Buoni carburante 2022 fino a un massimo di ⬠200 per lavoratore deducibili dal reddito dāimpresa
I buoni carburante sono erogazioni corrisposte dai datori di lavoro privati ai propri dipendenti per i rifornimenti di carburante per lāautotrazione.
Agenzia Entrate ha predisposto le istruzioni per i datori di lavoro del settore privato che intendono erogare ai propri dipendenti i buoni benzina introdotti per contenere gli impatti economici dovuti allāaumento del prezzo dei carburanti (Dl n. 21/2022).
I Ā buoni carburante possono essere erogati solo nel 2022 e fino a un massimo di 200 euro per lavoratore, non sono tassati in capo ai dipendenti e sono integralmente deducibili dal reddito dāimpresa. La circolare n. 27/E, il cui testo ĆØ riportato a seguire, specifica quali sono i datori di lavoro e i lavoratori interessati dal beneficio, le modalitĆ di erogazione e le regole da seguire nel caso in cui siano riconosciuti come premio di risultato.
Cosa sono i buoni carburante
I buoni carburante sono erogazioni corrisposte dai datori di lavoro privati ai propri dipendenti per i rifornimenti di carburante per lāautotrazione (come benzina, gasolio, Gpl e metano). Sul punto, la circolare specifica che dĆ diritto allāagevolazione anche lāerogazione di buoni (o titoli analoghi) per la ricarica di veicoli elettrici.
Il bonus carburante di 200 euro non concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente e rappresenta unāulteriore agevolazione rispetto a quella generale giĆ prevista dallāarticolo 51 del TUIR; va quindi conteggiata in maniera separata rispetto agli altri benefit. Ne consegue che, al fine di fruire dellāesenzione da imposizione, i beni e i servizi erogati nel periodo dāimposta 2022 dal datore di lavoro a favore di ciascun lavoratore dipendente possono raggiungere un valore di 200 euro per uno o più buoni benzina e un valore di 258,23 euro per lāinsieme degli altri beni e servizi (compresi eventuali ulteriori buoni benzina).
I buoni carburante possono essere erogati anche per finalitĆ retributive. In questa ipotesi, lāerogazione deve avvenire nellāanno in corso e in āesecuzione dei contratti aziendali o territorialiā, nel rispetto della normativa prevista, per i premi di risultato, dallāarticolo 1, commi da 182 a 190, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
I beneficiari del bonus carburante
In base alla norma, possono accedere al beneficio i datori di lavoro privati.
Lāarticolo 2 del d.l. n. 21 del 2022 individua le specifiche caratteristiche per connotare il datore di lavoro e i lavoratori dipendenti interessati al beneficio ivi previsto.
Per quanto attiene al datore di lavoro, lāagevolazione eĢ stata inizialmente introdotta per favorire esclusivamente i lavoratori dipendenti di Ā«aziende privateĀ». Successivamente, in sede di conversione del predetto decreto-legge, eĢ stata sostituita la locuzione Ā«aziende privateĀ» con Ā«datori di lavoro privatiĀ».
Al riguardo, con esclusivo riferimento alla norma in commento, avente carattere eccezionale, si ritiene che il richiamo ai Ā«datori di lavoro privatiĀ» sia da intendersi riferito ai datori di lavoro che operano nel āsettore privatoā, cosiĢ come individuato, per esclusione, nella circolare 15 giugno 2016, n. 28/E.
Sono, pertanto, escluse dal settore privato e, di conseguenza, dallāagevolazione in esame le amministrazioni pubbliche di cui allāarticolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in virtuĢ del quale Ā«Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e leĀ istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le ComunitaĢ montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitarionazionale, lāAgenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al CONIĀ».Ā Coerentemente, gli enti pubblici economici, che non rientrano tra le amministrazioni pubbliche di cui al richiamato articolo 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, si considerano, nel caso di specie, rientranti nel settore privato.
