Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 febbraio 2013
(Gazz. Uff., 25 marzo 2013, n. 71)
Art. 1
1. A titolo di anticipazione della programmazione dei flussi dâingresso dei lavoratori non comunitari stagionali per lâanno 2013, sono ammessi in Italia, in via di programmazione transitoria per motivi di lavoro subordinato stagionale, i cittadini non comunitari residenti allâestero entro una quota di 30.000 unitĂ , da ripartire tra le regioni e le province autonome a cura del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
2. La quota di cui al comma 1 riguarda i lavoratori subordinati stagionali non comunitari di Albania, Algeria, Bosnia-Herzegovina, Croazia, Egitto, Repubblica delle Filippine, Gambia, Ghana, India, Kosovo, Repubblica ex Jugoslava di Macedonia, Marocco, Mauritius, Moldavia, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Ucraina, Tunisia.
3. Nellâambito della quota di cui al comma 1 è riservata una quota di 5.000 unitĂ per i lavoratori non comunitari, cittadini dei Paesi indicati al comma 2, che abbiano fatto ingresso in Italia per prestare lavoro subordinato stagionale per almeno due anni consecutivi e per i quali il datore di lavoro presenti richiesta di nulla osta pluriennale per lavoro subordinato stagionale.
Art. 2
Le disposizioni attuative relative allâapplicazione del presente decreto â con particolare riferimento al nulla osta al lavoro, alla sottoscrizione del contratto di soggiorno ed alla comunicazione obbligatoria di cui allâart. 9, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, con legge 28 novembre 1996, n. 608 â saranno definite, in unâottica di semplificazione, con apposita circolare congiunta del Ministero dellâinterno e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.




