Legge 4 maggio 1998, n. 133
(Gazz.Uff., 8 maggio 1998, n. 105)
Art. 1. â Trasferimento dâufficio
1. Ai fini della presente legge, per trasferimento dâufficio si intende ogni tramutamento dalla sede di servizio per il quale non sia stata proposta domanda dal magistrato, ancorchè egli abbia manifestato il consenso o la disponibilitĂ , e che determini lo spostamento in una delle sedi disagiate di cui al comma 2, comportando una distanza superiore ai 100 chilometri dalla sede ove il magistrato presta servizio. La presente legge non si applica alle assegnazioni di sede dei magistrati al termine del tirocinio, ai trasferimenti di cui allâarticolo 2, secondo comma, del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, e successive modificazioni, e ai trasferimenti di cui allâarticolo 13 del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109.
2. Per sede disagiata si intende lâufficio giudiziario per il quale ricorrono congiuntamente i seguenti requisiti:
a) mancata copertura dei posti messi a concorso nellâultima pubblicazione;
b) quota di posti vacanti non inferiore al 20 per cento dellâorganico.
3. Il Consiglio superiore della magistratura, con delibera, su proposta del Ministro della giustizia, individua annualmente le sedi disagiate, in numero non superiore a sessanta, ed indica tra le stesse le sedi a copertura immediata, in misura non superiore a dieci, individuate tra quelle rimaste vacanti per difetto di aspiranti dopo due successive pubblicazioni.
4. Alle sedi disagiate possono essere destinati dâufficio magistrati provenienti da sedi non disagiate, che abbiano conseguito almeno la prima valutazione di professionalitĂ , in numero non superiore a cento unitĂ . Il termine previsto dallâarticolo 194 dellâordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, non opera per i tramutamenti nelle sedi disagiate di cui al comma 2.
5. Il Consiglio superiore della magistratura, accertati il consenso o la disponibilitĂ dei magistrati, delibera con prioritĂ in ordine al trasferimento dâufficio nelle sedi disagiate.
Art. 1-bis â Trasferimento dâufficio nelle sedi a copertura immediata
1. Per le sedi a copertura immediata rimaste vacanti per difetto di aspiranti e per le quali non siano intervenute dichiarazioni di disponibilitĂ o manifestazioni di consenso al trasferimento, il Consiglio superiore della magistratura provvede, anche in deroga a quanto previsto dallâarticolo 19 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e successive modificazioni, con il trasferimento dâufficio dei magistrati che svolgono da oltre dieci anni le stesse funzioni o, comunque, si trovano nella stessa posizione tabellare o nel medesimo gruppo di lavoro nellâambito delle stesse funzioni e che alla scadenza del periodo massimo di permanenza non hanno presentato domanda di trasferimento ad altra funzione o ad altro gruppo di lavoro allâinterno dellâufficio ovvero ad altro ufficio, o che tale domanda abbiano successivamente revocato. Resta fermo quanto disposto dallâarticolo 13 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e successive modificazioni, in ordine al passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa.
2. Non possono essere trasferiti magistrati in servizio presso uffici in cui si determinerebbero vacanze superiori al 20 per cento dellâorganico. Non possono essere altresĂŹ trasferiti i magistrati in servizio presso altre sedi disagiate.
3. La percentuale di cui al comma 2 è calcolata per eccesso o per difetto a seconda che lo scarto decimale sia superiore o inferiore allo 0,5; se lo scarto decimale è pari allo 0,5 lâarrotondamento avviene per difetto.
4. Le condizioni per il trasferimento dâufficio devono sussistere alla data di pubblicazione della delibera di cui allâarticolo 1, comma 3.
5. Il trasferimento di ufficio è disposto nei confronti dei magistrati di cui al comma 1 che prestano servizio nel distretto nel quale sono compresi i posti da coprire, ovvero, se ciò non è possibile, nei distretti limitrofi. Per il distretto di Cagliari si considerano limitrofi i distretti di Genova, Firenze, Roma, Napoli e Palermo; per il distretto di Messina anche quello di Reggio Calabria e per il distretto di Reggio Calabria anche quelli di Messina e Catania.
6. Nel caso di pluralitĂ di distretti limitrofi viene dapprima preso in considerazione il distretto il cui capoluogo ha la minore distanza chilometrica ferroviaria, e se del caso marittima, con il capoluogo del distretto presso il quale il trasferimento deve avere esecuzione.
7. Nellâambito dello stesso distretto, lâufficio da cui operare i trasferimenti è individuato con riferimento alla minore percentuale di scopertura dellâorganico; in caso di pari percentuale, il trasferimento è operato dallâufficio con organico piĂš ampio. Nellâambito dello stesso ufficio è trasferito il magistrato con minore anzianitĂ nel ruolo.
