Art. 42 CAD Dematerializzazione dei documenti delle pubbliche amministrazioni
Codice amministrazione digitale – D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82
1. Le pubbliche amministrazioni valutano in termini di rapporto tra costi e benefici il recupero su supporto informatico dei documenti e degli atti cartacei dei quali sia obbligatoria o opportuna la conservazione e provvedono alla predisposizione dei conseguenti piani di sostituzione degli archivi cartacei con archivi informatici, nel rispetto delle Linee guida.