Regio Decreto 28 marzo 1929, n. 499
(Gazz. Uff., 18 aprile 1929, n. 91)
Regio Decreto 28 marzo 1929, n. 499 â Disposizioni relative ai libri fondiari nei territori delle nuove province.
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI SULLA PUBBLICITĂ DEI DIRITTI IMMOBILIARI
Art. 1 .
I libri fondiari, conservati in vigore in forza dellâart. 2 del regio decreto 4 novembre 1928, n. 2325, sono regolati dalla legge generale 25 luglio 1871, B.L.I., n. 95 nel nuovo testo allegato al presente decreto, firmato, dâordine nostro, dal ministro della giustizia e degli affari di culto. La detta legge si applicherĂ anche nei territori annessi con il regio decreto-legge 22 febbraio 1924, n. 211.
Sono inoltre conservati in vigore nei territori annessi tutte le altre leggi e regolamenti sui libri fondiari e ferroviari, in quanto compatibili col presente decreto, e col nuovo testo della legge 25 luglio 1871, B.L.I., n. 95.
Nei comuni in cui mancano i libri fondiari rimane temporaneamente in vigore, fino alla istituzione o ricostituzione dei libri stessi, il sistema di archiviazione ora esistente.
Art. 2 .
A modificazione di quanto è disposto dal codice civile italiano, il diritto di proprietà e gli altri diritti reali sui beni immobili non si acquistano per atto tra vivi se non con la iscrizione del diritto nel libro fondiario.
Parimenti non hanno alcune effetto la modificazione o lâestinzione per atto tra vivi dei diritti suddetti senza la relativa iscrizione o cancellazione.
I diritti e gli obblighi iscritti nei libri fondiari non si estinguono con la confusione fino a che non siano cancellati.
Art. 3 .
Chi acquista a titolo di successione ereditaria o di legato la proprietà o un altro diritto reale su beni immobili non può farne iscrivere il trasferimento a suo nome nel libro fondiario, se non mediante presentazione al giudice tavolare del certificato di eredità o di legato rilasciato dalla competente autorità giudiziaria, a sensi delle norme contenute nel seguente titolo.
Nessun diritto può essere iscritto nei libri fondiari a carico di chi abbia acquistato, a titolo di eredità o di legato, la proprietà o altro diritto reale su beni immobili, se il diritto di costui non sia stato a sua volta iscritto, in conformità del comma precedente.
Art. 4 .
Fermo restando il disposto dellâarticolo 1350, n. 11) del codice civile, non può essere iscritto alcun diritto sui beni assegnati ad un condividente se la divisione non sia stata iscritta nel libro fondiario (1).
(1) Articolo sostituito dallâarticolo 1 della legge 29 ottobre 1974, n. 594.
Art. 5 .
Chi pretende di avere acquistato la proprietĂ o un altro diritto reale su beni immobili per usucapione o per altro modo di acquisto originario, può ottenerne lâiscrizione nel libro fondiario sulla base di una sentenza passata in giudicato che gli riconosca il diritto stesso (1).
Chi pretende di avere conseguito per prescrizione la liberazione di un immobile o di un altro diritto reale da un vincolo iscritto nel libro fondiario può ottenerne la cancellazione sulla base di una sentenza passata in giudicato che riconosca lâestinzione del vincolo.
Restano però salvi in ogni caso i diritti dei terzi acquistati sulla fede del libro fondiario anteriormente allâiscrizione o cancellazione, o allâannotazione della domanda giudiziale diretta ad ottenere lâiscrizione o la cancellazione.
(1) Comma sostituito dallâarticolo 2 della legge 29 ottobre 1974, n. 594.
Art. 6 .
Se lo stesso immobile è stato successivamente alienato a piĂš persone, ne acquista la proprietĂ chi prima ha domandato lâiscrizione nel libro fondiario.
Agli effetti dellâesercizio dellâazione di rivendicazione della proprietĂ o di altri diritti reali, colui al cui nome sia iscritto un diritto nel libro fondiario, si presume, fino a prova contraria, titolare del diritto stesso di fronte a chiunque opponga un diritto non iscritto.
Art. 7 .
LâopponibilitĂ ai terzi delle cause di invaliditĂ o inefficacia di una intavolazione, sulla quale siano stati conseguiti ulteriori diritti tavolari, è regolata dagli articoli 61 e seguenti della legge generale sui libri fondiari.
Non sono perciò applicabili, in quanto si riferiscano a tali diritti, le disposizioni del codice civile incompatibili con dette norme, e in particolare gli articoli 534, 561, 563, 1445 e 2652, salvo quanto è disposto dallâarticolo 20 della legge generale sui libri fondiari circa lâannotazione delle domande di impugnativa (1).
(1) Articolo sostituito dallâarticolo 3 della legge 29 ottobre 1974, n. 594.
Art. 8 .
Quando, a tenore della legge generale sui libri fondiari, la sentenza che accoglie una domanda di impugnativa non produce effetti in danno dei terzi acquirenti, la responsabilitĂ del dante causa per la mancata restituzione dellâimmobile è regolata dalle norme del codice civile.
Si applicano altresĂŹ le norme del codice civile relative alla restituzione dei frutti e al rimborso delle spese e dei miglioramenti (1).
(1) Articolo sostituito dallâarticolo 4 della legge 29 ottobre 1974, n. 594.
Art. 9 .
Gli oneri e i diritti reali che diminuiscono il libero godimento della cosa venduta, se risultano iscritti nel libro fondiario, si considerano come dichiarati nel contratto.
In questo caso resta salva la responsabilità del venditore che abbia dichiarato specificamente che la cosa è libera da oneri o da diritti altrui (1).
(1) Articolo sostituito dallâarticolo 5 della legge 29 ottobre 1974, n. 594.
Art. 10 .
Lâeffetto dellâiscrizione dellâipoteca cessa, se non è rinnovata ai termini degli articoli 2847 e seguenti del codice civile (1).
(1) Articolo sostituito dallâarticolo 6 della legge 29 ottobre 1974, n. 594.
Art. 11 .
Coloro che, in virtĂš delle disposizioni del codice civile, della legge sulle tasse ipotecarie e di ogni altra legge, sono obbligati a curare le trascrizioni, iscrizioni o annotazioni nei registri immobiliari, hanno lâobbligo di curare, in quanto lo stato tavolare lo consenta, le corrispondenti iscrizioni nel libro fondiario in quanto ammesse dal presente decreto, e sono tenuti al risarcimento del danno in caso di ritardo ingiustificato.
Sono inoltre obbligati, con la responsabilitĂ indicata nel comma precedente:
a) il curatore dellâereditĂ giacente e il curatore nominato ai sensi dellâart. 508 del c.c. a far annotare, senza ritardo, nel libro fondiario dove sono iscritti gli immobili ereditari, il provvedimento con il quale sono stati nominati. Tale obbligo spetta anche agli amministratori indicati nellâart. 644 del c.c.;
b) il tutore di un interdetto, il curatore di un inabilitato e il tutore o curatore provvisorio nominato alle persone di cui è chiesta lâinterdizione o lâinabilitazione o di cui viene ordinato il ricovero definitivo previsto dallâart. 420 del c.c., a far annotare, senza ritardo, nel libro fondiario dove sono iscritti gli immobili delle persone sopraindicate, le sentenze di interdizione e di inabilitazione e il provvedimento di nomina del tutore o curatore provvisorio;
c) il curatore del fallimento, il commissario di un concordato preventivo o di una amministrazione controllata, il commissario liquidatore di una liquidazione coatta amministrativa, il liquidatore o i liquidatori nominati ai sensi dellâart. 182 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, quando nel patrimonio del debitore siano compresi beni immobili situati nei territori di cui allâarticolo 1, a far annotare, senza ritardo, nel libro fondiario dove sono iscritti i beni, la sentenza dichiarativa di fallimento o il provvedimento che dispone la liquidazione coatta amministrativa, il decreto di ammissione a concordato preventivo o ad amministrazione controllata e la sentenza che omologa il concordato preventivo ai sensi dellâart. 182 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267;
d) gli amministratori e i liquidatori obbligati a chiedere lâiscrizione prescritta agli articoli 33 e 34 del c.c., lâamministratore provvisorio nominato ai sensi dellâart. 3, ultimo comma, delle disposizioni di attuazione del codice civile, a chiedere lâannotazione nel libro fondiario dove sono iscritti gli immobili delle persone giuridiche di cui hanno lâamministrazione o la liquidazione;
e) il commissario governativo a societĂ cooperative nominato ai sensi dellâart. 2543 del c.c. e il liquidatore sostituto nominato ai sensi dellâart. 2545 del c.c., a far annotare nel libro fondiario dove sono iscritti immobili della cooperativa, il provvedimento che li ha nominati;
f) lâamministratore giudiziario di un immobile situato nei territori di cui allâarticolo 1 che sia nominato ai sensi dellâart. 592 del c.p.c., a far annotare il decreto del giudice dellâesecuzione che lo ha nominato;
g) il rappresentante degli obbligazionisti nominato a sensi dellâart. 2417 del c.c. a far annotare sui libri fondiari i provvedimenti di nomina quando le obbligazioni siano garantite da ipoteca iscritta su beni situati nei territori di cui allâarticolo 1.
Nei territori di cui allâarticolo 1 non si applicano le disposizioni dellâart. 484 del c.c. per quanto concerne lâobbligo della trascrizione della dichiarazione di accettazione col beneficio dâinventario (1).
(1) Articolo sostituito dallâarticolo 7 della legge 29 ottobre 1974, n. 594.
Art. 12 .
Le norme del codice civile e delle altre leggi, che sono incompatibili con le norme del presente decreto, non sono applicabili nei territori indicati allâarticolo 1. In particolare, non sono applicabili le disposizioni degli articoli 1159, 1376 del c.c. ed ogni altra che preveda o presupponga lâacquisto per semplice consenso della proprietĂ o di altri diritti reali su beni immobili, ferme però le disposizioni dellâart. 1465 del c.c. Sono pure inapplicabili i capi I e II del titolo I del libro VI, salvo quanto è disposto dallâart. 11 del presente decreto e dallâart. 20, lettere g) ed h) , limitatamente, per detta lettera h) , ai contratti preliminari di cui allâarticolo 2645- bis del codice civile ed ai contratti sottoposti a condizione della legge generale sui libri fondiari, nonchĂŠ gli articoli 2834, 2846, da 2850 a 2854, 2882, da 2884 a 2886 e 2888 del c.c. Lâarticolo 2839 dello stesso codice si applica nella parte concernente le obbligazioni risultanti da un titolo allâordine o al portatore (1).
Tutti i richiami di leggi o decreti a trascrizioni, iscrizioni o annotazioni nei registri immobiliari si intendono riferiti alle corrispondenti intavolazioni, prenotazioni o annotazioni previste dalla legge generale sui libri fondiari mantenuta in vigore con lâarticolo 1 del presente decreto, in quanto non vi osti la diversa natura delle iscrizioni (2).
(1) Comma modificato dallâarticolo 3 del D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, conv. in legge 28 febbraio 1997, n. 30.
(2) Articolo sostituito dallâarticolo 8 della legge 29 ottobre 1974, n. 594.
TITOLO II
DISPOSIZIONI SUL RILASCIO DEL CERTIFICATO DI EREDITĂ E DI LEGATO
Art. 13 .
Chiunque vanti diritti ereditari può, mediante ricorso con sottoscrizione autenticata, chiedere al tribunale in composizione monocratica del luogo in cui si è aperta la successione un certificato dal quale risultino la sua qualità di erede e la quota ereditaria, ovvero i beni che la compongono, in caso di assegnazione concreta fatta dal testatore (1) (2).
Se la successione si è aperta fuori dei territori indicati nellâart. 1 il certificato di ereditĂ deve chiedersi al tribunale in composizione monocratica del luogo dove si trova la maggior parte dei beni immobili del defunto esistenti nei territori medesimi (2).
Ove nellâereditĂ siano compresi beni immobili, la richiesta del certificato è obbligatoria.
Sono applicabili alle richieste dei certificati di ereditĂ e di legato le disposizioni dellâart. 49, primo comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 637 (1).
(1) Comma sostituito dallâarticolo 9 della legge 29 ottobre 1974, n. 594.
(2) Comma modificato dallâarticolo 162 del D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51.
Art. 13 bis-bis.
Se il chiamato ha accettato lâereditĂ , il certificato di cui allâarticolo precedente può essere chiesto anche dai terzi che vi abbiano interesse (1).
(1) Articolo aggiunto dallâarticolo 10 della legge 29 ottobre 1974, n. 594.
