Legge 12 aprile 2019 n. 31
(Gazz. Uff., 18 aprile 2019, n. 92)
Disposizioni in materia di azione di classe
Articolo 1
Introduzione del titolo VIII-bis del libro quarto del codice di procedura civile, in materia di azione di classe
1. Dopo il titolo VIII del libro quarto del codice di procedura civile è aggiunto il seguente:
ÂŤTITOLO VIII-bis
DEI PROCEDIMENTI COLLETTIVI
Art. 840-bis (Ambito di applicazione). â I diritti individuali omogenei sono tutelabili anche attraverso lâazione di classe, secondo le disposizioni del presente titolo.
A tale fine, unâorganizzazione o unâassociazione senza scopo di lucro i cui obiettivi statutari comprendano la tutela dei predetti diritti o ciascun componente della classe può agire nei confronti dellâautore della condotta lesiva per lâaccertamento della responsabilitĂ e per la condanna al risarcimento del danno e alle restituzioni. Ai fini di cui al periodo precedente, ferma la legittimazione di ciascun componente della classe, possono proporre lâazione di cui al presente articolo esclusivamente le organizzazioni e le associazioni iscritte in un elenco pubblico istituito presso il Ministero della giustizia.
Lâazione di classe può essere esperita nei confronti di imprese ovvero nei confronti di enti gestori di servizi pubblici o di pubblica utilitĂ , relativamente ad atti e comportamenti posti in essere nello svolgimento delle loro rispettive attivitĂ . Sono fatte salve le disposizioni in materia di ricorso per lâefficienza delle amministrazioni e dei concessionari di servizi pubblici.
In ogni caso, resta fermo il diritto allâazione individuale, salvo quanto previsto allâarticolo 840-undecies, nono comma.
Non è ammesso lâintervento dei terzi ai sensi dellâarticolo 105.
Nel caso in cui, a seguito di accordi transattivi o conciliativi intercorsi tra le parti, vengano a mancare in tutto le parti ricorrenti, il tribunale assegna agli aderenti un termine, non inferiore a sessanta giorni e non superiore a novanta giorni, per la prosecuzione della causa, che deve avvenire con la costituzione in giudizio di almeno uno degli aderenti mediante il ministero di un difensore. Nel caso in cui, decorso inutilmente il termine di cui al primo periodo, non avvenga la prosecuzione del procedimento, il tribunale ne dichiara lâestinzione. A seguito dellâestinzione, resta comunque salvo il diritto allâazione individuale dei soggetti aderenti oppure allâavvio di una nuova azione di classe.
Art. 840-ter (Forma e ammissibilitĂ della domanda). â La domanda per lâazione di classe si propone con ricorso esclusivamente davanti alla sezione specializzata in materia di impresa competente per il luogo ove ha sede la parte resistente.
Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dellâudienza, è pubblicato, a cura della cancelleria ed entro dieci giorni dal deposito del decreto, nellâarea pubblica del portale dei servizi telematici gestito dal Ministero della giustizia, in modo da assicurare lâagevole reperibilitĂ delle informazioni in esso contenute.
Il procedimento è regolato dal rito sommario di cognizione di cui agli articoli 702-bis e seguenti ed è definito con sentenza, resa nel termine di trenta giorni successivi alla discussione orale della causa. Non può essere disposto il mutamento del rito. Entro il termine di trenta giorni dalla prima udienza il tribunale decide con ordinanza sullâammissibilitĂ della domanda, ma può sospendere il giudizio quando sui fatti rilevanti ai fini del decidere è in corso unâistruttoria davanti a unâautoritĂ indipendente ovvero un giudizio davanti al giudice amministrativo. Restano ferme le disposizioni del decreto legislativo 19 gennaio 2017, n. 3.
La domanda è dichiarata inammissibile:
a) quando è manifestamente infondata;
b) quando il tribunale non ravvisa omogeneitĂ dei diritti individuali tutelabili ai sensi dellâarticolo 840-bis;
c) quando il ricorrente versa in stato di conflitto di interessi nei confronti del resistente;
d) quando il ricorrente non appare in grado di curare adeguatamente i diritti individuali omogenei fatti valere in giudizio.
Lâordinanza che decide sullâammissibilità è pubblicata, a cura della cancelleria, nellâarea pubblica del portale dei servizi telematici di cui al secondo comma, entro quindici giorni dalla pronuncia.
Quando lâinammissibilità è dichiarata a norma del quarto comma, lettera a), il ricorrente può riproporre lâazione di classe quando si siano verificati mutamenti delle circostanze o vengano dedotte nuove ragioni di fatto o di diritto.
