Ordinanza contingibile ed urgente concernente la tutela dellâincolumitĂ pubblica dallâaggressione dei cani.
Lâefficacia dellâordinanza del 6 agosto 2013, come modificata dallâordinanza 3 agosto 2015, è stata prorogata di ulteriori dodici mesi a decorrere dalla pubblicazione sulla G.U. del 7 settembre 2016, n. 209 del provvedimento del Ministero della SanitĂ del 13 luglio 2016
Art. 1
1. Il proprietario di un cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dellâanimale e risponde, sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali o cose provocati dallâanimale stesso.
2. Chiunque, a qualsiasi titolo, accetti di detenere un cane non di sua proprietĂ ne assume la responsabilitĂ per il relativo periodo.
3. Ai fini della prevenzione di danni o lesioni a persone, animali o cose il proprietario e il detentore di un cane adottano le seguenti misure:
a) utilizzare sempre il guinzaglio a una misura non superiore a mt 1,50 durante la conduzione dellâanimale nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, fatte salve le aree per cani individuate dai comuni;
b) portare con sè una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per lâincolumitĂ di persone o animali o su richiesta delle autoritĂ competenti;
c) affidare il cane a persone in grado di gestirlo correttamente;
d) acquisire un cane assumendo informazioni sulle sue caratteristiche fisiche ed etologiche nonchĂŠ sulle norme in vigore;
e) assicurare che il cane abbia un comportamento adeguato alle specifiche esigenze di convivenza con persone e animali rispetto al contesto in cui vive.
4. à fatto obbligo a chiunque conduca il cane in ambito urbano raccoglierne le feci e avere con sè strumenti idonei alla raccolta delle stesse.
I comuni e i servizi veterinari delle Aziende sanitarie locali possono organizzare percorsi formativi per i proprietari di cani, in conformitĂ al decreto ministeriale 26 novembre 2009, con rilascio di un attestato di partecipazione denominato ÂŤpatentinoÂť, avvalendosi della collaborazione degli Ordini professionali dei medici veterinari, dei Dipartimenti di medicina veterinaria delle UniversitĂ , delle Associazioni veterinarie e delle Associazioni di protezione animale. Per ogni percorso formativo deve essere individuato un responsabile scientifico tra i medici veterinari esperti in comportamento animale di cui allâart. 1, comma 3 del decreto ministeriale 26 novembre 2009 o appositamente formati dal Centro di referenza nazionale per la formazione in sanitĂ pubblica veterinaria, istituito presso lâIstituto Zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dellâEmilia Romagna. I percorsi formativi su base volontaria possono essere promossi e organizzati autonomamente anche da medici veterinari libero professionisti nel rispetto dei criteri sopra indicati, informando il comune, il Servizio veterinario dellâAzienda sanitaria locale e lâOrdine professionale (1).
6. Il medico veterinario libero professionista informa i proprietari di cani in merito alla disponibilitĂ di percorsi formativi e, nellâinteresse della salute pubblica, segnala ai servizi veterinari dellâazienda sanitaria locale la presenza, tra i suoi assistiti, di cani che richiedono una valutazione comportamentale in quanto impegnativi per la corretta gestione ai fini della tutela dellâincolumitĂ pubblica.
7. A seguito di episodi di morsicatura, di aggressione o sulla base di altri criteri di rischio i comuni, su indicazione dei servizi veterinari, decidono, nellâambito del loro compito di tutela dellâincolumitĂ pubblica, quali proprietari di cani hanno lâobbligo di svolgere i percorsi formativi. Le spese per i percorsi formativi sono a carico del proprietario del cane.
(1) Comma sostituito dallâ articolo 1 dellâ O.M. 3 agosto 2015.
Art. 2
1. Sono vietati:
a) lâaddestramento di cani che ne esalti lâaggressivitĂ ;
b) qualsiasi operazione di selezione o di incrocio di cani con lo scopo di svilupparne lâaggressivitĂ ;
c) la sottoposizione di cani a doping, cosĂŹ come definito allâarticolo 1, commi 2 e 3, della legge 14 dicembre 2000, n. 376;
d) la vendita, lâesposizione ai fini di vendita e la commercializzazione di cani sottoposti a interventi chirurgici non conformi allâarticolo 10 della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 4 novembre 2010, n. 201.
2. Gli interventi chirurgici effettuati in conformitĂ allâarticolo 10 della citata Convenzione europea sono certificati da un medico veterinario. Il certificato veterinario segue lâanimale ed è presentato quando richiesto dalle autoritĂ competenti.
3. Gli interventi chirurgici effettuati in violazione dellâarticolo 10 della citata Convenzione europea sono da considerarsi maltrattamento animale ai sensi dellâarticolo 544-ter del codice penale.
Art. 3
1. Fatto salvo quanto stabilito dagli articoli 86 e 87 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, recante ÂŤRegolamento di polizia veterinariaÂť, a seguito di morsicatura o aggressione i servizi veterinari attivano un percorso mirato allâaccertamento delle condizioni psicofisiche dellâanimale e della corretta gestione da parte del proprietario.
2. I servizi veterinari, oltre a quanto stabilito dallâarticolo 1, comma 7, in caso di rilevazione di rischio elevato, stabiliscono le misure di prevenzione e la necessitĂ di una valutazione comportamentale e di un eventuale intervento terapeutico da parte di medici veterinari esperti in comportamento animale.
3. I servizi veterinari detengono un registro aggiornato dei cani dichiarati a rischio elevato di aggressivitĂ ai sensi del comma 2.
4. I proprietari dei cani inseriti nel registro di cui al comma 3 stipulano una polizza di assicurazione di responsabilitĂ civile per danni contro terzi causati dal proprio cane e applicano sempre al cane, quando si trova in aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, sia guinzaglio sia museruola.
Art. 4
1. Ă vietato possedere o detenere cani registrati ai sensi dellâarticolo 3, comma 3:
a) ai delinquenti abituali o per tendenza;
b) a chi è sottoposto a misure di prevenzione personale o a misura di sicurezza personale;
c) a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per delitto non colposo contro la persona o contro il patrimonio, punibile con la reclusione superiore a due anni;
d) a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva o decreto penale di condanna, per i reati di cui agli articoli 727, 544-ter, 544-quater, 544-quinques del codice penale, per quelli previsti dallâarticolo 2 della legge 20 luglio 2004, n. 189, e dallâarticolo 4 della legge 4 novembre 2010, n. 201;
e) ai minori di 18 anni, agli interdetti e agli inabili per infermitĂ di mente.
Art. 5
1. La presente ordinanza non si applica ai cani in dotazione alle Forze armate, di polizia, di protezione civile e dei Vigili del fuoco.
2. Le disposizioni di cui allâarticolo 1, comma 3, lettere a) e b), e allâarticolo 1, comma 4, non si applicano ai cani addestrati a sostegno delle persone diversamente abili.
3. Le disposizioni di cui allâarticolo 1, comma 3, lettere a) e b), non si applicano ai cani a guardia e a conduzione delle greggi e ad altre tipologie di cani comunque individuate con proprio atto dalle regioni o dai comuni.
Art. 6
1. Le violazioni delle disposizioni della presente ordinanza sono sanzionate dalle competenti autoritĂ secondo le disposizioni in vigore.
Art. 7
1. La presente ordinanza ha efficacia per 12 mesi a decorrere dal giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei conti per la registrazione.
Articolo tratto da: Ministero della Salute






