Giudice pace penale
Decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274
(Gazz. Uff., 6 ottobre 2000, n. 234 Suppl. Ord. n. 166/L)
Titolo I
PROCEDIMENTO DAVANTI AL GIUDICE DI PACE
Capo I
Soggetti, giurisdizione e competenza.
Articolo 1
Organi giudiziari nel procedimento penale davanti al giudice di pace.
1. Svolgono funzioni giudiziarie nel procedimento penale davanti al giudice di pace:
a ) il procuratore della Repubblica presso il tribunale nel cui circondario ha sede il giudice di pace;
b ) il giudice di pace.
Articolo 2
PrincĂŹpi generali del procedimento davanti al giudice di pace.
1. Nel procedimento davanti al giudice di pace, per tutto ciò che non è previsto dal presente decreto, si osservano, in quanto applicabili, le norme contenute nel codice di procedura penale e nei titoli I e II del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, ad eccezione delle disposizioni relative:
a ) allâincidente probatorio;
b ) allâarresto in flagranza e al fermo di indiziato di delitto;
c ) alle misure cautelari personali;
d ) alla proroga del termine per le indagini;
e ) allâudienza preliminare;
f ) al giudizio abbreviato;
g ) allâapplicazione della pena su richiesta;
h ) al giudizio direttissimo;
i ) al giudizio immediato;
l ) al decreto penale di condanna.
2. Nel corso del procedimento, il giudice di pace deve favorire, per quanto possibile, la conciliazione tra le parti.
Articolo 3
Assunzione della qualitĂ di imputato.
1. Nel procedimento davanti al giudice di pace, assume la qualità di imputato la persona alla quale il reato è attribuito nella citazione a giudizio disposta dalla polizia giudiziaria o nel decreto di convocazione delle parti emesso dal giudice di pace.
Articolo 4
Competenza per materia.
1. Il giudice di pace è competente:
a) per i delitti consumati o tentati previsti dagli articoli 581, 582, limitatamente alle fattispecie di cui al secondo comma perseguibili a querela di parte, ad esclusione dei fatti commessi contro uno dei soggetti elencati dallâarticolo 577, secondo comma, ovvero contro il convivente, 590, limitatamente alle fattispecie perseguibili a querela di parte e ad esclusione delle fattispecie connesse alla colpa professionale e dei fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative allâigiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale quando, nei casi anzidetti, derivi una malattia di durata superiore a venti giorni , [nonchĂŠ ad esclusione delle fattispecie di cui allâ articolo 590 , terzo comma, quando si tratta di fatto commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dellâ articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 , e successive modificazioni, ovvero da soggetto sotto lâeffetto di sostanze stupefacenti o psicotrope ,] 594, 595, primo e secondo comma, 612, primo comma, 626, 627, 631, salvo che ricorra lâipotesi di cui allâart. 639- bis , 632, salvo che ricorra lâipotesi di cui allâart. 639- bis , 633, primo comma, salvo che ricorra lâipotesi di cui allâart. 639- bis , 635, primo comma, 636, salvo che ricorra lâipotesi di cui allâart. 639- bis , 637, 638, primo comma, 639, primo comma, e 647 del codice penale ;
b) per le contravvenzioni previste dagli articoli 689, 690, 691, 726, primo comma, e 731 del codice penale .
2. Il giudice di pace è altresÏ competente per i delitti, consumati o tentati, e per le contravvenzioni previsti dalle seguenti disposizioni:
a) articoli 25 e 62, terzo comma, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante âTesto unico in materia di sicurezzaâ;
b) articoli 1095 , 1096 e 1119 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, recante âApprovazione del testo definitivo del codice della navigazioneâ ;
c) art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1957, n. 918, recante âApprovazione del testo organico delle norme sulla disciplina dei rifugi alpiniâ;
d) articoli 102 e 106 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, recante âTesto unico delle leggi per lâelezione della Camera dei deputatiâ;
e) art. 92 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, recante âTesto unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunaliâ;
f) art. 15, secondo comma, della legge 28 novembre 1965, n. 1329, recante âProvvedimenti per lâacquisto di nuove macchine utensiliâ;
g) art. 3 della legge 8 novembre 1991, n. 362, recante âNorme di riordino del settore farmaceuticoâ;
h) art. 51 della legge 25 maggio 1970, n. 352, recante âNorme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popoloâ;
i) articoli 3, terzo e quarto comma, 46, quarto comma e 65, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, recante âNuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolaritĂ dellâesercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasportoâ;
l) articoli 18 e 20 della legge 2 agosto 1982, n. 528 recante âOrdinamento del gioco del lotto e misure per il personale del lottoâ;
m) art. 17, comma 3, della legge 4 maggio 1990, n. 107, recante âDisciplina per le attivitĂ trasfusionali relative al sangue umano ed ai suoi componenti e per la produzione di plasmaderivatiâ;
n) art. 15, comma 3, del decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 311, recante âAttuazione delle direttive n. 87/404/CEE e n. 90/488/CEE in materia di recipienti semplici a pressione, a norma dellâart. 56 della legge 29 dicembre 1990, n. 428â;
o) art. 11, comma 1, del decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 313, recante âAttuazione della direttiva n. 88/378/CEE relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti la sicurezza dei giocattoli, a norma dellâart. 54 della legge 29 dicembre 1990, n. 428â;
[p) art. 7, comma 9, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, recante âAttuazione della direttiva n. 84/450/CEE in materia di pubblicitĂ ingannevoleâ ] ;
q) articoli 186, commi 2 e 6, 187, commi 4 e 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante âNuovo codice della stradaâ ;
r) art. 10, comma 1, del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 507, recante âAttuazione della direttiva n. 90/385/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi medici impiantabili attiviâ;
s) art. 23, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, recante âAttuazione della direttiva n. 90/385/CEE concernente i dispositivi mediciâ ;
s-bis) articolo 10-bis del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dellâimmigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
s-ter) articolo 13, comma 5.2, e articolo 14, commi 1-bis, 5-ter e 5-quater, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dellâimmigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
3. La competenza per i reati di cui ai commi 1 e 2 è tuttavia del tribunale se ricorre una o piÚ delle circostanze previste dagli articoli 1 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e 3 del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205.
4. Rimane ferma la competenza del tribunale per i minorenni.
Articolo 5
Competenza per territorio.
1. Per i reati indicati nellâart. 4, competente per il giudizio è il giudice di pace del luogo in cui il reato è stato consumato.
2. Competente per gli atti da compiere nella fase delle indagini preliminari è il giudice di pace del luogo ove ha sede il tribunale del circondario in cui è compreso il giudice territorialmente competente.
Articolo 6
Competenza per materia determinata dalla connessione.
1. Tra procedimenti di competenza del giudice di pace e procedimenti di competenza di altro giudice, si ha connessione solo nel caso di persona imputata di piĂš reati commessi con una sola azione od omissione.
2. Se alcuni dei procedimenti connessi appartengono alla competenza del giudice di pace e altri a quella della corte di assise o del tribunale, è competente per tutti il giudice superiore.
3. La connessione non opera se non è possibile la riunione dei processi, NÊ tra procedimenti di competenza del giudice di pace e procedimenti di competenza di un giudice speciale.
Articolo 7
Casi di connessione davanti al giudice di pace.
1. Davanti al giudice di pace si ha connessione di procedimenti:
a ) se il reato per cui si procede è stato commesso da piÚ persone in concorso o cooperazione fra loro;
b ) se una persona è imputata di piÚ reati commessi con una sola azione od omissione.
Articolo 8
Competenza per territorio determinata dalla connessione.
