Obiezione di coscienza
Legge 8 luglio 1998, n. 230
(Gazz. Uff. 15 luglio 1998, n. 163)
Art. 1 .
[1. I cittadini che, per obbedienza alla coscienza, nellâesercizio del diritto alle libertĂ di pensiero, coscienza e religione riconosciute dalla Dichiarazione universale dei diritti dellâuomo e dalla Convenzione internazionale sui diritti civili e politici, opponendosi allâuso delle armi, non accettano lâarruolamento nelle Forze armate e nei Corpi armati dello Stato, possono adempiere gli obblighi di leva prestando, in sostituzione del servizio militare, un servizio civile, diverso per natura e autonomo dal servizio militare, ma come questo rispondente al dovere costituzionale di difesa della Patria e ordinato ai fini enunciati nei âPrincĂŹpi fondamentaliâ della Costituzione. Tale servizio si svolge secondo le modalitĂ e le norme stabilite nella presente legge. ] (1)
(1) Articolo abrogato dallâarticolo 2268, comma 1, del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Art. 2 .
[ 1. Il diritto di obiezione di coscienza al servizio militare non è esercitabile da parte di coloro che:
a) risultino titolari di licenze o autorizzazioni relative alle armi indicate negli articoli 28 e 30 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modifiche ed integrazioni, ad eccezione delle armi e dei materiali esplodenti privi di attitudine a recare offesa alle persone ovvero non dotati di significativa capacitĂ offensiva, individuati con decreto del Ministro dellâinterno, sentita la commissione consultiva centrale per il controllo delle armi di cui allâarticolo 6 della legge 18 aprile 1975, n. 110, e successive modificazioni. Ai cittadini soggetti agli obblighi di leva che facciano richiesta di rilascio del porto dâarmi per fucile da caccia, il questore, prima di concederlo, fa presente che il conseguimento del rilascio comporta rinunzia ad esercitare il diritto di obiezione di coscienza (1);
b) abbiano presentato domanda da meno di due anni per la prestazione del servizio militare nelle Forze armate, nellâArma dei carabinieri, nel Corpo della guardia di finanza, nella Polizia di Stato, nel Corpo di polizia penitenziaria e nel Corpo forestale dello Stato, o per qualunque altro impiego che comporti lâuso delle armi;
c) siano stati condannati con sentenza di primo grado per detenzione, uso, porto, trasporto, importazione o esportazione abusivi di armi e materiali esplodenti;
d) siano stati condannati con sentenza di primo grado per delitti non colposi commessi mediante violenza contro persone o per delitti riguardanti lâappartenenza a gruppi eversivi o di criminalitĂ organizzata. ] (2)
(1) Lettera modificata dallâarticolo 1, comma 1, lettera a), della legge 2 agosto 2007, n. 13.
(2) Articolo abrogato dallâarticolo 2268, comma 1, del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Art. 3 .
[ 1. Nel bando di chiamata di leva predisposto dal Ministero della difesa deve essere fatta esplicita menzione dei diritti e dei doveri concernenti lâesercizio dellâobiezione di coscienza. ] (1)
(1) Articolo abrogato dallâarticolo 2268, comma 1, del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Art. 4 .
[ 1. I cittadini che a norma dellâarticolo 1 intendano prestare servizio civile devono presentare domanda al competente organo di leva entro sessanta giorni dalla data di arruolamento. A decorrere dal 1° gennaio 1999 il predetto termine è ridotto a quindici giorni. La domanda non può essere sottoposta a condizioni e deve contenere espressa menzione dei motivi di cui allâarticolo 1 della presente legge nonchĂŠ lâattestazione, sotto la propria personale responsabilitĂ , con le forme della dichiarazione sostitutiva di atto notorio, circa lâinsussistenza delle cause ostative di cui allâarticolo 2. Fino al momento della sua definizione la chiamata alla leva resta sospesa, semprechĂŠ la domanda medesima sia stata prodotta entro i termini previsti dal presente articolo; le disposizioni di cui al presente periodo si applicano fino al 31 dicembre 1999.
2. Allâatto di presentare la domanda, lâobiettore può indicare le proprie scelte in ordine allâarea vocazionale e al settore dâimpiego, ivi compresa lâeventuale preferenza per il servizio gestito da enti del settore pubblico o del settore privato, designando fino a dieci enti nellâambito di una regione prescelta. A tal fine la dichiarazione può essere corredata da qualsiasi documento attestante eventuali esperienze o titoli di studio o professionali utili.
3. Gli abili ed arruolati ammessi al ritardo ed al rinvio del servizio militare per i motivi previsti dalla legge, nel caso che non abbiano presentato la domanda nei termini stabiliti al comma 1, potranno produrla al predetto organo di leva entro il 31 dicembre dellâanno precedente la chiamata alle armi. La presentazione della domanda di ammissione al servizio civile non pregiudica lâammissione al ritardo o al rinvio del servizio militare per i motivi previsti dalla legge (1). ] (2)
(1) Comma cosĂŹ modificato dallâart. 12, l. 6 marzo 2001, n. 64.
(2) Articolo abrogato dallâarticolo 2268, comma 1, del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Art. 5 .
