Art. 109 Codice Antimafia Relazione al Parlamento

Codice antimafia – D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159

1. Il Ministro dell’interno riferisce, ogni sei mesi, al Parlamento sull’attività svolta e sui risultati conseguiti dalla Direzione investigativa antimafia e presenta, unitamente con la relazione di cui all’articolo 113 della legge 1° aprile 1981, n. 121, un rapporto annuale sul fenomeno della criminalità organizzata.
Note all’art. 109:
- Si riporta il testo dell’art. 113 della citata legge 1° aprile 1981, n. 121:
“Art. 113.Relazione del Ministro dell’interno.
Il Ministro dell’interno presenta annualmente al Parlamento una relazione sull’attività delle forze di polizia e sullo stato dell’ordine e della sicurezza pubblica nel territorio nazionale.”.

Testo in vigore dal 13 ottobre 2011

Testo verificato su Normattiva il 12 ottobre 2026.