Con la Circolare 24/E lâAgenzia delle Entrate ha fatto il punto sul Superbonus del 110%,  lâincentivo introdotto con il cosiddetto Decreto Rilancio.
Ă stato approvato, inoltre, col provvedimento di oggi del Direttore dellâAgenzia delle entrate, il modello di Comunicazione che consente di fruire dal prossimo 15 ottobre dellâopzione per cedere un credito di imposta corrispondente alla detrazione spettante o per fruire di uno sconto sul corrispettivo.
Ok alla detrazione per i familiari e i conviventi e anche ai futuri proprietari â Al Superbonus del 110% possono accedere anche i familiari e i conviventi di fatto del possessore o del detentore dellâimmobile, sempre che siano loro a sostenere le spese per i lavori. La circolare specifica che tali soggetti possono usufruirne se sono conviventi alla data di inizio dei lavori o, se antecedente, al momento del sostenimento delle spese. Lâincentivo vale anche per gli interventi su un immobile diverso da quello destinato ad abitazione principale, nel quale può svolgersi la convivenza, mentre non spetta al familiare su immobili locati o concessi in comodato. Ha diritto alla detrazione anche il promissario acquirente dell'immobile oggetto di intervento immesso nel possesso, a condizione che sia stato stipulato un contratto preliminare di vendita dellâimmobile regolarmente registrato.
Le regole per le partite Iva e i condomini â Ok al Superbonus anche per le persone che svolgono attivitĂ di impresa o arti e professioni, ma se i lavori interessano singole unitĂ immobiliari, allora limitatamente agli immobili estranei allâattivitĂ esercitata, appartenenti quindi solo alla sfera âprivataâ della vita dei contribuenti; questo requisito non è richiesto se i lavori riguardano le parti comuni dei condomini.
Le altre spese agevolabili â La detrazione del 110% si allarga fino a comprendere anche alcune spese accessorie agli interventi che beneficiano del Superbonus, purchĂŠ effettivamente realizzati. Si tratta, ad esempio, dei costi per i materiali, la progettazione e le altre spese professionali connesse (perizie e sopralluoghi, spese preliminari di progettazione e ispezione e prospezione).
Come fruire dellâopzione alternativa â La Comunicazione per fruire dello sconto o della cessione può essere inviata allâAgenzia delle entrate a partire dal 15 ottobre 2020 ed entro il 16 marzo dellâanno successivo a quello in cui si sostiene la spesa, utilizzando il modello approvato dal provvedimento di oggi. La comunicazione deve essere inviata esclusivamente in via telematica, anche avvalendosi degli intermediari, dal beneficiario della detrazione (per quanto riguarda gli interventi eseguiti sulle unitĂ immobiliari) o dallâamministratore di condominio (per gli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici).
Per gli interventi che danno diritto al Superbonus, la comunicazione deve essere inviata esclusivamente dal soggetto che rilascia il visto di conformitĂ .
Le istruzioni per cessionari e fornitori â In caso di esercizio dellâopzione, il provvedimento fissa le regole per permettere a cessionari e fornitori di fruire del credito dâimposta. In particolare, i cessionari e i fornitori possono utilizzare il credito dâimposta esclusivamente in compensazione, sulla base delle rate residue di detrazione non fruite dal beneficiario originario. Il credito dâimposta è fruito a decorrere dal giorno 10 del mese successivo alla corretta ricezione della comunicazione e comunque non prima del 1° gennaio dellâanno successivo a quello in cui sono sostenute le spese. La ripartizione delle quote annuali per fruire del credito dâimposta è la stessa che sarebbe stata utilizzata per la detrazione. I cessionari e i fornitori possono cedere i crediti dâimposta ad altri soggetti, inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, a partire dal giorno 10 del mese successivo alla corretta ricezione della comunicazione. In ogni caso, il credito potrĂ essere ceduto anche dai successivi cessionari.






