Via libera alla cessione del credito maturato dalle imprese produttrici o importatrici di auto che non trova capienza nelle imposte e nei contributi da versare, purchĂŠ il trasferimento risulti da un atto con data certa e venga notificato al Fisco.
La societĂ che acquisisce il credito può a sua volta utilizzare le somme in compensazione con i propri debiti dâimposta o contributivi. Sono alcuni dei chiarimenti forniti dallâAgenzia delle Entrate con la risoluzione 15/E del 5 marzo 2010, che prende le mosse dalla richiesta di una casa produttrice di auto in difficoltĂ ad utilizzare completamente il credito dâimposta connesso agli âincentivi alla rottamazioneâ, dal momento che le somme vantate a credito hanno superato quelle a debito in termini di imposte e contributi da versare.
In particolare, il documento di prassi chiarisce che il credito maturato rappresenta un vero e proprio diritto di credito che lâimpresa costruttrice o importatrice vanta nei confronti dellâErario, pertanto cedibile secondo le ordinarie regole civilistiche. Resta fermo che il contratto di cessione del credito e la relativa comunicazione allâAgenzia delle Entrate devono contenere ogni elemento utile a monitorarne lâuso corretto. Nel dettaglio, occorre specificare il credito dâimposta ceduto con il relativo riferimento normativo, il codice tributo da utilizzare nel modello F24 e il periodo dâimposta in cui il credito si è generato.
Per lâatto di cessione di questi particolari crediti, inoltre, non sussiste lâobbligo di registrazione, poichĂŠ rientra tra quelli formati per lâapplicazione o la liquidazione delle imposte.
Nel caso in cui le parti decidano comunque di registrare lâatto, lâimposta di registro è dovuta in misura fissa.
Si riporta il parere dellâAgenzia delle Entrate contenuto nella risoluzione n. 15/E del 5 marzo 2010.
Preliminarmente si osserva che lâarticolo 1 del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, nel prevedere una serie di incentivi rappresentati dai contributi concessi agli acquirenti di vetture aventi specifiche caratteristiche, ha rinviato alle disposizioni di cui ai commi da 230 a 234 dellâarticolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n.
296.
In particolare, lâarticolo 1, comma 231, della legge n. 296 del 2006, dispone che â(âŚ) i centri autorizzati che hanno effettuato la rottamazione, ovvero le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore lâimporto del contributo e recuperano detto importo quale credito di imposta solo ai fini della compensazione di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal momento in cui viene richiesto al pubblico registro automobilistico lâoriginale del certificato di proprietĂ . Il credito dâimposta non è rimborsabile (âŚ)â.
La legge n. 296 del 2006 non definisce lâimpresa costruttrice. Tale nozione, tuttavia, si evince sia dal decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209 (in attuazione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 settembre 2000, n. 2000/53/CE, relativa ai veicoli fuori uso), sia dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo codice della strada).
In particolare, il costruttore del veicolo è colui che detiene lâomologazione del veicolo (cfr. articolo 3 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209) e rilascia allâacquirente, per ciascun veicolo costruito conformemente al tipo omologato, la dichiarazione di conformitĂ , assumendosi la piena responsabilitĂ ad ogni effetto di legge (cfr. articolo 76 del decreto legislativo n. 285 del 1992).
Tanto premesso, si ritiene che, alla luce della normativa richiamata, non possa accogliersi la proposta del contribuente di estendere la nozione di impresa costruttrice a soggetti diversi dal costruttore del veicolo nel significato sopra delineato.
Si osserva, tuttavia, che lâerogazione dei contributi statali in favore degli acquirenti dei veicoli non può tradursi in uno svantaggio per le imprese costruttrici (o importatrici) che anticipano detti contributi e poi li recuperano sotto forma di crediti dâimposta da utilizzare in compensazione, in particolar modo laddove gli ingenti crediti maturati non trovano capienza nelle imposte e nei contributi da versare.
Al fine di fornire soluzione alla problematica occorre condurre unâulteriore riflessione, partendo dalla corretta individuazione della natura del credito dâimposta di cui al citato articolo 1, comma 231, della legge n. 296 del 2006.
Al riguardo, si osserva che i crediti di cui sono titolari le imprese costruttrici (o importatrici) sorgono a fronte di una mera anticipazione finanziaria effettuata dalle medesime per conto dello Stato.
Le imprese costruttrici o importatrici, infatti, non sono le effettive destinatarie dellâagevolazione, ma sono meri soggetti intermediari che intervengono nel rapporto tra lâErario e gli acquirenti dei veicoli e, per espressa previsione normativa, sono obbligate a recuperare lâanticipazione sostenuta (erogazione ai clienti dei contributi statali) sotto forma di credito dâimposta da utilizzare in compensazione ai sensi dellâarticolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, ma non anche a rimborso.
Si osserva, inoltre, che il credito in esame differisce sia dai crediti dâimposta per il rimborso di quanto indebitamente versato, sia dai crediti dâimposta in senso stretto (questâultimi riconosciuti ex lege in favore dei contribuenti per finalitĂ agevolative).
