Art. 73 CAD Sistema pubblico di connettività (SPC)

Codice amministrazione digitale – D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82

1. Nel rispetto dell’articolo 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione, e nel rispetto dell’autonomia dell’organizzazione interna delle funzioni informative delle regioni e delle autonomie locali il presente Capo definisce e disciplina il Sistema pubblico di connettività e cooperazione (SPC), quale insieme di infrastrutture tecnologiche e di regole tecniche che assicura l’interoperabilità tra i sistemi informativi delle pubbliche amministrazioni, permette il coordinamento informativo e informatico dei dati tra le amministrazioni centrali, regionali e locali e tra queste e i sistemi dell’Unione europea ed è aperto all’adesione da parte dei gestori di servizi pubblici e dei soggetti privati.

2. Il SPC garantisce la sicurezza e la riservatezza delle informazioni, nonché la salvaguardia e l’autonomia del patrimonio informativo di ciascun soggetto aderente.

3. La realizzazione del SPC avviene nel rispetto dei seguenti principi:
a) sviluppo architetturale e organizzativo atto a garantire la federabilità dei sistemi;
b) economicità nell’utilizzo dei servizi di rete, di interoperabilità e di supporto alla cooperazione applicativa;
b-bis) aggiornamento continuo del sistema e aderenza alle migliori pratiche internazionali;
c) sviluppo del mercato e della concorrenza nel settore delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione.(1)

3-bis. Comma abrogato dal D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179.

3-ter. Il SPC è costituito da un insieme di elementi che comprendono:
a) infrastrutture, architetture e interfacce tecnologiche;
b) linee guida e regole per la cooperazione e l’interoperabilità;
c) catalogo di servizi e applicazioni.

3-quater. Ai sensi dell’articolo 71 sono dettate le regole tecniche del Sistema pubblico di connettività e cooperazione, al fine di assicurarne: l’aggiornamento rispetto alla evoluzione della tecnologia; l’aderenza alle linee guida europee in materia di interoperabilità; l’adeguatezza rispetto alle esigenze delle pubbliche amministrazioni e dei suoi utenti; la più efficace e semplice adozione da parte di tutti i soggetti, pubblici e privati, il rispetto di necessari livelli di sicurezza.

Testo in vigore dal 14 settembre 2016

Note di aggiornamento

Aggiornamento (1)

Il D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159 ha disposto (con l’art. 31, comma 1) che nel presente decreto legislativo l’espressione “Capo VIII” è sostituita dalla seguente: “Capo IX” e conseguentemente la numerazione degli articoli da 72 a 76 è sostituita dalla numerazione progressiva da 88 a 92.

Testo verificato su Normattiva il 12 ottobre 2026.