[ 1. Il Ministro della difesa, sulla base dellâaccertamento da parte degli uffici di leva circa lâinesistenza delle cause ostative di cui allâarticolo 2, decreta, entro il termine di sei mesi dalla presentazione della domanda, lâaccoglimento della medesima. In caso contrario ne decreta la reiezione, motivandola.
2. La mancata decisione entro il termine di sei mesi comporta lâaccoglimento della domanda.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano fino al 31 dicembre 1999.
4. Fino al 31 dicembre 1999 in caso di reiezione della domanda di ammissione al servizio civile e, comunque, in caso di sopravvenuto decreto di decadenza dal diritto di prestarlo, lâobiettore può ricorrere allâautoritĂ giudiziaria ordinaria. Il giudice competente è il pretore nella cui circoscrizione ha sede il distretto militare presso cui è avvenuta la chiamata alla leva. Per il procedimento si osservano le norme di cui agli articoli da 414 a 438 del codice di procedura civile, in quanto applicabili. Il pretore, anche prima dellâudienza di comparizione, su richiesta del ricorrente, può sospendere fino alla sentenza definitiva, con ordinanza non impugnabile, quando ricorrano gravi motivi, lâefficacia del provvedimento di reiezione della domanda o del decreto di decadenza dal diritto di prestare il servizio civile.
5. Dalla data di inizio dellâefficacia delle disposizioni di cui al decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, il giudice competente ai fini di quanto previsto dal comma 4 è il tribunale in composizione monocratica di cui allâarticolo 50- ter del codice di procedura civile, introdotto dallâarticolo 56 del citato decreto legislativo n. 51 del 1998.
6. Il rigetto del ricorso o della richiesta di sospensiva comporta lâobbligo di prestare il servizio militare per la durata prescritta. ] (1)
(1) Articolo abrogato dallâarticolo 2268, comma 1, del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Art. 6 .
[ 1. I cittadini che prestano servizio civile ai sensi della presente legge godono degli stessi diritti, anche ai fini previdenziali e amministrativi, dei cittadini che prestano il servizio militare di leva. Essi hanno diritto alla stessa paga dei militari di leva con esclusione dei benefĂŹci volti a compensare la condizione militare.
2. Il periodo di servizio civile è riconosciuto valido, a tutti gli effetti, per lâinquadramento economico e per la determinazione dellâanzianitĂ lavorativa ai fini del trattamento previdenziale del settore pubblico e privato, nei limiti e con le modalitĂ con le quali la legislazione vigente riconosce il servizio di leva.
3. Il periodo di servizio civile e di leva effettivamente prestato è valutato nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici. Ai fini dellâammissibilitĂ e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso nel servizio civile e di leva in pendenza di rapporto di lavoro.
4. Lâassistenza sanitaria è assicurata dal Servizio sanitario nazionale, salvo quanto previsto dallâarticolo 9, comma 7. ] (1)
(1) Articolo abrogato dallâarticolo 2268, comma 1, del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Art. 7 .
[ 1. Dalla data di accoglimento della domanda i nominativi degli obiettori vengono inseriti nella lista del servizio civile nazionale; tale inserimento viene contestualmente annotato nelle liste originarie per lâarruolamento di terra o di mare.
2. La lista degli obiettori di coscienza prevede piĂš contingenti annui per la chiamata al servizio.] (1)
(1) Articolo abrogato dallâarticolo 2268, comma 1, del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Art. 8 .
1. In attesa dellâentrata in vigore dei decreti legislativi attuativi della delega di cui allâarticolo 11, comma 1, lettera a) , e allâarticolo 12 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, lâUfficio nazionale per il servizio civile. La dotazione organica dellâUfficio, fissata per il primo triennio nel limite massimo di cento unitĂ , è assicurata utilizzando le vigenti procedure in materia di mobilitĂ del personale dipendente da pubbliche amministrazioni, nonchĂŠ di consulenti secondo quanto previsto dalla legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni. LâUfficio è organizzato in una sede centrale e in sedi regionali ed è diretto da un dirigente generale dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri, nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, il quale rimane in carica per un quinquennio, rinnovabile una sola volta.
