(Legge 24 dicembre 2007, n. 244, pubblicata in G.U. n. 300 del 28 dicembre 2007)
DONNE E LAVORO
1. Misure specifiche per incentivare l’occupazione femminile Art. 2, commi da 539 a 548 – credito di imposta per le donne lavoratrici rientranti nella categoria di lavoratore svantaggiato Ai datori di lavoro che nell’anno 2008 assumono lavoratori con contratto di lavoro a tempo indeterminato, nelle aree delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise, è concesso, per gli anni 2008, 2009 e 2010, un credito d’imposta d’importo pari a euro 333 per ciascun lavoratore assunto e per ciascun mese.
In caso di lavoratrici donne rientranti nella definizione di lavoratore svantaggiato il credito d’imposta è concesso nella misura di euro 416 per ciascuna lavoratrice e per ciascun mese.
(Lo sconto Irap, inoltre, è confermato per 3 anni per le donne già assunte nell’anno 2007 nelle Regioni obiettivo 1).
Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, è istituito un Fondo con dotazione di 200 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, a valere sulle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate.
Entro il 31 luglio 2008 il Governo provvede ad effettuare la verifica ed il monitoraggio degli effetti delle disposizioni di cui al presente articolo, identificando la nuova occupazione generata per area territoriale, sesso, età e professionalità.
Art. 2, commi 182 e 183 – Imprenditoria femminile Si prevede che le risorse del Fondo per la finanza d’impresa siano destinate anche a sostenere sia la creazione di nuove imprese femminili sia il consolidamento aziendale di piccole e medie imprese femminili.
A tale fine, con decreto del Ministro per lo sviluppo economico, di concerto con il Ministro per i diritti e le pari opportunità, vengono fissati i criteri di intervento (L.
29 novembre 2007, n. 222 – legge di conversione del D.L.
n. 159 collegato alla Finanziaria).
Le risorse derivanti da revoche sugli incentivi concessi ai sensi della L.
25 febbraio 1992 n. 215 sono assegnate al Fondo per la competitività e al Fondo rotativo per le imprese nell’ambito dello stato di previsione del Ministero per lo sviluppo economico.
Art.2, comma 508 – fondo per il finanziamento del “Protocollo Welfare” È istituito il Fondo per il finanziamento del Protocollo sul Welfare.
Il Protocollo prevede misure per sostenere l’occupazione femminile e favorire l’integrazione delle donne nel mondo del lavoro, tra cui incentivi e sgravi fiscali per misure di conciliazione tra lavoro e vita privata quali la flessibilità degli orari di lavoro e il part-time; rafforzamento dei servizi per l’infanzia e gli anziani non autosufficienti a sostegno delle scelte delle donne nel lavoro; definizione di una priorità di accesso al fondo microcredito; utilizzo dei fondi comunitari con priorità alle donne.
La dotazione del Fondo è di 1.264 milioni di euro per il 2008; 1.520 per il 2009; 3.048 per gli anni 2010 e 2011; 1.898 a decorrere dal 2012.
(Le misure del Protocollo sono inserite nel Legge 24 dicembre 2007, n. 247 – collegato alla Finanziaria).
2. Misure di carattere generale che hanno un impatto positivo sull’occupazione femminile Art.2, commi 437, 438, 439 – istituzione di un fondo presso il Ministero della solidarietà sociale per la diffusione della cultura e delle politiche di responsabilità sociale delle imprese.
Dotazione 1,25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009, 2010.
Art. 2, comma 509 – previsione di un bonus nel limite complessivo di 20 milioni di euro per il 2008 per soggetti in cerca di prima occupazione per la propria formazione professionale o da utilizzarsi presso un’impresa che procede all’assunzione a tempo indeterminato.
Art.2, commi 526, 527, 528, 529, 530 – percorsi di formazione e riqualificazione per il reinserimento lavorativo di alcune categorie di soggetti, anche tramite l’erogazione di voucher.
Art.2, comma 554 – misure a sostegno di giovani laureati, agevolazioni per le imprese innovatrici in fase di start up.
Si prevede il finanziamento di un piano nazionale destinato ai giovani laureati delle regioni del Sud al fine di favorire il loro inserimento lavorativo, con priorità ai contratti di lavoro a tempo indeterminato, e alle imprese innovatrici in fase di start up.
Art.2, commi 561 e 562 – contrasto ai fenomeni di esclusione sociale e agevolazione per le piccole e microimprese.
Viene ampliata la platea dei beneficiari del Fondo istituito dalla Finanziaria per il 2007 (L.
27 dicembre 2006 n. 296, Art. 1, comma 340).
Il Fondo, istituito presso il Ministero dello Sviluppo economico con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, è finalizzato a contrastare i fenomeni di esclusione sociale negli spazi urbani e a favorire l’integrazione sociale e culturale delle popolazioni di zone franche urbane con n. di abitanti non superiore a 30.000, caratterizzate da degrado urbano e sociale.