Lâordinanza che decide sullâammissibilitĂ dellâazione di classe è reclamabile dalle parti davanti alla corte di appello nel termine di trenta giorni dalla sua comunicazione o dalla sua notificazione, se anteriore. Sul reclamo la corte di appello decide, in camera di consiglio, con ordinanza entro trenta giorni dal deposito del ricorso introduttivo del reclamo. In caso di accertamento dellâammissibilitĂ della domanda, la corte di appello trasmette gli atti al tribunale adito per la prosecuzione della causa. Il reclamo avverso le ordinanze ammissive non sospende il procedimento davanti al tribunale.
Con lâordinanza di inammissibilitĂ e con quella che, in sede di reclamo, conferma lâordinanza di inammissibilitĂ , il giudice regola le spese.
Art. 840-quater (PluralitĂ delle azioni di classe). â Decorsi sessanta giorni dalla data di pubblicazione del ricorso nellâarea pubblica del portale dei servizi telematici di cui allâarticolo 840-ter, secondo comma, non possono essere proposte ulteriori azioni di classe sulla base dei medesimi fatti e nei confronti del medesimo resistente e quelle proposte sono cancellate dal ruolo. Le azioni di classe proposte tra la data di deposito del ricorso e il termine di cui al primo periodo sono riunite allâazione principale.
Il divieto di cui al primo comma, primo periodo, non opera quando lâazione di classe introdotta con il ricorso di cui al predetto comma è dichiarata inammissibile con ordinanza definitiva NĂŠ quando la medesima causa è cancellata dal ruolo ovvero è definita con provvedimento che non decide nel merito. Ai fini di cui al presente comma, i provvedimenti di cui al primo periodo sono pubblicati immediatamente nellâarea pubblica del portale dei servizi telematici a cura della cancelleria.
Quando una nuova azione di classe è proposta fuori dei casi di cui al secondo comma, la causa è cancellata dal ruolo e non è ammessa la riassunzione.
Ă fatta salva la proponibilitĂ delle azioni di classe a tutela dei diritti che non potevano essere fatti valere entro la scadenza di cui al primo comma.
Art. 840-quinquies (Procedimento). â Con lâordinanza con cui ammette lâazione di classe, il tribunale fissa un termine perentorio non inferiore a sessanta giorni e non superiore a centocinquanta giorni dalla data di pubblicazione dellâordinanza nel portale dei servizi telematici di cui allâarticolo 840-ter, secondo comma, per lâadesione allâazione medesima da parte dei soggetti portatori di diritti individuali omogenei e provvede secondo quanto previsto dallâarticolo 840-sexies, primo comma, lettera c). Si applica in quanto compatibile lâarticolo 840-septies. Lâaderente non assume la qualitĂ di parte e ha diritto ad accedere al fascicolo informatico e a ricevere tutte le comunicazioni a cura della cancelleria. I diritti di coloro che aderiscono a norma del presente comma sono accertati secondo le disposizioni di cui allâarticolo 840-octies, successivamente alla pronuncia della sentenza che accoglie lâazione di classe.
Il tribunale, omessa ogni formalitĂ non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene piĂš opportuno agli atti di istruzione rilevanti in relazione allâoggetto del giudizio.
Quando è nominato un consulente tecnico dâufficio, lâobbligo di anticipare le spese e lâacconto sul compenso a questâultimo spettanti sono posti, salvo che sussistano specifici motivi, a carico del resistente; lâinottemperanza allâobbligo di anticipare lâacconto sul compenso a norma del presente comma non costituisce motivo di rinuncia allâincarico.
Ai fini dellâaccertamento della responsabilitĂ del resistente il tribunale può avvalersi di dati statistici e di presunzioni semplici.
Su istanza motivata del ricorrente, contenente lâindicazione di fatti e prove ragionevolmente disponibili dalla controparte, sufficienti a sostenere la plausibilitĂ della domanda, il giudice può ordinare al resistente lâesibizione delle prove rilevanti che rientrano nella sua disponibilitĂ .
Il giudice dispone a norma del quinto comma individuando specificamente e in modo circoscritto gli elementi di prova o le rilevanti categorie di prove oggetto della richiesta o dellâordine di esibizione. La categoria di prove è individuata mediante il riferimento a caratteristiche comuni dei suoi elementi costitutivi come la natura, il periodo durante il quale sono stati formati, lâoggetto o il contenuto degli elementi di prova di cui è richiesta lâesibizione e che rientrano nella stessa categoria.
Il giudice ordina lâesibizione, nei limiti di quanto è proporzionato alla decisione e, in particolare:
a) esamina in quale misura la domanda è sostenuta da fatti e prove disponibili che giustificano lâordine di esibizione;
b) esamina la portata e i costi dellâesibizione;
c)% valuta se le prove di cui è richiesta lâesibizione contengono informazioni riservate, specialmente se riguardanti terzi.