1. Nei casi previsti dallâart. 7, se i reati sono stati commessi in luoghi diversi, la competenza per territorio appartiene per tutti al giudice di pace del luogo in cui è stato commesso il primo reato. Se non è possibile determinare in tal modo la competenza, questa appartiene al giudice di pace del luogo in cui è iniziato il primo dei procedimenti connessi.
Articolo 9
Riunione e separazione dei processi.
1. Nei casi previsti dallâart. 7, prima di procedere allâudienza di comparizione, il giudice di pace può ordinare la riunione dei processi, quando questa non pregiudica la rapida definizione degli stessi.
2. Anche fuori dei casi previsti dallâart. 7, il giudice di pace può ordinare la riunione dei processi quando i reati sono commessi da piĂš persone in danno reciproco le une delle altre o quando piĂš persone con condotte indipendenti hanno determinato lâevento o quando una persona è imputata di piĂš reati commessi con piĂš azioni od omissioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, ovvero ogni volta in cui ciò giovi alla celeritĂ e alla completezza dellâaccertamento.
3. Prima di procedere allâudienza di comparizione e, comunque, non oltre la dichiarazione di apertura del dibattimento, il giudice di pace ordina la separazione dei processi, qualora ritenga che la riunione possa pregiudicare il tentativo di conciliazione, ovvero la rapida definizione di alcuni fra i processi riuniti.
Vedi lâart. 1 del regolamento adottato con D.M. 6 aprile 2001,. n. 204.
Articolo 10
Astensione e ricusazione del giudice di pace.
1. Sulla dichiarazione di astensione del giudice di pace decide il presidente del tribunale.
2. Sulla ricusazione del giudice di pace decide la Corte di appello.
3. Il giudice di pace astenuto o ricusato è sostituito con altro giudice dello stesso ufficio designato secondo le leggi di ordinamento giudiziario.
4. Qualora non sia possibile la sostituzione prevista dal comma 3, la corte o il tribunale rimette il procedimento al giudice di pace dellâufficio piĂš vicino.
Vedi lâart. 2 del D.M. 6 aprile 2001, n. 204
Capo II
Indagini preliminari.
Articolo 11
AttivitĂ di indagine.
1. Acquisita la notizia di reato, la polizia giudiziaria compie di propria iniziativa tutti gli atti di indagine necessari per la ricostruzione del fatto e per lâindividuazione del colpevole e ne riferisce al pubblico ministero, con relazione scritta, entro il termine di quattro mesi.
2. Se la notizia di reato risulta fondata, la polizia giudiziaria enuncia nella relazione il fatto in forma chiara e precisa, con lâindicazione degli articoli di legge che si assumono violati, e richiede lâautorizzazione a disporre la comparizione della persona sottoposta ad indagini davanti al giudice di pace.
3. Con la relazione, la polizia giudiziaria indica il giorno e lâora in cui ha acquisito la notizia.
Vedi gli artt. 5 e 6 del regolamento adottato con D.M. 6 aprile 2001, n. 204.
Articolo 12
Notizie di reato ricevute dal pubblico ministero.
1. Salvo che ritenga di richiedere lâarchiviazione, il pubblico ministero se prende direttamente notizia di un reato di competenza del giudice di pace ovvero la riceve da privati o da pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio, la trasmette alla polizia giudiziaria, perchĂŠ proceda ai sensi dellâart. 11, impartendo, se necessario, le direttive. Il pubblico ministero, se non ritiene necessari atti di indagine, formula lâimputazione e autorizza la polizia giudiziaria alla citazione a giudizio dellâimputato.
Vedi lâart. 7 del regolamento adottato con D.M. 6 aprile 2001, n. 204
Articolo 13
Autorizzazione del pubblico ministero al compimento di atti.
1. La polizia giudiziaria può richiedere al pubblico ministero lâautorizzazione al compimento di accertamenti tecnici irripetibili ovvero di interrogatori o di confronti cui partecipi la persona sottoposta alle indagini. Il pubblico ministero, se non ritiene di svolgere personalmente le indagini o singoli atti, può autorizzare la polizia giudiziaria al compimento degli atti richiesti. Allo stesso modo provvede se viene richiesta lâautorizzazione al compimento di perquisizioni e sequestri nei casi in cui la polizia giudiziaria non può procedervi di propria iniziativa.
Vedi lâart. 8 del regolamento adottato con D.M. 6 aprile 2001, n. 204.
Articolo 14
Iscrizione della notizia di reato.
1. Il pubblico ministero provvede allâiscrizione della notizia di reato a seguito della trasmissione della relazione di cui allâart. 11, ovvero anche prima di aver ricevuto la relazione fin dal primo atto di indagine svolto personalmente.
Articolo 15
Chiusura delle indagini preliminari.
1. Ricevuta la relazione di cui allâart. 11, il pubblico ministero, se non richiede lâarchiviazione, esercita lâazione penale, formulando lâimputazione e autorizzando la citazione dellâimputato.
2. Se ritiene necessarie ulteriori indagini, il pubblico ministero vi provvede personalmente ovvero si avvale della polizia giudiziaria, impartendo direttive o delegando il compimento di specifici atti.
Articolo 16
Durata delle indagini preliminari.
1. Il termine per la chiusura delle indagini preliminari è di quattro mesi dallâiscrizione della notizia di reato.
2. Nei casi di particolare complessitĂ , il pubblico ministero dispone, con provvedimento motivato, la prosecuzione delle indagini preliminari per un periodo di tempo non superiore a due mesi. Il provvedimento è immediatamente comunicato al giudice di pace di cui allâart. 5, comma 2, che se non ritiene sussistenti, in tutto o in parte, le ragioni rappresentate dal pubblico ministero, entro cinque giorni dalla comunicazione, dichiara la chiusura delle indagini ovvero riduce il termine indicato.
3. Gli atti di indagine compiuti dopo la scadenza dei termini indicati nei commi 1 e 2 non possono essere utilizzati.
Articolo 17
Archiviazione.
1. Il pubblico ministero presenta al giudice di pace richiesta di archiviazione quando la notizia di reato è infondata, nonchĂŠ nei casi previsti dagli articoli 411 del codice di procedura penale e 125 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, nonchĂŠ dallâart. 34, commi 1 e 2 del presente decreto. Con la richiesta è trasmesso il fascicolo contenente la notizia di reato, la documentazione relativa alle indagini espletate e i verbali compiuti davanti al giudice.
2. Copia della richiesta è notificata alla persona offesa che nella notizia di reato o successivamente alla sua presentazione abbia dichiarato di volere essere informata circa lâeventuale archiviazione. Nella richiesta è altresĂŹ precisato che nel termine di dieci giorni la persona offesa può prendere visione degli atti e presentare richiesta motivata di prosecuzione delle indagini preliminari. Con lâopposizione alla richiesta di archiviazione la persona offesa indica, a pena di inammissibilitĂ , gli elementi di prova che giustificano il rigetto della richiesta o le ulteriori indagini necessarie.
3. Il pubblico ministero provvede sempre a norma del comma 2, nei casi in cui la richiesta di archiviazione è successiva alla trasmissione del ricorso ai sensi dellâart. 26, comma 2.
4. Il giudice, se accoglie la richiesta, dispone con decreto lâarchiviazione, altrimenti restituisce, con ordinanza, gli atti al pubblico ministero indicando le ulteriori indagini necessarie e fissando il termine indispensabile per il loro compimento ovvero disponendo che entro dieci giorni il pubblico ministero formuli lâimputazione.
5. Quando è ignoto lâautore del reato si osservano le disposizioni di cui allâart. 415 del codice di procedura penale.
Articolo 18
Assunzione di prove non rinviabili.
