159

1. Quando sia stata applicata una misura di sicurezza detentiva o la libertà vigilata, durante la loro esecuzione non si può far luogo alla sorveglianza speciale; se questa sia stata pronunciata, ne cessano gli effetti.

Testo in vigore dal 13 ottobre 2011

Testo verificato su Normattiva il 12 ottobre 2026.