Quando la richiesta o lâordine di esibizione hanno per oggetto informazioni riservate, il giudice dispone specifiche misure di tutela tra le quali lâobbligo del segreto, la possibilitĂ di non rendere visibili le parti riservate di un documento, la conduzione di audizioni a porte chiuse, la limitazione del numero di persone autorizzate a prendere visione delle prove, il conferimento ad esperti dellâincarico di redigere sintesi delle informazioni in forma aggregata o in altra forma non riservata. Si considerano informazioni riservate i documenti che contengono informazioni riservate di carattere personale, commerciale, industriale e finanziario relative a persone ed imprese, nonchĂŠ i segreti commerciali.
La parte nei cui confronti è rivolta lâistanza di esibizione ha diritto di essere sentita prima che il giudice provveda.
Resta ferma la riservatezza delle comunicazioni tra gli avvocati incaricati di assistere la parte e il cliente stesso.
Alla parte che rifiuta senza giustificato motivo di rispettare lâordine di esibizione del giudice o non adempie allo stesso il giudice applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 100.000 che è devoluta a favore della Cassa delle ammende.
Salvo che il fatto costituisca reato, alla parte o al terzo che distrugge prove rilevanti ai fini del giudizio il giudice applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 100.000 che è devoluta a favore della Cassa delle ammende.
Ferma restando lâapplicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui ai commi undicesimo e dodicesimo, se la parte rifiuta senza giustificato motivo di rispettare lâordine di esibizione del giudice o non adempie allo stesso, ovvero distrugge prove rilevanti ai fini del giudizio di risarcimento, il giudice, valutato ogni elemento di prova, può ritenere provato il fatto al quale la prova si riferisce.
Il tribunale accoglie o rigetta nel merito la domanda con sentenza che deve essere pubblicata nellâarea pubblica del portale dei servizi telematici di cui allâarticolo 840-ter, secondo comma, entro quindici giorni dal deposito.
Art. 840-sexies (Sentenza di accoglimento). â Con la sentenza che accoglie lâazione di classe, il tribunale:
a) provvede in ordine alle domande risarcitorie o restitutorie proposte dal ricorrente, quando lâazione è stata proposta da un soggetto diverso da unâorganizzazione o da unâassociazione inserita nellâelenco di cui allâarticolo 840-bis, secondo comma;
b) accerta che il resistente, con la condotta addebitatagli dal ricorrente, ha leso diritti individuali omogenei;
c) definisce i caratteri dei diritti individuali omogenei di cui alla lettera b), specificando gli elementi necessari per lâinclusione nella classe dei soggetti di cui alla lettera e);
d) stabilisce la documentazione che deve essere eventualmente prodotta per fornire prova della titolaritĂ dei diritti individuali omogenei di cui alla lettera b);
e) dichiara aperta la procedura di adesione e fissa il termine perentorio, non inferiore a sessanta giorni e non superiore a centocinquanta giorni, per lâadesione allâazione di classe da parte dei soggetti portatori di diritti individuali omogenei di cui alla lettera b) nonchĂŠ per lâeventuale integrazione degli atti e per il compimento delle attivitĂ da parte di coloro che hanno aderito a norma dellâarticolo 840-quinquies, primo comma; il termine decorre dalla data di pubblicazione della sentenza nellâarea pubblica del portale dei servizi telematici di cui allâarticolo 840-ter, secondo comma;
f) nomina il giudice delegato per la procedura di adesione;
g) nomina il rappresentante comune degli aderenti tra i soggetti aventi i requisiti per la nomina a curatore fallimentare;
h) determina, ove necessario, lâimporto da versare a cura di ciascun aderente, ivi compresi coloro che hanno aderito a norma dellâarticolo 840-quinquies, primo comma, a titolo di fondo spese e stabilisce le modalitĂ di versamento.
Il rappresentante comune degli aderenti è pubblico ufficiale. Il giudice delegato può, dopo averlo sentito, revocare il rappresentante comune in ogni tempo con decreto.
Il giudice delegato può in ogni tempo disporre lâintegrazione delle somme da versare a cura di ciascun aderente a titolo di fondo spese. Il mancato versamento delle somme rende inefficace lâadesione;
lâinefficacia opera di diritto ed è rilevabile dâufficio.
Art. 840-septies (ModalitĂ di adesione allâazione di classe). â Lâadesione allâazione di classe si propone mediante inserimento della relativa domanda nel fascicolo informatico, avvalendosi di unâarea del portale dei servizi telematici di cui allâarticolo 840-ter, secondo comma.
