Legge 6 marzo 1987, n. 74
(Gazz. Uff., 11 marzo 1997, n. 58)
Art. 1.
1. Allâart. 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, la lettera b) del n. 1 è sostituita dalla seguente:
â b) a qualsiasi pena detentiva per il delitto di cui allâart. 564 del codice penale e per uno dei delitti di cui agli articoli 519, 521, 523 e 524 del codice penale, ovvero per induzione, costrizione, sfruttamento o favoreggiamento della prostituzioneâ.
Art. 2.
1. Allâart. 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, la lettera c) del n. 1 è sostituita dalla seguente:
â c) a qualsiasi pena per omicidio volontario di un figlio ovvero per tentato omicidio a danno del coniuge o di un figlioâ.
Art. 3.
1. Allâart. 3, n. 1, lettera d), della legge 1° dicembre 1970, n. 898, sono soppresse le parole: âanche adottivoâ.
Art. 4.
1. Allâart. 3, n. 2, lettera b), della legge 1° dicembre 1970, n. 898, le parole: âanteriormente allâentrata in vigore della presente legge da almeno due anniâ sono sostituite dalle seguenti: âalmeno due anni prima del 18 dicembre 1970â.
Art. 5.
1. Il primo capoverso della lettera b) del n. 2 dellâart. 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, è sostituito dal seguente:
âIn tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno tre anni a far tempo dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale. Lâeventuale interruzione della separazione deve essere eccepita dalla parte convenutaâ.
Art. 6.
1. Allâart. 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, sono soppresse le parole costituenti il secondo capoverso della lettera b) del n. 2:
âQuando vi sia opposizione del coniuge convenuto il termine di cui sopra è elevato:
ad anni sette, nel caso di separazione pronunciata per colpa esclusiva dellâattore;
ad anni sei, nel caso di separazione consensuale omologata in data anteriore allâentrata in vigore della presente legge o di separazione di fattoâ.
Art. 7.
1. Allâart. 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
â g) è passata in giudicato sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso a norma della legge 14 aprile 1982, n. 164â.
Art. 8.
1. Lâart. 4 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, è sostituito dal seguente:. 1. La domanda per ottenere lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio si propone al tribunale del luogo in cui il coniuge convenuto ha residenza o domicilio oppure, nel caso di irreperibilitĂ o di residenza allâestero, al tribunale del luogo di residenza o di domicilio del ricorrente e, nel caso di residenza allâestero di entrambi i coniugi, a qualunque tribunale della Repubblica. La domanda congiunta può essere proposta al tribunale del luogo di residenza o di domicilio dellâuno o dellâaltro coniuge.
2. La domanda si propone con ricorso, il quale deve contenere:
a) lâindicazione del giudice;
b) il nome e il cognome, nonchĂŠ la residenza o il domicilio del ricorrente nel comune in cui ha sede il giudice adito, il nome e il cognome e la residenza o il domicilio o la dimora del coniuge convenuto;
c) lâoggetto della domanda;
d) lâesposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si fonda la domanda di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili dello stesso, con le relative conclusioni;
e) lâindicazione specifica dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi.
3. Nel ricorso il cancelliere dĂ comunicazione allâufficiale dello stato civile del luogo dove il matrimonio fu trascritto per lâannotazione in calce allâatto.
4. Del ricorso deve essere indicata lâesistenza dei figli legittimi, legittimati od adottati da entrambi i coniugi durante il matrimonio.
5. Il presidente del tribunale fissa con decreto in calce al ricorso, nei cinque giorni successivi al deposito in cancelleria, la data dellâudienza di comparizione dei coniugi innanzi a sè e il termine per la notificazione del ricorso e del decreto. Nomina un curatore speciale quando il convenuto è malato di mente o legalmente incapace.
6. Tra la data della notificazione del ricorso e del decreto e quella dellâudienza di comparizione devono intercorrere i termini di cui allâart. 163- bis del codice di procedura civile ridotti alla metĂ .