2. LâUfficio di cui al comma 1 ha i seguenti compiti:
a) organizzare e gestire, secondo una valutazione equilibrata, anche territorialmente, dei bisogni ed una programmazione annuale del rendimento complessivo del servizio, da compiere sentite le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, la chiamata e lâimpiego degli obiettori di coscienza, assegnandoli alle Amministrazioni dello Stato, agli enti e alle organizzazioni convenzionati di cui alla lettera b) ;
b) stipulare convenzioni con Amministrazioni dello Stato, enti o organizzazioni pubblici e privati inclusi in appositi albi annualmente aggiornati presso lâUfficio stesso e le sedi regionali, per lâimpiego degli obiettori esclusivamente in attivitĂ di assistenza, prevenzione, cura e riabilitazione, reinserimento sociale, educazione, promozione culturale, protezione civile, cooperazione allo sviluppo, formazione in materia di commercio estero, difesa ecologica, salvaguardia e fruizione del patrimonio artistico e ambientale, tutela e incremento del patrimonio forestale, con esclusione di impieghi burocratico-amministrativi;
c) promuovere e curare la formazione e lâaddestramento degli obiettori sia organizzando, dâintesa con i Ministeri interessati e con le regioni competenti per territorio, appositi corsi generali di preparazione al servizio civile, ai quali debbono obbligatoriamente partecipare tutti gli obiettori ammessi al servizio, sia verificando lâeffettivitĂ e lâefficacia del periodo di addestramento speciale al servizio civile presso gli enti e le organizzazioni convenzionati di cui allâarticolo 9, comma 4;
d) verificare, direttamente tramite le regioni o, in via eccezionale, tramite le prefetture, la consistenza e le modalitĂ della prestazione del servizio da parte degli obiettori di coscienza ed il rispetto delle convenzioni con le Amministrazioni dello Stato, gli enti e le organizzazioni di cui alle lettere a) e b) e dei progetti di impiego sulla base di un programma di verifiche definito annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e che dovrĂ comunque prevedere verifiche a campione sullâinsieme degli enti e delle organizzazioni convenzionati, nonchĂŠ verifiche periodiche per gli enti e le organizzazioni che impieghino piĂš di cento obiettori in servizio (1);
e) predisporre, dâintesa con il Dipartimento della protezione civile, forme di ricerca e di sperimentazione di difesa civile non armata e non violenta;
f) predisporre iniziative di aggiornamento per i responsabili degli enti e delle organizzazioni di cui alle lettere a) e b) ;
g) predisporre e gestire un servizio informativo permanente e campagne annuali di informazione, dâintesa con il Dipartimento per lâinformazione e lâeditoria della Presidenza del Consiglio dei ministri e con i competenti uffici dei Ministeri interessati, per consentire ai giovani piena conoscenza delle possibilitĂ previste dalla presente legge;
h) predisporre, dâintesa con il Dipartimento della protezione civile, piani per il richiamo degli obiettori in caso di pubblica calamitĂ e per lo svolgimento di periodiche attivitĂ addestrative;
i) predisporre il regolamento generale di disciplina per gli obiettori di coscienza (2);
l) predisporre il regolamento di gestione amministrativa del servizio civile.
3. Per lâorganizzazione e il funzionamento dellâUfficio di cui al comma 1, nonchĂŠ per la definizione delle modalitĂ di collaborazione fra lâUfficio stesso e le regioni con specifico riferimento a quanto previsto alle lettere c) , d) , f) e g) del comma 2, con decreto del Presidente della Repubblica, è emanato, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza dei presidenti delle regioni delle province autonome, apposito regolamento ai sensi dellâarticolo 17, comma 4- bis , della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni. Con tale regolamento sono altresĂŹ definite le norme dirette a disciplinare la gestione delle spese, poste a carico del Fondo di cui allâarticolo 19. La gestione finanziaria è sottoposta al controllo consuntivo della Corte dei conti.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da emanare entro e non oltre tre mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 3, sono emanati i regolamenti di cui al comma 2, lettere i) e l) . Sugli schemi di tali regolamenti è preventivamente acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari.
5. Per un periodo massimo di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge lâUfficio di cui al comma 1 si avvale della collaborazione del Ministero della difesa ai fini della gestione annuale del contingente.
6. Al fine di assicurare la necessaria immediata operativitĂ dellâUfficio di cui al comma 1, la Presidenza del Consiglio dei ministri può avvalersi in via transitoria di personale militare in posizione di ausiliaria, di personale civile del Ministero della difesa, ovvero di altre Amministrazioni, dei consulenti previsti al comma 1 nonchĂŠ di appositi nuclei operativi resi disponibili dai distretti militari.
7. Allâonere derivante dallâattuazione del presente articolo, valutato in lire 850 milioni annue a decorrere dallâanno 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nellâambito dellâunitĂ previsionale di base di parte corrente âFondo specialeâ dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per lâanno finanziario 1998, allo scopo parzialmente utilizzando lâaccantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
8. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
(1) Vedi il D.P.C.M. 28 maggio 2001, per lâanno 2001; il D.P.C.M. 19 aprile 2002, per lâanno 2002; il D.P.C.M. 7 febbraio 2003, per lâanno 2003.
(2) Vedi il D.P.C.M. 21 novembre 2001, n. 453.
Art. 9 .
[ 1. Il Ministro della difesa trasmette mensilmente allâUfficio nazionale per il servizio civile i nominativi degli obiettori di coscienza le cui domande siano state accettate o siano state presentate da oltre sei mesi. Dopo il 31 dicembre 1999 è trasmesso lâelenco di tutti gli obiettori.
2. Fino al 31 dicembre 1999 gli obiettori di coscienza ammessi al servizio civile sono assegnati, entro il termine di un anno dallâaccoglimento della domanda, agli enti ed organizzazioni di cui allâarticolo 11, comunque nella misura consentita dalle disponibilitĂ finanziarie di cui allâarticolo 19, che costituiscono il limite massimo di spesa globale. In mancanza o in ritardo di assegnazione, lâobiettore è collocato in congedo secondo le norme vigenti per il servizio di leva.
