La maggior parte degli Ordini sta resistendo ai principi di liberalizzazione introdotti dalla legge Bersani che va dunque rafforzata per garantire maggiore concorrenza nei servizi professionali.
Ă la principale conclusione cui è giunta lâindagine conoscitiva dellâAntitrust su 13 ordini professionali, avviata a gennaio 2007. Dallâindagine emerge una scarsa propensione delle categorie, sia pur con positive eccezioni, ad accogliere nei codici deontologici quelle innovazioni necessarie per aumentare la spinta competitiva allâinterno dei singoli comparti. La liberalizzazione della pattuizione del compenso del professionista, la possibilitĂ di fare pubblicitĂ informativa e di costituire societĂ multidisciplinari non sono state colte come importanti opportunitĂ di crescita ma come un ostacolo allo svolgimento della professione. LâAntitrust ribadisce che il settore dei servizi professionali non può sottrarsi ai principi concorrenziali piĂš volte ribaditi anche a livello comunitario e auspica che gli Ordini adeguino completamente i loro codici alle linee indicate dallâAutoritĂ .
Riformare per garantire la liberalizzazione
La non corrispondenza di molti Codici ai principi concorrenziali è, di fatto, agevolata dalla normativa vigente: il decreto legge Bersani del 2006 come modificato dalla legge di conversione, a differenza dellâoriginaria versione, si limita, infatti, a prevedere la non obbligatorietĂ delle tariffe minime e fisse, lasciando intendere che esse potrebbero essere considerate come riferimento, raccomandazione o orientamento di prezzi per i professionisti, attenuando cosĂŹ significativamente la portata liberalizzatrice della riforma.
Anche il potere di verifica sulla pubblicitĂ attribuito agli ordini (ugualmente non previsto nel testo dellâoriginario decreto legge) può essere utilizzato per limitare lâuso della leva concorrenziale della pubblicitĂ da parte dei professionisti.
Nellâottica di favorire la piĂš ampia liberalizzazione dei servizi professionali occorre inoltre prevedere percorsi piĂš agevoli di accesso alle professioni e un sistema degli ordinisti aperto alle rappresentanze di soggetti terzi per meglio svolgere il necessario ruolo di raccordo tra professionisti e utenti dei servizi professionali. Ă dunque auspicabile che il legislatore preveda, a seconda delle circostanze, lâistituzione di corsi universitari che consentano di conseguire direttamente lâabilitazione allâesercizio della professione. Anche il periodo di tirocinio dovrebbe essere proporzionato alle esigenze di apprendimento pratico delle diverse professioni e dovrebbe poter essere svolto, ove in concreto possibile, nellâambito degli stessi corsi di studio.
Infine, sarebbe opportuno che gli organi di governo degli ordini non siano piĂš espressione esclusiva degli appartenenti, ma siano composti anche da soggetti estranei agli ordini stessi.
Per questo lâAntitrust auspica un intervento del legislatore volto ad emendare la legge Bersani, prevedendo:
1) lâabolizione delle tariffe minime o fisse
2) lâabrogazione del potere di verifica della trasparenza e veridicitĂ della pubblicitĂ esercitabile dagli ordini.
3) lâistituzione di lauree abilitanti
4) lo svolgimento del tirocinio durante il corso di studio
5) la presenza di soggetti âterziâ negli organi di governo degli ordini
Per quanto riguarda in particolare i notai, lâAntitrust suggerisce lâabrogazione dellâart. 30 del Decreto Legislativo n. 249/2006, che potrebbe essere erroneamente interpretato come abrogativo della riforma Bersani in materia di pubblicitĂ e di onorari per i servizi notarili.
LâAutoritĂ auspica inoltre che il legislatore â alla stregua di interventi giĂ realizzati negli ultimi anni, tra cui, ad esempio, la liberalizzazione del passaggio di proprietĂ degli autoveicoli, motoveicoli e imbarcazioni â intervenga anche per rimuovere le riserve di attivitĂ tutte le volte in cui lâaffidamento in esclusiva di una determinata attivitĂ non sia giustificato dal perseguimento di un interesse generale la cui tutela non potrebbe essere altrimenti garantita.