1. Fino allâudienza di comparizione, il giudice di pace dispone, a richiesta di parte, lâassunzione delle prove non rinviabili, osservando le forme previste per il dibattimento. Si applicano le disposizioni previste dallâart. 467, commi 2 e 3, del codice di procedura penale.
Articolo 19
Provvedimenti del giudice nel corso delle indagini.
1. Nel corso delle indagini e fino al deposito dellâatto di citazione a norma dellâart. 29, comma 1, competente a disporre il sequestro preventivo e conservativo è il giudice di pace indicato nellâart. 5, comma 2.
2. Il giudice di cui al comma 1 decide anche sulla richiesta di archiviazione, sullâopposizione di cui allâart. 263, comma 5, del codice di procedura penale sulla richiesta di sequestro di cui allâart. 368 dei medesimo codice, nonchĂŠ sulla richiesta di riapertura delle indagini. Lo stesso giudice è altresĂŹ competente a decidere sulla richiesta di autorizzazione a disporre le operazioni di intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche, di comunicazioni informatiche o telematiche ovvero di altre forme di telecomunicazione nonchĂŠ per i successivi provvedimenti riguardanti lâesecuzione delle operazioni e la conservazione della documentazione.
Capo III
Citazione a giudizio.
Articolo 20
Citazione a giudizio
1. 1. Il pubblico ministero cita lâimputato davanti al giudice di pace
2. La citazione contiene:
a ) le generalitĂ dellâimputato e le altre indicazioni personali che valgono ad identificarlo;
b ) lâindicazione della persona offesa, qualora risulti identificata;
c ) lâimputazione formulata dal pubblico ministero e lâindicazione delle fonti di prova di cui si chiede lâammissione. Se viene chiesto lâesame di testimoni o consulenti tecnici, nellâatto devono essere indicate, a pena di inammissibilitĂ , le circostanze su cui deve vertere lâesame;
d ) lâindicazione del giudice competente per il giudizio, nonchĂŠ del luogo, del giorno e dellâora della comparizione, con lâavvertimento allâimputato che non comparendo sarĂ giudicato in contumacia;
e ) lâavviso che lâimputato ha facoltĂ di nominare un difensore di fiducia e che, in mancanza, sarĂ assistito da difensore di ufficio;
f ) lâavviso che il fascicolo relativo alle indagini preliminari è depositato presso la segreteria del pubblico ministero e che le parti e loro difensori hanno facoltĂ di prenderne visione e di estrarne copia.
3. La citazione deve essere sottoscritta, a pena di nullitĂ , dal pubblico ministero o dallâassistente giudiziario .
4. La citazione è notificata, a cura dellâufficiale giudiziario, allâimputato, al suo difensore e alla parte offesa almeno trenta giorni prima della data dellâudienza .
5. La citazione a giudizio è depositata nella segreteria del pubblico ministero unitamente al fascicolo contenente la documentazione relativa alle indagini espletate, il corpo del reato e le cose pertinenti al reato, qualora non debbano essere custoditi altrove.
6. La citazione è nulla se lâimputato non è identificato in modo certo ovvero se manca o è insufficiente lâindicazione di uno dei requisiti previsti dal comma 2, lettere c ), d ) ed e ).
Rubrica sostituita dallâarticolo 17 del D.L. 27 luglio 2005, n. 144, convertito in legge.
Comma sostituito dallâarticolo 17 del D.L. 27 luglio 2005, n. 144, convertito in legge.
Articolo 20 bis
Presentazione immediata a giudizio dellâimputato in casi particolari .
1. Per i reati procedibili dâufficio, in caso di flagranza di reato ovvero quando la prova è evidente, la polizia giudiziaria chiede al pubblico ministero lâautorizzazione a presentare immediatamente lâimputato a giudizio dinanzi al giudice di pace.
2. La richiesta di cui al comma 1, depositata presso la segreteria del pubblico ministero, contiene:
a) le generalitĂ dellâimputato e del suo difensore, ove nominato;
b) lâindicazione delle persone offese dal reato;
c) la descrizione, in forma chiara e precisa, del fatto che si addebita allâimputato, con lâindicazione degli articoli di legge che si assumono violati;
d) lâindicazione delle fonti di prova a sostegno della richiesta, nonchĂŠ le generalitĂ dei testimoni e dei consulenti tecnici, con espressa indicazione delle circostanze su cui deve vertere lâesame;
e) la richiesta di fissazione dellâudienza per procedere nei confronti delle persone citate a giudizio.
3. Salvo che ritenga di richiedere lâarchiviazione, il pubblico ministero autorizza la presentazione immediata nei quindici giorni successivi, indicando la data e lâora del giudizio dinanzi al giudice di pace e nominando un difensore dâufficio allâimputato che ne è privo. Se non ritiene sussistere i presupposti per la presentazione immediata o se ritiene la richiesta manifestamente infondata ovvero presentata dinanzi ad un giudice di pace incompetente per territorio, il pubblico ministero provvede ai sensi dellâarticolo 25, comma 2.
4. Lâufficiale giudiziario notifica senza ritardo allâimputato e al suo difensore copia della richiesta di cui al comma 2 e dellâautorizzazione del pubblico ministero contenente:
a) lâavviso allâimputato che se non compare sarĂ giudicato in contumacia;
b) lâavviso allâimputato che ha diritto di nominare un difensore di fiducia e che in mancanza sarĂ assistito da difensore di ufficio;
c) lâavviso che il fascicolo relativo alle indagini è depositato presso la segreteria del pubblico ministero e che le parti e i loro difensori hanno facoltĂ di prenderne visione e di estrarne copia.
5. Si applica lâarticolo 20, comma 5.
Articolo inserito dallâarticolo 1, comma 17, lettera b), della legge 15 luglio 2009, n. 94.
Articolo 20 ter
Citazione contestuale dellâimputato in udienza in casi particolari .
1. Nei casi previsti dallâarticolo 20-bis, comma 1, quando ricorrono gravi e comprovate ragioni di urgenza che non consentono di attendere la fissazione dellâudienza ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, ovvero se lâimputato si trova a qualsiasi titolo sottoposto a misure di limitazione o privazione della libertĂ personale, la polizia giudiziaria formula altresĂŹ richiesta di citazione contestuale per lâudienza.
2. Se ritiene sussistere i presupposti di cui al comma 1, il pubblico ministero rinvia lâimputato direttamente dinanzi al giudice di pace con citazione per lâudienza contestuale allâautorizzazione di cui allâarticolo 20-bis, comma 3, primo periodo; altrimenti provvede ai sensi del comma 3, secondo periodo, del medesimo articolo.
3. Quando il pubblico ministero dispone la citazione ai sensi del comma 2, la polizia giudiziaria conduce lâimputato che si trova a qualsiasi titolo sottoposto a misure di limitazione o privazione della libertĂ personale direttamente dinanzi al giudice di pace per la trattazione del procedimento, salvo che egli espressamente rinunzi a partecipare allâudienza. Se lâimputato non si trova sottoposto a misure di limitazione o privazione della libertĂ personale, la polizia giudiziaria notifica immediatamente allo stesso la richiesta di cui al comma 1 e il provvedimento del pubblico ministero. Copia della richiesta e del provvedimento del pubblico ministero sono altresĂŹ comunicati immediatamente al difensore.
Articolo 21
Ricorso immediato al giudice.
1. Per i reati procedibili a querela è ammessa la citazione a giudizio dinanzi al giudice di pace della persona alla quale il reato è attribuito su ricorso della persona offesa.