La domanda di cui al primo comma, a pena di inammissibilitĂ , deve contenere:
a) lâindicazione del tribunale e i dati relativi allâazione di classe a cui il soggetto chiede di aderire;
b) i dati identificativi dellâaderente;
c) lâindirizzo di posta elettronica certificata ovvero il servizio elettronico di recapito certificato qualificato dellâaderente o del suo difensore;
d) la determinazione dellâoggetto della domanda;
e) lâesposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda di adesione;
f) lâindice dei documenti probatori eventualmente prodotti;
g) la seguente attestazione: âConsapevole della responsabilitĂ penale prevista dalle disposizioni in materia di dichiarazioni sostitutive, attesto che i dati e i fatti esposti nella domanda e nei documenti prodotti sono veritieriâ;
h) il conferimento al rappresentante comune degli aderenti, giĂ nominato o che sarĂ nominato dal giudice, del potere di rappresentare lâaderente e di compiere nel suo interesse tutti gli atti, di natura sia sostanziale sia processuale, relativi al diritto individuale omogeneo esposto nella domanda di adesione;
i) i dati necessari per lâaccredito delle somme che verranno eventualmente riconosciute in favore dellâaderente;
l) la dichiarazione di aver provveduto al versamento del fondo spese di cui allâarticolo 840-sexies, primo comma, lettera h).
Lâaderente può produrre, con le modalitĂ di cui al secondo comma, dichiarazioni di terzi, capaci di testimoniare, rilasciate ad un avvocato che attesta lâidentitĂ del dichiarante secondo le disposizioni dellâarticolo 252; lâavvocato che procede a norma del presente comma è considerato pubblico ufficiale ad ogni effetto. Le dichiarazioni di cui al presente comma sono valutate dal giudice secondo il suo prudente apprezzamento.
La domanda è presentata su un modulo conforme al modello approvato con decreto del Ministro della giustizia, che stabilisce anche le istruzioni per la sua compilazione, ed è presentata a norma dellâarticolo 65 del codice dellâamministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
I documenti probatori sono prodotti mediante inserimento nel fascicolo informatico.
La domanda di adesione produce gli effetti della domanda giudiziale e può essere presentata anche senza il ministero di un difensore.
Lâadesione diventa inefficace in caso di revoca del potere di rappresentanza conferito al rappresentante comune a norma del secondo comma, lettera h). Lâinefficacia opera di diritto ed è rilevabile dâufficio. La revoca è opponibile allâimpresa o allâente gestore di servizi pubblici o di pubblica utilitĂ da quando è inserita nel fascicolo informatico.
Quando lâazione di classe è stata proposta a norma dellâarticolo 840-quater, lâaderente deve dimostrare di non aver potuto far valere i propri diritti entro i termini ivi previsti.
Art. 840-octies (Progetto dei diritti individuali omogenei degli aderenti). â Entro il termine perentorio di centoventi giorni dalla scadenza del termine di cui allâarticolo 840-sexies, primo comma, lettera e), il resistente deposita una memoria contenente le sue difese, prendendo posizione sui fatti posti dagli aderenti a fondamento della domanda ed eccependo i fatti estintivi, modificativi o impeditivi dei diritti fatti valere dagli aderenti. I fatti dedotti dagli aderenti e non specificatamente contestati dal resistente nel termine di cui al presente comma si considerano ammessi.
Il rappresentante comune degli aderenti, entro novanta giorni dalla scadenza del termine di cui al primo comma, predispone il progetto dei diritti individuali omogenei degli aderenti, rassegnando per ciascuno le sue motivate conclusioni, e lo deposita; il progetto è comunicato agli aderenti e al resistente. Il rappresentante comune può chiedere al tribunale di nominare uno o piÚ esperti di particolare competenza tecnica che lo assistano per la valutazione dei fatti posti dagli aderenti a fondamento delle domande.
Il resistente e gli aderenti, entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al secondo comma, possono depositare osservazioni scritte e documenti integrativi. Nella procedura di adesione non sono ammessi mezzi di prova diversi dalla prova documentale.
Il rappresentante comune, entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui al terzo comma, apporta le eventuali variazioni al progetto dei diritti individuali omogenei e lo deposita nel fascicolo informatico.
Il giudice delegato, con decreto motivato, quando accoglie in tutto o in parte la domanda di adesione, condanna il resistente al pagamento delle somme o delle cose dovute a ciascun aderente a titolo di risarcimento o di restituzione. Il provvedimento costituisce titolo esecutivo ed è comunicato al resistente, agli aderenti, al rappresentante comune e ai difensori di cui allâarticolo 840-novies, sesto e settimo comma.