Art. 2. â IndennitĂ in caso di trasferimento dâufficio
1. Al magistrato trasferito dâufficio ai sensi degli articoli 1 e 1-bisè attribuita, per il periodo di effettivo servizio nelle sedi disagiate e per un massimo di quattro anni, unâindennitĂ mensile determinata in misura pari allâimporto mensile dello stipendio tabellare previsto per il magistrato ordinario con tre anni di anzianitĂ . Lâeffettivo servizio non include i periodi di congedo straordinario, di aspettativa per qualsiasi causa, di astensione facoltativa previsti dagli articoli 32 e 47, commi 1 e 2, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternitĂ e della paternitĂ , di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e di sospensione dal servizio per qualsiasi causa.
2. LâindennitĂ di cui al comma 1 non è cumulabile con quella prevista dal primo e dal secondo comma dellâarticolo 13 della legge 2 aprile 1979, n. 97, come sostituito dallâarticolo 6 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
3. Al magistrato trasferito dâufficio ai sensi degli articoli 1 e 1-bis lâaumento previsto dal secondo comma dellâarticolo 12 della legge 26 luglio 1978, n. 417, compete in misura pari a nove volte lâammontare della indennitĂ integrativa speciale in godimento.
Art. 3. â Trasferimento del coniuge
1. Al coniuge dipendente statale di un magistrato ordinario trasferito ad una sede disagiata, si applica lâarticolo 1, comma 5, della legge 10 marzo 1987, n. 100, come modificato dal comma 2 dellâarticolo 10 della legge 28 marzo 1997, n. 85.
2. Se il coniuge è anchâesso magistrato, la disposizione di cui al comma 1 si applica con riferimento agli uffici giudiziari, fatta salva la normativa sulle incompatibilitĂ . In tal caso la disposizione si intende riferita allâufficio giudiziario piĂš vicino.
Art. 4. â Trasferimento dâufficio
1. Nellâarticolo 4, comma 1, ultimo periodo, della legge 16 ottobre 1991, n. 321, le parole: âo che vi abbiano assunto effettivo servizio da meno di due anni, nĂŠ quelliâ sono sostituite dalle seguenti: âIl magistrato assegnato o trasferito dâufficio, compresa la prima assegnazione di sede degli uditori giudiziari, non può essere trasferito ad altra sede prima di due anni dal giorno in cui ha assunto effettivo possesso, salvo che ricorrano gravi motivi di salute o gravi ragioni di servizio. Non possono essere altresĂŹ trasferiti i magistratiâ.
2. Lâarticolo 194 dellâordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come sostituito dallâarticolo 2 della legge 16 ottobre 1991, n. 321, e da ultimo modificato dallâarticolo 2 della legge 8 novembre 1991, n. 356, è sostituito dal seguente: âArt. 194 (Tramutamenti successivi). â 1. Il magistrato destinato, per trasferimento o per conferimento di funzioni, ad una sede da lui chiesta, non può essere trasferito ad altre sedi o assegnato ad altre funzioni prima di tre anni dal giorno in cui ha assunto effettivo possesso dellâufficio, salvo che ricorrano gravi motivi di salute ovvero gravi ragioni di servizio o di famigliaâ.
3. Lâordinanza di sospensione cautelare dei provvedimenti di trasferimento e destinazione dâufficio di magistrati ordinari, emessa ai sensi dellâarticolo 21, ultimo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, deve esporre le ragioni del danno grave e irreparabile su cui è basata ed ha efficacia non superiore a due mesi. Con lâordinanza il giudice fissa, anche dâufficio, lâudienza per la discussione di merito del ricorso, che deve avvenire entro i due mesi successivi; il dispositivo della sentenza è pubblicato entro sette giorni dalla data dellâudienza con deposito in cancelleria. I termini processuali sono ridotti alla metĂ .
4. Nel secondo comma dellâarticolo 13 della legge 2 aprile 1979, n. 97, come sostituito dallâarticolo 6 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, dopo le parole: âtrasferiti dâufficioâ sono inserite le seguenti: âo comunque destinati ad una sede di servizio per la quale non hanno proposto domanda, ancorchĂŠ abbiano manifestato il consenso o la disponibilitĂ â.
Art. 5. â Valutazione dei servizi prestati nelle sedi disagiate a seguito di trasferimento dâufficio
1. Per i magistrati trasferiti dâufficio a sedi disagiate ai sensi degli articoli 1 e 1-bis lâanzianitĂ di servizio è calcolata, ai soli fini del primo tramutamento per un posto di grado pari a quello occupato in precedenza, in misura doppia per ogni anno di effettivo servizio prestato nella sede, fino al sesto anno di permanenza. Lâeffettivo servizio è computato ai sensi del comma 1 dellâarticolo 2.
2. Se la permanenza in effettivo servizio presso la sede disagiata supera i quattro anni, il magistrato ha diritto ad essere riassegnato, a domanda, alla sede di provenienza, con le precedenti funzioni, anche in soprannumero da riassorbire con le successive vacanze.
3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica ai trasferimenti che prevedono il conferimento di incarichi direttivi o semidirettivi ovvero di funzioni di legittimitĂ . La disposizione di cui al comma 2 non si applica ai trasferimenti che prevedono il conferimento di incarichi direttivi o semidirettivi.