2- bis . Ferme restando le cause di dispensa dal servizio militare di leva e dal servizio civile sostitutivo di questâultimo, di cui allâarticolo 7, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 504, qualora ricorrano eccedenze di obiettori da avviare al servizio rispetto alle disponibilitĂ finanziarie del Fondo nazionale per il servizio civile e fino alla eliminazione di tali eccedenze, devono altresĂŹ essere dispensati o collocati in licenza illimitata senza assegni, in attesa di congedo, gli obiettori che si trovino, in ordine di importanza decrescente, in almeno una delle seguenti condizioni:
a) difficoltĂ economiche o familiari ovvero responsabilitĂ lavorative o di conduzione dâimpresa o assistenziali;
b) svolgimento di attivitĂ scientifica, artistica, culturale, con acquisizione di particolari meriti in campo nazionale o internazionale;
c) minore indice di idoneitĂ somatico-funzionale o psico-attitudinale attribuito in sede di visita di leva, anche tenuto conto dellâarea vocazionale e del settore di impiego, qualora costituisca impedimento allâespletamento del servizio o ne pregiudichi la funzionalitĂ ;
d) indisponibilitĂ allâimpiego degli obiettori di coscienza da parte degli enti convenzionati nellâambito della regione di residenza o in quella indicata nella domanda, entro il termine previsto dallâarticolo 1, comma 2, del citato decreto legislativo n. 504 del 1997 (1).
2- ter . In ogni caso, è fatto obbligo allâUfficio nazionale per il servizio civile di ridurre le eccedenze di cui al comma 2- bis anche qualora nessun obiettore versi in alcuna delle condizioni indicate, fino a concorrenza delle risorse disponibili. Relativamente alle condizioni previste dalle lettere c) e d) del comma 2- bis , lo stesso Ufficio adotta i provvedimenti di competenza esclusivamente dâufficio (1).
2- quater . Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono determinati lâentitĂ della consistenza massima degli obiettori in servizio, nei limiti delle disponibilitĂ finanziarie del Fondo nazionale per il servizio civile, gli aspetti applicativi delle condizioni di cui al comma 2- bis , nonchĂŠ le forme di collocamento in licenza illimitata senza assegni in attesa di congedo (1).
2- quinquies . Gli obiettori di coscienza in servizio o in attesa di chiamata possono essere collocati, a domanda ovvero dâufficio, in licenza illimitata senza assegni in attesa di congedo o dispensati dal servizio, secondo quanto previsto dai commi 2- bis , 2- ter e 2- quater . Le domande di dispensa e di invio in licenza illimitata senza assegni in attesa di congedo possono essere presentate rispettivamente entro e non oltre il giorno che precede lâassunzione del servizio e nel corso dellâespletamento del servizio medesimo. Le medesime domande, presentate entro il 31 dicembre 1999 ai sensi del presente comma, si intendono accolte in caso di mancata adozione del provvedimento da parte dellâUfficio nazionale per il servizio civile nel termine di novanta giorni dalla data di ricezione della domanda da parte dellâUfficio stesso. In ogni caso, le determinazioni di accoglimento o di rigetto sono tempestivamente comunicate ai richiedenti (1).
3. Lâassegnazione dellâobiettore al servizio civile deve avvenire, fatte salve le esigenze del servizio e compatibilmente con le possibilitĂ di impiego, entro lâarea vocazionale ed il settore di impiego da lui indicati, nellâambito della regione di residenza o di quella indicata nella domanda e tenendo conto delle richieste degli enti e delle organizzazioni di cui allâarticolo 8, comma 2, fermo restando quanto previsto allâarticolo 4, comma 2.
4. Il servizio civile ha una durata pari a quella del servizio militare di leva e comprende un periodo di formazione e un periodo di attivitĂ operativa. In attesa dellâistituzione del Servizio civile nazionale, il periodo di formazione dovrĂ prevedere un periodo di formazione civica e di addestramento generale al servizio civile differenziato secondo il tipo dâimpiego, destinato a tutti gli obiettori ammessi a quel servizio. Per lâespletamento del servizio in determinati settori ove si ravvisino specifiche esigenze di formazione, le convenzioni disciplinano i casi nei quali può essere previsto un periodo di addestramento aggiuntivo presso lâente o lâorganizzazione in cui verrĂ prestata lâattivitĂ operativa.
5. Il servizio civile, su richiesta dellâobiettore, può essere svolto in un altro Paese, salvo che per la durata, secondo le norme ivi vigenti, sulla base di apposite intese bilaterali. LâUfficio nazionale per il servizio civile determina annualmente il contingente di servizio civile da svolgere allâestero.
6. Il servizio civile può essere svolto anche secondo le modalità previste, per i volontari in servizio civile, dagli articoli da 31 a 35 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni, per la cooperazione allo sviluppo. In tal caso la sua durata è quella prevista da tale legge.
7. Lâobiettore che ne faccia richiesta può essere inviato fuori dal territorio nazionale dallâente presso cui presta servizio, per un periodo concordato con lâente stesso, per partecipare a missioni umanitarie direttamente gestite dallâente medesimo. In tal caso, qualora la missione preveda lâimpiego di reparti delle Forze armate, lâassistenza sanitaria è assicurata dal Servizio di sanitĂ militare.