7. I coniugi devono comparire davanti al presidente del tribunale personalmente, salvo gravi e comprovati motivi. Il presidente deve sentire i coniugi prima separatamente poi congiuntamente, tentando di conciliarli. Se i coniugi si conciliano o, comunque, se il coniuge istante dichiara di non voler proseguire nella domanda, il presidente fa redigere processo verbale della conciliazione o della dichiarazione di rinuncia allâazione.
8. Se il coniuge convenuto non compare o se la conciliazione non riesce, il presidente, sentiti, qualora lo ritenga strettamente necessario anche in considerazione della loro etĂ , i figli minori, dĂ , anche dâufficio, con ordinanza i provvedimenti temporanei e urgenti che reputa opportuni nellâinteresse dei coniugi e della prole, nomina il giudice istruttore e fissa lâudienza di comparizione delle parti dinanzi a questo. Lâordinanza del presidente può essere revocata o modificata dal giudice istruttore a norma dellâart. 177 del codice di procedura civile. Si applica lâart. 189 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile.
9. Nel caso in cui il processo debba continuare per la determinazione dellâassegno, il tribunale emette sentenza non definitiva relativa allo scioglimento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio. Avverso tale sentenza è ammesso solo appello immediato. Appena formatosi il giudicato, si applica la previsione di cui allâart. 10.
10. Quando vi sia stata la sentenza non definitiva, il tribunale, emettendo la sentenza che dispone lâobbligo della somministrazione dellâassegno, può disporre che tale obbligo produca effetti fin dal momento della domanda.
11. Per la parte relativa ai provvedimenti di natura economica la sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva.
12. Lâappello è deciso in camera di consiglio.
13. La domanda congiunta dei coniugi di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio che indichi anche compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici, è proposta con ricorso al tribunale in camera di consiglio. Il tribunale, sentiti i coniugi, verificata lâesistenza dei presupposti di legge e valutata la rispondenza delle condizioni allâinteresse dei figli, decide con sentenza. Qualora il tribunale ravvisi che le condizioni relative ai figli siano in contrasto con gli interessi degli stessi, si applica la procedura di cui al comma 8 del presente articoloâ.
Art. 9.
1. Il secondo comma dellâart. 5 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, è sostituito dai seguenti:
âLa donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio.
Il tribunale, con la sentenza con cui pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, può autorizzare la donna che ne faccia richiesta a conservare il cognome del marito aggiunto al proprio quando sussista un interesse suo o dei figli meritevole di tutela.
La decisione di cui al comma precedente può essere modificata con successiva sentenza, per motivi di particolare gravitĂ , su istanza di una delle partiâ.
Art. 10.
1. Il quarto comma dellâart. 5 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, è sostituito dai seguenti:
âCon la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone lâobbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dellâaltro un assegno quando questâultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive.
La sentenza deve stabilire anche un criterio di adeguamento automatico dellâassegno, almeno con riferimento agli indici di svalutazione monetaria. Il tribunale può, in caso di palese iniquitĂ , escludere la previsione con motivata decisione.
Su accordo delle parti la corresponsione può avvenire in unica soluzione ove questa sia ritenuta equa dal tribunale. In tal caso non può essere proposta alcuna successiva domanda di contenuto economico.
I coniugi devono presentare allâudienza di comparizione avanti al presidente del tribunale la dichiarazione personale dei redditi e ogni documentazione relativa ai loro redditi e al loro patrimonio personale e comune. In caso di contestazioni il tribunale dispone indagini sui redditi, sui patrimoni e sullâeffettivo tenore di vita, valendosi, se del caso, anche della polizia tributariaâ.
Art. 11.
1. Lâart. 6 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, è sostituito dal seguente:. 1. Lâobbligo, ai sensi degli articoli 147 e 148 del codice civile, di mantenere, educare ed istruire i figli nati o adottati durante il matrimonio di cui sia stato pronunciato lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili, permane anche nel caso di passaggio a nuove nozze di uno o di entrambi i genitori.
2. Il tribunale che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio dichiara a quale genitore i figli sono affidati e adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole con esclusivo riferimento allâinteresse morale e materiale di essa. Ove il tribunale lo ritenga utile allâinteresse dei minori, anche in relazione allâetĂ degli stessi, può essere disposto lâaffidamento congiunto o alternato.
