Arriva la patente nautica di categoria D1 (cd “patentino” per i sedicenni) per la navigazione diurna entro sei miglia dalla costa con natanti fino a 10m e 115CV di potenza.

Con il Decreto n. 133 del 17 settembre 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dello scorso 21 settembre, entrano in vigore le modifiche al regolamento di attuazione del Codice della Nautica da diporto (Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 29 luglio 2008 , n. 146).
Il D.M. 133/2024 apporta cambiamenti importanti nella disciplina della nautica da diporto, fortemente voluti da Confindustria Nautica, finalizzati a sostenere il settore della cosiddetta “piccola e media nautica”  ovvero il settore di maggiore interesse per le scuole nautiche.
Oltre a facilitare l’esame della patente nautica, dando la possibilità di ripetere la prova pratica in caso di bocciatura, senza dover rifare di nuovo l’esame di teoria, il decreto introduce un nuovo tipo di abilitazione: la patente nautica di categoria D1 (indicato anche come “patentino” ) che consente, a partire dal compimento dei sedici anni di età, la navigazione diurna entro sei miglia dalla costa con natanti fino a 10 m o, dai 18 anni, con imbarcazioni fino a 12 m e massimo 115,6 CV.

Gli articoli che disciplinano il rilascio del patentino nautico D1 per i sedicenni sono il 27bis ed il 29bis del DM 146/2008, introdotti dal DM 133/2024.
Dal testo delle norme appena introdotte si evince la possibilità di conseguire questa abilitazione interamente nelle scuole nautiche, senza necessariamente sostenere l’esame in motorizzazione. Le scuole dovranno però organizzare sia il corso formativo sia le esercitazioni pratiche sia la prova a quiz di idoneità finale.
Per ottenere la patente nautica D1 il candidato dovrà partecipare a un corso formativo che include sia lezioni teoriche che esercitazioni pratiche di navigazione e manovre, come peraltro avviene per tutte le patenti. Al termine, dovrà superare una prova finale a quiz per dimostrare l'idoneità.
L’operatività di questa nuova norma dipende in ogni caso dalla pubblicazione di ulteriori decreti di attuazione e di nuovi listati quiz da parte dell’amministrazione.
Se il candidato supera l'esame teorico ma fallisce la prova pratica per due volte, avrà la possibilità di ripetere solo la parte pratica.
Come per le altre patenti, il documento ha una validità di 10 anni fino a 60 anni di età. Per chi li ha superati, la validità è di cinque anni. Per il rinnovo è necessario fornire un certificato medico che comprovi il possesso dei requisiti richiesti.

Articolo 27 bis
(Patenti nautiche di categoria D)
1. Le patenti nautiche di categoria D sono abilitazioni speciali:
a) per il comando e la condotta di natanti e imbarcazioni da diporto, nonché di moto d’acqua, se di tipo D1;
b) per il comando e la condotta di natanti e imbarcazioni da diporto, se di tipo D2.
2. Le patenti nautiche di categoria D, tipo D1, sono rilasciate a soggetti in possesso dei requisiti psichici e fisici di cui all’allegato I, paragrafi 1, 2 e 5, che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età. L’abilitazione è limitata alla navigazione esclusivamente diurna con natanti o imbarcazioni da diporto aventi scafi di lunghezza massima di dodici metri, misurata secondo la norma armonizzata UNI/EN/ISO/8666, nelle acque interne e nelle acque marittime entro sei miglia di distanza dalla costa, oppure con moto d’acqua entro un miglio di distanza dalla costa.
3. A bordo delle unità di cui al comma 1 può essere installato un motore di cilindrata non superiore a 1900 cc, se a carburazione o a iniezione diretta a due tempi fuoribordo o a 2400 cc, se a carburazione o a iniezione a quattro tempi fuoribordo non sovralimentato o a 1500 cc, se a carburazione o a iniezione a quattro tempi fuoribordo sovralimentato o a 1700 cc, se a carburazione o a iniezione a quattro tempi entrobordo non sovralimentato o a 1200 cc, se a carburazione o a iniezione a quattro tempi entrobordo sovralimentato o a 2400 cc, se a ciclo diesel entrobordo non sovralimentato o a 2000 cc, se a ciclo diesel entrobordo sovralimentato oppure in caso di moto d’acqua, a 1000 cc a due tempi o a 1700 cc se a quattro tempi non sovralimentato o a 1200 cc se a quattro tempi sovralimentato, e comunque in tutti i casi con potenza non superiore a 85 Kw o a 115,6 CV.
4. Fino al compimento del diciottesimo anno di età, la patente di categoria D, tipo D1, è limitata al comando di natanti da diporto e moto d’acqua.
5. Le patenti nautiche di categoria D, tipo D2, sono rilasciate ai soggetti di cui all’allegato I, paragrafo 4, alle condizioni ivi previste, in esito agli accertamenti medici di idoneità psicofisica compiuti in sede di conseguimento, convalida o revisione e annotate sul certificato medico.
6. Le patenti nautiche di categoria D, tipo D2, sono assoggettate alle procedure previste per le patenti nautiche di categoria A.

Articolo 29 bis
(Conseguimento della patente nautica di categoria D, tipo D1)
1. La patente nautica di categoria D, tipo D1, è conseguita a seguito della frequenza di un corso formativo, integrato da esercitazioni pratiche di navigazione e manovre a motore, nonché del superamento di una prova a quiz di idoneità finale.
2. Il corso formativo, le esercitazioni pratiche e la prova di idoneità finale sono tenuti dalle scuole nautiche e dai consorzi tra scuole nautiche di cui all’articolo 49-septies del codice, nonché dai centri di istruzione per la nautica di cui all’articolo 49-octies del codice.
3. In alternativa al corso formativo, la patente nautica di categoria D, tipo D1, è conseguita a seguito del superamento della prova di idoneità finale svolta presso l’UMC competente, a cui possono accedere i candidati che hanno svolto le esercitazioni pratiche previste al comma 1 e attestate dagli enti di cui al comma 2.
4. Alle modalità di svolgimento della prova di idoneità finale si applica, in relazione ai candidati con disturbi specifici dell’apprendimento (DSA), il disposto di cui all’articolo 29, comma 11.
5. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono disciplinati:
a) le materie e le modalità di svolgimento del corso formativo;
b) l’oggetto e le modalità di svolgimento delle esercitazioni pratiche;
c) i quiz e le modalità di svolgimento della prova di idoneità finale;
d) il modello di attestato di svolgimento delle esercitazioni pratiche;
e) il modello di attestato di superamento della prova di idoneità finale;
f) le modalità di vigilanza e di svolgimento dei controlli da parte degli uffici competenti.