Legge 1 aprile 2025, n. 49
(Gazz. Uff. 12 aprile 2025, n. 86)
Istituzione della Giornata nazionale per la prevenzione veterinaria
Art. 1 Istituzione della Giornata nazionale per la prevenzione veterinaria
1. La Repubblica riconosce il 25 gennaio di ciascun anno quale Giornata nazionale per la prevenzione veterinaria, di seguito denominata «Giornata nazionale», e sostiene ogni iniziativa utile a sensibilizzare i cittadini sull’importanza della prevenzione veterinaria e della medicina preventiva veterinaria, secondo l’approccio integrato «One Health» per la salute delle persone, degli animali e dell’ambiente, al fine di promuovere salute e benessere degli animali nonché benessere e longevità sana nella popolazione.
2. La Giornata nazionale non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n.
260.
Art. 2 Iniziative per la celebrazione della Giornata nazionale
1. In occasione della Giornata nazionale possono essere previste iniziative nel settore privato e presso gli enti e le strutture del Servizio sanitario nazionale per sostenere l’importanza della prevenzione veterinaria con approccio integrato «One Health» per la salute delle persone, degli animali e dell’ambiente e possono essere organizzati incontri, dibattiti, conferenze e altri momenti di informazione e comunicazione, anche a carattere internazionale, promossi dallo Stato, dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, dalle province, dalle città metropolitane, dai comuni e dagli altri enti pubblici e privati interessati.
In particolare possono essere valorizzate le attività professionali veterinarie e le iniziative di prevenzione veterinaria e promozione della salute umana e degli animali, rivolte alle giovani generazioni, e di contrasto alle malattie infettive a rilevanza endemica e pandemica e a carattere zoonotico, al fine di orientare i comportamenti al benessere individuale e collettivo, alla salute e al benessere degli animali e al raggiungimento di una longevità sana nella popolazione.
Art. 3 Celebrazione della Giornata nazionale negli istituti scolastici di ogni ordine e grado
1. Nella Giornata nazionale, le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado possono promuovere, nel rispetto dell’autonomia scolastica e nel quadro delle indicazioni nazionali e linee guida specifiche per i diversi gradi di istruzione in materia di educazione e promozione della salute, l’importanza dell’appropriata alimentazione e della prevenzione e del contrasto delle malattie infettive a rilevanza endemica e pandemica a carattere zoonotico, in collaborazione con le aziende sanitarie locali territorialmente competenti ed anche coinvolgendo l’Ordine dei medici veterinari e le organizzazioni dei medesimi maggiormente rappresentative a livello territoriale, nonché promuovere iniziative civiche, percorsi di studio ed eventi dedicati alla comprensione e all’apprendimento dei principi fondanti la prevenzione veterinaria nell’ambito dell’approccio integrato «One Health» per la salute delle persone, degli animali e dell’ambiente, al fine di educare alla prevenzione e al contrasto dei rischi sanitari interdipendenti, su cui possono incidere i comportamenti e le azioni degli individui e della collettività.
Art. 4 Informazione radiofonica, televisiva e multimediale nella Giornata nazionale
1. La società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, secondo le disposizioni previste dal contratto di servizio e d’intesa con il Ministero della salute, può dedicare adeguati spazi ai temi connessi alla Giornata nazionale nell’ambito della programmazione televisiva pubblica nazionale e regionale, mediante iniziative di informazione che possono prevedere il coinvolgimento di medici veterinari di provata esperienza e competenza, anche in collaborazione con l’Ordine dei medici veterinari e le organizzazioni dei medesimi maggiormente rappresentative a livello territoriale, finalizzate a sensibilizzare la popolazione in tema di prevenzione veterinaria, sicurezza alimentare, educazione e promozione della salute secondo l’approccio integrato «One Health» nelle interrelazioni fra le persone, gli animali e l’ambiente, con particolare riferimento ai rischi relativi alla diffusione degli agenti zoonotici e dei microrganismi antibiotico-resistenti e alle azioni e misure di marginalizzazione e contrasto dei medesimi rischi a cura dei singoli e della collettività.
Art. 5 Clausola di invarianza finanziaria
1. Le amministrazioni interessate provvedono all’attuazione della presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.