3. In particolare il tribunale stabilisce la misura ed il modo con cui il genitore non affidatario deve contribuire al mantenimento, allâistruzione e allâeducazione dei figli, nonchĂŠ le modalitĂ di esercizio dei suoi diritti nei rapporti con essi.
4. Il genitore cui sono affidati i figli, salva diversa disposizione del tribunale, ha lâesercizio esclusivo della potestĂ su di essi; egli deve attenersi alle condizioni determinate dal tribunale. Salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori. Il genitore cui i figli non siano affidati ha il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al tribunale quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse.
5. Qualora il genitore affidatario non si attenga alle condizioni dettate, il tribunale valuterĂ detto comportamento al fine del cambio di affidamento.
6. Lâabitazione nella casa familiare spetta di preferenza al genitore cui vengono affidati i figli o con il quale i figli convivono oltre la maggiore etĂ . In ogni caso ai fini dellâassegnazione il giudice dovrĂ valutare le condizioni economiche dei coniugi e le ragioni della decisione e favorire il coniuge piĂš debole. Lâassegnazione, in quanto trascritta, è opponibile al terzo acquirente ai sensi dellâart. 1599 del codice civile.
7. Il tribunale dĂ inoltre disposizioni circa lâamministrazione dei beni dei figli e, nellâipotesi in cui lâesercizio della potestĂ sia affidato ad entrambi i genitori, circa il concorso degli stessi al godimento dellâusufrutto legale.
8. In caso di temporanea impossibilitĂ di affidare il minore ad uno dei genitori, il tribunale procede allâaffidamento familiare di cui allâart. 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184.
9. Nellâemanare i provvedimenti relativi allâaffidamento dei figli e al contributo per il loro mantenimento, il giudice deve tener conto dellâaccordo fra le parti: i provvedimenti possono essere diversi rispetto alle domande delle parti o al loro accordo, ed emessi dopo lâassunzione di mezzi di prova dedotti dalle parti o disposti dâufficio dal giudice, ivi compresa, qualora sia strettamente necessario anche in considerazione della loro etĂ , lâaudizione dei figli minori.
10. Allâattuazione dei provvedimenti relativi allâaffidamento della prole provvede il giudice del merito, e, nel caso previsto dal comma 8, anche dâufficio. A tal fine copia del provvedimento di affidamento è trasmessa, a cura del pubblico ministero, al giudice tutelare.
11. Nel fissare la misura dellâassegno di mantenimento relativo ai figli il tribunale determina anche un criterio di adeguamento automatico dello stesso, almeno con riferimento agli indici di svalutazione monetaria.
12. In presenza di figli minori, ciascuno dei genitori è obbligato a comunicare allâaltro, entro il termine perentorio di trenta giorni, lâavvenuto cambiamento di residenza o di domicilio. La mancata comunicazione obbliga al risarcimento del danno eventualmente verificatosi a carico del coniuge o dei figli per la difficoltĂ di reperire il soggettoâ.
Art. 12.
1. Il terzo comma dellâart. 8 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, è sostituito dai seguenti:
âIl coniuge cui spetta la corresponsione periodica dellâassegno, dopo la costituzione in mora a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento del coniuge obbligato e inadempiente per un periodo di almeno trenta giorni, può notificare il provvedimento in cui è stabilita la misura dellâassegno ai terzi tenuti a corrispondere periodicamente somme di denaro al coniuge obbligato con lâinvito a versargli direttamente le somme dovute, dandone comunicazione al coniuge inadempiente.
Ove il terzo cui sia stato notificato il provvedimento non adempia, il coniuge creditore ha azione diretta esecutiva nei suoi confronti per il pagamento delle somme dovutegli quale assegno di mantenimento ai sensi degli articoli 5 e 6.
Qualora il credito del coniuge obbligato nei confronti dei suddetti terzi sia stato giĂ pignorato al momento della notificazione, allâassegnazione e alla ripartizione delle somme fra il coniuge cui spetta la corresponsione periodica dellâassegno, il creditore precedente e i creditori intervenuti nellâesecuzione, provvede il giudice dellâesecuzione.