8. Non è punibile lâobiettore che, prima della data di entrata in vigore della presente legge, abbia svolto la sua attivitĂ allâestero anche al di fuori delle condizioni previste al comma 7.
9. Ă facoltĂ dellâUfficio nazionale per il servizio civile disporre lâimpiego di obiettori di coscienza, ove lo richiedano, in missioni umanitarie nelle quali sia impegnato personale italiano. A tale fine gli obiettori di coscienza, selezionati in base alle loro attitudini vocazionali, verranno trasferiti alle dipendenze dellâente o organizzazione che gestisce la missione.
10. Nel presentare domanda per partecipare alle missioni umanitarie fuori dal territorio nazionale di cui ai commi 7 e 9, lâobiettore deve indicare la specifica missione umanitaria richiesta, nonchĂŠ lâente, ovvero la organizzazione non governativa, ovvero lâAgenzia delle Nazioni Unite che ne sono responsabili. Lâaccoglimento ovvero la reiezione della domanda devono essere comunicati allâobiettore, con relativa motivazione, entro un mese. La mancata risposta entro tale termine comporta accoglimento della domanda.
11. In tutti i casi di cui ai commi 7 e 9, gli obiettori di coscienza devono comunque essere utilizzati per servizi non armati, non di supporto a missioni militari, e posti sotto il comando di autoritĂ civili.
12. Lâobiettore che presta servizio civile allâestero per partecipare alle missioni umanitarie di cui ai commi 7 e 9 può chiedere il prolungamento del servizio civile per un periodo massimo di un anno. Ove la richiesta sia accolta, per il periodo di prolungamento del servizio si applicano le norme di cui allâarticolo 6 (2) . ] (3)
(1) Comma aggiunto dallâart. 2, d.l. 16 settembre 1999, n. 324, conv. in l. 12 novembre 1999, n. 424.
(2) Per la determinazione della consistenza massima degli obiettori in servizio, per lâanno 2003, vedi D.P.C.M. 11 febbraio 2003, per lâanno 2004 , vedi D.P.C.M. 4 febbraio 2004.
(3) Articolo abrogato dallâarticolo 2268, comma 1, del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Art. 10 .
1. Presso lâUfficio nazionale per il servizio civile è istituito e tenuto lâalbo degli enti e delle organizzazioni convenzionati di cui allâarticolo 8, comma 2. Allo stesso Ufficio è affidata la tenuta della lista degli obiettori.
2. Presso il medesimo Ufficio nazionale per il servizio civile è istituita la Consulta nazionale per il servizio civile quale organismo permanente di consultazione, riferimento e confronto per il medesimo Ufficio.
3. La Consulta nazionale per il servizio civile è composta da non piÚ di quindici membri, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro da lui delegato, scelti in maggioranza tra rappresentanti degli enti e delle organizzazioni, pubblici e privati, che impiegano obiettori di coscienza e volontari del servizio civile nazionale ovvero dei loro organismi rappresentativi, nonchÊ tra rappresentanti degli obiettori di coscienza e dei volontari, delle regioni e delle amministrazioni pubbliche coinvolte. (1)
4. La Consulta esprime pareri allâUfficio nazionale per il servizio civile sulle materie di cui allâarticolo 8, comma 2, lettere a) , c) , e) , i) e l) , nonchĂŠ sui criteri e sullâorganizzazione generale del servizio e sul modello di convenzione tipo.
5. Il Presidente del Consiglio dei ministri, entro cinque mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, disciplina lâorganizzazione e lâattivitĂ della Consulta.
(1) Comma sostituito dallâarticolo 3 della legge 16 gennaio 2003, n. 3.
Art. 11 .
[ 1. Gli enti e le organizzazioni pubblici e privati che intendano concorrere allâattuazione del servizio civile mediante lâattivitĂ degli obiettori di coscienza, per essere ammessi alla convenzione con lâUfficio nazionale per il servizio civile, devono possedere i seguenti requisiti:
a) assenza di scopo di lucro;
b) corrispondenza tra le proprie finalitĂ istituzionali e quelle di cui allâarticolo 8, comma 2, lettera b) ;
c) capacitĂ organizzativa e possibilitĂ di impiego in rapporto al servizio civile;
d) aver svolto attivitĂ continuativa da non meno di tre anni.
2. Gli enti e le organizzazioni di cui al comma 1 inoltrano domanda di ammissione alla convenzione allâUfficio nazionale per il servizio civile. Nella domanda di ammissione alla convenzione essi devono indicare i settori di intervento di propria competenza, le sedi e i centri operativi per lâimpiego degli obiettori, il numero totale dei medesimi che può essere impiegato e la loro distribuzione nei vari luoghi di servizio.