A favore del difensore di cui lâaderente si sia avvalso è dovuto un compenso determinato con decreto del Ministro della giustizia, adottato a norma dellâarticolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247.
Art. 840-novies (Spese del procedimento). â Con il decreto di cui allâarticolo 840-octies, quinto comma, il giudice delegato condanna altresĂŹ il resistente a corrispondere direttamente al rappresentante comune degli aderenti, a titolo di compenso, un importo stabilito in considerazione del numero dei componenti la classe in misura progressiva:
a) da 1 a 500, in misura non superiore al 9 per cento;
b) da 501 a 1.000, in misura non superiore al 6 per cento;
c) da 1.001 a 10.000, in misura non superiore al 3 per cento;
d) da 10.001 a 100.000, in misura non superiore al 2,5 per cento;
e) da 100.001 a 500.000, in misura non superiore allâ1,5 per cento;
f) da 500.001 a 1.000.000, in misura non superiore allâ1 per cento;
g) oltre 1.000.000, in misura non superiore allo 0,5 per cento.
Le percentuali di cui al primo comma sono calcolate sullâimporto complessivo dovuto a tutti gli aderenti. Le percentuali di cui al primo comma possono essere modificate con decreto del Ministro della giustizia.
Ă altresĂŹ dovuto il rimborso delle spese sostenute e documentate.
LâautoritĂ giudiziaria può aumentare o ridurre lâammontare del compenso liquidato a norma del primo comma in misura non superiore al 50 per cento, sulla base dei seguenti criteri:
a) complessitĂ dellâincarico;
b) ricorso allâopera di coadiutori;
c) qualitĂ dellâopera prestata;
d) sollecitudine con cui sono state condotte le attivitĂ ;
e) numero degli aderenti.
Per quanto non previsto dal primo e dal secondo comma, si applicano le disposizioni in materia di spese di giustizia.
Con il medesimo decreto di cui al primo comma, il giudice delegato condanna altresĂŹ il resistente a corrispondere direttamente allâavvocato che ha difeso il ricorrente fino alla pronuncia della sentenza di cui allâarticolo 840-sexies un importo ulteriore rispetto alle somme dovute a ciascun aderente a titolo di risarcimento e di restituzione. Il predetto importo, riconosciuto a titolo di compenso premiale, è liquidato a norma del primo comma. Tale compenso premiale può essere ridotto in misura non superiore al 50 per cento, sulla base dei criteri stabiliti al quarto comma.
Le disposizioni del sesto comma si applicano anche ai difensori che hanno difeso i ricorrenti delle cause riunite risultati vittoriosi.
Art. 840-decies (Impugnazione della sentenza). â Gli atti di impugnazione della sentenza di cui allâarticolo 840-sexies e i provvedimenti che definiscono i giudizi di impugnazione sono pubblicati nellâarea pubblica del portale dei servizi telematici di cui allâarticolo 840-ter, secondo comma.
Ai fini dellâimpugnazione della sentenza non si applica lâarticolo 325. La sentenza può essere impugnata dagli aderenti per revocazione, quando ricorrono i presupposti previsti dallâarticolo 395 o quando la sentenza medesima è lâeffetto della collusione tra le parti. In questâultimo caso il termine per proporre revocazione decorre dalla scoperta della collusione.
Art. 840-undecies (Impugnazione del decreto). â Contro il decreto di cui allâarticolo 840-octies, quinto comma, può essere proposta opposizione con ricorso depositato presso la cancelleria del tribunale.
Il ricorso può essere proposto dal resistente, dal rappresentante comune degli aderenti e dagli avvocati di cui allâarticolo 840-novies, sesto e settimo comma, nel termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento.
Gli avvocati di cui al periodo precedente possono proporre motivi di opposizione relativi esclusivamente ai compensi e alle spese liquidati con il decreto impugnato.
Il ricorso non sospende lâesecuzione del decreto, fatta salva la facoltĂ del tribunale di disporre diversamente su istanza di parte in presenza di gravi e fondati motivi. Esso deve contenere:
a) lâindicazione del tribunale competente;
b) le generalitĂ del ricorrente e lâelezione del domicilio nel comune in cui ha sede il giudice adito;
c) lâesposizione dei fatti e degli elementi di diritto su cui si basa lâopposizione, con le relative conclusioni.
Il presidente del tribunale, nei cinque giorni successivi al deposito del ricorso, designa il relatore e fissa con decreto lâudienza di comparizione entro quaranta giorni dal deposito. Il giudice delegato non può far parte del collegio.
Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dellâudienza, deve essere comunicato ai controinteressati entro cinque giorni dal deposito del decreto. Il resistente deve costituirsi almeno cinque giorni prima dellâudienza, depositando una memoria contenente lâesposizione delle difese in fatto e in diritto.
Lâintervento di qualunque interessato non può avere luogo oltre il termine stabilito per la costituzione della parte resistente, con le modalitĂ per questa previste.
Non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che la parte dimostri di non aver potuto indicarli o produrli prima, per causa ad essa non imputabile.
Entro trenta giorni dallâudienza di comparizione delle parti, il tribunale provvede con decreto motivato, con il quale conferma, modifica o revoca il provvedimento impugnato.
Lâaderente può proporre azione individuale a condizione che la domanda di adesione sia stata revocata prima che il decreto sia divenuto definitivo nei suoi confronti.
Art. 840-duodecies (Adempimento spontaneo). â Quando il debitore provvede spontaneamente al pagamento delle somme stabilite con il decreto di cui allâarticolo 840-octies, quinto comma, le somme sono versate su un conto corrente bancario o postale intestato alla procedura aperta con la sentenza di cui allâarticolo 840-sexies e vincolato allâordine del giudice. Il rappresentante comune degli aderenti deposita con la massima sollecitudine il piano di riparto e il giudice delegato ordina il pagamento delle somme spettanti a ciascun aderente.
Il rappresentante comune, il debitore e gli avvocati di cui allâarticolo 840-novies, sesto e settimo comma, possono proporre opposizione a norma dellâarticolo 840-undecies.
Il rappresentante comune deposita la documentazione comprovante i pagamenti effettuati.
Per il compimento dellâattivitĂ di cui al presente articolo, al rappresentante comune non spetta alcun ulteriore compenso.
Art. 840-terdecies (Esecuzione forzata collettiva). â Lâesecuzione forzata del decreto di cui allâarticolo 840-octies, quinto comma, è promossa dal rappresentante comune degli aderenti, che compie tutti gli atti nellâinteresse degli aderenti, ivi compresi quelli relativi agli eventuali giudizi di opposizione. Non è mai ammessa lâesecuzione forzata di tale decreto su iniziativa di soggetti diversi dal rappresentante comune.
Devono essere trattenute e depositate nei modi stabiliti dal giudice dellâesecuzione le somme ricavate per effetto di provvedimenti provvisoriamente esecutivi e non ancora divenuti definitivi.
Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano relativamente ai crediti riconosciuti, con il decreto di cui allâarticolo 840-octies, quinto comma, in favore del rappresentante comune e degli avvocati di cui allâarticolo 840-novies, sesto e settimo comma.
Il compenso dovuto al rappresentante comune è liquidato dal giudice in misura non superiore a un decimo della somma ricavata, tenuto conto dei criteri di cui allâarticolo 840-novies, quarto comma. Il credito del rappresentante comune liquidato a norma del presente articolo nonchĂŠ quello liquidato a norma dellâarticolo 840-novies, commi primo e secondo, hanno privilegio, nella misura del 75 per cento, sui beni oggetto dellâesecuzione.
Il rappresentante comune non può stare in giudizio senza lâautorizzazione del giudice delegato, salvo che per i procedimenti promossi per impugnare atti del giudice delegato o del tribunale.
Art. 840-quaterdecies (Accordi di natura transattiva). â Il tribunale, fino alla discussione orale della causa, formula ove possibile, avuto riguardo al valore della controversia e allâesistenza di questioni di facile e pronta soluzione di diritto, una proposta transattiva o conciliativa. La proposta del giudice è inserita nellâarea pubblica del portale dei servizi telematici di cui allâarticolo 840-ter, secondo comma, ed è comunicata allâindirizzo di posta elettronica certificata ovvero al servizio elettronico di recapito certificato qualificato indicato da ciascun aderente.
Lâaccordo transattivo o conciliativo concluso tra le parti è inserito nellâarea pubblica ed è comunicato allâindirizzo di posta elettronica certificata ovvero al servizio elettronico di recapito certificato qualificato indicato da ciascun aderente, il quale può dichiarare di voler accedere allâaccordo medesimo mediante dichiarazione inserita nel fascicolo informatico nel termine indicato dal giudice.
Dopo la pronuncia della sentenza di cui allâarticolo 840-sexies, il rappresentante comune, nellâinteresse degli aderenti, può predisporre con lâimpresa o con lâente gestore di servizi pubblici o di pubblica utilitĂ uno schema di accordo di natura transattiva.
Lo schema è inserito nellâarea pubblica del portale dei servizi telematici di cui allâarticolo 840-ter, secondo comma, ed è comunicato allâindirizzo di posta elettronica certificata ovvero al servizio elettronico di recapito certificato qualificato indicato da ciascun aderente.
