Art. 23-quater CAD Riproduzioni informatiche
Codice amministrazione digitale – D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82
1. All’articolo 2712 del codice civile dopo le parole: “riproduzioni fotografiche” è inserita la seguente: “, informatiche”.
1. All’articolo 2712 del codice civile dopo le parole: “riproduzioni fotografiche” è inserita la seguente: “, informatiche”.
Testo in vigore dal 25 gennaio 2011
Testo verificato su Normattiva il 12 ottobre 2026.
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