3. Gli enti e le organizzazioni di cui al comma 1 debbono inoltre indicare la loro disponibilitĂ a fornire agli obiettori in servizio civile vitto e alloggio nei casi in cui ciò sia dagli stessi enti ed organizzazioni ritenuto necessario per la qualitĂ del servizio civile o qualora i medesimi enti e organizzazioni intendano utilizzare obiettori non residenti nel comune della sede di servizio. Allâente o allâorganizzazione tenuti a fornire vitto e alloggio agli obiettori sono rimborsate le spese sostenute, con le modalitĂ previste dallâUfficio nazionale per il servizio civile, sentita la Consulta nazionale per il servizio civile.
4. In nessun caso lâobiettore può essere utilizzato in sostituzione di personale assunto o da assumere per obblighi di legge o per norme statutarie organiche dellâorganismo presso cui presta servizio civile.
5. Ogni convenzione viene stipulata sulla base della presentazione di un preciso progetto di impiego in rapporto alle finalitĂ dellâente e nel rispetto delle norme che tutelano lâintegritĂ fisica e morale del cittadino.
6. Ă condizione per la stipulazione della convenzione la dimostrazione, da parte dellâente, della idoneitĂ organizzativa a provvedere allâaddestramento al servizio civile previsto dai precedenti articoli.
7. LâUfficio nazionale per il servizio civile accerta la sussistenza dei requisiti dichiarati dagli enti e dalle organizzazioni che hanno inoltrato la domanda di ammissione alla convenzione.
8. Sulle controversie aventi per oggetto le convenzioni previste dal presente articolo, decide il tribunale amministrativo regionale territorialmente competente con riferimento alla sede dellâente o dellâorganizzazione, quale indicata nella convenzione.
9. Allâatto della stipula della convenzione gli enti si impegnano a non corrispondere agli obiettori alcuna somma a titolo di controvalore e simili, pena la risoluzione automatica della convenzione. ] (1)
(1) Articolo abrogato dallâarticolo 2268, comma 1, del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Art. 12 .
[ 1. LâUfficio nazionale per il servizio civile comunica immediatamente al Ministero della difesa lâavvenuto espletamento del servizio da parte dellâobiettore di coscienza.
2. I competenti organi di leva provvedono a porre lâinteressato in congedo illimitato, dandogliene tempestivamente comunicazione. ] (1)
(1) Articolo abrogato dallâarticolo 2268, comma 1, del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Art. 13 .
[ 1. Tutti coloro che abbiano prestato servizio civile ai sensi della presente legge, o della legge 15 dicembre 1972, n. 772, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchĂŠ tutti coloro i quali si siano avvalsi dellâarticolo 33 della legge 15 dicembre 1971, n. 1222, sono soggetti, sino allâetĂ prevista per i cittadini che hanno prestato servizio militare, al richiamo in caso di pubblica calamitĂ .
2. LâUfficio nazionale per il servizio civile tiene apposito elenco dei cittadini soggetti a richiamo ai sensi del comma 1.
3. Nel periodo di richiamo si applicano integralmente le norme penali e disciplinari previste dalla presente legge per gli ammessi al servizio civile.
4. In caso di guerra o di mobilitazione generale, gli obiettori di coscienza che prestano il servizio civile o che, avendolo svolto, siano richiamati in servizio, e per i quali non siano sopravvenute le condizioni ostative di cui allâarticolo 2, sono assegnati alla protezione civile ed alla Croce rossa. ] (1)
(1) Articolo abrogato dallâarticolo 2268, comma 1, del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Art. 14 .
[ 1. Lâobiettore ammesso al servizio civile che rifiuta di prestarlo è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.
2. Alla stessa pena soggiace chi, non avendo chiesto o non avendo ottenuto lâammissione al servizio civile, rifiuta di prestare il servizio militare, prima o dopo averlo assunto, adducendo motivi di coscienza che ostano alla prestazione del servizio militare.
3. Competente a giudicare per i reati di cui ai commi 1 e 2 è il pretore del luogo nel quale deve essere svolto il servizio civile o il servizio militare.
4. La sentenza penale di condanna per uno dei reati di cui ai commi 1 e 2 esonera dagli obblighi di leva.
5. Coloro che in tempo di pace, adducendo motivi diversi da quelli indicati dallâ articolo 1 o senza addurre motivo alcuno, rifiutano totalmente, prima o dopo averlo assunto, la prestazione del servizio militare di leva, sono esonerati dallâobbligo di prestarlo quando abbiano espiato per il suddetto rifiuto la pena della reclusione per un periodo complessivamente non inferiore alla durata del servizio militare di leva.
6. Lâimputato o il condannato può fare domanda per essere nuovamente assegnato o ammesso al servizio civile nei casi previsti dai commi 1 e 2, tranne nel caso in cui tale domanda sia giĂ stata presentata e respinta per i motivi di cui allâarticolo 2. Nei casi previsti dal comma 2, può essere fatta domanda di prestare servizio nelle Forze armate.
7. Per la decisione sulle domande di cui al comma 6, il termine di cui allâarticolo 5, comma 1, è ridotto a tre mesi.
8. Lâaccoglimento delle domande estingue il reato. Il tempo trascorso in stato di detenzione è computato in diminuzione della durata prescritta per il servizio militare o per il servizio civile. ] (1)
(1) Articolo abrogato dallâarticolo 2268, comma 1, del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Art. 15 .