Art. 5-bis â Valutazione dei servizi prestati nelle sedi disagiate a seguito di applicazione
1. Fermo restando quanto previsto dal comma 3 dellâarticolo 5, per i magistrati applicati in sedi disagiate lâanzianitĂ di servizio è calcolata, ai soli fini del primo tramutamento successivo, con lâaumento della metĂ per ogni mese di servizio trascorso nella sede. Le frazioni di servizio inferiori al mese non sono considerate.
Art. 6. â Tabelle infradistrettuali
1. Allâarticolo 7-bis dellâordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, introdotto dallâarticolo 3 delle norme approvate con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 449, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: â3-bis. Al fine di assicurare un piĂš adeguato funzionamento degli uffici giudiziari sono istituite le tabelle infradistrettuali degli uffici requirenti e giudicanti che ricomprendono tutti i magistrati, ad eccezione dei capi degli uffici. 3-ter. Il Consiglio superiore della magistratura individua gli uffici giudiziari che rientrano nella medesima tabella infradistrettuale e ne dĂ immediata comunicazione al Ministro di grazia e giustizia per la emanazione del relativo decreto. 3-quater. Lâindividuazione delle sedi da ricomprendere nella medesima tabella infradistrettuale è operata sulla base dei seguenti criteri: a) lâorganico complessivo degli uffici ricompresi non deve essere inferiore alle quindici unitĂ per gli uffici giudicanti; b) le tabelle infradistrettuali dovranno essere formate privilegiando lâaccorpamento tra loro degli uffici con organico fino ad otto unitĂ se giudicanti e fino a quattro unitĂ se requirenti; c) nelle esigenze di funzionalitĂ degli uffici si deve tener conto delle cause di incompatibilitĂ funzionali dei magistrati; d) si deve tener conto delle caratteristiche geomorfologiche dei luoghi e dei collegamenti viari, in modo da determinare il minor onere per lâerario. 3-quinquies. Il magistrato può essere assegnato anche a piĂš uffici aventi la medesima attribuzione o competenza, ma la sede di servizio principale, ad ogni effetto giuridico ed economico, è lâufficio del cui organico il magistrato fa parte. La supplenza infradistrettuale non opera per le assenze o impedimenti di durata inferiore a sette giorni. 3-sexies. Per la formazione ed approvazione delle tabelle di cui al comma 3-bis, si osservano le procedure previste dal comma 2â.
2. La individuazione degli uffici giudiziari che rientrano nella medesima tabella infradistrettuale di cui al comma 3-bis dellâarticolo 7 -bis dellâordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, introdotto dal comma 1 del presente articolo, deve essere operata dal Consiglio superiore della magistratura entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Allâarticolo 97 dellâordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come modificato dallâarticolo 25 delle norme approvate con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 449, è aggiunto, in fine, il seguente comma: âI provvedimenti di supplenza ai sensi dellâarticolo 7-bis, comma 3-bis, sono adottati dal presidente della corte di appello o dal procuratore generale presso la medesima corte a seconda che si tratti di uffici giudicanti o requirentiâ.
Art. 7. â Incremento del fondo di produttivitĂ ed utilizzazione di vetture protette
1. In considerazione delle particolari e straordinarie esigenze della giustizia, per il personale non dirigenziale del ruolo delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie che disimpegna funzioni di assistenza nei processi penali di particolare rilevanza o che svolge funzioni nelle direzioni antimafia, il fondo di produttivitĂ collettiva e per il miglioramento dei servizi di cui allâarticolo 36 del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro, istituito presso il Ministero di grazia e giustizia, è incrementato di lire 5.758 milioni per lâanno 1998 e lire 2.879 milioni per lâanno 1999.
2. In sede di contrattazione decentrata di amministrazione, sono definiti i criteri per lâattribuzione delle somme da destinare al personale indicato al comma 1.
3. Le disposizioni di cui allâarticolo 2, commi 119, 120, 121 e 124, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, si interpretano nel senso che non riguardano le autovetture protette assegnate al personale di magistratura a fini di tutela e sicurezza o ad altri soggetti, incaricati di funzioni giudiziarie, esposti a pericolo.
Art. 8. â Norma transitoria
1. LâindennitĂ corrisposta ai sensi dellâarticolo 2, comma 4, è attribuita, per il periodo successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, anche agli uditori giudiziari destinati, a decorrere dal 1° gennaio 1996, alle sedi individuate ai sensi dellâarticolo 1, comma 5, e destinati alle medesime sedi dopo il primo biennio di permanenza in tali uffici.
Art. 9. â Copertura finanziaria
1. Allâonere derivante dallâapplicazione della presente legge, valutato in lire 21.949 milioni per lâanno 1998, in lire 28.160 milioni per lâanno 1999, in lire 23.945 milioni per lâanno 2000, in lire 22.518 milioni per lâanno 2001, in lire 16.795 milioni per lâanno 2002 ed in lire 16.604 milioni a regime, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nellâambito dellâunitĂ previsionale di base di parte corrente âFondo specialeâ dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per lâanno 1998, allo scopo parzialmente utilizzando lâaccantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 10. â Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarĂ inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. Ă fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.