2. Il ricorso deve contenere:
a ) lâindicazione del giudice;
b ) le generalitĂ del ricorrente e, se si tratta di persona giuridica o di associazione non riconosciuta, la denominazione dellâente, con lâindicazione del legale rappresentante;
c ) lâindicazione del difensore del ricorrente e la relativa nomina;
d ) lâindicazione delle altre persone offese dal medesimo reato delle quali il ricorrente conosca lâidentitĂ ;
e) le generalitĂ della persona citata a giudizio;
f ) la descrizione, in forma chiara e precisa, del fatto che si addebita alla persona citata a giudizio, con lâindicazione degli articoli di legge che si assumono violati;
g) i documenti di cui si chiede lâacquisizione;
h ) lâindicazione delle fonti di prova a sostegno della richiesta, nonchĂŠ delle circostanze su cui deve vertere lâesame dei testimoni e dei consulenti tecnici;
i ) la richiesta di fissazione dellâudienza per procedere nei confronti delle persone citate a giudizio.
3. Il ricorso deve essere sottoscritto dalla persona offesa o dal suo legale rappresentante e dal difensore. La sottoscrizione della persona offesa è autenticata dal difensore.
4. Nei casi previsti dagli articoli 120, secondo e terzo comma, e 121 del codice penale, il ricorso è sottoscritto, a seconda dei casi, dal genitore, dal tutore o dal curatore ovvero dal curatore speciale. Si osservano le disposizioni di cui allâart. 338 del codice di procedura penale.
5. La presentazione del ricorso produce gli stessi effetti della presentazione della querela.
Articolo 22
Presentazione del ricorso.
1. Il ricorso, previamente comunicato al pubblico ministero mediante deposito di copia presso la sua segreteria, è presentato, a cura del ricorrente, con la prova dellâavvenuta comunicazione, nella cancelleria del giudice di pace competente per territorio nel termine di tre mesi dalla notizia del fatto che costituisce reato.
2. Se per il medesimo fatto la persona offesa ha giĂ presentato querela, deve farne menzione nel ricorso, allegandone copia e depositando altra copia presso la segreteria del pubblico ministero.
3. Nel caso previsto dal comma 2, il giudice di pace dispone lâacquisizione della querela in originale.
4. Quando si procede in seguito a ricorso sono inapplicabili le diverse disposizioni che regolano la procedura ordinaria.
Articolo 23
Costituzione di parte civile.
1. La costituzione di parte civile deve avvenire, a pena di decadenza, con la presentazione del ricorso. La richiesta motivata di restituzione o di risarcimento del danno contenuta nel ricorso è equiparata a tutti gli effetti alla costituzione di parte civile.
Articolo 24
InammissibilitĂ del ricorso.
1. Il ricorso è inammissibile:
a ) se è presentato oltre il termine indicato dallâart. 22, comma 1;
b ) se risulta presentato fuori dei casi previsti;
c ) se non contiene i requisiti indicati nellâart. 21, comma 2, ovvero non risulta sottoscritto a norma dei commi 3 e 4 del medesimo articolo;
d ) se è insufficiente la descrizione del fatto o lâindicazione delle fonti di prova;
e ) se manca la prova dellâavvenuta comunicazione al pubblico ministero.
Articolo 25
Richieste del pubblico ministero.
1. Entro dieci giorni dalla comunicazione del ricorso il pubblico ministero presenta le sue richieste nella cancelleria del giudice di pace.
2. Se ritiene il ricorso inammissibile o manifestamente infondato, ovvero presentato dinanzi ad un giudice di pace incompetente per territorio, il pubblico ministero esprime parere contrario alla citazione altrimenti formula lâimputazione confermando o modificando lâaddebito contenuto nel ricorso.
Articolo 26
Provvedimenti del giudice di pace.
1. Decorso il termine indicato nellâart. 25, il giudice di pace, anche se il pubblico ministero non ha presentato richieste, provvede a norma dei commi 2, 3 e 4.
2. Se ritiene il ricorso inammissibile o manifestamente infondato, il giudice di pace ne dispone la trasmissione al pubblico ministero per lâulteriore corso del procedimento.
3. Se il ricorso risulta presentato per un reato che appartiene alla competenza di altro giudice, il giudice di pace ne dispone, con ordinanza, la trasmissione al pubblico ministero.
4. Se riconosce la propria incompetenza per territorio, il giudice di pace la dichiara con ordinanza e restituisce gli atti al ricorrente che, nel termine di venti giorni, ha facoltĂ di reiterare il ricorso davanti al giudice competente. Lâinosservanza del termine è causa di inammissibilitĂ del ricorso.
Articolo 27
Decreto di convocazione delle parti.
1. Se non deve provvedere ai sensi dellâart. 26, il giudice di pace, entro venti giorni dal deposito del ricorso, convoca le parti in udienza con decreto.
2. Tra il giorno del deposito del ricorso e lâudienza non devono intercorrere piĂš di novanta giorni.
3. Il decreto contiene:
a ) lâindicazione del giudice che procede, nonchĂŠ del luogo, del giorno e dellâora della comparizione;
b ) le generalitĂ della persona nei cui confronti è stato presentato il ricorso, con lâinvito a comparire e lâavvertimento che non comparendo sarĂ giudicato in contumacia;
c ) lâavviso che ha facoltĂ di nominare un difensore di fiducia e che, in mancanza, sarĂ assistito dal difensore di ufficio nominato nel decreto;
d ) la trascrizione dellâimputazione;
e ) la data e la sottoscrizione del giudice e dellâausiliario che lâassiste.
4. Il decreto, unitamente al ricorso, è notificato, a cura del ricorrente, al pubblico ministero, alla persona citata in giudizio e al suo difensore almeno venti giorni prima dellâudienza. Entro lo stesso termine il ricorrente notifica il decreto alle altre persone offese di cui conosca lâidentitĂ .
5. La convocazione è nulla se lâimputato non è identificato in modo certo ovvero se manca o è insufficiente lâindicazione di uno dei requisiti previsti dal comma 3, lettere a ), b ), c ) e d ).
Articolo 28
PluralitĂ di persone offese.
1. Il ricorso presentato da una fra piĂš persone offese non impedisce alle altre di intervenire nel processo, con lâassistenza di un difensore e con gli stessi diritti che spettano al ricorrente principale.
2. Le persone offese intervenute possono costituirsi parte civile prima della dichiarazione di apertura del dibattimento.
3. La mancata comparizione delle persone offese, alle quali il decreto sia stato regolarmente notificato ai sensi dellâart. 27, comma 4, equivale a rinuncia al diritto di querela ovvero alla remissione della querela qualora sia stata giĂ presentata.
Capo IV
Giudizio.
Articolo 29
Udienza di comparizione.
1. Almeno sette giorni prima della data fissata per lâudienza di comparizione, il pubblico ministero o la persona offesa nel caso previsto dallâart. 21, depositano nella cancelleria del giudice di pace lâatto di citazione a giudizio con le relative notifiche.
2. Fuori dei casi previsti dagli articoli 20 e 21, le parti che intendono chiedere lâesame dei testimoni periti o consulenti tecnici nonchĂŠ delle persone indicate nellâart. 210 del codice di procedura penale, devono, a pena di inammissibilitĂ , almeno sette giorni prima della data fissata per lâudienza di comparizione, depositare in cancelleria le liste con lâindicazione delle circostanze su cui deve vertere lâesame.
3. Nei casi in cui occorre rinnovare la convocazione o la citazione a giudizio ovvero le relative notificazioni, vi provvede il giudice di pace, anche dâufficio.
4. Il giudice, quando il reato è perseguibile a querela, promuove la conciliazione tra le parti. In tal caso, qualora sia utile per favorire la conciliazione, il giudice può rinviare lâudienza per un periodo non superiore a due mesi e, ove occorra, può avvalersi anche dellâattivitĂ di mediazione di centri e strutture pubbliche o private presenti sul territorio. In ogni caso, le dichiarazioni rese dalle parti nel corso dellâattivitĂ di conciliazione non possono essere in alcun modo utilizzate ai fini della deliberazione.
