LâAgenzia delle Entrate, con apposito comunicato stampa, ha sottolineato come la tassazione a forfait prevista dallâart. 24 bis del TUIR per le persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia riguarda unicamente i redditi prodotti allâestero.
I soggetti che intendono trasferire la loro residenza fiscale in Italia, aderendo allâopzione prevista dallâart 24-bis del TUIR, pagheranno unâimposta di 100mila euro esclusivamente sui redditi prodotti allâestero. Si tratta di unâimposta forfettaria a prescindere dallâimporto dei redditi percepiti. Per i redditi prodotti in Italia dai neo residenti si applicano le aliquote ordinarie previste nel nostro Paese. La tassazione forfettaria scende a 25.000 euro per ciascun periodo dâimposta e per ciascuno dei familiari (ex ar. 433 cod. civ.) del soggetto aderente allâimposta sostitutiva.
Art. 24 bis TUIR- D.PR. n. 917/1986
Opzione per lâimposta sostitutiva sui redditi prodotti allâestero realizzati da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia (1)
1. Le persone fisiche che trasferiscono la propria residenza in Italia ai sensi dellâarticolo 2, comma 2, possono optare per lâassoggettamento allâimposta sostitutiva, di cui al comma 2 del presente articolo, dei redditi prodotti allâestero individuati secondo i criteri di cui allâarticolo 165, comma 2, a condizione che non siano state fiscalmente residenti in Italia, ai sensi dellâarticolo 2, comma 2, per un tempo almeno pari a nove periodi dâimposta nel corso dei dieci precedenti lâinizio del periodo di validitĂ dellâopzione. Lâimposta sostitutiva non si applica ai redditi di cui allâarticolo 67, comma 1, lettera c), realizzati nei primi cinque periodi dâimposta di validitĂ dellâopzione, che rimangono soggetti al regime ordinario di imposizione di cui allâarticolo 68, comma 3.
2. Per effetto dellâesercizio dellâopzione di cui al comma 1, relativamente ai redditi prodotti allâestero di cui al comma 1 è dovuta unâimposta sostitutiva dellâimposta sui redditi delle persone fisiche calcolata in via forfetaria, a prescindere dallâimporto dei redditi percepiti, nella misura di euro 100.000 per ciascun periodo dâimposta in cui è valida la predetta opzione. Tale importo è ridotto a euro 25.000 per ciascun periodo dâimposta per ciascuno dei familiari di cui al comma 6. Lâimposta è versata in unâunica soluzione entro la data prevista per il versamento del saldo delle imposte sui redditi. Per lâaccertamento, la riscossione, il contenzioso e le sanzioni si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per lâimposta sul reddito delle persone fisiche. Lâimposta non è deducibile da nessunâaltra imposta o contributo.
3. Lâopzione di cui al comma 1 deve essere esercitata dopo aver ottenuto risposta favorevole a specifica istanza di interpello presentata allâAgenzia delle entrate, ai sensi dellâarticolo 11, comma 1, lettera b), della legge 27 luglio 2000, n. 212, entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo dâimposta in cui viene trasferita la residenza in Italia ai sensi del comma 1 del presente articolo ed è efficace a decorrere da tale periodo dâimposta. Le persone fisiche di cui al comma 1 indicano nellâopzione la giurisdizione o le giurisdizioni in cui hanno avuto lâultima residenza fiscale prima dellâesercizio di validitĂ dellâopzione. LâAgenzia delle entrate trasmette tali informazioni, attraverso gli idonei strumenti di cooperazione amministrativa, alle autoritĂ fiscali delle giurisdizioni indicate come luogo di ultima residenza fiscale prima dellâesercizio di validitĂ dellâopzione.
4. Lâopzione di cui al comma 1 è revocabile e comunque cessa di produrre effetti decorsi quindici anni dal primo periodo dâimposta di validitĂ dellâopzione. Gli effetti dellâopzione cessano in ogni caso in ipotesi di omesso o parziale versamento, in tutto o in parte, dellâimposta sostitutiva di cui al comma 2 nella misura e nei termini previsti dalle vigenti disposizioni di legge. Sono fatti salvi gli effetti prodotti nei periodi dâimposta precedenti. La revoca o la decadenza dal regime precludono lâesercizio di una nuova opzione.
5. Le persone fisiche di cui al comma 1, per sĂŠ o per uno o piĂš dei familiari di cui al comma 6, possono manifestare la facoltĂ di non avvalersi dellâapplicazione dellâimposta sostitutiva con riferimento ai redditi prodotti in uno o piĂš Stati o territori esteri, dandone specifica indicazione in sede di esercizio dellâopzione ovvero con successiva modifica della stessa. Soltanto in tal caso, per i redditi prodotti nei suddetti Stati o territori esteri si applica il regime ordinario e compete il credito dâimposta per i redditi prodotti allâestero. Ai fini dellâindividuazione dello Stato o territorio estero in cui sono prodotti i redditi si applicano i medesimi criteri di cui allâarticolo 23.
6. Su richiesta del soggetto che esercita lâopzione di cui al comma 1, lâopzione ivi prevista può essere estesa nel corso di tutto il periodo dellâopzione a uno o piĂš dei familiari di cui allâarticolo 433 del codice civile, purchĂŠ soddisfino le condizioni di cui al comma 1. In tal caso, il soggetto che esercita lâopzione indica la giurisdizione o le giurisdizioni in cui i familiari a cui si estende il regime avevano lâultima residenza prima dellâesercizio di validitĂ dellâopzione. Lâestensione dellâopzione può essere revocata in relazione a uno o piĂš familiari di cui al periodo precedente. La revoca dallâopzione o la decadenza dal regime del soggetto che esercita lâopzione si estendono anche ai familiari. La decadenza dal regime di uno o piĂš dei familiari per omesso o parziale versamento dellâimposta sostitutiva loro riferita non comporta decadenza dal regime per le persone fisiche di cui al comma 1.
(1) Articolo inserito dallâarticolo 1, comma 152, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232. Per lâapplicazione delle presente disposizione vedi inoltre il comma 159 del medesimo articolo 1 della Legge 232 del 2016.


