Legge 29 luglio 1971, n. 578
(Gazz. Uff., 11 agosto 1971, n. 202)
Legge 578/1971
Provvedimenti per Provvedimenti per le ville vesuviane del XVIII secolo
Articolo 1
Allo scopo di provvedere alla conservazione, al restauro e alla valorizzazione del patrimonio artistico costituito dalle ville vesuviane del secolo XVIII è costituito, sotto la vigilanza del Ministero della pubblica istruzione, un consorzio fra lo Stato, la regione Campania, la provincia di Napoli ed i comuni di Napoli, Ercolano, Portici, San Giorgio a Cremano, Torre Annunziata e Torre del Greco.
Possono far parte del consorzio, qualora ne facciano richiesta, anche gli altri comuni della provincia di Napoli, gli istituti di credito in essa operanti e lâEnte provinciale del turismo di Napoli, nonchĂŠ, previa conforme deliberazione del consiglio di amministrazione del consorzio, enti e organizzazioni culturali esistenti nella provincia medesima.
Il consorzio è dotato di personalitĂ giuridica di diritto pubblico, ha sede in Napoli presso la Soprintendenza ai monumenti e assume la denominazione di âEnte per le ville vesuvianeâ.
Articolo 2
LâEnte per le ville vesuviane provvede, a norma di quanto disposto dalla presente legge e con riferimento alle ville indicate nellâelenco approvato ai sensi del terzo comma dellâarticolo 13, in concorso con il rispettivo proprietario o, quanto necessario, in sua sostituzione:
a) allâesecuzione di opere di restauro e di consolidamento degli immobili, ovvero allâacquisto o alla espropriazione di ville;
b) alla valorizzazione di tutto il patrimonio artistico, costituito dalle ville con i relativi parchi o giardini, ed alla destinazione delle ville di proprietĂ dellâente a biblioteche, sale di lettura, musei, mostre dâarte o ad altro uso compatibile con la natura del bene artistico;
c) ai lavori di pronto intervento necessari per evitare danni irreparabili alle strutture ed agli elementi decorativi delle ville;
d) a studi e pubblicazioni attinenti ai compiti di istituto.
Articolo 3
Organi dellâEnte sono:
a) il presidente;
b) il consiglio di amministrazione;
c) il comitato esecutivo;
d) il collegio dei revisori.
Articolo 4
Il presidente dellâEnte è eletto dal consiglio di amministrazione tra i suoi componenti.
Egli ha la rappresentanza del consorzio, convoca e presiede il consiglio di amministrazione ed il comitato esecutivo, sovrintende a tutti i servizi dellâEnte.
Articolo 5
Il consiglio di amministrazione è composto da:
a) il sovrintendente ai monumenti per la provincia di Napoli;
b) il presidente della provincia di Napoli o un suo delegato;
c) un rappresentante per ciascuno dei comuni di cui al primo comma dellâarticolo 1;
d) un rappresentante del Consiglio regionale;
e) un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione;
f) un rappresentante del Ministero dei lavori pubblici;
g) un rappresentante del Ministero del tesoro.
Può essere chiamato a far parte del consiglio, su designazione dei consiglieri sopra indicati, un unico rappresentante per gli istituti, enti e organizzazioni di cui al secondo comma dellâarticolo 1.
Articolo 6
Il consiglio di amministrazione è convocato in via ordinaria due volte lâanno, e, in via straordinaria, ogni qualvolta il presidente lo ritenga opportuno o quando almeno un terzo dei componenti lo richieda.
Esso delibera quando è presente la maggioranza dei componenti e a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.
Articolo 7
Il consiglio di amministrazione delibera sulle seguenti materie:
a) bilancio di previsione e conto consuntivo dellâEnte;
b) richieste di mutui agli istituti di credito; acquisti, accettazione di lasciti e di donazioni; proposte di espropriazione;
c) programma relativo alle opere di restauro e di consolidamento, nonchĂŠ a quelle necessarie per la valorizzazione e la destinazione delle ville.
Lâesercizio finanziario dellâEnte ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre; il bilancio di previsione, deliberato entro il 31 ottobre dellâanno precedente a quello di riferimento, ed il conto consuntivo, deliberato entro il 31 marzo dellâanno successivo, sono sottoposti, entro un mese dalla data di deliberazione, allâapprovazione del Ministro per la pubblica istruzione, che provvede di concerto con il Ministro per il tesoro.
