Art. 100 Codice Antimafia Obbligo di acquisizione della documentazione antimafia nel quinquennio successivo allo scioglimento ai sensi dell’articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267
Codice antimafia – D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159
1. L’ente locale, sciolto ai sensi dell’articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, deve acquisire, nei cinque anni successivi allo scioglimento, l’informazione antimafia precedentemente alla stipulazione, all’approvazione o all’autorizzazione di qualsiasi contratto o subcontratto, ovvero precedentemente al rilascio di qualsiasi concessione o erogazione indicati nell’articolo 67 indipendentemente dal valore economico degli stessi.
Note all’art. 100:
- Per il testo dell’art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 si vedano le note all’art. 82.