Dato il tenore letterale della disposizione in esame, che richiama, come detto, i Ā«datori di lavoro privatiĀ», rientrano nellāambito di applicazione della norma, tra gli altri, anche i soggetti che non svolgono unāattivitaĢ commerciale e i lavoratori autonomi, sempre che dispongano di propri lavoratori dipendenti.
In merito alla specifica categoria di lavoratori dipendenti destinatari dei buoni benzina, la disposizione agevolativa in esame non effettua espressamente delle distinzioni e non pone alcun limite reddituale per lāammissione al beneficio.
Inoltre, considerato che la norma si riferisce genericamente ai Ā«lavoratori dipendentiĀ», si eĢ dellāavviso che, al fine di individuare i potenziali beneficiari dei buoni benzina in parola, rilevi la tipologia di reddito prodotto, ossia quello di lavoro dipendente. Al riguardo, si osserva che lāarticolo 2 del d.l. n. 21 del 2022, secondo cui il buonoĀ Ā«...non concorre alla formazione del reddito ai sensi dellāarticolo 51, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917Ā», fa riferimento al solo comma 3 dellāarticolo 51 del TUIR e non allāintero articolo 51. Pertanto, vista anche la ratio della norma ā volta ad indennizzare i dipendenti di datori di lavoro privati dei maggiori costi sostenuti a seguito dellāaumento del prezzo dei carburanti ā si ritiene che i buoni in esame possano essere corrisposti dal datore di lavoro sin da subito, nel rispetto dei presupposti e dei limiti normativamente previsti, anche ad personamĀ e senza necessitaĢ di preventivi accordi contrattuali, semprecheĢ gli stessi non siano erogati in sostituzione dei premi di risultato. In tale ipotesi, lāerogazione dei buoni carburante deve avvenire in āesecuzione dei contratti aziendali o territoriali di cui allāarticolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (comma 187)ā, ritornando, a tal riguardo, applicabili i chiarimenti giaĢ resi con la circolare 15 giugno 2016, n. 28/E, nella quale eĢ stato evidenziato che āLāespressa menzione dei contratti aziendali o territoriali esclude dallāagevolazione glielementi retributivi premiali erogati in attuazione di accordi o contratti collettivi nazionali di lavoro ovvero di accordi individuali tra datore di lavoro e prestatore di lavoro, come chiarito giaĢ in passato con circolare n. 3/E del 2011 (par. 1.)ā.
Sempre dal punto di vista soggettivo, con riferimento alla determinazione del reddito dāimpresa, si fa presente che lāarticolo 95 del TUIR statuisce che Ā«le spese per prestazioni di lavoro dipendente deducibili nella determinazione del reddito comprendono anche quelle sostenute in denaro o in natura a titolo di liberalitaĢ a favore dei lavoratori, salvo il disposto dellāarticolo 100, comma 1Ā».
Al riguardo, si ritiene che, non rientrando la fattispecie in commento nelle ipotesi di cui allāarticolo 100, comma 16, del TUIR, il costo connesso allāacquisto dei buoni carburante in commento sia integralmente deducibile dal reddito dāimpresa, ai sensi del richiamato articolo 95 del TUIR, semprecheĢ lāerogazione di tali buoni sia, comunque, riconducibile al rapporto di lavoro e, per tale motivo, il relativo costo possa qualificarsi come inerente.
Ambito oggettivo e modalitaĢ di applicazione
I buoni benzina in esame sono erogazioni corrisposte dai datori di lavoro privati ai propri lavoratori dipendenti per i rifornimenti di carburante per lāautotrazione (come benzina, gasolio, GPL e metano).
Attesa la ratio della norma, riconducibile, come detto, alla volontaĢ del legislatore di indennizzare i dipendenti di datori di lavoro privati dei maggiori costi sostenuti ānel contesto del caro carburantiā, si ritiene che lāerogazione di buoni o titoli analoghi per la ricarica di veicoli elettrici debba rientrare nel beneficio di cui trattasi, anche al fine di non creare ingiustificate disparitaĢ di trattamento fra differenti tipologie di veicoli.
