Art. 61 CAD Delocalizzazione dei registri informatici

Codice amministrazione digitale – D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82

1. I pubblici registri immobiliari possono essere formati e conservati su supporti informatici in conformità alle disposizioni del presente codice, secondo le Linee guida, nel rispetto delle normativa speciale e dei principi stabiliti dal codice civile. In tal caso i predetti registri possono essere conservati anche in luogo diverso dall’Ufficio territoriale competente.

Testo in vigore dal 27 gennaio 2018

Testo verificato su Normattiva il 12 ottobre 2026.