Ciò in quanto il diritto di credito di cui al citato comma 231 non consiste nel diritto a ricevere una specifica prestazione finanziaria da parte dello Stato (il contributo in denaro, difatti, è erogato a favore degli acquirenti dei veicoli), nÊ discende da un indebito versamento che si intende ripetere.
Nel caso in esame, pertanto, il credito di cui al citato comma 231 â attribuito allâimpresa costruttrice che rimborsa al concessionario lâimporto dei contributi statali destinati agli acquirenti e anticipati sotto forma di sconto sul prezzo di vendita dei veicoli â rappresenta un vero e proprio diritto di credito che lâimpresa costruttrice vanta nei confronti dellâErario.
Solo ai fini procedurali, detto credito rientra nella categoria dei crediti dâimposta da quadro RU ed è compensabile ex articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, senza, tuttavia, che operino i limiti di utilizzo previsti dallâarticolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (pari a 516.456, 90 euro), e dallâarticolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (pari a 250.000 euro) (cfr. articolo 1, comma 10, del decreto legge n. 5 del 2009).
Tanto premesso, attesa la particolare natura giuridica del credito di cui allâarticolo 1, comma 231, della legge n. 296 del 2006, si ritiene che lo stesso possa essere ceduto dallâimpresa costruttrice secondo le ordinarie regole civilistiche.
Al riguardo, lâarticolo 1260 c.c. stabilisce che âil creditore può trasferire a titolo oneroso o gratuito il suo credito, anche senza il consenso del debitore, purchĂŠ il credito non abbia carattere strettamente personale o il trasferimento non sia vietato dalla legge.â Si precisa, inoltre, che nella cessione del credito effettuata ai sensi degli articoli 1260 e seguenti del codice civile, il cessionario subentra nel diritto di credito del cedente e si sostituisce a questâultimo nella medesima posizione. In particolare, il soggetto pubblico debitore (ceduto) può opporre al cessionario tutte le eccezioni che poteva far valere nei confronti del creditore originario (cedente).
Peraltro, la cessione del credito in esame deve risultare da atto avente data certa e, per essere efficace, deve essere notificata allâAgenzia delle entrate (debitore ceduto).
A tal fine, si ricorda che il requisito della data certa va interpretato alla luce delle disposizioni del codice civile ed in particolare dellâart. 2704 c.c..
Pertanto, non è necessario che lâatto di cessione rivesta la forma dellâatto pubblico o della scrittura privata autenticata, in quanto rileva qualunque fatto che possa essere idoneo a stabilire, con carattere di obiettivitĂ , lâanterioritĂ del documento.
Il cessionario, a sua volta, può utilizzare il credito ceduto nel rispetto delle disposizioni di cui allâarticolo 1, comma 231, della legge n. 296 del 2006, ossia in compensazione con i propri debiti dâimposta o contributivi ai sensi dellâarticolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997.
In particolare, ai fini della compensazione mediante il modello F24 è necessario, altresÏ, che il credito ceduto risulti dalla dichiarazione del soggetto cessionario (cfr. articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997).
Occorre, inoltre, che nel contratto di cessione del credito e nella comunicazione di tale cessione allâAgenzia delle entrate sia indicato ogni elemento utile per consentire alla stessa di monitorarne il corretto uso. In particolare, occorre specificare il credito dâimposta ceduto con il relativo riferimento normativo, il codice tributo da utilizzare ai fini della compensazione e il periodo dâimposta in cui il credito viene ad esistenza (cfr. la risoluzione 12 marzo 2009, n. 62/E).
Da ultimo, si segnala che per gli atti di cessione dei crediti in esame non vi è lâobbligo di chiedere la registrazione ai sensi dellâarticolo 5 della Tabella del testo unico delle disposizioni concernenti lâimposta di registro, approvato con D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
Infatti, come giĂ ricordato con Ris. n. 166/E del 12 luglio 2007 con riferimento alla diversa fattispecie degli accordi di consolidamento posti in essere dai soggetti aderenti al consolidato nazionale, non sussiste obbligo di chiedere la registrazione per âAtti e documenti formati per lâapplicazione, riduzione, liquidazione, riscossione, rateazione e rimborso delle imposte e tasse a chiunque dovuteâŚâ.
Lâinclusione degli atti di cessione dei crediti in esame nel campo applicativo della disposizione da ultimo citata discende dalla peculiare natura del credito ceduto e dalla particolare utilizzazione vincolata cui questo credito è destinato; è la legge stessa a prevedere, infatti, che il credito sia fisiologicamente utilizzato, in via esclusiva, in compensazione dei debiti fiscali o contributivi.
Da quanto sopra discende, pertanto, che lâatto di cessione del particolare credito oggetto della fattispecie in esame, posto in essere ai sensi dellâarticolo 1260 c.c., rientra tra gli atti âformati per lâapplicazione⌠o la liquidazioneâ delle imposte.
Resta fermo che ai sensi dellâarticolo 7 del D.P.R. 131 del 1986, qualora le parti presentino lâatto alla registrazione (al fine, ad esempio, di attribuirne data certa) lâimposta di registro è dovuta in misura fissa.
Articolo tratto da: Agenzia delle Entrate