Art. 14 .
Se la domanda è proposta in base a un titolo testamentario, il richiedente deve allegare al ricorso il certificato di morte del testatore e una copia autentica del testamento.
Il richiedente deve fornire tutte le indicazioni necessarie per dimostrare il buon fondamento del suo diritto. Deve inoltre indicare, ove possibile, le persone che sarebbero chiamate a succedere per legge in difetto di testamento valido e, in ogni caso, quelle che abbiano diritto ad una quota di riserva.
Il richiedente deve dichiarare se sia o no pendente una lite sul diritto a succedere (1).
(1) Articolo sostituito dallâarticolo 11della legge 29 ottobre 1974, n. 594.
Art. 15 .
Se il certificato è chiesto in base a un titolo di successione legittima, il richiedente deve allegare al ricorso il certificato di morte della persona della cui successione si tratta e dimostrare il rapporto col defunto, che costituisce il fondamento del suo diritto (1).
Il richiedente deve fornire le indicazioni necessarie per giudicare se esistono disposizioni testamentarie e se il suo diritto alla successione legittima sia escluso o limitato dal diritto a succedere di parenti piĂš prossimi.
Il richiedente deve dichiarare se sia o no pendente una lite sul diritto a succedere (1).
(1) Comma sostituito dallâarticolo 12 della legge 29 ottobre 1974, n. 594.
Art. 16 .
Il tribunale in composizione monocratica assume dâufficio le prove che ritiene opportune; può indicare le lacune che ravvisa nel ricorso e nei mezzi di prova proposti e sentire il richiedente, anche sotto il vincolo del giuramento. Se risulti la pendenza di una lite sul diritto a succedere, o comunque siano note persone aventi interessi opposti, ne ordina la comparizione per essere sentite in contraddittorio col richiedente (1).
Il tribunale in composizione monocratica può disporre, a cura e spese del richiedente e nei modi ritenuti piÚ idonei, la pubblicazione di un avviso anche sui giornali esteri con invito agli interessati a presentare alla cancelleria le loro opposizioni entro un termine determinato secondo le circostanze (1).
Il richiedente, se giuri il falso, è punito a termini dellâart. 371 del codice penale (2).
(1) Comma modificato dallâarticolo 162 del D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51.
(2) Articolo sostituito dallâarticolo 13 della legge 29 ottobre 1974, n. 594.
Art. 17 .
Il tribunale in composizione monocratica, valutate le prove secondo il suo libero convincimento, provvede mediante decreto motivato a rilasciare o negare il certificato (1).
Se è pendente una lite sul diritto a succedere, egli, nel certificato, farà menzione espressa della pendenza di lite.
I documenti allegati al ricorso non sono restituiti, salva, per quelli prodotti in originale, la facoltĂ di sostituirli con copia autentica (2).
(1) Comma modificato dallâarticolo 162 del D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51.
(2) Comma aggiunto dallâarticolo 14 della legge 29 ottobre 1974, n. 594.
Art. 18 .
Se vi sono piĂš eredi, essi possono chiedere congiuntamente un certificato comune, nel quale saranno indicate le quote di ognuno.
Se il certificato è stato chiesto da un coerede, gli altri, prima della pronuncia del decreto, possono domandarne lâestensione anche ai propri diritti (1).
(1) Articolo sostituito dallâarticolo 15 della legge 29 ottobre 1974, n. 594.
Art. 19 .
Se risulta che lâerede è stato istituito sotto condizione o con onere modale, ovvero che il testatore gli ha imposto di dar cauzione, oppure ha disposto dei legati, il tribunale in composizione monocratica deve farne espressa menzione nel certificato (1).
(1) Comma modificato dallâarticolo 162 del D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51.
Art. 20 .
Se risulta successivamente lâinesistenza totale o parziale del diritto a succedere, il tribunale in composizione monocratica dispone con decreto, su ricorso degli interessati o dâufficio, la revoca del certificato rilasciato (1).
La revoca del certificato è comunicata agli interessati e annotata dâufficio nel libro fondiario (2).
(1) Comma modificato dallâarticolo 162 del D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51.
(2) Articolo sostituito dallâarticolo 16 della legge 29 ottobre 1974, n. 594.
Art. 21 .
Il certificato fa presumere ad ogni effetto la qualitĂ di erede.
Non può essere considerato erede o legatario apparente ai sensi e per gli effetti degli articoli 534 e 2652, n. 7, del codice civile, in quanto applicabili, o possessore in buona fede, ai sensi e per gli effetti dellâarticolo 535 dello stesso codice, chi non sia in possesso del certificato rilasciato secondo le norme del presente decreto (1).
(1) Articolo sostituito dallâarticolo 17 della legge 29 ottobre 1974, n. 594.
Art. 22 .
Il legatario di una cosa o di un diritto determinato, esistente nel patrimonio del defunto al momento della sua morte, può chiedere, mediante ricorso al tribunale in composizione monocratica competente secondo le norme dellâart. 13, il rilascio di un certificato sullâacquisto del legato medesimo (1).
A tale effetto egli deve allegare al ricorso il certificato di morte del testatore e una copia autentica del testamento in virtĂš del quale egli vanta il suo diritto (2).
Il tribunale in composizione monocratica, ove sia possibile, deve sentire gli eredi (1).
Nel rimanente si applicano le disposizioni relative al certificato di ereditĂ .
(1) Comma modificato dallâarticolo 162 del D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51.
(2) Comma sostituito dallâarticolo 18 della legge 29 ottobre 1974, n. 594.
Art. 23 .
Il procedimento dinanzi al tribunale in composizione monocratica è regolato dalle disposizioni comuni ai procedimenti in camera di consiglio, previsti dal codice di procedura civile, in quanto applicabili (1) (2).
La cancelleria deve comunicare allâufficio del registro del luogo ove si è aperta la successione, copia dei certificati di ereditĂ o di legato rilasciati dal tribunale in composizione monocratica (2).
(1) Comma sostituito dallâarticolo 19 della legge 29 ottobre 1974, n. 594.
(2) Comma modificato dallâarticolo 162 del D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51.
DISPOSIZIONE FINALE
Art. 24 .
Le disposizioni del presente decreto e quelle del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al decreto medesimo, entreranno in vigore contemporaneamente ai codici e alle leggi estesi ai territori indicati nellâarticolo 1 col R.D. 4 novembre 1928, n. 2325.
ALLEGATO [ parte 2 di 2]
CAPO I
DEI LIBRI FONDIARI IN GENERALE
Art. 1 .
Il libro fondiario si compone del libro maestro e di una collezione di documenti.
Art. 2 .
Il libro maestro è costituito dalle partite tavolari.
Le partite tavolari sono destinate per lâiscrizione:
1° dei corpi tavolari e delle loro modificazioni;
2° dei diritti ed oneri relativi ai corpi tavolari (diritti tavolari);
3° dei fatti ed atti giuridici di cui la legge ammette lâannotazione.
Art. 3 .
Ogni corpo tavolare costituisce una unitĂ .
La sua estensione può essere modificata soltanto con lâincorporazione od escorporazione di singoli immobili o di frazione dei medesimi. Se sono stati escorporati tutti gli immobili iscritti in una partita tavolare o se i medesimi hanno cessato di formare oggetto del libro fondiario la partita è cancellata.
Art. 4 .
[Abrogato].
Art. 5 .
Nel libro maestro si iscrivono gli elementi essenziali dei diritti tavolari. Qualora questi non possano esprimersi succintamente, potrĂ farsi richiamo nel libro maestro alle rispettive disposizioni, da indicarsi con precisione, dei documenti sui quali lâiscrizione si fonda; le disposizioni richiamate si hanno per scritte nel libro maestro.
Art. 6 .
Di ogni documento, in base al quale è stata eseguita una iscrizione tavolare, sarĂ trattenuta una copia autentica presso lâufficio tavolare.
Queste copie costituiscono la collezione dei documenti.
Art. 7 .
Il libro fondiario è pubblico.
Chiunque può ispezionarlo e prenderne copie alla presenza di un impiegato dellâufficio tavolare.
Ciascuno può parimenti chiederne copie ed estratti autenticati. Nelle copie e negli estratti non deve essere fatta menzione delle iscrizioni non rinnovate a termini dellâarticolo 2847 del codice civile (1).
(1) Comma sostituito dallâarticolo 20 della legge 29 ottobre 1974, n. 594.
CAPO II
DELLE ISCRIZIONI TAVOLARI
SEZIONE I
DELLE ISCRIZIONI IN GENERALE.
Paragrafo I
Delle specie delle iscrizioni.
Art. 8 .
Le iscrizioni tavolari sono,
1° intavolazioni (acquisti incondizionati di diritti oppure cancellazioni incondizionate od estavolazioni) che hanno per effetto lâacquisto, la modificazione o la estinzione di diritti tavolari;
2° prenotazioni (acquisti condizionati di diritti o cancellazioni condizionate) che hanno per effetto lâacquisto, la modificazione o lâestinzione di diritti tavolari, a condizione che vengano successivamente giustificate;
3° annotazioni.
Paragrafo II
Dellâoggetto della intavolazione e della prenotazione.
Art. 9 .
Nel libro fondiario possono essere intavolati o prenotati, in quanto si riferiscono a beni immobili, solamente il diritto di proprietĂ , le servitĂš, i diritti edificatori di cui allâarticolo 2643, numero 2-bis), del codice civile, il diritto di usufrutto, salvo quello previsto al successivo articolo 20, lettera a), i diritti di uso, di abitazione, di enfiteusi, di superficie, di ipoteca, i privilegi, per i quali leggi speciali richiedano lâiscrizione nei registri immobiliari, e gli oneri reali (1).
(1) Articolo sostituito dallâarticolo 21 della legge 29 ottobre 1974, n. 594 e successivamente modificato dallâarticolo 22, comma 1, della Legge 28 dicembre 2015, n. 221.
Art. 10 .
La comproprietà di un corpo tavolare non può essere iscritta che per quote, salve le eccezioni stabilite dalla legge.
Ă però ammessa lâiscrizione del diritto di proprietĂ di piani, alloggi, locali, aree o dipendenze immobiliari di un edificio, atti a separata utilizzazione, per i quali dovranno essere aperti separati fogli di proprietĂ e degli aggravi (1).
Nel foglio di consistenza del corpo tavolare si descriveranno le singole parti dellâedificio con richiamo alla planimetria allo stesso allegata ed i diritti e gli aggravi derivanti dai rapporti di promiscuitĂ delle singole parti dellâedificio (1).
(1) Comma sostituito dallâarticolo 22 della legge 29 ottobre 1974, n. 594.
Art. 11 .
Fuori del caso previsto dal capoverso dellâarticolo precedente le iscrizioni per lâacquisto della proprietĂ di singole frazioni di un corpo tavolare non possono eseguirsi che in via di escorporazione, a sensi delle disposizioni della legge 6 febbraio 1869, B.L.I. n. 18.
Art. 12 .
Per le servitĂš prediali, per lâusufrutto, lâuso, lâabitazione, lâenfiteusi e la superficie dovrĂ indicarsi con tutta precisione il contenuto e lâestensione del diritto da iscriversi con gli eventuali confini; non occorre indicare il valore in danaro.
Per le servitĂš che non gravano lâintera particella, dovrĂ essere allegata allâatto una planimetria in scala di mappa o maggiore, dalla quale risulti chiaramente lâestensione dellâesercizio del diritto (1).
(1) Comma aggiunto dallâarticolo 23 della legge 29 ottobre 1974, n. 594.
Art. 13 .
Il diritto di ipoteca può iscriversi sullâintero corpo tavolare oppure, se la proprietà è iscritta a favore di piĂš persone, sulla quota di ciascun comproprietario. Può pure iscriversi su singoli piani, alloggi od altri locali di un edifici, che, a sensi dellâart. 10, siano iscritti quali enti indipendenti, e, se la proprietà è iscritta a favore di piĂš persone, lâipoteca può iscriversi sulla quota di ciascun comproprietario.
Fuori di questi casi, lâipoteca non può iscriversi sulle singole parti di un corpo tavolare, oppure su una parte della quota iscritta nel libro fondiario a favore di un comproprietario.
Il trasferimento di un credito ipotecario è ammesso per lâintero credito, nonchĂŠ per una parte del medesimo determinata per quota o per somma.
Art. 14 .
Lâipoteca non può iscriversi che per una somma determinata di danaro. Per i crediti producenti interessi deve iscriversi anche la misura degli interessi.