Articolo 8
Il comitato esecutivo è composto, oltre che dal presidente dellâEnte, da:
a) il presidente della provincia di Napoli, o dal suo delegato di cui allâarticolo 5, primo comma, lettera b) ;
b) il sovrintendente ai monumenti per la provincia di Napoli;
c) due dei rappresentanti di cui allâarticolo 5, primo comma, lettera c) , eletti dal consiglio di amministrazione.
Spettano al comitato esecutivo lâattuazione delle deliberazioni con carattere definitivo adottate dal consiglio di amministrazione, e le decisioni relative ai lavori di pronto intervento di cui al punto c) dellâarticolo 2.
Articolo 9
Il collegio dei revisori è composto da:
a) un funzionario del Ministero del tesoro;
b) un funzionario del Ministero della pubblica istruzione;
c) un funzionario dellâamministrazione regionale.
Il collegio dei revisori provvede al riscontro degli atti di gestione, accerta la regolaritĂ dei libri e delle scritture contabili, esamina il bilancio di previsione e il conto consuntivo, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa.
Entro il 31 marzo di ogni anno il collegio dei revisori trasmette al Ministro per la pubblica istruzione ed a quello per il tesoro una relazione sulla gestione dellâEnte relativa al precedente esercizio finanziario.
Articolo 10
Il presidente ed i membri del consiglio di amministrazione di cui ai punto c) , d) , e) , f) e g) del primo comma dellâarticolo 5, nonchĂŠ i membri del collegio dei revisori durano in carica un quinquennio e possono essere confermati.
In caso di sostituzione di uno o piĂš membri nel corso del quinquennio, i membri di nuova nomina restano in carica fino alla scadenza del quinquennio stesso.
Le cariche di componente del consiglio di amministrazione, del comitato esecutivo e del collegio dei revisori sono gratuite.
Ai componenti sono rimborsate le spese per la partecipazione alle sedute.
Articolo 11
Costituiscono le entrate dellâEnte:
a) il contributo dello Stato;
b) eventuali contributi dei comuni, della provincia di Napoli e della regione Campania, nonchĂŠ quelli dellâEnte provinciale per il turismo di Napoli e degli istituti di credito ammessi al consorzio;
c) eventuali proventi patrimoniali.
Articolo 12
I fondi a disposizione dellâEnte sono impiegati, a norma di quanto disposto dalla presente legge, per:
a) il servizio dei mutui;
b) la concessione di contributi;
c) la esecuzione delle opere e lâattuazione dei compiti di cui alle lettere a) , b) , c) e d) dellâarticolo 2;
d) le spese necessarie per il funzionamento dellâEnte.
Alle categorie di spesa relative ai compiti indicati dalle lettere a) , b) , c) e d) del citato articolo 2 non può essere assegnata una parte superiore, rispettivamente, al 25, 20, 15 e 10 per cento dei fondi disponibili in ciascun esercizio finanziario.
Nella predetta quota massima del 10 per cento da riservare alle categorie di spesa indicate dalla lettera d) dellâarticolo 2, vanno comprese anche le spese di cui alla lettera d) del primo comma del presente articolo.
Articolo 13
Entro trenta giorni dalla costituzione, il consiglio di amministrazione provvede alla nomina, nel suo seno, di una commissione per la ricognizione delle ville vesuviane del secolo XVIII, avente lo scopo di rilevare le condizioni di ciascuna, di compilare lâelenco di quelle suscettibili di restauro e di indicare i lavori necessari per le relative opere.
Bella commissione sono chiamati a far parte inoltre lâingegnere capo dellâufficio tecnico erariale, nonchĂŠ un professore dellâuniversitĂ degli studi di Napoli, un ingegnere e un architetto particolarmente esperti in materia; tale integrazione, cui provvede lo stesso consiglio di amministrazione, può essere anche parziale, in relazione a specifiche esigenze, valutate dal consiglio medesimo.
La commissione conclude i suoi lavori, entro sei mesi dalla propria costituzione, con una relazione da inviare, unitamente allâelenco di cui al primo comma, al Ministro per la pubblica istruzione, il quale, entro sessanta giorni dal ricevimento, approva lâelenco stesso e ne dispone la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale .
La commissione accerterĂ inoltre, con la collaborazione delle amministrazioni comunali ammesse al consorzio, i nuclei familiari occupanti, al 31 dicembre 1970, appartamenti, vani terranei o altri locali delle ville comprese nellâelenco di cui al comma precedente.
Nei confronti degli immobili inscritti in tale elenco si applicano le disposizioni di cui ai successivi articoli della presente legge; i relativi lavori di restauro e di consolidamento sono dichiarati di pubblica utilitĂ .