5. In caso di conciliazione è redatto processo verbale attestante la remissione di querela o la rinuncia al ricorso di cui allâart. 21 e la relativa accettazione. La rinuncia al ricorso produce gli stessi effetti della remissione della querela.
6. Prima della dichiarazione di apertura del dibattimento lâimputato può presentare domanda di oblazione.
7. Dopo la dichiarazione di apertura del dibattimento, se può procedersi immediatamente al giudizio, il giudice ammette le prove richieste escludendo quelle vietate dalla legge, superflue o irrilevanti e invita le parti ad indicare gli atti da inserire nel fascicolo per il dibattimento, provvedendo a norma dellâart. 431 del codice di procedura penale. Le parti possono concordare lâacquisizione al fascicolo del dibattimento di atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero, della documentazione relativa allâattivitĂ di investigazione difensiva, nonchĂŠ della documentazione allegata al ricorso di cui allâart. 21.
8. Se occorre fissare altra udienza per il giudizio, il giudice autorizza ciascuna parte alla citazione dei propri testimoni o consulenti tecnici, escludendo le testimonianze vietate dalla legge e quelle manifestamente sovrabbondanti. La parte che omette la citazione decade dalla prova.
Articolo 30
Udienza di comparizione a seguito di ricorso al giudice da parte della persona offesa.
1. La mancata comparizione allâudienza del ricorrente o del suo procuratore speciale non dovuta ad impossibilitĂ a comparire per caso fortuito o forza maggiore determina lâimprocedibilitĂ del ricorso, salvo che lâimputato o la persona offesa intervenuta e che abbia presentato querela chieda che si proceda al giudizio.
2. Con lâordinanza con cui dichiara lâimprocedibilitĂ del ricorso ai sensi del comma 1, il giudice di pace condanna il ricorrente alla rifusione delle spese processuali, nonchĂŠ al risarcimento dei danni in favore della persona citata in giudizio che ne abbia fatto domanda.
3. Se il reato contestato nellâimputazione non rientra tra quelli per cui è ammessa la citazione a giudizio su istanza della persona offesa, il giudice di pace trasmette gli atti al pubblico ministero, salvo che lâimputato chieda che si proceda ugualmente al giudizio.
Articolo 31
Fissazione di nuova udienza a seguito di impossibilitĂ a comparire.
1. In caso di dichiarazione di improcedibilitĂ ai sensi dellâart. 30, comma 1, il ricorrente può presentare istanza di fissazione di nuova udienza se prova che la mancata comparizione è stata dovuta a caso fortuito o a forza maggiore.
2. Lâistanza è presentata al giudice di pace entro dieci giorni dalla cessazione del fatto costituente caso fortuito o forza maggiore. Il termine è stabilito a pena di decadenza.
3. Se accoglie lâistanza, il giudice di pace convoca le parti, per una nuova udienza ai sensi dellâart. 27, invitando il ricorrente a provvedere alle notifiche a norma del comma 4 dello stesso articolo.
4. Contro il decreto motivato che respinge la richiesta di fissazione di nuova udienza può essere proposto ricorso al tribunale in composizione monocratica, ehe decide con ordinanza inoppugnabile.
Articolo 32
Dibattimento.
1. Sullâaccordo delle parti, lâesame dei testimoni, dei periti, dei consulenti tecnici e delle parti private può essere condotto dal giudice sulla base delle domande e delle contestazioni proposte dal pubblico ministero e dai difensori.
2. Terminata lâacquisizione delle prove, il giudice, se risulta assolutamente necessario, può disporre anche dâufficio lâassunzione di nuovi mezzi di prova, compresi quelli relativi agli atti acquisiti a norma dellâart. 29, comma 7.
3. Il verbale dâudienza, di regola, è redatto solo in forma riassuntiva.
4. La motivazione della sentenza è redatta dal giudice in forma abbreviata e depositata nel termine di quindici giorni dalla lettura del dispositivo. Il giudice può dettare la motivazione direttamente a verbale.
5. In caso di impedimento del giudice la sentenza è sottoscritta dal presidente del tribunale, previa menzione della causa di sostituzione.
Articolo 32 bis
Svolgimento del giudizio a presentazione immediata .
1. Nel corso del giudizio a presentazione immediata di cui agli articoli 20-bis e 20-ter si osservano le disposizioni dellâarticolo 32.
2. La persona offesa e i testimoni possono essere citati anche oralmente dallâufficiale giudiziario nel corso del giudizio a presentazione immediata di cui allâarticolo 20-bis. Nel corso del giudizio a citazione contestuale di cui allâarticolo 20-ter la persona offesa e i testimoni possono essere citati anche oralmente dallâufficiale giudiziario ovvero dalla polizia giudiziaria.
3. Il pubblico ministero, lâimputato e la parte civile presentano direttamente a dibattimento i propri testimoni e consulenti tecnici.
4. Il pubblico ministero dĂ lettura dellâimputazione.
5. Lâimputato è avvisato della facoltĂ di chiedere un termine a difesa non superiore a sette giorni. Quando lâimputato si avvale di tale facoltĂ , il dibattimento è sospeso fino allâudienza immediatamente successiva alla scadenza del termine. Nel caso previsto dallâarticolo 20-ter, il termine non può essere superiore a quarantotto ore.
Articolo 33
Sentenza di condanna alla pena della permanenza domiciliare.
1. Subito dopo la pronuncia della sentenza di condanna alla pena della permanenza domiciliare, lâimputato o il difensore munito di procura speciale possono chiedere lâesecuzione continuativa della pena.
2. Il giudice, se ritiene di poter applicare in luogo della permanenza domiciliare la pena del lavoro di pubblica utilitĂ , indica nella sentenza il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilitĂ che può essere richiesto dallâimputato o dal difensore munito di procura speciale.
3. Nel caso in cui lâimputato o il difensore formulino le richieste di cui ai commi 1 e 2, il giudice può fissare una nuova udienza a distanza di non piĂš di dieci giorni, sempre che sussistano giustificati motivi.
4. Acquisite le richieste, il giudice integra il dispositivo della sentenza e ne dĂ lettura.
Capo V
Definizioni alternative del procedimento.
Articolo 34
Esclusione della procedibilitĂ nei casi di particolare tenuitĂ del fatto.
1. Il fatto è di particolare tenuitĂ quando, rispetto allâinteresse tutelato, lâesiguitĂ del danno o del pericolo che ne è derivato, nonchĂŠ la sua occasionalitĂ e il grado della colpevolezza non giustificano lâesercizio dellâazione penale, tenuto conto altresĂŹ del pregiudizio che lâulteriore corso del procedimento può recare alle esigenze di lavoro, di studio, di famiglia o di salute della persona sottoposta ad indagini o dellâimputato.
2. Nel corso delle indagini preliminari, il giudice dichiara con decreto dâarchiviazione non doversi procedere per la particolare tenuitĂ del fatto, solo se non risulta un interesse della persona offesa alla prosecuzione del procedimento.
3. Se è stata esercitata lâazione penale, la particolare tenuitĂ del fatto può essere dichiarata con sentenza solo se lâimputato e la persona offesa non si oppongono.
Articolo 35
Estinzione del reato conseguente a condotte riparatorie.
1. Il giudice di pace, sentite le parti e lâeventuale persona offesa, dichiara con sentenza estinto il reato, enunciandone la causa nel dispositivo, quando lâimputato dimostra di aver proceduto, prima dellâudienza di comparizione, alla riparazione del danno cagionato dal reato, mediante le restituzioni o il risarcimento, e di aver eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato.