Per le ipoteche legali e giudiziali, delle quali la estensione non risulti determinata da una somma di danaro deve indicarsi lâimporto massimo fino al quale lâipoteca potrĂ estendersi.
Parimenti, volendo assicurare con ipoteca crediti che possono derivare da un contratto di apertura di credito, da una gestione dâaffari oppure da unâobbligazione di garanzia o di risarcimento di danni o da altro rapporto non avente per oggetto una somma determinata, deve indicarsi lâimporto massimo fino al quale potrĂ estendersi lâipoteca.
Nei casi previsti dai due capoversi precedenti, se la determinazione dellâimporto massimo non è fatta nel documento in base al quale lâiscrizione viene richiesta, può farsi dal richiedente nella domanda. In tal caso, colui, contro il quale si consegue lâiscrizione, se si ritiene gravato per essersi indicato un importo eccessivo, può chiederne la riduzione, con ricorso da presentarsi al giudice tavolare entro il termine di reclamo contro il provvedimento che ordina lâiscrizione. Sul ricorso decide il giudice tavolare, fissando con equo apprezzamento lâimporto, sentite le parti e assunte le informazioni sommarie che riterrĂ opportune. Le spese sono a carico del soccombente oppure compensate, secondo le circostanze.
Art. 15 .
Lâipoteca può essere iscritta simultaneamente su due o piĂš corpi tavolari o enti indipendenti.
In tal caso il creditore può chiedere di essere soddisfatto dellâintero suo credito sul ricavato di ogni singolo bene ipotecario e si applicano le disposizioni degli articoli 2856 e 2899 del c.c., salvo quanto appresso disposto (1).
La surrogazione prevista dallâart. 2843 del c.c. è intavolata a domanda delle parti ed a seguito della produzione del progetto di distribuzione approvato o comunque divenuto definitivo a sensi dellâart. 598 del c.p.c. Se dallo stesso non risulta la somma per la quale il creditore è rimasto perdente, la somma è indicata dal richiedente nella domanda, salva la facoltĂ di esperire la procedura di riduzione ai sensi dellâultimo comma dellâarticolo che precede (1).
(1) Comma sostituito dallâarticolo 24 della legge 29 ottobre 1974, n. 594.
Art. 16 .
Gli interessi prodotti da un credito garantito con privilegio o ipoteca e le spese previste dagli articoli 2749 e 2855 del c.c. hanno lo stesso grado del capitale entro i limiti previsti dagli articoli medesimi (1).
(1) Articolo sostituito dallâarticolo 25 della legge 29 ottobre 1974, n. 594.
Art. 17 .
Le parti possono con patto espresso estendere lâipoteca del credito a spese maggiori di quelle previste nellâart. 16, osservate le forme indicate dal secondo capoverso dellâart. 14.
Art. 18 .
Le prestazioni periodiche derivanti da un onere reale, arretrate da un biennio, prendono il grado dellâiscrizione del diritto.
Paragrafo III
Dellâoggetto dellâannotazione.
Art. 19 .
Formano oggetto di annotazione:
1) i contratti di locazione di beni immobili che hanno durata superiore a nove anni;
2) gli atti e le sentenze da cui risulti liberazione o cessione di pigioni o di fitti non ancora scaduti, per un termine maggiore di tre anni;
3) i contratti di societĂ e di associazione con i quali si conferisce il godimento di beni immobili o di altri diritti reali immobiliari, quando la durata della societĂ o dellâassociazione eccede i nove anni o è indeterminata;
4) gli atti di costituzione dei consorzi che hanno lâeffetto indicato dal numero precedente;
5) i contratti di anticresi;
6) il patto di riscatto nella compravendita di beni immobili;
7) le sentenze che operano la costituzione, la modificazione o lâestinzione di uno dei diritti menzionati nei numeri precedenti.
Gli atti enunciati nel comma precedente non hanno effetto riguardo ai terzi che a qualunque titolo hanno acquistato diritti sugli immobili in base a un atto per il quale la corrispondente iscrizione nel libro fondiario è stata chiesta anteriormente alla domanda di annotazione degli atti medesimi.
Formano oggetto di annotazione anche:
a) la costituzione del fondo patrimoniale, agli effetti previsti dal codice civile per la trascrizione (1);
b) la cessione dei beni ai creditori, agli effetti dellâarticolo 2649 del codice stesso.
La mancanza dellâannotazione non può essere opposta dalle persone che avevano lâobbligo di farla eseguire o dai loro eredi (2).
(1) Lettera sostituita dallâarticolo 1 della legge 8 agosto 1977, n. 574.
(2) Articolo sostituito dallâarticolo 26 della legge 29 ottobre 1974, n. 594.
Art. 20 .
Formano inoltre oggetto di annotazione:
a) i fatti giuridici relativi allo stato ed alla capacitĂ delle persone o quelli da cui derivano limitazioni alla facoltĂ di disporre del patrimonio, come la minore etĂ , con lâindicazione, quando occorra, dellâusufrutto legale spettante allâesercente la patria potestĂ ai sensi dellâarticolo 324 del c.c., lâinterdizione, lâinabilitazione, lâemancipazione, la dichiarazione di fallimento, lâammissione alla procedura di concordato preventivo o allâamministrazione controllata, la liquidazione coatta amministrativa, la giacenza di ereditĂ , la revoca del certificato di ereditĂ o di legato, la revoca della procura, con lâeffetto che i terzi non possono opporre lâignoranza di tali circostanze (1);
b) la simultaneitĂ dellâipoteca e la escorporazione per gli effetti indicati dalla presente legge e dalle leggi complementari;
c) lâatto di pignoramento immobiliare, il sequestro giudiziario o conservativo e gli altri sequestri previsti dalle leggi civili o penali, lâimmissione nel possesso ai sensi delle leggi sul credito fondiario, lâavviso di vendita di cui allâart. 233 del T.U. sulle imposte dirette, approvato con D.P. 29 gennaio 1958, n. 645, per gli effetti previsti dalle leggi civili e di procedura civile (1);
d) la separazione del patrimonio del defunto da quello dellâerede, ai sensi e per gli effetti dellâart. 25-bis;
e) la fissazione del termine per il pagamento di un debito ipotecario ai sensi e per gli effetti degli artt. 59 e 60;
f) le domande di cui agli articoli da 61 e 68 della presente legge agli effetti indicati negli stessi articoli, comprese fra queste, in quanto si riferiscano a diritti tavolari, le domande previste dal numero 9 dellâart. 2652 del c.c. (1);
g) le domande e gli atti indicati dagli articoli 2652 e 2653 del c.c. agli effetti disposti dagli articoli medesimi, in quanto non siano incompatibili con gli effetti stabiliti dalla presente legge o dal decreto introduttivo (1);
h) ogni altro atto o fatto, riferentesi a beni immobili, per il quale le leggi estese, quelle anteriori mantenute in vigore o quelle successive richiedano o ammettano la pubblicitĂ , a meno che questa debba eseguirsi nelle forme dellâarticolo 9 della presente legge (1).
(1) Lettera sostituita dallâarticolo 27 della legge 29 ottobre 1974, n. 594.
Paragrafo IV
Del predecessore tavolare.
Art. 21 .
Le iscrizioni possono eseguirsi solo in confronto di colui che al tempo della presentazione della domanda risulta iscritto nel libro fondiario quale titolare del diritto riguardo al quale si chiede lâiscrizione oppure che viene contemporaneamente intavolato o prenotato come tale.
In caso di morte del titolare di un diritto tavolare, le domande giudiziali, di cui sia ammessa lâannotazione, possono essere annotate anche prima dellâiscrizione del diritto al nome del successore (1).
(1) Comma aggiunto dallâarticolo 28 della legge 29 ottobre 1974, n. 594.
Art. 22 .
Se un diritto tavolare è stato successivamente trasferito a piĂš persone senza le corrispondenti iscrizioni, lâultimo acquirente può chiedere che il diritto venga iscritto direttamente al suo nome, purchĂŠ dia la prova della serie continua dei trasferimenti che giungano sino a lui. Se è stato estinto un credito ipotecario ceduto ad un terzo senza la corrispondente iscrizione tavolare, il debitore può chiedere la cancellazione senza la previa iscrizione del trasferimento.
Art. 23 .
[Ă abrogato].
Art. 24 .
[Abrogato].
Art. 25 .
[Abrogato].
Paragrafo V
Dei titoli dellâiscrizione.
Art. 26 .
Le intavolazioni e le prenotazioni possono ordinarsi solo verso la presentazione di atti contenenti i requisiti prescritti dalla legge.
Trattandosi dellâacquisto o della modificazione di un diritto tavolare gli atti devono contenere una valida causa.
La rinnovazione delle ipoteche è ordinata su semplice domanda, purchĂŠ questa venga prodotta entro il termine di cui allâarticolo 2847 del c.c. (1).
(1) Articolo sostituito dallâarticolo 29 della legge 29 ottobre 1974, n. 594.
Art. 27 .
I documenti in base ai quali si chiede una iscrizione devono essere esenti da vizi visibili che ne diminuiscano lâattendibilitĂ . Le persone devono essere identificate in modo tale da non poter essere scambiate con altre. Nel documento devono pure indicarsi il luogo, il giorno, il mese e lâanno in cui fu formato (1).
(1) Articolo sostituito dallâarticolo 30 della legge 29 ottobre 1974, n. 594.
Paragrafo VI
Degli effetti dellâiscrizione.
Art. 28 .
Gli articoli 63 e seguenti della presente legge stabiliscono i limiti entro i quali i diritti acquistati da terze persone sulla fede del libro fondiario possono essere impugnati.
Paragrafo VII
Del grado delle iscrizioni.
Art. 29 .
Il grado delle iscrizioni è determinato dal numero dâordine apposto dallâufficio tavolare alla domanda. Le iscrizioni eseguite su domande presentate contemporaneamente hanno lo stesso grado.
Art. 30 .
Il grado può essere modificato mediante lâintavolazione o la prenotazione della postergazione.
A tal uopo è necessario il consenso del titolare del diritto postergato. Se il diritto postergato è gravato dal diritto di un terzo, è necessario anche il suo consenso. Lâestensione ed il grado degli altri diritti tavolari restano invariati (1).
Il diritto preferito subentra senza limitazione alcuna nel grado di quello postergato, se il suo grado è immediatamente successivo a questâultimo oppure se tutti gli aventi diritto intermedi gli concedono la postergazione.
Avvenendo invece postergazione tra diritti non immediatamente susseguentisi e senza il consenso degli aventi diritto intermedi, il diritto preferito subentra nel grado di quello postergato soltanto nellâestensione e secondo la natura di questâultimo. Se il diritto postergato è sottoposto a condizione o a termine, il diritto preferito non può essere collocato in sede di graduazione che nel suo grado originario fino a che non si sia verificata la condizione o sia scaduto il termine.
Se in seguito ad una postergazione contemporanea piĂš diritti subentrano nel grado di un altro, questi diritti conservano tra di loro il grado precedente salva convenzione contraria.
Le modificazioni del diritto postergato successive alla postergazione non hanno influenza sul grado del diritto preferito, salva convenzione contraria.
(1) Comma sostituito dallâarticolo 31 della legge 29 ottobre 1974, n. 594.
SEZIONE II
DELLâINTAVOLAZIONE
Art. 31 .
Lâintavolazione non può eseguirsi se non in forza di sentenza o di altro provvedimento dellâautoritĂ giudiziaria, di atto pubblico o di scrittura privata, purchĂŠ in questâultimo caso le sottoscrizioni dei contraenti siano autenticate da notaio o accertate giudizialmente.
[ In forza di atti sottoscritti da un procuratore lâintavolazione contro il rappresentato può eseguirsi soltanto se la procura sia speciale per quel determinato affare oppure se non sia anteriore di piĂš di due anni alla presentazione della domanda dâintavolazione.] (1)
(1) Comma abrogato dallâarticolo 32 della legge 29 ottobre 1974, n. 594.
Art. 32 .
Gli atti pubblici e le scritture private in forza dei quali si domanda unâintavolazione devono contenere, oltre ai requisiti degli artt. 26 e 27, lâesatta indicazione tavolare dellâimmobile o del diritto sul quale si chiede lâintavolazione.
Gli atti posti in essere fuori del territorio della Repubblica devono essere legalizzati dallâautoritĂ diplomatica o consolare, salve le eccezioni stabilite dalla legge e dai trattati internazionali (1).
(1) Comma sostituito dallâarticolo 33 della legge 29 ottobre 1974, n. 594.
Art. 33 .
