Art. 53 CAD Siti Internet delle pubbliche amministrazioni

Codice amministrazione digitale – D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82

1. Le pubbliche amministrazioni realizzano siti istituzionali su reti telematiche che rispettano i principi di accessibilità, nonché di elevata usabilità e reperibilità, anche da parte delle persone disabili, completezza di informazione, chiarezza di linguaggio, affidabilità, semplicità dì consultazione, qualità, omogeneità ed interoperabilità. Sono in particolare resi facilmente reperibili e consultabili i dati di cui all’articolo 54.

1-bis. Le pubbliche amministrazioni pubblicano, ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, anche il catalogo dei dati e dei metadati..., nonché delle relative banche dati in loro possesso e i regolamenti che disciplinano l’esercizio della facoltà di accesso telematico e il riutilizzo di tali dati e metadati, fatti salvi i dati presenti in Anagrafe tributaria.

1-ter. Con le Linee guida sono definite le modalità per la realizzazione e la modifica dei siti delle amministrazioni.

2. Comma abrogato dal D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179.

3. Comma abrogato dal D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179.

Testo in vigore dal 27 gennaio 2018

Testo verificato su Normattiva il 12 ottobre 2026.