2. Il giudice di pace pronuncia la sentenza di estinzione del reato di cui al comma 1, solo se ritiene le attivitĂ risarcitorie e riparatorie idonee a soddisfare le esigenze di riprovazione del reato e quelle di prevenzione.
3. Il giudice di pace può disporre la sospensione del processo, per un periodo non superiore a tre mesi, se lâimputato chiede nellâudienza di comparizione di poter provvedere agli adempimenti di cui al comma 1 e dimostri di non averlo potuto fare in precedenza; in tal caso, il giudice può imporre specifiche prescrizioni.
4. Con lâordinanza di sospensione, il giudice incarica un ufficiale di polizia giudiziaria o un operatore di servizio sociale dellâente locale di verificare lâeffettivo svolgimento delle attivitĂ risarcitorie e riparatorie, fissando nuova udienza ad una data successiva al termine del periodo di sospensione.
5. Qualora accerti che le attivitĂ risarcitorie o riparatorie abbiano avuto esecuzione, il giudice, sentite le parti e lâeventuale persona offesa, dichiara con sentenza estinto il reato enunciandone la causa nel dispositivo.
6. Quando non provvede ai sensi dei commi 1 e 5, il giudice dispone la prosecuzione del procedimento.
Capo VI
Disposizioni sulle impugnazioni.
Articolo 36
Impugnazione del pubblico ministero.
1. Il pubblico ministero può proporre appello contro le sentenze di condanna del giudice di pace che applicano una pena diversa da quella pecuniaria .
2. Il pubblico ministero può proporre ricorso per cassazione contro le sentenze del giudice di pace.
Comma cosĂŹ modificato dallâarticolo 9 della legge 20 febbraio 2006, n. 46.
Articolo 37
Impugnazione dellâimputato.
1. Lâimputato può proporre appello contro le sentenze di condanna del giudice di pace che applicano una pena diversa da quella pecuniaria; può proporre appello anche contro le sentenze che applicano la pena pecuniaria se impugna il capo relativo alla condanna, anche generica, al risarcimento del danno.
2. Lâimputato può proporre ricorso per cassazione contro le sentenze di condanna del giudice di pace che applicano la sola pena pecuniaria e contro le sentenze di proscioglimento.
Articolo 38
Impugnazione del ricorrente che ha chiesto la citazione a giudizio dellâimputato.
1. Il ricorrente che ha chiesto la citazione a giudizio dellâimputato a norma dellâart. 21 può proporre impugnazione, anche agli effetti penali, contro la sentenza di proscioglimento del giudice di pace negli stessi casi in cui è ammessa lâimpugnazione da parte del pubblico ministero.
2. Con il provvedimento che rigetta o dichiara inammissibile lâimpugnazione, il ricorrente è condannato alla rifusione delle spese processuali sostenute dallâimputato e dal responsabile civile. Se vi è colpa grave, il ricorrente può essere condannato al risarcimento dei danni causati allâimputato e al responsabile civile.
Articolo 39
Giudizio di appello.
1. Competente per il giudizio di appello è il tribunale del circondario in cui ha sede il giudice di pace che ha pronunciato la sentenza impugnata. Il tribunale giudica in composizione monocratica.
2. Oltre che nei casi previsti dallâart. 604 del codice di procedura penale, il giudice dâappello dispone lâannullamento della sentenza impugnata, disponendo la trasmissione degli atti al giudice di pace, anche quando lâimputato, contumace in primo grado, prova di non essere potuto comparire per caso fortuito o per forza maggiore o per non avere avuto conoscenza del provvedimento di citazione a giudizio, sempre che in tal caso il fatto non sia dovuto a sua colpa, ovvero, quando lâatto di citazione per il giudizio di primo grado è stato notificato mediante consegna al difensore nei casi previsti dagli articoli 159, 161, comma 4, e 169 del codice di procedura penale, non si sia sottratto volontariamente alla conoscenza degli atti del procedimento.
Articolo 39 bis 2
(Ricorso per cassazione).
Art. 39-bis
1. Contro le sentenze pronunciate in grado dâappello il ricorso per cassazione può essere proposto soltanto per i motivi di cui allâarticolo 606, comma 1, lettere a), b) e c), del codice di procedura penale.
Articolo 41
Procedimento di esecuzione.
1. Salvo quanto previsto nel comma 2, nel procedimento di esecuzione davanti al giudice di pace si osservano le disposizioni di cui allâart. 666 del codice di procedura penale.
2. Contro il decreto del giudice di pace che dichiara inammissibile la richiesta formulata nel procedimento di esecuzione e contro lâordinanza che decide sulla richiesta, lâinteressato può proporre, entro quindici giorni dalla notifica del provvedimento, ricorso per motivi di legittimitĂ al tribunale in composizione monocratica nel cui circondario ha sede il giudice di pace.
3. Il tribunale decide con ordinanza non impugnabile. Si osservano disposizioni di cui allâart. 127 del codice di procedura penale.
Articolo 42
Esecuzione delle pene pecuniarie.
[ 1. Le condanne a pena pecuniaria si eseguono a norma dellâart. 660 del codice di procedura penale, ma lâaccertamento della effettiva insolvibilitĂ del condannato è svolto dal giudice di pace competente per lâesecuzione che adotta altresĂŹ i provvedimenti in ordine alla rateizzazione, ovvero alla conversione della pena pecuniaria. ]
Articolo 43
Esecuzione della pena della permanenza domiciliare e del lavoro di pubblica utilitĂ .
1. La sentenza penale irrevocabile è trasmessa per estratto a cura della cancelleria al pubblico ministero del circondario ove ha sede lâufficio del giudice individuato in base allâart. 40.
2. Il pubblico ministero, emesso lâordine di esecuzione, lo trasmette immediatamente, unitamente allâestratto della sentenza di condanna contenente le modalitĂ di esecuzione della pena, allâufficio di pubblica sicurezza del comune in cui il condannato risiede o, in mancanza di questo, al comando dellâArma dei carabinieri territorialmente competente.
3. Appena ricevuto il provvedimento di cui al comma che precede, lâorgano di polizia ne consegna copia al condannato ingiungendogli di attenersi alle prescrizioni in esso contenute. Qualora il condannato sia detenuto o internato, copia dellâordine di esecuzione è notificato altresĂŹ al direttore dellâistituto o della sezione il quale informa anticipatamente lâorgano di polizia della dimissione del condannato. In tal caso, la pena comincia a decorrere dal primo giorno di permanenza domiciliare o di lavoro sostitutivo successivo a quello della dimissione.
Articolo 44
Modifica delle modalitĂ di esecuzione della permanenza domiciliare e del lavoro di pubblica utilitĂ .
1. Le modalitĂ di esecuzione della permanenza domiciliare e del divieto di cui allâart. 53, comma 3, eventualmente imposto, nonchĂŠ del lavoro di pubblica utilitĂ , stabilite nella sentenza emessa dal giudice possono essere modificate per motivi di assoluta necessitĂ dal giudice osservando le disposizioni dellâart. 666 del codice di procedura penale.
2. La richiesta di modifica non sospende lâesecuzione delle pene; in caso di assoluta urgenza, le modifiche possono essere adottate con provvedimento provvisorio revocabile nelle fasi successive del procedimento.
Articolo 45
Certificati del casellario giudiziale richiesti dal privato.
[ 1. Nei certificati del casellario giudiziale rilasciati a norma dellâart. 689 del codice di procedura penale non sono riportate le iscrizioni relative alle sentenze emesse dal giudice di pace. ]
Articolo 46
Eliminazione dal casellario giudiziale delle iscrizioni relative a sentenze del giudice di pace in materia penale.