In particolare le intavolazioni possono eseguirsi in forza:
a) di provvedimenti di aggiudicazione degli immobili divisi mediante incanto, di provvedimenti di attribuzione delle quote tra condividenti e di verbali di estrazione a sorte delle quote;
b) di certificati di ereditĂ o di legato rilasciati dalla competente autoritĂ ;
c) di sentenze ed altri provvedimenti passati in giudicato che dispongano unâintavolazione o dichiarino lâesistenza di un diritto soggetto ad intavolazione;
d) dei decreti di trasferimento pronunziati dal giudice e dei provvedimenti definitivi dellâautoritĂ amministrativa, che importino trasferimento totale o parziale della proprietĂ dellâimmobile o di un diritto tavolare o la sua modificazione o estinzione, ovvero di apposite dichiarazioni di titolaritĂ del diritto e di regolaritĂ urbanistica e fiscale a cura dellâente pubblico (1);
e) delle sentenze e dei provvedimenti previsti dallâart. 1032 del c.c. delle sentenze pronunziate a norma dellâart. 2932 dello stesso codice, quando hanno per oggetto il trasferimento della proprietĂ di beni immobili o la costituzione o il trasferimento di un altro diritto reale.
Lâipoteca legale dello Stato sopra i beni dei condannati per tutti gli effetti di cui agli artt. 2817, n. 4, del c.c. e 616 del c.p.p. può intavolarsi in forza della sentenza di condanna divenuta irrevocabile o del decreto di condanna divenuto esecutivo.
Lâipoteca giudiziale, di cui agli artt. da 2818 a 2820 del codice civile, può intavolarsi in forza delle sentenze passate in giudicato e dei provvedimenti definitivi che la consentono (2).
(1) Lettera sostituita dallâarticolo 34 della legge 24 novembre 2000, n. 340.
(2) Articolo sostituito dallâarticolo 34 della legge 29 ottobre 1974, n. 594.
Art. 33 bis-bis.
Il diritto spettante ai coniugi in regime di comunione legale o convenzionale è intavolato in forza dellâatto di acquisto, corredato, ove da esso non risulti il rapporto di coniugio, dellâestratto dellâatto di matrimonio o di altra idonea documentazione (1).
(1) Articolo aggiunto dallâarticolo 2 della legge 8 agosto 1977, n. 574.
Art. 34 .
I diritti tavolari limitati alla durata della vita di una persona possono essere cancellati in forza del certificato di morte dellâavente diritto oppure in forza della dichiarazione di morte presunta del medesimo (1).
(1) Articolo sostituito dallâarticolo 35 della legge 29 ottobre 1974, n. 594.
Art. 34 bis-bis.
Le spese dellâintavolazione, se non vi è patto contrario, sono a carico dellâacquirente; debbono però anticiparsi da chi domanda lâintavolazione. Se piĂš sono gli acquirenti o interessati allâintavolazione, ciascuno di essi deve rimborsare a quello che lâha domandata la parte di spesa corrispondente alla quota per cui è interessato.
SEZIONE III
DELLA PRENOTAZIONE
Paragrafo I
AmmissibilitĂ della prenotazione.
Art. 35 .
Se lâatto o la sentenza, in forza di cui si chiede lâintavolazione, non ha tutti i requisiti prescritti dagli articoli 31 a 34 per lâintavolazione, bensĂŹ i requisiti generali indicati negli articoli 26 e 27 per lâiscrizione tavolare, il giudice tavolare potrĂ accordare la prenotazione.
Art. 36 .
La prenotazione di unâipoteca ha luogo soltanto se sia sufficientemente dimostrato, non solo il credito, ma anche il titolo, sia esso legale, convenzionale o giudiziale, per conseguire lâipoteca.
Art. 37 .
[Abrogato].
Art. 38 .
Le sentenze indicate nel primo comma, lettere c) ed e), e nellâultimo comma dellâart. 33, non passate in giudicato, e i provvedimenti non definitivi previsti dalla lettera a) dello stesso primo comma nonchĂŠ dallâart. 655 del c.p.c. danno luogo solo a prenotazione (1).
Lâipoteca legale dello Stato, di cui al secondo comma dellâart. 33, può prenotarsi anche prima della condanna, in conformitĂ dellâart. 616 del c.p.p. (1).
(1) Comma sostituito dallâarticolo 36 della legge 29 ottobre 1974, n. 594.
Art. 39 .
Se il debitore ipotecario ha eseguito lâofferta reale ed il deposito dellâintera somma dovuta, può essere ordinata la prenotazione della cancellazione dellâipoteca sulla base del processo verbale di offerta reale e di quello di deposito previsto dallâart. 1212, n. 3) del c.c. (1).
(1) Articolo sostituito dallâarticolo 37 della legge 29 ottobre 1974, n. 594.
Paragrafo II
Giustificazione della prenotazione.
Art. 40 .
La prenotazione opera lâacquisto, la modificazione e la estinzione del diritto tavolare soltanto a condizione della sua giustificazione e nei limiti della medesima.
Art. 41 .
La giustificazione è data:
a) da una dichiarazione avente tutti i requisiti per lâintavolazione e proveniente da colui contro il quale è stata conseguita la prenotazione;
b) nei casi di cui al primo comma dellâart. 38, da un atto provante che la sentenza è passata in giudicato o che i provvedimenti sono divenuti definitivamente esecutivi (1);
c) nel caso di cui al capoverso dellâart. 38, dalla sentenza indicata nel secondo comma dellâart. 33 o dallâatto provante che il decreto di condanna è divenuto esecutivo (1);
d) da una sentenza passata in giudicato, che dichiari giustificata la prenotazione.
(1) Lettera sostituita dallâarticolo 38 della legge 29 ottobre 1974, n. 594.
Art. 42 .
Qualora, ai fini della giustificazione, occorra una sentenza, ai sensi dellâart. 41, lettera d), lâazione devâessere promossa nel termine assegnato dal giudice tavolare.
Nel giudizio lâattore deve provare la sussistenza dei requisiti richiesti per la intavolazione ed il convenuto ha facoltĂ di proporre tutte le eccezioni in contrario, anche quando non abbia prodotto reclamo contro il decreto che accordò la prenotazione o il suo reclamo sia stato respinto.
Art. 43 .
Il termine per promuovere lâazione di giustificazione devâessere indicato nel decreto stesso, che ordina la prenotazione. Tale termine può essere prorogato per giustificati motivi. La domanda di proroga è presentata con ricorso al giudice tavolare, il quale decide con decreto.
Art. 44 .
Se al momento della presentazione della domanda di prenotazione sia giĂ pendente il giudizio circa la sussistenza del diritto prenotato, non occorre promuovere una separata azione di giustificazione fino a che, secondo le norme delle leggi di procedura, la domanda possa essere estesa anche alla giustificazione della prenotazione.
Art. 45 .
In difetto di giustificazione, colui contro il quale è stata conseguita la prenotazione potrĂ chiederne la cancellazione. Se al giudice tavolare consti che lâazione di giustificazione è stata promossa in tempo utile o che il termine per promuoverla non è ancora scaduto nel giorno della presentazione della domanda di cancellazione, respingerĂ la domanda di cancellazione. Ove ciò non constasse, inviterĂ colui che conseguĂŹ la prenotazione a provare entro un breve termine che non sia ancora trascorso il termine per la giustificazione o che sia stata promossa tempestivamente lâazione di giustificazione. In difetto di prova sarĂ ordinata la cancellazione della prenotazione.
Lâazione di giustificazione si ha per prodotta in tempo utile quando sia stata promossa prima della presentazione della domanda di cancellazione o quanto meno nello stesso giorno, ancorchĂŠ sia giĂ spirato il termine prefisso a sensi dellâart. 42.
Art. 45 bis-bis.
Se decorsi i termini assegnati o prorogati ai sensi degli articoli precedenti non sia stata prodotta la giustificazione, oppure nel caso che nel decreto tavolare non fosse stabilito alcun termine, il giudice tavolare ha facoltĂ , previa fissazione di un termine perentorio per la giustificazione della prenotazione assegnato alla parte che la consegui, di ordinare che la prenotazione medesima sia cancellata dâufficio, e con essa le iscrizioni che ai sensi dellâart. 49 fossero state accordate sul diritto prenotato, purchĂŠ la causa che ha originato la prenotazione sia stata definita o abbandonata o il provvedimento amministrativo sia stato conseguito (1).
(1) Articolo aggiunto dallâarticolo 2 della legge 4 dicembre 1956, n. 1376.
Art. 46 .
Se la prenotazione viene dichiarata giustificata in tutto o in parte, la seguĂŹta giustificazione sarĂ iscritta nel libro fondiario a richiesta dellâinteressato in forza della sentenza passata in giudicato.
Se invece la prenotazione viene dichiarata non giustificata, devâessere cancellata a richiesta dellâinteressato in virtĂš della sentenza passata in giudicato.
Art. 47 .
Se la prenotazione è stata cancellata perchĂŠ il diritto prenotato è stato dichiarato inesistente o perchĂŠ la prenotazione è stata dichiarata non giustificata oppure perchĂŠ colui che ebbe a conseguirla vi ha rinunciato incondizionatamente, ogni nuova domanda di prenotazione del medesimo diritto fondata sullo stesso titolo è respinta dâufficio. Se ciò fosse stato omesso e fosse stata invece ordinata una nuova prenotazione, questa dovrĂ cancellarsi su semplice domanda della controparte, purchĂŠ sia dimostrato che identica prenotazione è giĂ stata cancellata per i motivi sopra indicati.
Art. 48 .
Se invece la prenotazione è stata cancellata soltanto perchĂŠ lâazione di giustificazione non è stata promossa entro il termine utile, potrĂ essere bensĂŹ chiesta una nuova prenotazione, però la medesima non spiegherĂ effetto che dal momento della presentazione della nuova domanda.
Inoltre il titolare del diritto tavolare ha facoltĂ di agire a sua volta in via contenziosa contro il richiedente la prenotazione per far dichiarare lâinesistenza del diritto che forma oggetto della prenotazione, ed in caso che riesca vittorioso nella causa potrĂ conseguire lâannotazione nel libro fondiario per impedire che venga ordinata successivamente la stessa prenotazione.
Art. 49 .
Conseguita la prenotazione del diritto di proprietà contro chi è intavolato quale proprietario di un immobile, possono conseguirsi altre iscrizioni tanto contro il proprietario intavolato quanto contro quello prenotato. Però la loro efficacia dipende dalla giustificazione o meno della prenotazione del diritto di proprietà .
Se la prenotazione viene giustificata, dovranno cancellarsi dâufficio, contemporaneamente allâiscrizione della giustificazione, tutte le iscrizioni conseguite contro il proprietario intavolato dopo la presentazione della domanda di prenotazione.
Se invece viene cancellata la prenotazione, dovranno contemporaneamente cancellarsi dâufficio tutte le iscrizioni conseguite contro il prenotato.
Queste disposizioni si applicano analogamente nel caso che sia stata conseguita la prenotazione del trasferimento di un credito ipotecario contro il titolare del medesimo.
Art. 50 .
Se la cancellazione di un diritto tavolare è stata soltanto prenotata, possono conseguirsi altre iscrizioni sul medesimo diritto; però la loro efficacia dipende dalla giustificazione della prenotazione della cancellazione. Se la prenotazione viene giustificata, dovranno cancellarsi dâufficio, contemporaneamente alla giustificazione, tutte le iscrizioni che nel frattempo fossero state conseguite sul diritto cancellato.
Art. 51 .
Per le spese della prenotazione si osservano le norme dellâarticolo 34 bis .
SEZIONE IV
DELLâANNOTAZIONE
Paragrafo I
Requisiti dellâannotazione.
Art. 52 .
Per le annotazioni di cui allâart. 19 si richiedono gli stessi requisiti che la presente legge stabilisce per le intavolazioni.
Per i casi indicati nellâart. 20, lâannotazione si esegue in base agli atti ivi enunciati o ai documenti dai quali risultino i fatti da annotare, salvo quanto è disposto negli articoli seguenti.
Art. 52 bis-bis.
Il creditore del defunto o il legatario, che voglia conseguire la separazione del patrimonio del defunto da quello dellâerede riguardo a beni immobili, deve chiedere al giudice tavolare lâannotazione della separazione nelle rispettive partite tavolari. Il ricorso dovrĂ essere corredato:
1) dallâatto di morte del defunto;
2) da una prova scritta dalla quale risulti la esistenza di un credito del richiedente verso il defunto;
3) da una copia autentica del testamento, qualora si tratti di legato.
Lâannotazione non può essere ordinata se la domanda risulta prodotta dopo trascorso il termine di tre mesi dallâapertura della successione, di cui allâart. 516 del c.c. (1).