Entro quindici giorni dalla comunicazione di cui al terzo comma, ciascun aderente può inserire nel fascicolo informatico le proprie motivate contestazioni allo schema di accordo. Nei confronti degli aderenti che non formulano contestazioni a norma del presente comma, lo schema di accordo si considera non contestato.
Entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al quarto comma, il giudice delegato, avuto riguardo agli interessi degli aderenti, può autorizzare il rappresentante comune a stipulare lâaccordo transattivo.
Il provvedimento del giudice delegato è inserito nellâarea pubblica del portale dei servizi telematici di cui allâarticolo 840-ter, secondo comma, ed è comunicato allâindirizzo di posta elettronica certificata ovvero al servizio elettronico di recapito certificato qualificato indicato da ciascun aderente nonchĂŠ al ricorrente.
Entro quindici giorni dalla comunicazione di cui al sesto comma, lâaderente che ha formulato le contestazioni di cui al quarto comma può privare il rappresentante comune della facoltĂ di stipulare lâaccordo transattivo a cui le medesime contestazioni si riferiscono.
Lâaccordo transattivo autorizzato dal giudice delegato e stipulato dal rappresentante comune costituisce titolo esecutivo e per lâiscrizione di ipoteca giudiziale e deve essere integralmente trascritto nel precetto ai sensi dellâarticolo 480, secondo comma. Il rappresentante comune certifica lâautografia delle sottoscrizioni apposte allâaccordo transattivo.
Il ricorrente può aderire allâaccordo transattivo entro il termine di cui al settimo comma; in tal caso, lâaccordo transattivo costituisce titolo esecutivo e per lâiscrizione di ipoteca giudiziale anche in suo favore.
Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche quando lâazione è promossa da unâorganizzazione o unâassociazione inserita nellâelenco di cui allâarticolo 840-bis, secondo comma, e lâaccordo può avere riguardo anche al risarcimento del danno o alle restituzioni in favore degli aderenti che abbiano accettato o non si siano opposti allâaccordo medesimo.
Art. 840-quinquiesdecies (Chiusura della procedura di adesione).
â La procedura di adesione si chiude:
a) quando le ripartizioni agli aderenti, effettuate dal rappresentante comune, raggiungono lâintero ammontare dei crediti dei medesimi aderenti;
b) quando nel corso della procedura risulta che non è possibile conseguire un ragionevole soddisfacimento delle pretese degli aderenti, anche tenuto conto dei costi che è necessario sostenere.
La chiusura della procedura di adesione è dichiarata con decreto motivato del giudice delegato, reclamabile a norma dellâarticolo 840-undecies.
Gli aderenti riacquistano il libero esercizio delle azioni verso il debitore per la parte non soddisfatta dei loro crediti per capitale e interessi.
Art. 840-sexiesdecies (Azione inibitoria collettiva). â Chiunque abbia interesse alla pronuncia di una inibitoria di atti e comportamenti, posti in essere in pregiudizio di una pluralitĂ di individui o enti, può agire per ottenere lâordine di cessazione o il divieto di reiterazione della condotta omissiva o commissiva. Le organizzazioni o le associazioni senza scopo di lucro i cui obiettivi statutari comprendano la tutela degli interessi pregiudicati dalla condotta di cui al primo periodo sono legittimate a proporre lâazione qualora iscritte nellâelenco di cui allâarticolo 840-bis, secondo comma.
Lâazione può essere esperita nei confronti di imprese o di enti gestori di servizi pubblici o di pubblica utilitĂ relativamente ad atti e comportamenti posti in essere nello svolgimento delle loro rispettive attivitĂ .
La domanda si propone con le forme del procedimento camerale, regolato dagli articoli 737 e seguenti, in quanto compatibili, esclusivamente dinanzi alla sezione specializzata in materia di impresa competente per il luogo dove ha sede la parte resistente. Il ricorso è notificato al pubblico ministero.
Si applica lâarticolo 840-quinquies in quanto compatibile.
Il tribunale può avvalersi di dati statistici e di presunzioni semplici.
Con la condanna alla cessazione della condotta omissiva o commissiva, il tribunale può, su istanza di parte, adottare i provvedimenti di cui allâarticolo 614-bis, anche fuori dei casi ivi previsti.
Con la condanna alla cessazione della condotta omissiva o commissiva, il tribunale può, su richiesta del pubblico ministero o delle parti, ordinare che la parte soccombente adotti le misure idonee ad eliminare o ridurre gli effetti delle violazioni accertate.