[ 1. Fermo quanto previsto dallâart. 687 del codice di procedura penale, sono altresĂŹ eliminate le iscrizioni relative:
a ) alle sentenze del giudice di pace di proscioglimento per difetto di imputabilità , trascorsi tre anni dal giorno in cui la sentenza è divenuta irrevocabile;
b ) alle sentenze del giudice di pace di condanna, trascorsi cinque anni dal giorno in cui la sanzione è stata eseguita se è stata inflitta la pena pecuniaria, o dieci anni se è stata inflitta una pena diversa sempre che nei periodi indicati non sia stato commesso un ulteriore reato. ]
Capo VIII
Norme di coordinamento e di attuazione.
Articolo 47
Modifica allâart. 6 del codice di procedura penale.
1. Nellâarticolo 6 del codice di procedura penale, dopo le parole âalla competenza della corte di assiseâ sono aggiunte le seguenti â o del giudice di paceâ..
Articolo 48
Competenza del giudice di pace dichiarata da altro giudice.
1. In ogni stato e grado del processo, se il giudice ritiene che il reato appartiene alla competenza del giudice di pace, lo dichiara con sentenza e ordina la trasmissione degli atti al pubblico ministero. Le prove acquisite dal giudice incompetente sono utilizzabili nel processo davanti al giudice di pace.
Articolo 49
Citazione a giudizio .
1. Ai fini dellâemissione della citazione a giudizio di cui allâart. 20, il pubblico ministero richiede al giudice di pace di indicare il giorno e lâora della comparizione.
2. La richiesta del pubblico ministero e lâindicazione del giudice di pace sono comunicate anche con mezzi telematici.
Rubrica sostituita dallâarticolo 17 del D.L. 27 luglio 2005, n. 144, convertito con modificazioni dalla Legge 31 luglio 2005, n. 155.
Articolo 50
Delegati del procuratore della Repubblica nel procedimento penale davanti al giudice di pace.
1. Nei procedimenti penali davanti al giudice di pace, le funzioni del pubblico ministero possono essere svolte, per delega del procuratore della Repubblica presso il tribunale ordinario:
a) nellâudienza dibattimentale, da uditori giudiziari, da vice procuratori onorari addetti allâufficio, da personale in quiescenza da non piĂš di due anni che nei cinque anni precedenti abbia svolto le funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria, o da laureati in giurisprudenza che frequentano il secondo anno della scuola biennale di specializzazione per le professioni legali di cui allâ articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398;
b ) per gli atti del pubblico ministero previsti dagli articoli 15 e 25, da vice procuratori onorari addetti allâufficio;
c ) nei procedimenti in camera di consiglio di cui allâart. 127 del codice di procedura penale, nei procedimenti di esecuzione ai fini dellâintervento di cui allâart. 655, comma 2, del medesimo codice, e nei procedimenti di opposizione al decreto del pubblico ministero di liquidazione del compenso ai periti, consulenti tecnici e traduttori ai sensi dellâart. 11 della legge 8 luglio 1980, n. 319, da vice procuratori onorari addetti allâufficio.
2. Nei casi indicati nel comma 1, la delega è conferita in relazione ad una determinata udienza o a un singolo procedimento.
3. La delega è revocabile nei soli casi in cui il codice di procedura penale prevede la sostituzione del pubblico ministero.
4. Si osservano le disposizioni di cui allâart. 162, commi 1, 3 e 4, del decreto legislativo 25 luglio 1989, n. 271.
Articolo 51
Disposizioni regolamentari e sulla tenuta dei registri.
1. Con regolamento emanato ai sensi dellâart. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centocinquanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto legislativo, il Ministro della giustizia adotta le disposizioni regolamentari relative ai procedimenti penali davanti al giudice di pace, che concernono:
a ) le modalitĂ di formazione e tenuta dei fascicoli degli uffici giudiziari;
[ b ) il rilascio da parte degli uffici dei giudici di pace dei certificati del casellario giudiziale di cui allâart. 689 del codice di procedura penale; ]
c ) le altre attivitĂ necessarie per lâattuazione del presente decreto legislativo.
2. Il parere del Consiglio di Stato sul regolamento previsto nel comma 1 è reso entro trenta giorni dalla richiesta.
3. La disciplina sulla tenuta in forma automatizzata dei registri e delle altre forme di registrazione in materia penale è adottata con decreto del Ministro della giustizia.
Titolo II
SANZIONI APPLICABILI DAL GIUDICE DI PACE
Articolo 52
Sanzioni.
1. Ai reati attribuiti alla competenza del giudice di pace per i quali è prevista la sola pena della multa o dellâammenda continuano ad applicarsi le pene pecuniarie vigenti.
2. Per gli altri reati di competenza del giudice di pace le pene sono cosĂŹ modificate:
a ) quando il reato è punito con la pena della reclusione o dellâarresto alternativa a quella della multa o dellâammenda, si applica la pena pecuniaria della specie corrispondente da lire cinquecentomila a cinque milioni; se la pena detentiva è superiore nel massimo a sei mesi, si applica la predetta pena pecuniaria o la pena della permanenza domiciliare da sei giorni a trenta giorni ovvero la pena del lavoro di pubblica utilitĂ per un periodo da dieci giorni a tre mesi;
b ) quando il reato è punito con la sola pena della reclusione o dellâarresto, si applica la pena pecuniaria della specie corrispondente da lire un milione a cinque milioni o la pena della permanenza domiciliare da quindici giorni a quarantacinque giorni ovvero la pena del lavoro di pubblica utilitĂ da venti giorni a sei mesi;
c ) quando il reato è punito con la pena della reclusione o dellâarresto congiunta con quella della multa o dellâammenda, si applica la pena pecuniaria della specie corrispondente da lire un milione e cinquecentomila a cinque milioni o la pena della permanenza domiciliare da venti giorni a quarantacinque giorni ovvero la pena del lavoro di pubblica utilitĂ da un mese a sei mesi.
3. Nei casi di recidiva reiterata infraquinquennale, il giudice applica la pena della permanenza domiciliare o quella del lavoro di pubblica utilitĂ , salvo che sussistano circostanze attenuanti ritenute prevalenti o equivalenti.
4. La disposizione del comma 3 non si applica quando il reato è punito con la sola pena pecuniaria nonchĂŠ nellâipotesi indicata nel primo periodo della lettera a ) del comma 2.
Articolo 53
Obbligo di permanenza domiciliare.
1. La pena della permanenza domiciliare comporta lâobbligo di rimanere presso la propria abitazione o in altro luogo di privata dimora ovvero in un luogo di cura, assistenza o accoglienza nei giorni di sabato e domenica; il giudice, avuto riguardo alle esigenze familiari, di lavoro, di studio o di salute del condannato, può disporre che la pena venga eseguita in giorni diversi della settimana ovvero, a richiesta del condannato, continuativamente.
2. La durata della permanenza domiciliare non può essere inferiore a sei giorni NÊ superiore a quarantacinque; il condannato non è considerato in stato di detenzione.
3. Il giudice può altresĂŹ imporre al condannato, valutati i criteri di cui allâart. 133, comma secondo, del codice penale, il divieto di accedere a specifici luoghi nei giorni in cui non è obbligato alla permanenza domiciliare, tenuto conto delle esigenze familiari, di lavoro, di studio o di salute del condannato.
4. Il divieto non può avere durata superiore al doppio della durata massima della pena della permanenza domiciliare e cessa in ogni caso quando è stata interamente scontata la pena della permanenza domiciliare.
Articolo 54
Lavoro di pubblica utilitĂ .
1. Il giudice di pace può applicare la pena del lavoro di pubblica utilitĂ solo su richiesta dellâimputato.
2. Il lavoro di pubblica utilità non può essere inferiore a dieci giorni NÊ superiore a sei mesi e consiste nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato.