Le alienazioni fatte dagli eredi e le ipoteche iscritte a favore di creditori degli eredi, ancorchĂŠ siano anteriori allâannotazione, non pregiudicano in alcun modo i diritti dei creditori del defunto e dei legatari, che ottennero la separazione nellâanzidetto termine di tre mesi.
Per ottenere la cancellazione dellâannotazione della separazione occorre il consenso di coloro che lâhanno conseguita, risultante da atto pubblico o da scrittura privata con firme autenticate, oppure la produzione di una sentenza passata in giudicato, che dichiari cessata la separazione per i motivi di cui allâart. 515 del c.c. o insussistente la pretesa del creditore o legatario a conseguire la separazione (1).
(1) Comma sostituito dallâarticolo 39 della legge 29 ottobre 1974, n. 594.
Paragrafo II
Annotazione dellâordine di grado.
Art. 53 .
Il titolare di un diritto reale su un immobile, con domanda portante la firma autenticata da un notaio, può chiedere lâannotazione tavolare che egli intende alienare tale diritto o sottoporlo ad ipoteca da precisare nel suo ammontare massimo, al fine di riservare, allâalienazione o allâipoteca da iscriversi, lâordine di grado corrispondente al momento della presentazione della domanda anzidetta.
Lâannotazione è concessa solo se lâistante, in base allo stato tavolare, è legittimato ad alienare o ad ipotecare il diritto (1).
(1) Articolo aggiunto dallâarticolo 40 della legge 29 ottobre 1974, n. 594.
Art. 54 .
Il decreto che ordina lâannotazione deve indicare la data di presentazione della domanda. Dello stesso non può essere rilasciata al richiedente che una sola copia autentica; del rilascio della copia deve essere fatta annotazione sulla domanda (1).
(1) Articolo aggiunto dallâarticolo 40 della legge 29 ottobre 1974, n. 594.
Art. 55 .
Lâannotazione dellâordine di grado diventa inefficace decorsi cinquanta giorni dalla presentazione della domanda. Scaduto questo termine, in mancanza della presentazione della domanda di intavolazione o prenotazione del relativo diritto, lâannotazione è cancellata dâufficio, senza darne notizia al richiedente.
La domanda di annotazione dellâordine di grado per il medesimo affare non può essere ripresentata prima che siano trascorsi quindici giorni da quello in cui è divenuta inefficace la prima annotazione (1).
(1) Articolo aggiunto dallâarticolo 40 della legge 29 ottobre 1974, n. 594.
Art. 56 .
La domanda per ottenere lâintavolazione o la prenotazione del diritto di proprietĂ o di ipoteca nellâordine di grado annotato, deve essere presentata entro il termine stabilito nellâarticolo precedente, con allegati il relativo titolo e la copia autentica del decreto tavolare di annotazione dellâordine di grado, sulla quale deve essere fatta menzione dellâavvenuta iscrizione.
Lâintavolazione o la prenotazione del diritto, per il quale è stata eseguita lâannotazione dellâordine di grado, possono essere ordinate anche nel caso in cui lâimmobile, dopo lâiscrizione dellâannotazione suddetta, sia stato oggetto di trasferimento o sia stato comunque gravato da oneri o da diritti reali (1).
(1) Articolo aggiunto dallâarticolo 40 della legge 29 ottobre 1974, n. 594.
Art. 57 .
A richiesta della parte che ha ottenuto la iscrizione del suo diritto di proprietĂ o di ipoteca nellâordine di grado annotato, saranno cancellate tutte le iscrizioni che, riguardo allo stesso immobile, fossero eventualmente state eseguite dopo lâiscrizione dellâannotazione dellâordine di grado (1).
(1) Articolo aggiunto dallâarticolo 40 della legge 29 ottobre 1974, n. 594.
Art. 58 .
Prima del decorso del termine stabilito nellâart. 55, la cancellazione dellâannotazione dellâordine di grado può essere concessa solo se viene prodotta la copia autentica del decreto che lâha ordinata, sulla quale deve essere indicata lâavvenuta cancellazione (1).
(1) Articolo aggiunto dallâarticolo 40 della legge 29 ottobre 1974, n. 594.
Paragrafo III
Annotazione del termine per il pagamento dei debiti ipotecari e dellâazione ipotecaria.
Art. 59 .
Lâannotazione della fissazione del termine per il pagamento di un debito ipotecario a tempo indeterminato produce effetto anche contro i successivi acquirenti dellâimmobile ipotecato.
Art. 60 .
Il terzo che abbia acquistato diritti sullâimmobile ipotecato dopo lâannotazione della domanda giudiziale contro il debitore non è ammesso ad opporre, quando sia pronunciata la condanna del debitore, le eccezioni previste dallâart. 2015, prima parte, del codice civile.
Art. 60 bis-bis.
1. Fermi gli altri requisiti stabiliti dalla legge, il giudice tavolare può ordinare lâannotazione dei contratti preliminari previsti dallâarticolo 2645-bis, comma 4, del codice civile, solo sulla base di una planimetria dalla quale risulti chiaramente la descrizione delle porzioni di edifici da costruire o in corso di costruzione che ne costituiscono lâoggetto. Tale planimetria deve essere redatta da un tecnico autorizzato.
2. Il rispetto o lâinosservanza del limite indicato nellâarticolo 2645-bis, comma 5, del codice civile, devono risultare chiaramente, mediante attestazione di un tecnico autorizzato, dalla planimetria prevista nellâarticolo 10, terzo comma, del presente allegato (1).
(1) Articolo aggiunto dallâarticolo 34 della legge 24 novembre 2000, n. 340.
Art. 60 ter-ter.
1. Per gli effetti di cui allâarticolo 2645-bis, comma 2, del codice civile, il giudice tavolare deve ordinare contemporaneamente la cancellazione delle intavolazioni e prenotazioni incompatibili conseguite da terzi aventi causa dal promittente alienante in base a domande presentate dopo lâistanza di annotazione del contratto preliminare.
2. Agli stessi effetti di cui al comma 1 il giudice tavolare ordina, a richiesta della parte istante, la cancellazione delle altre iscrizioni che, riguardo allo stesso immobile, siano state eseguite contro il promittente alienante dopo lâannotazione del contratto preliminare, salve le iscrizioni ipotecarie nei casi previsti dallâarticolo 2825-bis del codice civile e le annotazioni delle domande di cui allâarticolo 71-bis del presente allegato (1).
(1) Articolo aggiunto dallâarticolo 34 della legge 24 novembre 2000, n. 340.
Art. 60 quater-quater.
1. Deve essere cancellata lâannotazione dei contratti preliminari quando la cancellazione è debitamente consentita dalle parti interessate, ovvero è ordinata giudizialmente con sentenza passata in giudicato.
2. Cessati gli effetti dellâannotazione del contratto preliminare nei casi di cui allâarticolo 2645-bis, comma 3, del codice civile, lâannotazione è cancellata a richiesta di parte (1).
(1) Articolo aggiunto dallâarticolo 34 della legge 24 novembre 2000, n. 340.
Art. 60 quinquies-quinquies.
1. Se un contratto sottoposto a condizione ha formato oggetto di annotazione ai sensi dellâarticolo 20, lettera h), la cancellazione dellâannotazione può essere ordinata dal giudice tavolare a domanda, quando la mancanza della condizione risulta da sentenza passata in giudicato o da convenzione. La domanda di cancellazione può essere giustificata, ai sensi dellâarticolo 94, primo comma, n. 3), anche in base ad altre pronunce definitive dellâautoritĂ giudiziaria o in base ad atti muniti di pubblica fede.
2. Se risulta negli stessi modi di cui al comma 1 lâavveramento della condizione, sono cancellate dâufficio tutte le iscrizioni aventi ad oggetto il diritto subordinato a condizione, previa intavolazione del diritto a nome dellâacquirente se si tratta di condizione sospensiva, salve le annotazioni delle domande giudiziali di cui allâarticolo 71-bis.
3. Le cancellazioni previste dal comma 1 possono essere ordinate anche in virtĂš di una dichiarazione unilaterale della parte in danno della quale la condizione è mancata o si è verificata, salvo in questâultimo caso che siano state eseguite iscrizioni dopo lâannotazione del contratto condizionato (1).
(1) Articolo aggiunto dallâarticolo 34 della legge 24 novembre 2000, n. 340.
Paragrafo IV
Azioni in cancellazione e annotazione di lite.
Art. 61 .
Chi impugna in via contenziosa una intavolazione, dalla quale apparisca leso il suo diritto tavolare, e chiede il ripristino dello stato tavolare anteriore, può domandare al giudice tavolare lâannotazione di tale domanda.
Per effetto di questa annotazione la sentenza che definisce la lite sarĂ efficace anche nei confronti di coloro, che abbiano conseguito diritti tavolari dopo la presentazione della domanda di annotazione.
Art. 62 .
Se lâazione di cancellazione è proposta contro colui che ha conseguito un diritto o fu liberato da un onere in conseguenza diretta dellâintavolazione che si impugna, oppure se lâazione è fondata su circostanze che concernono il rapporto diretto tra lâattore e il convenuto, lâazione si prescrive secondo le norme generali.
Art. 63 .
Salvo quanto è disposto nellâarticolo 64-bis, chi intende impugnare anche in confronto di terzi unâintavolazione, la cui concessione gli sia stata notificata, deve domandare al giudice tavolare lâannotazione della litigiositĂ dellâintavolazione entro il termine di reclamo contro il decreto che lâha concessa. Deve pure promuovere, o contemporaneamente o al piĂš tardi entro sessanta giorni decorrenti dalla scadenza del termine di reclamo, lâazione di cancellazione contro tutti coloro che, per effetto dellâimpugnata intavolazione, hanno acquistato un diritto tavolare oppure hanno conseguito sul medesimo ulteriori intavolazioni o prenotazioni (1).
Decorsi questi termini, la cancellazione della intavolazione impugnata non può piĂš domandarsi nei confronti dei terzi, che prima dellâannotazione della litigiositĂ abbiano acquistato in buona fede i diritti tavolari.
Lâannotazione di litigiositĂ , di cui al presente articolo, è iscritta su semplice domanda della parte interessata, senza necessitĂ di documenti giustificativi.
(1) Comma sostituito dallâarticolo 42 della legge 29 ottobre 1974, n. 594.
Art. 64 .
Se per qualsiasi motivo il decreto che concesse lâintavolazione impugnata non sia stato validamente notificato allâattore, lâazione di cancellazione a questi spettante contro i terzi, che hanno posteriormente acquistato in buona fede diritti tavolari, si estingue col decorso di tre anni dal momento nel quale è stata presentata al giudice tavolare la domanda per ottenere lâintavolazione impugnata.
Se unâintavolazione concessa in base ad una donazione sia impugnata con una domanda di riduzione per lesione di legittima, il termine indicato nel comma precedente decorre dal giorno dellâapertura della successione (1).
(1) Articolo sostituito dallâarticolo 43 della legge 29 ottobre 1974, n. 594.
Art. 64 bis-bis.
Chi impugna unâintavolazione con una domanda diretta allâaccertamento della simulazione dellâatto in base al quale è stata concessa, non può chiederne la cancellazione nei confronti dei terzi che abbiano acquistato in buona fede diritti tavolari anteriormente allâannotazione della domanda.
Se unâintavolazione concessa in forza di un certificato di ereditĂ o di legato sia impugnata con una domanda diretta a contestare il fondamento dellâacquisto risultante dal certificato, la cancellazione dellâintavolazione non può essere chiesta nei confronti dei terzi che a titolo oneroso abbiano acquistato in buona fede diritti tavolari anteriormente allâannotazione della domanda.
Se unâintavolazione sia impugnata con una domanda di risoluzione del contratto o con una delle domande indicate dal secondo comma dellâart. 648 e dallâultimo comma dellâart. 793 del c.c. con una domanda di rescissione o con una domanda di revocazione delle donazioni, la cancellazione dellâintavolazione non può essere chiesta nei confronti dei terzi che abbiano acquistato diritti tavolari prima dellâannotazione della domanda (1).
(1) Articolo aggiunto dallâarticolo 44 della legge 29 ottobre 1974, n. 594.
Art. 65 .
Se lâattore recede dallâazione oppure se la medesima viene respinta con sentenza passata in giudicato, oppure se nel caso dellâart. 63 lâazione non è stata promossa entro il termine prescritto, lâannotazione della litigiositĂ deve essere cancellata a domanda della controparte.
