Art. 23-quater CAD Riproduzioni informatiche

Codice amministrazione digitale – D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82

1. All’articolo 2712 del codice civile dopo le parole: “riproduzioni fotografiche” è inserita la seguente: “, informatiche”.

Testo in vigore dal 25 gennaio 2011

Testo verificato su Normattiva il 12 ottobre 2026.