3. LâattivitĂ viene svolta nellâambito della provincia in cui risiede il condannato e comporta la prestazione di non piĂš di sei ore di lavoro settimanale da svolgere con modalitĂ e tempi che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute del condannato. Tuttavia, se il condannato lo richiede, il giudice può ammetterlo a svolgere il lavoro di pubblica utilitĂ per un tempo superiore alle sei ore settimanali .
4. La durata giornaliera della prestazione non può comunque oltrepassare le otto ore.
5. Ai fini del computo della pena, un giorno di lavoro di pubblica utilitĂ consiste nella prestazione, anche non continuativa, di due ore di lavoro.
6. Fermo quanto previsto dal presente articolo, le modalitĂ di svolgimento del lavoro di pubblica utilitĂ sono determinate dal Ministro della giustizia con decreto dâintesa con la Conferenza unificata di cui allâart. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 .
La Corte Costituzionale, con sentenza 5 luglio 2013, n. 179 (in Gazz. Uff., 10 luglio, n. 28), ha dichiarato lâillegittimitĂ costituzionale del presente comma nella parte in cui non prevede che, ÂŤSe il condannato lo richiede, il giudice può ammetterlo a svolgere il lavoro di pubblica utilitĂ fuori dallâambito della provincia in cui risiedeÂť.
Per lâattuazione del presente comma vedi D.M. 26 marzo 2001.
Vedi deroga di cui allâarticolo 73 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
Articolo 55
Conversione delle pene pecuniarie.
1. Per i reati di competenza del giudice di pace, la pena pecuniaria non eseguita per insolvibilitĂ del condannato si converte, a richiesta del condannato, in lavoro sostitutivo da svolgere per un periodo non inferiore ad un mese e non superiore a sei mesi con le modalitĂ indicate nellâart. 54.
2. Ai fini della conversione un giorno di lavoro sostitutivo equivale a lire venticinquemila di pena pecuniaria.
3. Il condannato può sempre far cessare la pena del lavoro sostitutivo pagando la pena pecuniaria, dedotta la somma corrispondente alla durata del lavoro prestato.
4. Quando è violato lâobbligo del lavoro sostitutivo conseguente alla conversione della pena pecuniaria, la parte di lavoro non ancora eseguito si converte nellâobbligo di permanenza domiciliare secondo i criteri di ragguaglio indicati nel comma 6.
5. Se il condannato non richiede di svolgere il lavoro sostitutivo, le pene pecuniarie non eseguite per insolvibilitĂ si convertono nellâobbligo di permanenza domiciliare con le forme e nei modi previsti dallâart. 53, comma 1, in questo caso non è applicabile al condannato il divieto di cui allâart. 53, comma 3.
6. Ai fini della conversione un giorno di permanenza domiciliare equivale a lire cinquantamila di pena pecuniaria e la durata della permanenza non può essere superiore a quarantacinque giorni.
Articolo 56
Violazione degli obblighi.
1. Il condannato che senza giusto motivo si allontana dai luoghi in cui è obbligato a permanere o che non si reca nel luogo in cui deve svolgere il lavoro di pubblica utilità o che lo abbandona è punito con la reclusione fino ad un anno.
2. Alla stessa pena soggiace il condannato che viola reiteratamente senza giusto motivo gli obblighi o i divieti inerenti alle pene della permanenza domiciliare o del lavoro di pubblica utilitĂ .
3. In caso di condanna non sono applicabili le sanzioni sostitutive previste dagli articoli 53 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Articolo 57
Competenza.
1. La competenza per il delitto di cui allâart. 56 è attribuita al tribunale in composizione monocratica.
Articolo 58
Effetti delle sanzioni e criteri di ragguaglio.
1. Per ogni effetto giuridico la pena dellâobbligo di permanenza domiciliare e il lavoro di pubblica utilitĂ si considerano come pena detentiva della specie corrispondente a quella della pena originaria.
2. Quando per qualsiasi effetto giuridico si deve eseguire un ragguaglio tra la pena detentiva e le pene di cui agli articoli 53 e 54, un giorno di pena detentiva equivale a due giorni di permanenza domiciliare o tre giorni di lavoro di pubblica utilitĂ .
3. Un giorno di pena detentiva equivale a lire settantacinquemila di pena pecuniaria irrogata in luogo della pena detentiva a norma dellâart. 52.
4. In deroga a quanto stabilito nellâart. 78, primo comma, n. 3), del codice penale, la pena della multa o dellâammenda non può comunque eccedere la somma di lire quindici milioni, ovvero la somma di lire sessanta milioni se il giudice si vale della facoltĂ di aumento indicata nel secondo comma dellâart. 133- bis dello stesso codice.
Articolo 59
Controllo sullâosservanza delle sanzioni dellâobbligo di permanenza domiciliare e del lavoro di pubblica utilitĂ .
1. Lâufficio di pubblica sicurezza del luogo di esecuzione della pena o, in mancanza dellâufficio di pubblica sicurezza, il comando dellâArma dei carabinieri territorialmente competente effettua il controllo sullâosservanza degli obblighi connessi alla pena dellâobbligo di permanenza domiciliare o del lavoro di pubblica utilitĂ con le modalitĂ stabilite dallâart. 65, commi primo e secondo, della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto applicabile.
Articolo 60
Esclusione della sospensione condizionale della pena.
1. Le disposizioni di cui agli articoli 163 e seguenti del codice penale, relative alla sospensione condizionale della pena, non si applicano alle pene irrogate dal giudice di pace.
Articolo 61
Interruzione della prescrizione.
1. Il corso della prescrizione per i reati attribuiti alla cognizione del giudice di pace e interrotto, oltre che dagli atti indicati nellâart. 160 del codice penale, dalla citazione a giudizio disposta dalla polizia giudiziaria, dal decreto di convocazione delle parti emesso dal giudice di pace.
Articolo 62
InapplicabilitĂ delle altre misure sostitutive della detenzione.
1. Le sanzioni sostitutive previste dagli articoli 53 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689, non si applicano ai reati di competenza del giudice di pace.
Articolo 62 bis
Espulsione a titolo di sanzione sostitutiva .
1. Nei casi stabiliti dalla legge, il giudice di pace applica la misura sostitutiva di cui allâarticolo 16 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
Titolo III
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Articolo 63
Norme applicabili da parte di giudici diversi.
1. Nei casi in cui i reati indicati nellâart. 4, commi 1 e 2, sono giudicati da un giudice diverso dal giudice di pace, si osservano le disposizioni del titolo II del presente decreto legislativo, nonchĂŠ, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 33, 34, 35, 43 e 44.
[ 2. Nei certificati del casellario giudiziale rilasciati a norma dellâart. 689 del codice di procedura penale non sono riportate le iscrizioni relative ai reati di cui al comma 1; si osservano, altresĂŹ, le disposizioni dellâart. 46. ]
Articolo 64
Norma transitoria.
1. Le norme del presente decreto legislativo si applicano ai procedimenti relativi ai reati indicati nellâart. 4, commi 1 e 2, commessi dopo la sua entrata in vigore.
2. Ferma lâapplicabilitĂ dellâart. 2, comma terzo, del codice penale, nei procedimenti relativi a reati commessi prima della data di entrata in vigore del presente decreto legislativo si osservano le disposizioni dellâart. 63, comma 1; quando si tratta di reati commessi dopo la pubblicazione del presente decreto si osservano anche le disposizioni del titolo I se alla data di entrata in vigore non è ancora avvenuta lâiscrizione della notizia di reato .
Articolo 65
Entrata in vigore.
1. Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno 2 gennaio 2002