Articolo 14
I proprietari delle ville comprese nellâelenco approvato ai sensi del terzo comma dellâarticolo precedente hanno lâobbligo di eseguire i lavori di consolidamento, manutenzione e restauro necessari per assicurare la conservazione, ovvero per impedire il deterioramento degli immobili.
Con il proprietario che provveda direttamente alla esecuzione dei lavori di cui al precedente comma, il consorzio può stipulare mutui ipotecari con piani di ammortamento non inferiori a cinque anni.
Qualora ai lavori di cui al primo comma non provveda il proprietario, a questo può sostituirsi il consorzio che, previa notifica allâinteressato, assume lâesecuzione delle opere. In tal caso, lâEnte si rivale sul proprietario inadempiente.
Nelle ipotesi considerate dai commi secondo e terzo del presente articolo, in caso di condizioni economiche particolarmente disagiate del proprietario, il consorzio può concedere, a titolo di contributo, una riduzione del debito nella misura non superiore al 20 per cento della somma capitale.
Le norme di cui al presente articolo si applicano anche per la sistemazione dei parchi o dei giardini annessi alle ville.
Articolo 15
A garanzia dei crediti derivanti dallâesecuzione delle opere di cui al precedente articolo 14, comma terzo, il consorzio iscrive ipoteca sul monumento restaurato.
Nel caso in cui il valore di questo non sia sufficiente a garantire il credito, o qualora si tratti di monumento di eccezionale interesse artistico-storico, il consorzio può deliberare lâacquisto dellâimmobile, ovvero può stabilire di promuovere lâespropriazione.
Articolo 16
Gli immobili compresi nellâelenco approvato ai sensi del terzo comma dellâarticolo 13 sono esenti dalle imposte sui terreni e sui fabbricati sino al 31 dicembre 1980.
Lâesenzione è subordinata al rilascio di una dichiarazione della Soprintendenza ai monumenti per la provincia di Napoli che attesti, annualmente, che la villa è utilizzata in conformitĂ con le direttive della Soprintendenza medesima.
Le concessioni di mutuo, le agevolazioni previste dalla presente legge, nonchĂŠ le iscrizioni ipotecarie a favore dellâEnte e le relative annotazioni e cancellazioni sono soggette a imposta fissa.
Articolo 17
Qualora i lavori di restauro e di consolidamento richiedano, a giudizio del consiglio di amministrazione, il rilascio degli immobili interessati, i contratti di locazione in corso, relativi agli appartamenti, ai vani terranei ed a tutti i locali dellâimmobile, quale che sia lâuso cui gli stessi sono adibiti, possono essere risoluti.
Agli occupanti di cui al quarto comma dellâarticolo 13 costretti al rilascio degli appartamenti, dei vani terranei o di altri locali dellâimmobile, lâEnte dovrĂ assicurare altro idoneo alloggio o attraverso gli istituti di edilizia economica e popolare, o attraverso altre provvidenze che, dâintesa con le amministrazioni comunali interessate, riterrĂ di poter adottare.
I lavori di cui al primo comma comportano altresĂŹ la risoluzione o la modifica dei contratti agrari riguardanti i terreni, qualora le opere da compiere risultino incompatibili con la continuazione del regime colturale in corso.
Articolo 18
LâEnte è autorizzato a contrarre mutui con istituti di credito. Lâammontare annuale complessivo delle relative quote di ammortamento non può comunque superare il 25 per cento del contributo statale di cui al successivo articolo 20.
Articolo 19
I parchi ed i giardini, per il cui ripristino siano stati concessi i contributi di cui alla presente legge, dovranno rimanere aperti al pubblico.
Al servizio relativo allâaccesso del pubblico ed alle connesse opere di manutenzione provvedono i comuni interessati.
Articolo 20
AllâEnte per le ville vesuviane è concesso un contributo statale di lire un miliardo, in ragione di lire 100 milioni per ciascuno degli anni finanziari dal 1971 al 1980, da iscrivere in apposito capitolo nei relativi stati di previsione del Ministero della pubblica istruzione.
Articolo 21
Allâonere annuo di lire 100 milioni derivante dallâattuazione della presente legge negli esercizi finanziari indicati dallâarticolo 20 si provvede, quanto allâanno 1971, mediante riduzione dei capitoli n. 2526 per lire 70 milioni, e n. 2546 per lire 30 milioni, del relativo stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, e quanto ai successivi anni finanziari, mediante riduzione dei corrispondenti capitoli dei rispettivi stati di previsione della spesa dello stesso Ministero.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.





