Pronte le linee guida per il nuovo accertamento sintetico (cd. redditometro): fari puntati sugli scostamenti significativi tra reddito dichiarato e capacitĂ di spesa manifestata, ma solo se il gap è di almeno il 20 per cento. Nella selezione dei contribuenti a maggior rischio di evasione, lâAmministrazione finanziaria prenderĂ in considerazione solo spese e dati certi (presenti in Anagrafe tributaria o nella dichiarazione dei redditi) e non terrĂ conto delle spese medie Istat, che, pertanto, non verranno prese in considerazione nel calcolo dello scostamento tra reddito dichiarato e reddito ricostruito.
Maggiore spazio al dialogo con un âdoppioâ contraddittorio tra fisco e contribuenti, che potranno fin dal primo incontro dimostrare che le spese sostenute sono state finanziate con redditi che lâAgenzia non conosce perchĂŠ tassati alla fonte o esclusi dalla base imponibile. Se le indicazioni sono esaustive, lâattivitĂ di controllo si chiude in questa prima fase. In caso contrario, il contraddittorio prosegue e vengono valutate anche le spese per beni di uso corrente, calcolate sulla base delle medie Istat.
Sono solo alcuni dei punti cardine del nuovo accertamento sintetico, che la circolare n. 24/E di oggi illustra partendo dalle novitĂ introdotte dal Dl n. 78/2010 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivitĂ economica) che ha modificato lâart. 38 del DPR n. 600/1973 e da quanto previsto dal Decreto del Ministero dellâEconomia e delle Finanze del 24 dicembre 2012.
Il documento di prassi ricorda anche che il nuovo metodo di ricostruzione del reddito si applica agli accertamenti relativi ai redditi dichiarati a partire dal 2009, mentre per quelli precedenti valgono le vecchie regole (come prevede lâart. 22, comma 1, del Dl n. 78/2010).
Nella circolare, inoltre, le Entrate evidenziano come il nuovo redditometro non applica coefficienti alle singole voci, ma la spesa vale per il suo ammontare.
La selezione delle posizioni a rischio
Unâattenta attivitĂ di analisi delle posizioni a rischio evasione è a fondamento del nuovo metodo accertativo. In particolare, saranno selezionate le posizioni di quei contribuenti per i quali è emerso un significativo scostamento tra reddito dichiarato e spese sostenute rientranti tra le âspese certeâ (presenti nellâAnagrafe tributaria o indicate dal contribuente stesso in dichiarazione dei redditi) e le âspese per elementi certiâ (le spese per mantenere i beni presenti in Anagrafe, quali lâabitazione o i mezzi di trasporto).
Ciò permette di incentrare il contraddittorio su dati certi e situazioni di fatto oggettivamente riscontrabili, con lâobiettivo di ridurre al minimo lâincidenza delle presunzioni
Come funziona il nuovo accertamento sintetico
Nella fase istruttoria, il nuovo redditometro mette a confronto la spesa complessiva ed effettiva del contribuente con il reddito dichiarato. Per fare ciò, prende in considerazione:
â le spese certe sostenute direttamente dal contribuente o dal familiare fiscalmente a carico risultanti dallâAnagrafe tributaria o indicate dal contribuente stesso in dichiarazione dei redditi;
â le spese per elementi certi, ottenute applicando la valorizzazione ai dati certi (le spese per mantenere i beni presenti in Anagrafe: abitazione, mezzi di trasporto, ecc);
â la quota relativa agli incrementi patrimoniali; â la quota del risparmio formatasi nellâanno.
Solo nel caso in cui il contribuente non fornisca le necessarie indicazioni in relazione alle spese sopra elencate, lâufficio prenderĂ in considerazione anche le spese correnti, quantificabili in base alla media Istat, che concorreranno alla determinazione sintetica del reddito.
Il doppio contraddittorio
Il nuovo metodo accertativo âraddoppiaâ i momenti di confronto con il cittadino. Fin dal primo incontro con lâAmministrazione, infatti, il contribuente può fornire chiarimenti sugli elementi di spesa individuati e sul proprio reddito. Può provare, cioè, che le spese sostenute nellâanno sono state finanziate con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta oppure con redditi legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile. Inoltre, può fornire elementi per la rettifica dei dati e per lâintegrazione delle informazioni presenti nellâAnagrafe tributaria, dimostrare con prove dirette che le spese certe attribuite hanno un diverso ammontare o che sono state sostenute da terzi. Se le sue indicazioni sono esaustive, lâattivitĂ di controllo si chiude giĂ in questa prima fase. In caso contrario, il contribuente riceve un nuovo invito al contraddittorio, con la quantificazione del maggior reddito accertabile e delle maggiori imposte e la proposta di adesione ai contenuti dellâinvito.
Solo se Amministrazione e contribuente non riescono a trovare lâaccordo, lâufficio emette lâavviso di accertamento.
Quando le prove chiudono la partita
In sintesi sono indicate le linee guida sul tipo di prova che il contribuente può fornire, graduata in relazione alla tipologia di spesa.
¡ Situazioni e fatti certi: il contribuente può fornire le prove certe e dirette che le spese certe sono state finanziate, ad esempio, con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta.
¡ Concreta disponibilitĂ di un bene di cui lâAmministrazione possiede tutte le informazioni relative alle specifiche caratteristiche tecniche (ampiezza, categoria catastale, potenza, dimensioni, ecc.) a cui sono direttamente riconducibili le spese di mantenimento. Per questa tipologia di spesa, il contribuente, oltre a dimostrare lâeventuale inesattezza delle informazioni contenute nellâinvito, potrĂ dare evidenza di fatti, situazioni e circostanze, da cui si possa riscontrare lâinesattezza relativa alla ricostruzione della spesa, o la diversa imputazione della stessa (ad esempio, nel caso di spese di utilizzo e manutenzione per unâautomobile di proprietĂ , può provare il sequestro temporaneo del mezzo di trasporto).
Infine, per quanto riguarda le spese medie Istat, che assumono rilevanza solo se il contribuente non fornisce chiarimenti in relazione alle prime due tipologie di spesa, lâAmministrazione terrĂ in considerazione anche le argomentazioni logiche sostenute dal contribuente.
Il testo della circolare è disponibile sul sito internet dellâAgenzia delle Entrate.
Articolo tratto da: Agenzia delle Entrate




