(Risoluzione n. 210/E, estratto)
«I diritti reali di godimento si perdono anche per effetto della rinunzia. La rinuncia alla servitù è prevista dall’art. 1350, n. 5), del c.c. per quanto concerne la forma del contratto, e dall’art. 2643 n. 5, del c.c., concernente la trascrizione degli atti relativi ai beni immobili. […] La rinuncia fa venir meno il vincolo di natura reale sul fondo dominante con effetti erga omnes, nel senso che il proprietario di detto suolo e i suoi aventi causa non potranno più far valere i diritti nascenti dalla servitù.
Trova applicazione pertanto l’art. 9, comma 5, T.U.I.R., il quale stabilisce che “ai fini delle imposte sui redditi le disposizioni relative alle cessioni a titolo oneroso valgono anche per gli atti a titolo oneroso che importano costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento”. In particolare sulla base della disposizione citata il corrispettivo della rinuncia va ricondotto all’art. 67 lettera b) del TUIR, concernente le plusvalenze realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione.
Si ritiene infatti che la vicenda in esame sia assimilabile alla cessione, sulla base delle argomentazioni già svolte nella Risoluzione del 16/02/2007, n. 25, la quale, pur trattando un tema diverso, ha, sostanzialmente, espresso tale criterio ermeneutico di carattere generale. Una volta stabilito che la fattispecie è riconducibile al richiamato articolo 67, co. 1, lett. b), si pone il problema di individuare le modalità di determinazione della plusvalenza.
In linea generale, in base all’art. 68 del T.U.I.R., la plusvalenza sarà costituita dalla differenza tra:
1) il “corrispettivo” percepito nel periodo di imposta;
2) il prezzo di acquisto originario.
Nel caso di specie, mentre non si pongono problemi in ordine alla determinazione del corrispettivo, contrattualmente determinato, è indubbio che il prezzo di acquisto originario, ove non autonomamente individuato al momento di acquisto del diritto con riferimento particolare alla “servitus non edificandi”, debba essere estrapolato dal prezzo complessivo di acquisizione dell’immobile e di costituzione della servitù a suo tempo pagato da colui che, adesso, rinuncia alla servitù. Al riguardo può essere utilizzato un criterio di tipo proporzionale, fondato sul rapporto tra il valore complessivo attuale dell’immobile e della rinuncia alla servitù e il corrispettivo percepito per la rinuncia alla servitù».
Articolo tratto da: Agenzia delle Entrate