[ 1. Lâobiettore ammesso al servizio civile decade dal diritto di prestarlo o di portarlo a compimento esclusivamente quando sopravvengano o siano accertate le condizioni ostative indicate allâarticolo 2.
2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, lâobiettore è tenuto a prestare servizio militare, per la durata prevista per questâultimo, se la decadenza interviene prima dellâinizio del servizio civile, e per un periodo corrispondente al servizio civile non prestato, in ogni caso non superiore alla durata della leva, se la decadenza interviene durante lo svolgimento di questo .
3. La decadenza è disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su accertamento e richiesta dellâUfficio nazionale per il servizio civile.
4. In caso di richiamo per mobilitazione dei cittadini che abbiano prestato il servizio militare di leva, a tale richiamo sono soggetti anche i cittadini che abbiano prestato servizio civile quando per essi siano sopravvenute le condizioni ostative previste dallâarticolo 2 ovvero quando essi abbiano rinunziato allo status di obiettore di coscienza ai sensi del comma 7-ter (1).
5. Allo stesso richiamo sono soggetti i cittadini che, dopo aver prestato servizio civile, abbiano fabbricato in proprio o commerciato, anche a mezzo di rappresentante, le armi e le munizioni richiamate allâarticolo 2, comma 1, lettera a) , e quelli che abbiano ricoperto incarichi direttivi presso enti o organizzazioni che siano direttamente finalizzati alla progettazione e alla costruzione di armi e sistemi di armi.
6. A coloro che sono stati ammessi a prestare servizio civile è vietato detenere ed usare le armi di cui allâarticolo 2, comma 1, lettera a) , nonchĂŠ assumere ruoli imprenditoriali o direttivi nella fabbricazione e commercializzazione, anche a mezzo di rappresentanti, delle predette armi, delle munizioni e dei materiali esplodenti. I trasgressori sono puniti, qualora il fatto non costituisca piĂš grave reato, con le pene previste dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni ed integrazioni, per detenzione abusiva di armi e munizioni e, inoltre, decadono dai benefĂŹci previsti dalla presente legge. Ă fatto divieto alle autoritĂ di pubblica sicurezza di rilasciare o di rinnovare ai medesimi qualsiasi autorizzazione relativa allâesercizio delle attivitĂ di cui al presente comma.
7. A coloro che sono stati ammessi a prestare servizio civile è vietato partecipare ai concorsi per lâarruolamento nelle Forze armate, nellâArma dei carabinieri, nel Corpo della guardia di finanza, nella Polizia di Stato, nel Corpo di polizia penitenziaria e nel Corpo forestale dello Stato o per qualsiasi altro impiego che comporti lâuso delle armi.
7-bis. Le disposizioni di cui ai commi 6 e 7 non si applicano ai cittadini che abbiano rinunziato allo status di obiettore di coscienza ai sensi del comma 7-ter (2).
7-ter. Lâobiettore ammesso al servizio civile, decorsi almeno cinque anni dalla data in cui è stato collocato in congedo secondo le norme previste per il servizio di leva, può rinunziare allo status di obiettore di coscienza presentando apposita dichiarazione irrevocabile presso lâUfficio nazionale per il servizio civile, che provvede a darne tempestiva comunicazione alla Direzione generale delle pensioni militari, del collocamento al lavoro dei volontari congedati e della leva di cui allâarticolo 1 del decreto legislativo 6 ottobre 2005, n. 216 (2).] (3)
(1) Comma modificato dallâarticolo 1, comma 1, lettera b), della legge 2 agosto 2007, n. 130.
(2) Comma aggiunto dallâarticolo 1, comma 1, lettera b), della legge 2 agosto 2007, n. 130.
(3) Articolo abrogato dallâarticolo 2268, comma 1, del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Art. 16 .
[ 1. Il cittadino che presta servizio civile non può assumere impieghi pubblici e privati, iniziare attività professionali, nÊ iscriversi a corsi o a tirocini propedeutici ad attività professionali che impediscano il normale espletamento del servizio.
2. Chi viola il divieto di cui al comma 1 è trasferito in altra sede presso altra regione geograficamente non contigua, anche nellâespletamento di altri compiti. In caso di recidiva, si applicano le sanzioni di cui allâarticolo 14, comma 1.
3. A chi si trova giĂ nellâesercizio delle attivitĂ e delle funzioni di cui al comma 1, si applicano le disposizioni valevoli per i cittadini chiamati al servizio militare.] (1)
(1) Articolo abrogato dallâarticolo 2268, comma 1, del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Art. 17 .
[ 1. Allâobiettore che si renda responsabile di comportamenti reprensibili o incompatibili con la natura e la funzionalitĂ del servizio possono essere comminate le seguenti sanzioni:
a) la diffida per iscritto;
b) la multa in detrazione della paga;
c) la sospensione di permessi e licenze;
d) il trasferimento ad incarico affine, anche presso altro ente, in altra regione, oppure a diverso incarico nellâambito della stessa o di altra regione;
e) la sospensione dal servizio fino ad un massimo di tre mesi, senza paga e con conseguente recupero dei periodi di servizio non prestato.