Se invece lâintavolazione impugnata viene in tutto od in parte revocata con sentenza passata in giudicato od in via di transazione, deve ordinarsi a domanda dellâattore la cancellazione dellâintavolazione contestata nel modo e nei limiti che risultano dalla sentenza o dalla transazione. Contemporaneamente dovrĂ ordinarsi la cancellazione dellâannotazione di litigiositĂ e di tutte le intavolazioni e prenotazioni, che sul diritto cancellato siano state conseguite in seguito alle domande presentate dopo la presentazione della domanda di annotazione della litigiositĂ .
Art. 66 .
Chi sostiene che unâintavolazione sia stata conseguita in conseguenza di un reato può chiedere al giudice tavolare lâannotazione della litigiositĂ , producendo unâattestazione della competente autoritĂ sullâavvenuta denuncia penale. Tale annotazione ha nei confronti delle iscrizioni successive gli effetti previsti dallâart. 61.
Volendo però conservare il diritto di far dichiarare inefficace unâintavolazione anche nei confronti di terze persone che abbiano acquistato in buona fede diritti tavolari prima della annotazione della litigiositĂ , la domanda per ottenere tale annotazione deve essere presentata al giudice tavolare entro il termine di reclamo spettante alla parte interessata contro il decreto che concesse lâintavolazione impugnata.
Art. 67 .
Se lâautoritĂ penale ordina la cancellazione dellâintavolazione impugnata e dei diritti tavolari eventualmente acquistati anteriormente allâannotazione di cui allâart. 66, il giudice tavolare ordinerĂ la cancellazione ai sensi dellâart. 65, su domanda della parte lesa e verso presentazione della sentenza penale passata in giudicato. Se invece lâautoritĂ penale, pur pronunciando sentenza di condanna, rinvia la parte lesa al giudizio civile circa la domanda di cancellazione, la parte lesa deve entro 60 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza penale promuovere lâazione per la cancellazione dellâintavolazione impugnata e degli ulteriori diritti tavolari sopraindicati.
Se lâautoritĂ penale ha pronunciato sentenza di assoluzione o se sia decorso infruttuosamente il termine indicato nel capoverso precedente, lâannotazione della litigiositĂ verrĂ cancellata su domanda di chiunque abbia interesse al mantenimento dellâintavolazione.
Art. 68 .
Se la cancellazione dellâannotazione di litigiositĂ viene domandata perchĂŠ lâazione di cancellazione non sia stata promossa entro i termini stabiliti dagli articoli 63 e 67, il giudice tavolare, a meno che non gli risulti il contrario, inviterĂ colui che ha conseguito lâannotazione della litigiositĂ a provare entro un breve termine di avere promosso tempestivamente lâazione. In difetto di prova sarĂ ordinata la cancellazione dellâannotazione.
Art. 68 bis-bis.
Le domande giudiziali di cui sia ammessa lâannotazione, prodotte mediante citazione, possono essere annotate soltanto dopo la loro notificazione.
Art. 69 .
[Abrogato].
Art. 70 .
[Abrogato].
Art. 71 .
Nei casi previsti dallâart. 5 del decreto introduttivo della presente legge, il giudice tavolare che, a domanda dellâattore, ordina lâintavolazione del diritto usucapito o la cancellazione del diritto estinto per prescrizione, deve ordinare contemporaneamente la cancellazione di tutte le intavolazioni e prenotazioni incompatibili conseguite da terzi in base a domande presentate dopo lâistanza di annotazione della domanda giudiziale.
Se lâattore recede dallâazione oppure se la medesima viene respinta con sentenza passata in giudicato, si applica la disposizione dellâarticolo 65, primo comma (1).
(1) Articolo sostituito dallâarticolo 45 della legge 29 ottobre 1974, n. 594.
Art. 71 bis-bis.
1. La cancellazione dellâannotazione delle domande di cui allâarticolo 20, lettere f) e g), è eseguita quando è debitamente consentita dalle parti interessate ovvero è ordinata giudizialmente con sentenza passata in giudicato.
2. La cancellazione di cui al comma 1 deve essere giudizialmente ordinata qualora la domanda sia rigettata con sentenza passata in giudicato o il processo sia estinto per rinunzia o per inattivitĂ delle parti (1).
(1) Articolo aggiunto dallâarticolo 34 della legge 24 novembre 2000, n. 340.
Art. 72 .
[Abrogato].
Art. 73 .
[Abrogato].
SEZIONE V
DELLâESCORPORAZIONE DI FRAZIONI DI UN CORPO TAVOLARE
Art. 74 .
Lâescorporazione di frazioni di un corpo tavolare, per frazionamenti o modifiche mappali, può ordinarsi solo sulla base di piani di situazione o di tipi di frazionamento vistati dallâufficio del catasto competente.
Lâescorporazione di un piano, alloggio, locale, area o dipendenza immobiliare atti e separata utilizzazione può ordinarsi solo sulla base di una planimetria, dalla quale ne risulti chiaramente la descrizione. Questa planimetria deve essere attestata conforme al vero da un tecnico autorizzato (1).
(1) Articolo sostituito dallâarticolo 46 della legge 29 ottobre 1974, n. 594.
CAPO III
DEL PROCEDIMENTO IN AFFARI TAVOLARI
SEZIONE I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 75 .
Presso ogni tribunale e sezione distaccata di tribunale è costituito un ufficio tavolare, incaricato della conservazione dei libri fondiari, cui è preposto un giudice designato dal presidente del tribunale (1).
Ogni ufficio competente alla conservazione dei libri fondiari riguardanti gli immobili, che sono situati, in tutto o nella loro parte preminente, nella rispettiva circoscrizione.
Salve le eccezioni stabilite dalla legge, le domande per le iscrizioni tavolari sono dirette al giudice tavolare che conserva la rispettiva partita tavolare.
Ă data facoltĂ al Ministro della giustizia di concentrare in una pretura i libri tavolari di comuni appartenenti alla circoscrizione di altre preture.
(1) Comma sostituito dallâarticolo 163 del D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51.
Art. 76 .
Salve le eccezioni disposte dalla legge, il giudice tavolare ordina le iscrizioni su domanda di chi abbia un legittimo interesse oppure di coloro che siano obbligati dalla legge a promuovere lâiscrizione (1).
(1) Articolo sostituito dallâarticolo 47 della legge 29 ottobre 1974, n. 594.
Art. 77 .
[Per domandare unâiscrizione in nome di colui al quale profitta è sufficiente una procura generale; negli altri casi occorre una procura espressa per affari tavolari.
I rappresentanti legali non hanno bisogno di speciale autorizzazione per conseguire le iscrizioni di diritti in favore dei loro rappresentati oppure la cancellazione di aggravi del patrimonio da loro amministrato. ] (1)
(1) Articolo abrogato dallâarticolo 48 della legge 29 ottobre 1974, n. 594.
Art. 78 .
Colui al quale sia stato accordato un diritto soggetto a intavolazione può chiedere che venga intavolato anche il diritto del suo dante causa, qualora tale diritto non sia stato ancora iscritto nel libro fondiario.
Art. 79 .
Il fideiussore può chiedere al nome del creditore la inscrizione dellâipoteca sui beni del debitore nei casi in cui il creditore abbia omesso di farlo.
Art. 80 .
Lâiscrizione di diritti comuni che non siano divisibili può essere domandata da ciascun partecipante alla comunione per sĂŠ e al nome degli altri.
Art. 81 .
I termini non riferiti a un determinato giorno del calendario decorrono dal giorno successivo alla notificazione.
Nel computo del termine non si detraggono le domeniche e i giorni festivi e quelli impiegati per la trasmissione postale della domanda.
Se lâultimo giorno del termine cade di domenica o in altro giorno riconosciuto festivo agli effetti civili, il termine scade il giorno successivo non festivo.
Ad eccezione del termine per la giustificazione di una prenotazione e di quello per la produzione del documento originale o della traduzione, i termini non possono essere prorogati.
Art. 82 .
[Abrogato].
SEZIONE II
DELLE DOMANDE
Art. 83 .
Le domande tavolari devono essere fatte per iscritto.
Art. 84 .
Ogni domanda tavolare deve indicare, oltre allâufficio a cui è diretta, nome, cognome, data, luogo di nascita e residenza dellâistante, nome e cognome e residenza delle persone alle quali la relativa decisione deve essere notificata (1).
Nel caso di iscrizione ipotecaria, il creditore deve eleggere il domicilio nella giurisdizione del tribunale da cui dipende lâufficio tavolare.
Se lâacquisto di un diritto è soggetto alla comunione dei beni fra coniugi, lâiscrizione nel libro fondiario deve in ogni caso essere domandata a questo titolo dal solo coniuge che ha effettuato lâacquisto, in favore di entrambi i coniugi, anche se si tratti di acquisto compiuto separatamente da uno di essi senza menzione della comunione (1).
(1) Comma sostituito dallâarticolo 49 della legge 29 ottobre 1974, n. 584.
(2) Comma aggiunto dallâarticolo 3 della legge 8 agosto 1977, n. 574.
Art. 85 .
Le partite tavolari, rispetto alle quali si domanda unâiscrizione, devono indicarsi colla stessa designazione che risulta dal libro fondiario.
Nella domanda deve indicarsi esattamente il contenuto della richiesta iscrizione.
La domanda dâintavolazione comprende quella di prenotazione, se lâistante non lâabbia espressamente esclusa.
Art. 86 .
Possono domandarsi con unâistanza unica:
a) piĂš iscrizioni fondate sullo stesso titolo;
b) lâiscrizione di un diritto in piĂš partite tavolari;
c) lâiscrizione di piĂš diritti in una partita tavolare.
Art. 87 .
I documenti in base ai quali si domanda unâiscrizione devono prodursi in originale. Se il documento originale si trova presso il giudice tavolare, basta produrre una copia ed indicare il fascicolo in cui si trova lâoriginale.
Ai documenti originali, quando questi siano conservati presso notai o pubblici uffici, sono equiparate le copie autentiche rilasciate ai sensi di legge (1).
(1) Comma sostituito dallâarticolo 50 della legge 29 ottobre 1974, n. 584.
Art. 88 .
Se il documento originale o la copia equivalente non può essere prodotto perchĂŠ si trova temporaneamente presso altra autoritĂ giudiziaria o amministrativa, il richiedente deve produrne una copia autentica, indicando dove lâoriginale si trova.
La domanda è respinta se risulti infondata. Qualora la iscrizione sia ostacolata solo dalla mancanza del documento originale, la domanda verrĂ annotata nel libro fondiario con lâaggiunta âfino alla presentazione dellâoriginaleâ, allo scopo di riservare il grado dellâiscrizione. Contemporaneamente il giudice assegnerĂ allâistante un congruo termine per la produzione del documento originale, a meno che questo non debba essere trasmesso dâufficio da altra autoritĂ giudiziaria. Se successivamente il documento originale viene trasmesso dâufficio oppure viene prodotto dallâistante nel termine assegnato, il giudice dovrĂ pronunciarsi sulla domanda.
Qualora invece il documento originale non venga prodotto nel termine assegnato o in quello eventualmente prorogato, lâistanza è respinta e lâannotazione è cancellata dâufficio.
Art. 89 .
Se i documenti non sono redatti in lingua italiana dovrĂ essere prodotta una traduzione autentica.
Se manchi la traduzione, la domanda sarĂ annotata nel libro fondiario con lâaggiunta âfino alla presentazione della traduzioneâ, allo scopo di riservare il grado dellâiscrizione, a meno che non risulti dalla domanda che essa debba comunque essere respinta. Contemporaneamente verrĂ assegnato allâistante un congruo termine per la presentazione della traduzione. Se la traduzione viene presentata nel termine assegnato o in quello eventualmente prorogato, il giudice dovrĂ pronunciarsi sulla domanda, altrimenti la domanda sarĂ respinta e lâannotazione sarĂ cancellata dâufficio.
Art. 90 .
Le copie occorrenti per la collezione dei documenti sono stese in carta libera. Se non vengono prodotte o non sono utilizzabili, nella collezione dei documenti si inseriranno gli originali, restando in facoltĂ delle parti di ritirarli verso presentazione di copie regolari.
Lâufficio tavolare certifica sulle copie inserite nella collezione dei documenti la loro concordanza con i documenti prodotti (1).
(1) Comma sostituito dallâarticolo 51 della legge 29 ottobre 1974, n. 594.
Art. 91 .
Le iscrizioni tavolari possono essere domandate quantunque non siasi ancora pagata lâimposta di registro o quella ipotecaria a cui è soggetto il titolo.