Ai fini della tassazione, la norma in commento riconduce i buoni benzina nellāambito di applicazione dellāarticolo 51, comma 3, ultimo periodo, del TUIR, secondo cui non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se, complessivamente, di importo non superiore, nel periodo dāimposta, a euro 258,23; se il valore in questione eĢ superiore a detto limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito.
Con riferimento alla soglia di esenzione di euro 258,23, nella richiamata circolare n. 28/E del 2016 (paragrafo 2.5.1) eĢ stato chiarito che la stessa riguarda le sole erogazioni in natura, con esclusione di quelle in denaro, per le quali resta applicabile il principio generale secondo cui qualunque somma percepita dal dipendente in relazione al rapporto di lavoro costituisce reddito di lavoro dipendente, ad eccezione delle esclusioni specificamente previste. La soglia, inoltre, deve essere verificata con riferimento allāinsieme dei beni e servizi di cui il dipendente ha fruito nello stesso periodo dāimposta. Qualora il valore dei beni e servizi complessivamente erogati nel periodo dāimposta superi il citato limite di euro 258,23, lo stesso concorre interamente a formare il reddito.
Pertanto, nel caso in cui, in sede di conguaglio, il valore dei beni o dei servizi prestati risulti superiore al predetto limite, il datore di lavoro dovraĢ provvedere ad assoggettare a tassazione il valore complessivo e non solo la quota eccedente.
CioĢ premesso, la relazione illustrativa dellāarticolo 2 del d.l. n. 21 del 2022 precisa che il bonus benzina di euro 200, sottoposto comunque alla disciplina dellāarticolo 51, comma 3 del TUIR, rappresenta unāulteriore agevolazione rispetto a quella generale giaĢ prevista dal medesimo articolo 51, comma 3.
La circostanza che il lavoratore dipendente giaĢ usufruisca di altri beni e servizi non osta, quindi, allāapplicazione della disciplina in esame.
Ne consegue che, al fine di fruire dellāesenzione da imposizione, i beni e i servizi erogati nel periodo dāimposta 2022 dal datore di lavoro a favore di ciascun lavoratore dipendente possono raggiungere un valore di euro 200 per uno o piuĢ buoni benzina ed un valore di euro 258,23 per lāinsieme degli altri beni e servizi (compresi eventuali ulteriori buoni benzina).
Per meglio chiarire, si riportano i seguenti due esempi.
Nel caso in cui un lavoratore dipendente benefici, nellāanno dāimposta 2022, di buoni benzina per euro 100 e di altri benefit (diversi dai buoni benzina) per un valore pari ad euro 300, questāultima somma7 saraĢ interamente sottoposta a tassazione ordinaria.
Di contro, se il valore dei buoni benzina eĢ pari ad euro 250 e quello degli altri benefit eĢ pari ad euro 200, lāintera somma di euro 450 non concorre alla formazione del reddito del lavoratore dipendente, poicheĢ lāeccedenza di euro 50 relativa ai buoni benzina confluisce nellāimporto ancora capiente degli altri benefit di cui allāarticolo 51, comma 3, del TUIR.
Sotto il profilo contabile, considerato che lāeventuale superamento delle soglie fissate da ciascuna delle due discipline ā articolo 51, comma 3, del TUIR e articolo 2 del d.l. n. 21 del 2022 ā comporta, in linea di principio, lāintegrale tassazione delle erogazioni effettuate a favore del dipendente, si ritiene che le stesse debbano essere conteggiate e monitorate in maniera distinta.
Inoltre, considerato che la disposizione in esame eĢ riferita esclusivamente allāanno 2022, si ritiene opportuno ricordare che, ai sensi dellāarticolo 51, comma 1, del TUIR, si considerano percepiti nel periodo dāimposta anche le somme e i valori corrisposti entro il 12 gennaio del periodo dāimposta successivo a quello a cui si riferiscono (c.d. principio di cassa allargato).