2. Il regolamento generale di disciplina previsto dallâarticolo 8, comma 2, lettera i) , stabilisce i criteri di applicazione delle sanzioni in relazione alle infrazioni commesse.
3. Le sanzioni di cui al comma 1, lettere a) , b) e c) , sono irrogate dal legale rappresentante dellâente o dellâorganizzazione interessati e vengono comunicate allâUfficio nazionale per il servizio civile.
4. LâUfficio nazionale per il servizio civile adotta le altre sanzioni e, sulla base dei provvedimenti notificatigli dagli enti o dalle organizzazioni, può decidere lâirrogazione di sanzioni piĂš gravi in luogo di quelle giĂ adottate.
5. Quando il comportamento dellâobiettore sia tale da equivalere ad un vero e proprio rifiuto di prestare il servizio, si applicano le norme di cui allâarticolo 14.] (1)
(1) Articolo abrogato dallâarticolo 2268, comma 1, del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Art. 18 .
[ 1. Gli enti e le organizzazioni convenzionati che contravvengono a norme di legge o alle disposizioni della convenzione, ferme restando le eventuali responsabilitĂ penali individuali, sono soggetti a risoluzione della convenzione o a sospensione dellâassegnazione degli obiettori con provvedimento motivato dellâUfficio nazionale per il servizio civile.
2. In caso di risoluzione della convenzione con un ente o con una organizzazione, lâUfficio nazionale per il servizio civile provvede alla riassegnazione degli obiettori che prestavano servizio presso lo stesso ente o la stessa organizzazione, sino al completamento del periodo prescritto, tenendo conto delle indicazioni espresse nella domanda.
3. Contro la risoluzione della convenzione, lâente o lâorganizzazione possono proporre ricorso al tribunale amministrativo regionale territorialmente competente con riferimento alla sede dellâente o dellâorganizzazione, quale indicata nella convenzione.] (1)
(1) Articolo abrogato dallâarticolo 2268, comma 1, del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Art. 19 .
1. Per lâassolvimento dei compiti previsti dalla presente legge è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Fondo nazionale per il servizio civile degli obiettori di coscienza.
2. Tutte le spese recate dalla presente legge sono finanziate nellâambito e nei limiti delle disponibilitĂ del Fondo.
3. La dotazione del Fondo è determinata in lire 120 miliardi a decorrere dal 1998.
4. Allâonere derivante dallâattuazione della presente legge, pari a lire 120 miliardi a decorrere dal 1998, si provvede mediante utilizzo dellâautorizzazione di spesa recata dalla legge 15 dicembre 1972, n. 772, e successive modificazioni e integrazioni, iscritta, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, allâunitĂ previsionale di base 8.1.2.1 âobiezione di coscienzaâ (capitolo 1403) dello stato di previsione del Ministero della difesa per lâanno 1998, e corrispondenti proiezioni per gli anni successivi (1) (2) (3).
(1) La dotazione del Fondo nazionale per il servizio civile di cui al presente articolo, eâ stata integrata di 30 milioni di euro per lâanno 2006, ai sensi di quanto disposto dallâ articolo 18 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223.
(2) A norma dellâarticolo 11, comma 6-bis, del D.L. 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 agosto 2013, n. 99, lo stanziamento del Fondo di cui al presente articolo eâ incrementato di 1,5 milioni di euro per lâanno 2013 e di 10 milioni di euro per lâanno 2014.
(3) Per lâincremento della dotazione del Fondo di cui al presente articolo, vedi lâarticolo 12, comma 1, del D.L. 25 novembre 2015, n. 185, convertito con modificazioni dalla Legge 22 gennaio 2016, n. 9.
Art. 20 .
1. Il Presidente del Consiglio dei ministri presenta ogni anno al Parlamento, entro il 30 giugno, una relazione sullâorganizzazione, sulla gestione e sullo svolgimento del servizio civile.
Art. 21 .
[1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei ministri emana le norme di attuazione e predispone il testo delle convenzioni tipo, dopo aver acquisito i pareri delle competenti Commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.
2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro della difesa deve attivare le procedure di cui al comma 1 dellâarticolo 9. A partire da tale scadenza lâUfficio nazionale per il servizio civile assume la responsabilitĂ di quanto previsto dallâarticolo 8, comma 2, lettere b) , c) e d) , nonchĂŠ della gestione amministrativa degli obiettori in servizio.] (1)
(1) Articolo abrogato dallâarticolo 2268, comma 1, del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Art. 22 .
[ 1. In attesa del riesame delle convenzioni giĂ stipulate e della definizione delle nuove convenzioni per lâimpiego degli obiettori con i soggetti idonei ai sensi della presente legge, restano valide le convenzioni stipulate dal Ministero della difesa con gli enti idonei ai sensi della normativa precedente. ] (1)
(1) Articolo abrogato dallâarticolo 2268, comma 1, del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Art. 23 .
[ 1. (Omissis) (1). ] (2)
(1) Abroga la l. 15 dicembre 1972, n. 772.
(2) Articolo abrogato dallâarticolo 2268, comma 1, del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.