In tal caso, però, lâistante deve presentare unâaltra copia del documento, la quale è certificata conforme dallâufficio tavolare e da questo immediatamente trasmessa, unitamente a copia del decreto tavolare, allâufficio competente per la riscossione delle imposte suddette.
Nel caso in cui le iscrizioni tavolari dipendano da atti non soggetti a registrazione, il pagamento delle imposte ipotecarie sarĂ effettuato presso lâufficio del registro competente per territorio con riferimento alla sede dellâufficio tavolare, in base al decreto che ordina lâiscrizione. Il termine utile per tale pagamento è di venti giorni dalla data del decreto tavolare. Lâufficio tavolare trasmetterĂ copia del decreto allâufficio del registro entro cinque giorni dalla sua emanazione (1).
(1) Articolo sostituito dallâarticolo 52 della legge 29 ottobre 1974, n. 594.
Art. 92 .
Salvo le eccezioni stabilite dalla legge, le domande tavolari si presentano in un solo esemplare.
SEZIONE III
DELLA DECISIONE SULLE DOMANDE
Paragrafo I
Disposizioni generali.
Art. 93 .
Il giudice deve decidere sulle domande in base allo stato tavolare esistente al momento della loro presentazione.
Art. 94 .
Il giudice tavolare ordinerĂ unâiscrizione tavolare solo se concorrono le seguenti condizioni:
1° se dal libro fondiario non risulta alcun ostacolo contro la chiesta iscrizione;
2° se non sussiste alcun giustificato dubbio sulla capacitĂ personale delle parti di disporre dellâoggetto a cui lâiscrizione si riferisce, o sulla legittimazione dellâistante;
3° se la domanda risulta giustificata dal contenuto dei documenti prodotti;
4° se i documenti prodotti hanno tutti i requisiti di legge per lâiscrizione richiesta.
Quando si tratta di iscrizioni tavolari ordinate da altre autoritĂ , il giudice tavolare si limiterĂ a decidere sullâammissibilitĂ dellâiscrizione con riguardo allo stato tavolare risultante dai libri fondiari di sua competenza.
Art. 94 bis-bis.
La domanda di iscrizione dellâacquisto di un diritto al nome del solo acquirente non è giustificata se dal titolo o da altri documenti non risulta lo stato libero dellâacquirente o lâesclusione del diritto dalla comunione dei beni col coniuge.
Qualora lâiscrizione sia ostacolata dalla mancanza dei documenti richiesti dal comma precedente e dallâarticolo 33-bis, si applicano corrispondentemente le disposizioni dellâarticolo 88, secondo e terzo comma (1).
(1) Articolo aggiunto dallâarticolo 4 della legge 8 agosto 1977, n. 574.
Art. 95 .
Salva diversa disposizione di legge, il giudice tavolare decide sulle domande tavolari con decreto, senza sentire le parti e senza provvedimenti interlocutori, accogliendo o respingendo la domanda.
Se una domanda può essere accolta solo parzialmente, lâiscrizione è ordinata per questa parte e negata per il rimanente.
Se una domanda viene in tutto o in parte respinta, devono essere indicati tutti i motivi che ostano allâaccoglimento della domanda stessa (1).
(1) Articolo sostituito dallâarticolo 53 della legge 29 ottobre 1974, n. 594.
Art. 95 bis-bis.
1. Il giudice tavolare, qualora lo ritenga opportuno, può delegare ai conservatori dei libri fondiari preposti ai relativi uffici lâemissione del decreto tavolare per determinati atti o categorie di atti.
2. Nella trattazione degli affari delegati i conservatori di cui al comma 1 sono tenuti ad osservare le istruzioni e le direttive impartite dal giudice tavolare.
3. Con atto motivato il giudice tavolare può riservarsi o avocare a sè la trattazione di determinate pratiche qualora lo ritenga opportuno per la difficoltĂ sostanziale o giuridica del caso o per lâimportanza o la portata della decisione (1).
(1) Articolo aggiunto dallâarticolo 34 della legge 24 novembre 2000, n. 340.
Paragrafo II
Disposizioni speciali circa lâaccoglimento della domanda.
Art. 96 .
Non possono ordinarsi iscrizioni che non siano comprese nella domanda, anche se i documenti prodotti giustifichino una domanda piĂš ampia. Se è stata domandata soltanto la prenotazione, non può essere ordinata lâintavolazione, ancorchĂŠ questa sia ammissibile.
Art. 97 .
Se dai documenti prodotti risulta che lâiscrizione domandata è subordinata a unâiscrizione corrispettiva, lâiscrizione domandata non può essere accordata se contemporaneamente non viene domandata lâiscrizione corrispettiva.
Le iscrizioni corrispettive possono essere domandate da ciascuno degli interessati.
Art. 97 bis-bis.
Nellâordinare lâiscrizione di diritti su beni immobili in base a un atto di alienazione o di divisione, il giudice tavolare deve ordinare dâufficio lâiscrizione dellâipoteca legale che spetta allâalienante o al condividente a norma dei numeri 1 e 2 dellâart. 2817 del c.c., a meno che gli sia presentato un titolo avente i requisiti prescritti dagli artt. 26, 27 e 31, da cui risulti che gli obblighi sono stati adempiuti o che vi è stata rinuncia allâipoteca legale da parte dellâalienante o del condividente (1).
(1) Articolo sostituito dallâarticolo 54 della legge 29 ottobre 1974, n. 594.
Art. 97 ter-ter.
Nellâordinare lâiscrizione dei diritti dellâacquirente di un immobile, ove risultino le condizioni dellâestinzione per confusione di servitĂš o di oneri reali, il giudice tavolare ne dispone dâufficio la cancellazione (1).
(1) Articolo aggiunto dallâarticolo 55 della legge 29 ottobre 1974, n. 594.
Art. 98 .
Il decreto che ordina lâiscrizione deve indicare:
a) le partite tavolari e, occorrendo, le particelle catastali, sulle quali lâiscrizione deve eseguirsi (1);
b) il titolo in virtĂš del quale lâiscrizione si esegue:
c) le persone a cui lâiscrizione profitta;
d) i diritti tavolari a cui lâiscrizione si riferisce;
e) il diritto iscritto nel suo contenuto essenziale.
Le indicazioni di cui alla lettera e), devono essere riportate integralmente nel libro fondiario.
(1) Lettera sostituita dallâarticolo 56 della legge 29 ottobre 1974, n. 594.
Paragrafo III
Disposizioni speciali circa il rigetto della domanda.
Art. 99 .
Se viene respinta una domanda tavolare, il rigetto deve essere annotato dâufficio nel libro fondiario (1).
Tale annotazione non ha luogo se lâimmobile od il diritto sui quale si domanda lâiscrizione:
a) non è indicato nella domanda o nei suoi allegati, oppure non risulta iscritto presso lâufficio tavolare a cui la domanda è diretta;
b) risulta iscritto al nome di persona diversa da quella contro la quale, in base ai documenti esibiti, lâintavolazione o la prenotazione è richiesta.
Nel decreto si farĂ menzione della seguita annotazione.
(1) Comma sostituito dallâarticolo 57 della legge 29 ottobre 1974, n. 594.
Art. 100 .
Il giudice tavolare, il quale respinge una domanda che debba avere effetto anche su partite tavolari appartenenti ad altre circoscrizioni, deve ordinare lâannotazione del rigetto della domanda anche nelle altre partite tavolari, delegandone dâufficio lâesecuzione al giudice competente (1).
(1) Articolo sostituito dallâarticolo 58 della legge 29 ottobre 1974, n. 594.
Art. 101 .
Se il decreto di rigetto di una domanda tavolare è divenuto definitivo per non essere stato proposto reclamo in tempo utile, il giudice tavolare ordina dâufficio la cancellazione dellâannotazione e cura la notificazione alle parti interessate dellâavvenuta cancellazione (1).
(1) Articolo sostituito dallâarticolo 59 della legge 29 ottobre 1974, n. 594.
SEZIONE IV
DELLâESECUZIONE DELLE ISCRIZIONI
Art. 102 .
Le iscrizioni nel libro fondiario non possono aver luogo che in seguito al decreto del giudice tavolare e secondo il suo contenuto.
Qualora, per qualsiasi causa, lâiscrizione non possa essere eseguita secondo il preciso tenore del decreto, per la rettificazione di questo occorre un nuovo decreto.
Art. 103 .
Ogni iscrizione deve indicare il giorno, mese ed anno della domanda, nonchÊ il numero progressivo col quale la domanda è stata controdistinta al momento della presentazione.
Se sono state presentate contemporaneamente allâufficio tavolare piĂš domande concernenti lo stesso corpo tavolare, ciò dovrĂ risultare nelle rispettive iscrizioni.
Art. 104 .
Nel libro fondiario non si possono fare abrasioni, nĂŠ si può comunque rendere illeggibile quanto vi è stato iscritto. Se nellâiscrizione è commesso un errore, avvertito allâatto della iscrizione stessa, il medesimo può essere rettificato senza un nuovo decreto del giudice tavolare.
Invece la rettificazione di un errore scoperto dopo compiuta lâiscrizione non può eseguirsi che su decreto del giudice tavolare. Se lâerrore può importare qualche effetto legale, il giudice tavolare deve sentire le parti.
Art. 105 .
Il documento originale in virtĂš del quale è stata eseguita lâiscrizione sarĂ munito dellâattestazione della seguĂŹta iscrizione.
Questa attestazione, che sarĂ munita del sigillo dâufficio, indicherĂ il decreto del giudice, che ebbe ad ordinare lâiscrizione nella partita tavolare.
Se di un documento sono state prodotte piĂš copie, in ciascuna di queste dovrĂ aver luogo lâanzidetta attestazione.
Se lâiscrizione è stata eseguita in base a documenti fra loro connessi, lâattestazione sarĂ fatta su ciascuno di essi con richiamo agli altri.
SEZIONE V
DELLE IPOTECHE SIMULTANEE
Paragrafo I
Destinazione della partita principale.
Art. 106 .
Trattandosi di ipoteche simultanee da costituirsi collâiscrizione in piĂš partite tavolari, una dovrĂ indicarsi quale partita principale e le altre quali partite accessorie. Mancando tale indicazione, sarĂ trattata come partita principale quella che per prima figura indicata nella domanda.
Se viene domandata lâestensione di una ipoteca giĂ iscritta per lo stesso credito ad altre partite tavolari, la partita precedentemente aggravata verrĂ trattata quale partita principale.
Nella partita principale sarĂ fatto un richiamo in forma di annotazione alle partite accessorie e presso ogni partita accessoria sarĂ fatto analogo richiamo nella stessa forma alla partita principale.
Paragrafo II
Denuncia ed iscrizione delle ipoteche simultanee.
Art. 107 .
Il creditore che domanda lâestensione di una ipoteca iscritta per il suo credito è tenuto a denunciare lâipoteca giĂ esistente per questo credito affinchĂŠ venga annotata la simultaneitĂ , sotto la comminatoria del risarcimento dei danni.
Se lâannotazione della simultaneitĂ sia stata omessa per qualsiasi causa, può essere chiesta dal debitore ipotecario. Le spese devono essere rimborsate dal creditore, se questi sia in colpa per lâomissione. Il giudice tavolare, che nellâordinare lâintavolazione o la prenotazione di unâipoteca constati che è giĂ iscritta unâipoteca per il medesimo credito nei libri fondiari di sua competenza o in quelli di altro ufficio tavolare, dichiarerĂ con decreto partita principale quella nella quale lâipoteca risulta giĂ iscritta, comunicando il decreto stesso agli altri uffici tavolari interessati.
Art. 108 .
Lâiscrizione di unâipoteca simultanea può essere chiesta o con separate domande ai diversi uffici tavolari oppure con unica domanda a quellâufficio presso cui la partita principale è iscritta.
Nel primo caso, devono indicarsi in ogni domanda la partita principale e le partite accessorie.
Nel secondo caso, deve indicarsi lâordine nel quale la domanda sarĂ da trasmettersi per la rispettiva decisione agli altri uffici tavolari.
Art. 109 .
Se nellâiscrizione originaria o successiva di unâipoteca simultanea devono concorrere piĂš uffici tavolari, ognuno di essi deciderĂ indipendentemente sullâintavolazione o prenotazione dellâipoteca riguardo agli immobili ipotecati iscritti nei libri fondiari di propria competenza e comunicherĂ il decreto allâufficio della partita principale.
Il reclamo contro il decreto è presentato al giudice tavolare che lo ha pronunciato.
Se una intavolazione o prenotazione ordinata da un giudice tavolare nelle partite accessorie è stata revocata sopra reclamo e quindi cancellata, la cancellazione devâessere dâufficio comunicata allâufficio tavolare della partita principale per la relativa annotazione.