Infatti, in base al principio di cassa, che presiede alla determinazione del reddito di lavoro dipendente, la retribuzione deve essere imputata in base al momento di effettiva percezione della stessa da parte del lavoratore e il momento di percezione eĢ quello in cui il provento esce dalla sfera di disponibilitaĢ dellāerogante per entrare nel compendio patrimoniale del percettore.
Tale principio si applica sia con riferimento alle erogazioni in denaro, sia con riferimento alle erogazioni in natura mediante lāassegnazione di beni o servizi.
In tema di benefit erogati mediante voucher eĢ stato precisato che il benefit si considera percepito dal dipendente, ed assume quindi rilevanza reddituale, nel momento in cui tale utilitaĢ entra nella disponibilitaĢ del lavoratore, a prescindere dal fatto che il servizio venga fruito in un momento successivo.
CioĢ detto, si ritiene che lāesenzione di cui allāarticolo 2 del d.l. n. 21 del 2022 in commento trovi applicazione per i buoni o i titoli analoghi assegnati ai dipendenti nel corso dellāanno 2022 e nei primi 12 giorni dellāanno 2023, indipendentemente dal loro utilizzo in periodi successivi.
Infine, si osserva che la modalitaĢ di erogazione dei buoni benzina segue quella ordinaria prevista dallāarticolo 51, comma 3-bis, del TUIR, secondo cui Ā«Ai fini dellāapplicazione dei commi 2 e 3, lāerogazione di beni, prestazioni, opere e servizi da parte del datore di lavoro puoĢ avvenire mediante documenti di legittimazione, in formato cartaceo o elettronico, riportanti un valore nominaleĀ».
Al riguardo, lāarticolo 6, comma 2, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 25 marzo 2016 statuisce che i beni e servizi rientranti nel campo di applicazione dellāarticolo 51, comma 3, del TUIR possono essere cumulativamente indicati in un unico documento di legittimazione, purcheĢ il valore complessivo degli stessi non ecceda il limite massimo fissato dalla norma di riferimento.
Erogazione dei buoni benzina in sostituzione dei premi di risultato
Il buono benzina di cui allāarticolo 2 del d.l. n. 21 del 2022 eĢ stato inizialmente qualificato come erogazione Ā«a titolo gratuitoĀ», effettuata dal datore di lavoro al proprio dipendente. La legge di conversione del medesimo d.l. n. 21 del 2022 ha eliminato la locuzione Ā«a titolo gratuitoĀ» e, di conseguenza, non ha escluso la possibilitaĢ che lāerogazione degli stessi buoni sia effettuata per finalitaĢ retributive, qualora compatibile con le disposizioni in materia.Ā Si ritiene, quindi, possibile la sostituzione del premio di risultato di cui allāarticolo 1, commi da 182 a 190, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, con i buoni benzina in esame, nel rispetto della normativa ivi prevista.
In particolare, attesa la temporaneitaĢ della disciplina in commento (limitata allāanno 2022), al fine di fruire delle disposizioni piuĢ favorevoli, si specifica che tali buoni, āsostitutiviā dei premi di risultato, devono essere erogati nellāanno in corso.Ā In tal caso, si precisa che restano validi i chiarimenti resi circa lāautonomia dellāagevolazione in commento rispetto a quella prevista dal citato comma 3 dellāarticolo 51 del TUIR. Ne deriva che nel caso in cui il dipendente chieda lāerogazione dei premi di risultato in buoni benzina, il lavoratore avraĢ diritto allāesenzione da imposta sia per il paniere di beni e servizi offerti fino ad un valore di euro 258,23, sia per i predetti buoni benzina per un valore di euro 200. Resta fermo che, in caso di superamento di ognuno dei predetti limiti, ciascun importo, per lāintero, saraĢ soggetto al prelievo sostitutivo previsto per i premi di risultato.
In merito alle modalitaĢ di applicazione della disciplina dei premi di risultato, si rinvia ai chiarimenti di cui alle circolari 29 marzo 2018, n. 5/E, e 15 giugno 2016, n. 28/E, noncheĢ alla risoluzione 22 settembre 2020, n. 55/E.
Articolo tratto da: Agenzia delle Entrate