Lo Stato e gli altri enti indicati nellâart. 1 del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, nonchĂŠ gli altri enti datori di lavoro cui sia stato notificato il provvedimento in cui è stabilita la misura dellâassegno e lâinvito a pagare direttamente al coniuge cui spetta la corresponsione periodica, non possono versare a questâultimo oltre la metĂ delle somme dovute al coniuge obbligato, comprensive anche degli assegni e degli emolumenti accessori.
Per assicurare che siano soddisfatte o conservate le ragioni del creditore in ordine allâadempimento degli obblighi di cui agli articoli 5 e 6, su richiesta dellâavente diritto, il giudice può disporre il sequestro dei beni del coniuge obbligato a somministrare lâassegno. Le somme spettanti al coniuge obbligato alla corresponsione dellâassegno di cui al precedente comma sono soggette a sequestro e pignoramento fino alla concorrenza della metĂ per il soddisfacimento dellâassegno periodico di cui agli articoli 5 e 6â.
Art. 13.
1. Lâart. 9 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, è sostituito dal seguente:. 1. Qualora sopravvengano giustificati motivi dopo la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, in camera di consiglio e, per i provvedimenti relativi ai figli, con la partecipazione del pubblico ministero, può, su istanza di parte, disporre la revisione delle disposizioni concernenti lâaffidamento dei figli e di quelle relative alla misura e alle modalitĂ dei contributi da corrispondere ai sensi degli articoli 5 e 6.
2. In caso di morte dellâex coniuge e in assenza di un coniuge superstite avente i requisiti per la pensione di reversibilitĂ , il coniuge rispetto al quale è stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ha diritto, se non passato a nuove nozze e sempre che sia titolare di assegno ai sensi dellâart. 5, alla pensione di reversibilitĂ , sempre che il rapporto da cui trae origine il trattamento pensionistico sia anteriore alla sentenza.
3. Qualora esista un coniuge superstite avente i requisiti per la pensione di reversibilitĂ , una quota della pensione e degli altri assegni a questi spettanti è attribuita dal tribunale, tenendo conto della durata del rapporto, al coniuge rispetto al quale è stata pronunciata la sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e che sia titolare dellâassegno di cui allâart. 5. Se in tale condizione si trovano piĂš persone, il tribunale provvede a ripartire fra tutti la pensione e gli altri assegni, nonchĂŠ a ripartire tra i restanti le quote attribuite a chi sia successivamente morto o passato a nuove nozze.
4. Restano fermi, nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, i diritti spettanti a figli, genitori o collaterali in merito al trattamento di reversibilitĂ .
5. Alle domande giudiziali dirette al conseguimento della pensione di reversibilitĂ o di parte di essa deve essere allegato un atto notorio, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dal quale risultino tutti gli aventi diritto. In ogni caso, la sentenza che accoglie la domanda non pregiudica la tutela, nei confronti dei beneficiari, degli aventi diritto pretermessi, salva comunque lâapplicabilitĂ delle sanzioni penali per le dichiarazioni mendaciâ.
Art. 14.
1. ĂŠ abrogato lâart. 11 della legge 1° dicembre 1970, n. 898.
Art. 15.
1. Lâart. 12 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, è sostituito dal seguente:. 1. Le disposizioni del codice civile in tema di riconoscimento del figlio nato fuori del matrimonio si applicano, per quanto di ragione, anche nel caso di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonioâ.
(1) Articolo modificato dallâ articolo 105, comma 3, del D.Lgs. 28 dicembre 2013 n. 154 , con la decorrenza indicata nellâ articolo 108, comma 1, del medesimo decreto .
Art. 16.
1. Alla legge 1° dicembre 1970, n. 898, è aggiunto il seguente articolo:
1. Il coniuge nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ha diritto, se non passato a nuove nozze e in quanto sia titolare di assegno ai sensi dellâart. 5, ad una percentuale dellâindennitĂ di fine rapporto percepita dallâaltro coniuge allâatto della cessazione del rapporto di lavoro anche se lâindennitĂ viene a maturare dopo la sentenza.