Art. 110 .
Il grado di unâipoteca simultanea è determinato per ogni singolo immobile ipotecato dal momento nel quale è stata presentata la domanda dâiscrizione allâufficio tavolare, presso cui lâiscrizione è stata eseguita.
Paragrafo III
Iscrizione delle modificazioni nella partita principale.
Art. 111 .
Tutte le domande tavolari concernenti unâipoteca simultanea devono presentarsi allâufficio tavolare della partita principale e per la decisione sulle medesime è normativo lo stato di quella partita. Le domande presentate presso altri uffici tavolari devono essere restituite collâavvertimento che debbono presentarsi allâufficio tavolare della partita principale.
Art. 112 .
Tutte le modificazioni e la cancellazione dellâipoteca simultanea devono essere iscritte nella sola partita principale.
Per queste iscrizioni può essere destinato un foglio apposito nel libro fondiario, al quale sarà fatto richiamo nella partita principale.
Lâiscrizione delle modificazioni nella partita principale si ha per eseguita, a tutti gli effetti, anche nelle partite accessorie. Però la cancellazione totale o parziale dellâipoteca simultanea deve essere annotata in tutte le partite accessorie, che vengono liberate.
Art. 113 .
Se viene cancellata lâipoteca a liberazione della partita principale, devono cancellarsi pure tutte le iscrizioni successive eseguite nella partita principale e trascriversi in una partita accessoria dello stesso ufficio tavolare, la quale diverrĂ partita principale, quando continua a sussistere una ipoteca simultanea. Qualora non esista una partita accessoria nei libri fondiari di questâufficio e qualora manchi una dichiarazione del creditore ipotecario, il giudice tavolare determinerĂ con decreto la nuova partita principale e comunicherĂ dâufficio allâufficio tavolare competente le copie autentiche delle iscrizioni esistenti nel libro maestro e dei documenti alle medesime attinenti. La trasformazione di una partita accessoria in partita principale deve essere dâufficio comunicata agli uffici tavolari di tutte le partite accessorie ed annotata, egualmente dâufficio, in ogni partita accessoria ancora sussistente.
Art. 114 .
Il giudice tavolare, davanti al quale, al momento del mutamento della partita principale a sensi dellâarticolo precedente, sia pendente una domanda tavolare riguardante lâipoteca simultanea, deve trasmettere dâufficio la domanda al giudice tavolare competente per la nuova partita principale, dandone notizia al richiedente.
Se piĂš sono le domande pendenti, il grado resta determinato dal numero progressivo loro assegnato dallâufficio tavolare della precedente partita principale.
Paragrafo IV
Azione di giustificazione.
Art. 115 .
Per la giustificazione di una prenotazione di unâipoteca simultanea iscritta nel libro fondiario di piĂš uffici tavolari basta una sola azione di giustificazione.
Lâazione di giustificazione può essere promossa o dinanzi lâautoritĂ giudiziaria del luogo in cui il debitore ipotecario ha domicilio o residenza, oppure dinanzi allâautoritĂ giudiziaria del luogo ove è situato uno degli immobili sui quali è stata conseguita la prenotazione.
Paragrafo V
Estratti tavolari.
Art. 116 .
Negli estratti tavolari di partite, costituenti partite accessorie di unâipoteca simultanea, dovrĂ farsi un richiamo alla partita principale con la menzione che le modificazioni riguardanti lâipoteca simultanea sono iscritte soltanto nella partita principale.
Art. 117 .
[Abrogato].
SEZIONE VI
DELLâAMMORTIZZAZIONE DEI VECCHI CREDITI IPOTECARII
Art. 118 .
[Abrogato].
Art. 119 .
[Abrogato].
Art. 120 .
[Abrogato].
Art. 121 .
[Abrogato].
SEZIONE VII
DELLE NOTIFICAZIONI
Art. 122 .
Le notificazioni dei decreti tavolari sono eseguite dallâufficiale giudiziario o dallâufficio tavolare, in ogni caso anche a mezzo del servizio postale (1).
(1) Articolo sostituito dallâarticolo 60 della legge 29 ottobre 1974, n. 594.
Art. 123 .
I decreti tavolari devono essere notificati:
1) a richiedente, e inoltre a colui in favore del quale si esegue lâiscrizione, se la domanda non sia stata presentata da lui o da un suo rappresentante (1);
2) al titolare del diritto tavolare che viene trasferito, modificato o estinto;
3) a colui contro il quale si esegue unâannotazione tavolare;
4) nel caso della cancellazione totale o parziale di una iscrizione, inoltre a tutti coloro a profitto dei quali sono iscritte sul diritto cancellato ulteriori intavolazioni o prenotazioni;
5) nel caso dâintavolazioni o prenotazioni con le quali vengono trasferiti diritti giĂ iscritti in favore di terze persone, anche al proprietario dellâimmobile;
6) nel caso di intavolazione di diritti di proprietĂ , di variazioni dei corpi tavolari o di modifiche catastali, anche agli uffici del catasto (1).
(1) Numero sostituito dallâarticolo 61 della legge 29 ottobre 1974, n. 594.
Art. 123 bis-bis.
Ă ammessa la notificazione del decreto tavolare in unico esemplare per quelle parti che nel documento, o nella domanda dâintavolazione, abbiano provveduto alla nomina di un domiciliatario per la notifica dei decreti, ai sensi dellâart. 141 codice procedura civile.
Se detta nomina è fatta nella domanda di intavolazione, le sottoscrizioni delle parti devono essere autenticate dal notaio o dallâavvocato o procuratore legale (1).
(1) Articolo aggiunto dallâarticolo 3 della legge 4 dicembre 1956, n. 1376.
Art. 124 .
Le notificazioni di cui agli articoli precedenti devono eseguirsi a sensi degli articoli da 137 a 151 del c.p.c. (1).
I documenti originali devono essere restituiti a chi li ha prodotti a meno che non sia fatta una diversa richiesta nella domanda tavolare.
(1) Comma sostituito dallâarticolo 63 della legge 29 ottobre 1974, n. 594.
Art. 125 .
La mancata o irregolare notificazione non costituisce motivo di nullitĂ dellâiscrizione tavolare. Chi pretende un diritto o la liberazione da un obbligo, in seguito ad unâiscrizione tavolare, non è tenuto a provare la seguĂŹta notificazione.
SEZIONE VIII
DEL RECLAMO
Paragrafo I
Presentazione del reclamo.
Art. 126 .
I decreti tavolari non sono revocabili nĂŠ modificabili, salvo il caso previsto dallâarticolo 102.
Contro di essi è ammesso reclamo al tribunale in composizione collegiale, del quale non può far parte il giudice che ha emesso il provvedimento reclamato, il quale delibera con decreto in camera di consiglio, sulla base degli atti presentati al giudice tavolare (1).
[Il reclamo deve essere presentato al giudice tavolare che ha pronunciato il decreto. Il reclamo presentato direttamente al tribunale deve essere respinto.] (2) (3).
(1) Comma modificato dallâarticolo 164 del D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51.
(2) Comma abrogato dallâarticolo 164 del D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51.
(3) Articolo sostituito dallâarticolo 63 della legge 29 ottobre 1974, n. 594.
Art. 127 .
Il termine di reclamo è di 60 giorni a decorrere dalla notificazione del decreto impugnato.
Art. 128 .
Il giudice tavolare deve rimettere al collegio gli atti e i documenti occorrenti ai fini della decisione e notificare dâufficio la presentazione del reclamo alle persone a cui è stato notificato il decreto impugnato ad eccezione del reclamante (1).
(1) Articolo modificato dallâarticolo 165 del D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51.
Art. 129 .
Il reclamo diretto contro un decreto tavolare è annotato dâufficio nel libro fondiario. Se il reclamo viene respinto, lâannotazione è cancellata dâufficio (1).
(1) Articolo sostituito dallâarticolo 64 della legge 29 ottobre 1974, n. 594.
Art. 130 .
Il decreto del tribunale deve essere comunicato dâufficio al giudice tavolare, che ha pronunciato il decreto impugnato, con la restituzione dei documenti originali e deve essere notificato, a cura dellâufficio tavolare, a termini degli articoli 122 e 123.
Art. 130 bis-bis.
Contro il decreto del tribunale, quando non sia conforme a quello del giudice tavolare, è ammesso reclamo alla corte dâappello nel termine di trenta giorni dalla notificazione.
Per la presentazione, lâannotazione e la decisione del ricorso si applicano le disposizioni degli articoli 126, 128 e 129.
Il decreto della corte dâappello, contro il quale non è ammessa alcuna impugnazione, è comunicato dâufficio al giudice tavolare, ai sensi del precedente articolo.
Art. 130 ter-ter.
1. Avverso il decreto tavolare del conservatore dei libri fondiari, emesso per delega del giudice tavolare, è ammesso reclamo con le modalità previste dagli articoli 126 e seguenti (1).
(1) Articolo aggiunto dallâarticolo 34 della legge 24 novembre 2000, n. 340.
Paragrafo II
Effetti della decisione sul reclamo.
Art. 131 .
Se è respinto un reclamo contro un decreto di rigetto di una domanda tavolare, il giudice tavolare ordina dâufficio la cancellazione dellâannotazione del rigetto e la notificazione della cancellazione agli interessati (1).
(1) Articolo sostituito dallâarticolo 65 della legge 29 ottobre 1974, n. 594.
Art. 132 .
Se una domanda tavolare, respinta dal giudice, è stata accolta dal tribunale, il giudice tavolare ne fa eseguire lâiscrizione dâufficio nel libro fondiario. Questa iscrizione si ha come eseguita al momento della presentazione della domanda (1).
(1) Articolo sostituito dallâarticolo 66 della legge 29 ottobre 1974, n. 594.
Art. 133 .
Se una cancellazione, ordinata dal giudice tavolare, è revocata dal tribunale, il giudice tavolare deve ristabilire lâiscrizione cancellata.
Se unâiscrizione, ordinata dal giudice tavolare, viene negata dal tribunale, il giudice tavolare deve eseguire dâufficio lâannotazione del provvedimento del tribunale, ma lâiscrizione originaria non viene cancellata fino a quando sia pendente il termine per proporre reclamo contro il decreto del tribunale, ovvero, proposto il reclamo, non sia intervenuta decisione della corte dâappello. Se la corte dâappello conferma il decreto del giudice tavolare, lâannotazione è cancellata; se invece il decreto del tribunale è confermato dalla corte dâappello, si procede alla cancellazione dellâiscrizione originaria (1).
(1) Articolo sostituito dallâarticolo 67 della legge 29 ottobre 1974, n. 594.
Art. 134 .
Per quanto non è espressamente previsto nella presente sezione, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni comuni ai procedimenti in camera di consiglio previste dal codice di procedura civile (1).
(1) Articolo sostituito dallâarticolo 68 della legge 29 ottobre 1974, n. 594.
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Art. 135 .
[Agli effetti dellâart. 668 del codice di procedura civile, la notificazione del bando ai creditori iscritti anteriormente allâentrata in vigore del nuovo testo della legge generale tavolare è fatta al luogo che trovasi indicato nella domanda di iscrizione. In mancanza di indicazione, la notificazione è fatta nellâufficio tavolare in cui il creditore è iscritto.] (1)
(1) Articolo abrogato dallâarticolo 69 della legge 29 ottobre 1974, n. 594.
Art. 136 .
Le annotazioni dellâordine di rango, per le quali prima dellâentrata in vigore del nuovo testo della legge generale tavolare sia stata presentata domanda allâufficio tavolare, conservano efficacia ai termini delle leggi anteriori, ma non oltre la durata di un anno dalla data di entrata in vigore delle leggi estese col regio decreto 4 novembre 1928, n. 2325.
Art. 137 .
Nella cittĂ di Fiume e nel territorio annesso con il regio decreto-legge 22 febbraio 1924, n. 211, i termini di decadenza previsti dagli articoli 63 e seguenti della presente legge incominceranno a decorrere dal giorno dellâentrata in vigore della legge medesima per le domande presentate prima di detto giorno.
Art. 138 .
Il Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per il tesoro e con quello per le finanze, è autorizzato ad affidare, dietro compenso annuo da determinarsi, al comune di Cortina dâAmpezzo la gestione dellâufficio tavolare di Cortina dâAmpezzo avente giurisdizione anche sui comuni di Colle S. Lucia e Pieve di Livinallongo (1).
(1) Articolo aggiunto dallâarticolo 70 della legge 29 ottobre 1974, n. 594.