Sono previste agevolazioni per le piccole e microimprese (comma 341) che iniziano una nuova attività economica nelle zone franche urbane nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2008 e il 31 dicembre 2012.
Pertanto tale misura può favorire l’imprenditoria femminile.
Art. 3, comma 81 – norme per il pubblico impiego Si prevede la possibilità di attuare tipologie di orario di lavoro quali quelle del lavoro a distanza, ai fini di ridurre il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario nella PA.
Art. 3, comma 101 – contratto di lavoro a tempo parziale nel pubblico impiego La disposizione prevede per il personale assunto con contratto part time la possibilità di trasformazione del rapporto a tempo pieno.
È prevista la precedenza, in caso di assunzione di personale a tempo pieno, alla trasformazione del rapporto di lavoro per i dipendenti con contratto part time che ne abbiano fatto richiesta.
VIOLENZA
ART.2, comma 463 – piano contro la violenza alle donne È istituito un fondo di 20 milioni di euro per un piano contro la violenza alle donne.
POLITICHE DI PARI OPPORTUNITÀ TABELLA C
Fondo per le politiche relative ai diritti e le pari opportunità È confermato il Fondo per le politiche relative ai diritti e le pari opportunità pari a 50 milioni di euro per l’anno 2008.
Art.2, commi 481, 482, 483, 484 – sperimentazione del bilancio di genere per amministrazioni statali Si prevede una sperimentazione del bilancio di genere per l’anno 2008 presso i Ministeri della salute, della pubblica istruzione, del lavoro e della previdenza sociale, dell’università e della ricerca.
Il Ministro per i diritti e le pari opportunità, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, stabilisce con decreto i criteri e le metodologie della sperimentazione.
Inoltre predispone corsi di formazione e aggiornamento per i dirigenti, per i quali è prevista la spesa di 2 milioni di euro per il 2008.
Entro il 31 marzo 2009 il Ministro per i diritti e le pari opportunità presenta alle Camere una relazione sui risultati della sperimentazione.
Art.2, commi 485, 486, 487 – statistiche di genere È istituito un fondo di 1 milione di euro per l’anno 2008 per l’inserimento nel programma statistico nazionale delle rilevazioni statistiche di genere.
L’attuazione di tale previsione è assicurata dall’ISTAT.
ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DIRITTI E PARI OPPORTUNITÀ
Art.1, comma 9 – detrazione per locazione per giovani tra 20 e 30 anni Art.1, commi 11 e 12 – assegni di mantenimento Viene elevata la detrazione già prevista per i redditi composti alla cui formazione concorrono assegni di mantenimento.
I c.d.assegni di mantenimento ovvero gli assegni periodici corrisposti al coniuge, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili danno luogo ad una detrazione per il beneficiario (ai sensi dell’articolo 13, comma 5, del TUIR).
Tale misura è da considerarsi a favore delle donne che sono nella maggior parte dei casi beneficiarie di assegno di mantenimento.
Art.1, comma 15 – agevolazioni (detrazione 1200 euro) per nuclei familiari con almeno 4 figli a carico Art.1, comma 200 – assegni a famiglie con disabili e nuclei orfanili Art. 1, comma 376 – attuazione Art. 51 Cost.
Nella composizione del Governo. Si prevede che a partire dal governo successivo, la composizione dell’esecutivo deve essere coerente con il principio di pari opportunità tra donne e uomini.
Art.2, comma 372 – utilizzo del 50 per cento di apposito fondo istituito presso il Ministero della salute per la vaccinazione HPV per le dodicenni Art.2, commi 452, 453, 454, 455, 456 – modifiche al TU per la tutela e il sostegno della maternità e della paternità.
Il congedo di maternità, di paternità e parentale è riconosciuto anche nei casi di adozione nazionale e internazionale e di affidamento di minore.
Art.2, commi 457, 458, 459, 460 – rifinanziamento del Piano nazionale per i servizi socio-educativi per la prima infanzia (concerto del Ministro per i diritti e le pari opportunità).
Art. 2, comma 462 – utilizzo di una parte del Fondo per le politiche per la famiglia per favorire il rientro o la permanenza in famiglia, in alternativa al ricovero in strutture residenziali sociosanitarie, di persone del tutto o in parte non autosufficienti e per favorire iniziative di carattere informativo e educativo per la prevenzione di abusi sui minori.
Art.2, comma 465 – incremento di 100 milioni di euro per 2008 e 200 milioni di euro per 2009 del Fondo per le non autosufficienze Art.2, comma 474 – istituzione preso il Ministero dei trasporti del Fondo per la mobilità dei disabili.
Dotazione: 5 milioni di euro per il 2008, 3 milioni per ciascuno degli anni 2009 e 2010.
Art.2, commi 536 e 537 – integrazione del Fondo per l’inclusione sociale degli immigrati con 50 milioni di euro per l’anno 2008 (concerto del ministro per i diritti e le pari opportunità)
Articolo tratto da: Dipartimento per i diritti e le pari opportunità