2. Tale percentuale è pari al quaranta per cento dellâindennitĂ totale riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonioâ.
Art. 17.
1. Alla legge 1° dicembre 1970, n. 898, è aggiunto il seguente articolo:
1. In caso di genitori rispetto ai quali sia stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la pensione di reversibilitĂ spettante ad essi per la morte di un figlio deceduto per fatti di servizio è attribuita automaticamente dallâente erogante in parti uguali a ciascun genitore.
2. Alla morte di uno dei genitori, la quota parte di pensione si consolida automaticamente in favore dellâaltro.
3. Analogamente si provvede, in presenza della predetta sentenza, per la pensione di reversibilitĂ spettante al genitore del dante causa secondo le disposizioni di cui agli articoli 83 e 87 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092â.
Art. 18.
1. Alla legge 1° dicembre 1970, n. 898, è aggiunto il seguente articolo:
1. Per le cause relative ai diritti di obbligazione di cui alla presente legge è competente anche il giudice del luogo in cui deve essere eseguita lâobbligazione dedotta in giudizioâ.
Art. 19.
1. Tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonchĂŠ ai procedimenti anche esecutivi e cautelari diretti ad ottenere la corresponsione o la revisione degli assegni di cui agli articoli 5 e 6 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, sono esenti dallâimposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa (1) (2) (A).
(1) La Corte costituzionale, con sentenza 15 aprile 1992, n. 176, ha dichiarato lâillegittimitĂ costituzionale del presente articolo, nella parte in cui non comprende nellâesenzione dal tributo anche le iscrizioni di ipoteca effettuate a garanzia delle obbligazioni assunte dal coniuge nel giudizio di separazione.
(2) La Corte costituzionale, con sentenza 10 maggio 1999, n. 154, ha dichiarato lâillegittimitĂ costituzionale del presente articolo, nella parte in cui non estende lâesenzione in esso prevista a tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di separazione personale dei coniugi.
(A) In riferimento al presente articolo vedi: Risoluzione dellâAgenzia delle Entrate 16 luglio 2015, n. 65/E.
Art. 20.
1. Alla legge 1° dicembre 1970, n. 898, è aggiunto il seguente articolo:
1. Allo straniero, coniuge di cittadina italiana, la legge nazionale del quale non disciplina lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, si applicano le disposizioni di cui alla presente leggeâ.
Art. 21.
1. Alla legge 1° dicembre 1970, n. 898, è aggiunto il seguente articolo:
1. Al coniuge che si sottrae allâobbligo di corresponsione dellâassegno dovuto a norma degli articoli 5 e 6 della presente legge si applicano le pene previste dallâart. 570 del codice penaleâ.
Art. 22.
1. Il primo comma dellâart. 89 del codice civile è sostituito dal seguente:
âNon può contrarre matrimonio la donna, se non dopo trecento giorni dallo scioglimento, dallâannullamento o dalla cessazione degli effetti civili del precedente matrimonio. Sono esclusi dal divieto i casi in cui lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del precedente matrimonio siano stati pronunciati in base allâart. 3, n. 2, lettere b) ed f) , della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e nei casi in cui il matrimonio sia stato dichiarato nullo per impotenza, anche soltanto a generare, di uno dei coniugiâ.
Art. 23.
1. Fino allâentrata in vigore del nuovo testo del codice di procedura civile, ai giudizi di separazione personale dei coniugi si applicano, in quanto compatibili, le regole di cui allâart. 4 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, come sostituito dallâart. 8 della presente legge.
2. I giudizi di separazione personale e di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio pendenti, in ogni stato e grado, alla data di entrata in vigore della presente legge saranno definiti secondo le disposizioni processuali anteriormente vigenti.
3. Lâimpugnazione delle sentenze di separazione personale e di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio pubblicate prima dellâentrata in vigore della presente legge resta regolata dalla legge anteriore.
Art. 24.
1. La presente legge entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.





