Art. 30 CAD Responsabilità dei prestatori di servizi fiduciari qualificati, dei gestori di posta elettronica certificata, dei gestori dell’identità digitale e dei conservatori
Codice amministrazione digitale – D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82
1. I prestatori di servizi fiduciari qualificati e i gestori di posta elettronica certificata, iscritti nell’elenco di cui all’articolo 29, comma 6, nonché i gestori dell’identità digitale e i conservatori di documenti informatici, che cagionano danno ad altri nello svolgimento della loro attività, sono tenuti al risarcimento, se non provano di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno.
2. Comma abrogato dal D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179.
3. Periodo soppresso dal D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217. Il prestatore di servizi di firma digitale o di altra firma elettronica qualificata non è responsabile dei danni derivanti dall’uso di un certificato qualificato che ecceda i limiti eventualmente posti dallo stesso ai sensi dell’articolo 28, comma 3, a condizione che limiti d’uso e di valore siano chiaramente riconoscibili secondo quanto previsto dall’articolo 28, comma 3-bis.