Le resistenze sulle tariffe minime
Se alcuni Ordini, come lâOrdine dei Geometri, lâOrdine dei Dottori Commercialisti e Esperti Contabili, lâOrdine dei periti industriali e lâOrdine dei Farmacisti, anche a seguito del confronto avuto con lâAutoritĂ , hanno adeguato i loro codici deontologici in materia di determinazione del compenso professionale ai principi concorrenziali, molti altri hanno mostrato resistenze, anche fondate sullâidea che il professionista sia ancorato al rispetto del âdecoroâ della professione nella determinazione della parcella, in quanto il decoro imporrebbe ai professionisti lâapplicazione delle tariffe minime.
Su un diverso profilo si cerca di superare lâabrogazione dellâobbligatorietĂ dei minimi tariffari, prevedendo nei rispettivi codici deontologici lâobbligo di rispettare il criterio del decoro professionale (medici e odontoiatri, psicologi, geologi e ingegneri).
Altri ordini operano, infine, un rinvio formale allâart. 2233 del codice civile che sancisce il rispetto del decoro, ossia della tariffa, nella determinazione della misura del compenso (cosĂŹ avvocati, architetti, ingegneri), senza rinviare tuttavia anche allâart. 2, comma 1, lettera a), della legge Bersani, con ciò omettendo di evidenziare lâabrogazione dellâobbligatorietĂ delle tariffe fisse e minime.
Per lâAutoritĂ , la nozione di decoro dovrebbe essere inserita, invece, nei codici di autoregolamentazione esclusivamente come elemento che incentivi la concorrenza tra professionisti e rafforzi i doveri di correttezza professionale nei confronti della clientela e non per guidare i comportamenti economici dei professionisti. Un compenso alto può essere decoroso per una prestazione di alto contenuto professionale ed economico, ma indecoroso per una prestazione poco complessa, resa in modo superficiale o di basso profilo economico.
I filtri sulla pubblicitĂ
Alcuni codici deontologici esaminati, dettano, in materia di pubblicitĂ , disposizioni piuttosto restrittive, segno di una forte resistenza al recepimento dei principi antitrust. Particolarmente restii a introdurre i principi concorrenziali sono apparsi gli ordini degli avvocati, dei notai, degli architetti, degli ingegneri, dei medici e odontoiatri, degli psicologi e dei geologi. Altri ordini, tra cui il nuovo Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, il Collegio dei geometri, il Collegio dei periti industriali e lâOrdine dei farmacisti, hanno invece adeguato i rispettivi codici di condotta alle osservazioni formulate dallâAntitrust nel corso dellâindagine, eliminando le limitazioni relative ai mezzi di diffusione delle pubblicitĂ e al contenuto delle pubblicitĂ , tra cui i limiti del decoro e della dignitĂ della professione. Solo geometri e periti industriali hanno infine previsto espressamente la facoltĂ di diffondere messaggi pubblicitari comparativi.
Alcuni ordini vietano ai propri iscritti di pubblicizzare i compensi (avvocati e notai), altri di utilizzare determinati mezzi di diffusione (ad esempio, geologi). Inoltre alcune categorie hanno previsto un potere di controllo autorizzatorio e preventivo (avvocati, psicologi, medici e odontoiatri, ingegneri, geologi), mentre la legge Bersani si limita a prevedere una verifica successiva alla diffusione del messaggio pubblicitario. In alcuni codici è stata infine prevista la facoltĂ o lâobbligo di trasmissione della pubblicitĂ , contestuale o successiva alla diffusione, allâorganismo di controllo deontologico (farmacisti, psicologi, geologi, avvocati per i messaggi diffusi sul web).
Articolo tratto da: AGCM AutoritĂ Garante Concorrenza e Mercato