Il giudice, su istanza di parte, condanna la parte soccombente a dare diffusione del provvedimento, nei modi e nei tempi definiti nello stesso, mediante utilizzo dei mezzi di comunicazione ritenuti piĂš appropriati.
Quando lâazione inibitoria collettiva è proposta congiuntamente allâazione di classe, il giudice dispone la separazione delle cause.
Sono fatte salve le disposizioni previste in materia dalle leggi specialiÂť.
Articolo 2
Introduzione del titolo V-bis delle disposizioni per lâattuazione del codice di procedura civile, in materia di azione di classe
1. Dopo il titolo V delle disposizioni per lâattuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, è inserito il seguente:
ÂŤTITOLO V-bis
DEI PRODEDIMENTI COLLETTIVI
Art. 196-bis (Comunicazioni a cura della cancelleria e avvisi in materia di azione di classe). â Tutte le comunicazioni a cura della cancelleria previste dalle disposizioni contenute nel titolo VIII-bis del libro quarto del codice sono eseguite con modalitĂ telematiche allâindirizzo di posta elettronica certificata ovvero al servizio elettronico di recapito certificato qualificato dichiarato dallâaderente. Si applicano le disposizioni in materia di comunicazioni telematiche.
Il portale dei servizi telematici gestito dal Ministero della giustizia deve inviare allâindirizzo di posta elettronica ordinaria o certificata ovvero al servizio elettronico di recapito certificato qualificato, ad ogni interessato che ne ha fatto richiesta e si è registrato mediante unâapposita procedura, un avviso contenente le informazioni relative agli atti per i quali le disposizioni del titolo VIII-bis del libro quarto del codice prevedono la pubblicazione. La richiesta può essere limitata alle azioni di classe relative a specifiche imprese o enti gestori di servizi pubblici o di pubblica utilitĂ , anche prima della loro proposizione.
Art. 196-ter (Elenco delle organizzazioni e associazioni legittimate allâazione di classe). â Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, sono stabiliti i requisiti per lâiscrizione nellâelenco di cui allâarticolo 840-bis, secondo comma, del codice, i criteri per la sospensione e la cancellazione delle organizzazioni e associazioni iscritte, nonchĂŠ il contributo dovuto ai fini dellâiscrizione e del mantenimento della stessa. Il contributo di cui al presente comma è fissato in misura tale da consentire comunque di far fronte alle spese di istituzione, di sviluppo e di aggiornamento dellâelenco. I requisiti per lâiscrizione comprendono la verifica delle finalitĂ programmatiche, dellâadeguatezza a rappresentare e tutelare i diritti omogenei azionati e della stabilitĂ e continuitĂ delle associazioni e delle organizzazioni stesse, nonchĂŠ la verifica delle fonti di finanziamento utilizzate. Con il medesimo decreto sono stabilite le modalitĂ di aggiornamento dellâelencoÂť.
2. Il decreto previsto dallâarticolo 196-ter delle disposizioni per lâattuazione del codice di procedura civile, introdotto dal comma 1 del presente articolo, è adottato entro centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge.
Articolo 3
ApplicabilitĂ della sanzione penale prevista dallâarticolo 76 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
1. Allâarticolo 76 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
ÂŤ4-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle attestazioni previste dallâarticolo 840-septies, secondo comma, lettera g), del codice di procedura civileÂť.
Articolo 4
Clausola di invarianza finanziaria
1. Allâattuazione delle disposizioni della presente legge si provvede mediante lâutilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Articolo 5
Abrogazioni
1. Gli articoli 139, 140 e 140-bis del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, sono abrogati.
Articolo 6
Disposizioni di coordinamento
1. Allâarticolo 3, comma 1, del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente: ÂŤd-bis) controversie di cui al titolo VIII-bis del libro quarto del codice di procedura civileÂť.
2. Allâarticolo 1, comma 1, del decreto legislativo 19 gennaio 2017, n. 3, le parole: ÂŤdi cui allâarticolo 140-bis del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206Âť sono sostituite dalle seguenti: ÂŤdi cui al titolo VIII-bis del libro quarto del codice di procedura civileÂť.
Articolo 7
Entrata in vigore
1. Al fine di consentire al Ministero della giustizia di predisporre le necessarie modifiche dei sistemi informativi per permettere il compimento delle attivitĂ processuali con modalitĂ telematiche, le disposizioni di cui alla presente legge entrano in vigore decorsi dodici mesi dalla pubblicazione della medesima legge nella Gazzetta Ufficiale.
2. Le disposizioni della presente legge si applicano alle condotte illecite poste in essere successivamente alla data della sua entrata in vigore. Alle condotte illecite poste in essere precedentemente continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti prima della medesima data di entrata in vigore.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarĂ inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. Ă fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.


