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Home»Utilità legali e formulari»Tariffe mediazione civile

Tariffe mediazione civile

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tariffe mediazione civileTabelle delle Tariffe mediazione civile o, più correttamente, delle spese e indennità dovute da ciascuna parte agli organismi di mediazione per il procedimento di mediazione civile e commerciale

Le tabelle seguenti riportano la misura delle indennità massime dovute da ciascuna parte agli organismi di mediazione per il procedimento di mediazione civile e commerciale previsto dal d.lgs. n. 28/2010 e le relative spese di avvio del procedimento, così come determinate a norme dell’art. 16 del Decreto del Ministero della Giustizia 18 ottobre 2010, n. 180.
La tabella relativa alle controversie per cui il previo espletamento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità in giudizio ex art. 5 d.lgs. n. 28/2010 è determinata riducendo gli importi della tabella ministeriale, così come previsto dall’art. 16, comma 4 lett. d) D.M. 180/2010 successivamente modificato dal D.M. n. 145/2011 e sotto meglio specificato.

Tabelle spese ed indennità di mediazione civile

TARIFFE MEDIAZIONE FACOLTATIVA
(Materie NON soggette a condizione di procedibilità ex art. 5 d.lgs 28/2010)
Valore della liteSpese di procedimentoIndennità di mediazione
(Importo massimo)
fino a  € 1.000,00€ 40,00€ 65,00
da € 1.000,01 fino a € 5.000,00€ 40,00€ 130,00
da € 5.000,01 fino a € 10.000,00€ 40,00€ 240,00
da € 10.000,01 fino a € 25.000,00€ 40,00€ 360,00
da € 25.000,01 fino a € 50.000,00€ 40,00€ 600,00
da € 50.000,01 fino a € 250.000,00€ 40,00€ 1.000,00
da € 250.000,01 fino a € 500.000,00€ 80,00€ 2.000,00
da € 500.000,01 fino a € 2.500.000,00€ 80,00€ 3.800,00
da € 2.500.000,01 fino a € 5.000.000,00€ 80,00€ 5.200,00
da € 5.000.000,01 e oltre€ 80,00€ 9.200,00
TARIFFE MEDIAZIONE OBBILIGATORIA
(indennità ridotta di 1/3 per i primi 6 scaglioni, di 1/2 per i restanti)
(Materie soggette a condizione di procedibilità ex art. 5 d.lgs 28/2010)
Valore della liteSpese di avvio procedimentoIndennità di mediazione
(Importo massimo)
fino a  € 1.000,00€ 40,00€ 43,00
da € 1.000,01 fino a € 5.000,00€ 40,00€ 87,00
da € 5.000,01 fino a € 10.000,00€ 40,00€ 160,00
da € 10.000,01 fino a € 25.000,00€ 40,00€ 240,00
da € 25.000,01 fino a € 50.000,00€ 40,00€ 400,00
da € 50.000,01 fino a € 250.000,00€ 40,00€ 667,00
da € 250.000,01 fino a € 500.000,00€ 80,00€ 1.000,00
da € 500.000,01 fino a € 2.500.000,00€ 80,00€ 1.900,00
da € 2.500.000,01 fino a € 5.000.000,00€ 80,00€ 2.600,00
da € 5.000.000,01 e oltre€ 80,00€ 4.600,00

 

Specificazioni sugli importi dovuti per la mediazione

Gli importi indicati nelle tabelle di cui sopra sono al netto dell’IVA, che andrà quindi aggiunta alle somme indicate per ciascuno scaglione.
Nella prima colonna sono riportati gli importi per le spese di avvio della procedura di mediazione mentre nella seconda colonna gli importi relativi alla indennità di mediazione, sempre al netto dell’IVA.
Entrambi gli importi sono dovuti da ciascuna parte.
Quanto agli importi delle indennità di mediazione si specifica che sono indicati gli importi massimi previsti dalla tabella allegata al DM 180/2010 e, pertanto, ciascun organismo potrebbe prevedere importi diversi ed inferiori di quelli sopra indicati.
In particolare sono dovuti, da ciascuna parte, le spese di avvio necessarie per lo svolgimento del primo incontro. Come riportato in tabella si tratta du un importo di € 40,00 per le liti di valore fino ad € 250.000,00 e di € 80,00 per le liti di valore superiore, oltre alle spese vive documentate.

Detto importo è versato dall’istante al momento del deposito della domanda di mediazione e dalla parte chiamata alla mediazione al momento della sua adesione al procedimento. Tale importo è dovuto anche in caso di mancato accordo.

Eventuale aumento della tariffa

Si ricorda inoltre che l’importo massimo delle spese di mediazione per ciascun scaglione di riferimento:

  • può essere aumentato in misura non superiore a 1/5 tenuto conto della particolare importanza, complessità o difficoltà dell’affare;
  • deve essere aumentato in misura non superiore a 1/4 in caso di successo della mediazione (secondo le modifiche introdotte dal DM 145/2011);
  • deve essere aumentato di 1/5 nel caso di formulazione della proposta di conciliazione ai sensi dell’articolo 11 del del d.lgs. 28/2010;
  • nelle materie di cui all’articolo 5, comma 1, del d.lgs. 28/2010 (cd. mediazione obbligatoria) deve essere ridotto di 1/3 per i primi 6 scaglioni e della metà per i restanti, salva la riduzione per il caso di mancata comparizione delle controparti. In tali materie non si applicano altre maggiorazioni che quella di 1/4 in caso di successo della mediazione (lett. b, art. 16)*;
  • deve essere ridotto a € 40,00 per il primo scaglione e a € 50,00 per i restanti quando nessuna delle controparti di quella che ha introdotto la mediazione, partecipa al procedimento*.

Si considerano importi minimi quelli dovuti come massimi per il valore della lite ricompreso nello scaglione immediatamente precedente a quello effettivamente applicabile, l’importo minimo relativo al primo scaglione è liberamente determinato.
Gli importi dovuti per il singolo scaglione non si sommano in nessun caso tra loro.

Determinazione del valore della lite

Il valore della lite è indicato nella domanda di mediazione a norma del codice di procedura civile.
Qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l’organismo decide il valore di riferimento sino al limite di € 250.000,00 e lo comunica alle parti.
Le spese di mediazione sono corrisposte prima dell’inizio del primo incontro di mediazione in misura non inferiore alla metà.
Le spese di mediazione comprendono anche l’onorario del mediatore per l’intero procedimento di mediazione, indipendentemente dal numero di incontri svolti. Esse rimangono fisse anche nel caso di mutamento del mediatore nel corso del procedimento ovvero di nomina di un collegio di mediatori, di nomina di uno o più mediatori ausiliari, ovvero di nomina di un diverso mediatore per la formulazione della proposta ai sensi dell’articolo 11 del d.lgs. 28/2010.

Le spese di mediazione indicate sono dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito al procedimento.
Ai fini della corresponsione dell’indennità, quando più soggetti rappresentano un unico centro d’interessi si considerano come un’unica parte.
Gli organismi diversi da quelli costituiti dagli enti di diritto pubblico interno stabiliscono gli importi di cui al comma 3, ma restano fermi gli importi fissati dal comma 4, lettera d), per le materie di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo. Resta altresì ferma ogni altra disposizione di cui al presente articolo.

AvvocatiConciliazioneIndennitàMediazioneNegoziazione assistita
Indice dei contenuti
Tabelle spese ed indennità di mediazione civile
Specificazioni sugli importi dovuti per la mediazione
Eventuale aumento della tariffa
Determinazione del valore della lite
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