Con lâapprovazione e lâentrata in vigore della legge n. 61/2011 sono operative nuove disposizioni a tutela del rapporto fra detenute madri e figli minori.
Custodia cautelare in carcere.
Quando imputati siano o una donna incinta o madre di figli non oltre sei anni dâetĂ , o un padre (se la madre è deceduta o non in grado ad assistere i figli), la custodia cautelare in carcere non può essere disposta fino a quando i figli non avranno compiuto il sesto anno di etĂ . LâetĂ del minore è stata aumentata da tre a sei anni intervenendo sul testo dellâart. 275, 4 comma c.p.p.
Diritto di visita al minore infermo.
Circa il diritto di visita al minore malato il magistrato di sorveglianza può concedere il permesso con provvedimento urgente. Nel caso di ricovero ospedaliero terrĂ conto della durata del ricovero e del decorso della patologia. In situazioni di assoluta urgenza il permesso è concesso dal direttore dellâistituto.
La condannata, lâimputata o lâinternata madre di un bambino di etĂ inferiore a dieci anni, o il padre condannato, imputato o internato (qualora la madre sia deceduta o non sia in grado di assistere il figlio) sono autorizzati ad assisterlo durante le visite mediche relative a gravi condizioni di salute.
Tali norme sono contentute nel neo introdotto art. 21-ter dellâordinamento penitenziario, legge 26 luglio 1975, n. 354.
Detenzione domiciliare
Lâespiazione di almeno un terzo della pena o di almeno quindici anni in caso di condanna allâergastolo, può avvenire presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri ovvero, se non sussiste un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti o di fuga, nella propria abitazione, o in altro luogo di privata dimora, ovvero in luogo di cura, assistenza o accoglienza, al fine di provvedere alla cura e allâassistenza dei figli
Norme introdotte attraverso la modifica dellâarticolo 47-quinquies dellâordinamento penitenziario.
Case famiglia
Infine, se la pena non può essere espiata nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora, potrĂ essere espiata in case famiglia protette, se siano state istituite. Le caratteristiche tipologiche delle case famiglia protette sono determinate con Decreto del Ministro della Giustizia dâintesa con la Conferenza Stato-cittĂ ed autonomie locali.
Articolo tratto da: Sito del Governo Italiano




