Decreto del Ministero Dellâeconomia e delle Finanze 4 agosto 2015
Decreto del Ministero Dellâeconomia e delle Finanze 4 agosto 2015
Specifiche tecniche previste dallâarticolo 3, comma 3, del regolamento recante la disciplina dellâuso di strumenti informatici e telematici nel processo tributario in attuazione delle disposizioni contenute nellâarticolo 39, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
Art. 1
Definizioni
Ai fini del presente decreto, oltre alle definizioni contenute nellâart. 1 del regolamento, si intende:
a. âArea pubblicaâ: area del portale della Giustizia Tributaria che contiene le informazioni generali sui servizi, le novitĂ normative relative al processo tributario ed il servizio di registrazione al S.I.Gi.T.;
b. âArea riservataâ: area del portale della Giustizia Tributaria che contiene le pagine web accessibili ai soggetti abilitati che possono utilizzare i servizi del S.I.Gi.T.;
c. âCCITT Group IVâ: metodo di compressione delle immagini bitonali (bianco e nero) utilizzate nelle macchine FAX;
d. âDPIâ: la misura, espressa in punti per pollice, della risoluzione grafica di una periferica (monitor, stampante, scanner) o di una immagine;
e. âIENâ: Istituto Elettrotecnico Nazionale;
f. âLogâ: documento informatico contenente la registrazione cronologica di una o piĂš operazioni informatiche, generato automaticamente dal sistema informativo;
g. âPDFâ (Portable Document Format): documento informatico che mantiene la propria formattazione e viene visualizzato su qualsiasi dispositivo di output;
h. âPDF/Aâ: formato standard internazionale creato appositamente per lâarchiviazione nel lungo periodo di documenti informatici basato sul formato PDF;
i. âPDF/A-1aâ: livello di conformitĂ del PDF/A che indica la completa aderenza ai requisiti ISO 19005-1, compresi quelli relativi alle proprietĂ strutturali e semantiche di documenti;
j. âPDF/A-1bâ: livello di conformitĂ del PDF/A alla minima aderenza ai requisiti ISO 19005-1 per garantire che la riproduzione affidabile dellâaspetto visivo del documento sia conservabile nel lungo periodo, affinchĂŠ mantenga lo stesso aspetto anche quando verrĂ visualizzato o stampato in futuro;
k. âPortale della Giustizia Tributariaâ (di seguito denominato âPortaleâ): portale istituzionale dei servizi telematici della Giustizia Tributaria, reso disponibile dal dominio âgiustiziatributaria.gov.itâ, contenente le informazioni generali sui servizi, le novitĂ normative relative al processo tributario, le istruzioni operative per la registrazione al S.I.Gi.T. e per lâutilizzo delle funzionalitĂ presenti nel portale;
l. âRicevuta di accettazioneâ: ricevuta che attesta lâavvenuta trasmissione al S.I.Gi.T. e, in caso di esito positivo dei controlli, il momento del deposito ai fini del computo dei termini processuali, di cui agli art. 22 e 23 del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546;
m. âSistema di gestione informatica dei documentiâ (di seguito denominato Sistema documentale): sistema del Dipartimento delle Finanze di cui allâart. 52 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
n. âSistema Informativo della FiscalitĂ â: di seguito denominato âSIFâ indica lâinsieme delle risorse, degli apparati, degli strumenti, delle regole e delle relazioni, di cui dispongono le Strutture della FiscalitĂ per il perseguimento dei propri fini istituzionali;
o. âSistema Informativo della Giustizia Tributariaâ: di seguito denominato âS.I.Gi.T.â;
p. âSistema Pubblico per la gestione dellâIdentitĂ Digitaleâ: di seguito denominato âSPIDâ;
q. âTIFFâ (Tagged Image File Format): formato grafico per le immagini che possono essere rappresentate con diverse caratteristiche del colore;
r. âUNEPâ (Ufficio Notificazioni Esecuzioni e Protesti): è unâarticolazione delle Corti dâAppello, allâinterno delle quali operano ufficiali ed operatori giudiziari;
s. âUTCâ: Coordinated Universal Time.
Art. 2
Ambito di applicazione (art. 3 comma 3 del regolamento)
1. Il presente decreto stabilisce le regole tecnico-operative della fase introduttiva del processo tributario, con riguardo alle seguenti operazioni:
a) registrazione e accesso al S.I.Gi.T.;
b) notificazioni e comunicazioni;
c) costituzione in giudizio;
d) formazione e consultazione del fascicolo informatico;
e) deposito degli atti e documenti informatici successivi alla costituzione in giudizio;
f) pagamento del contributo unificato tributario.
2. Le disposizioni di cui al primo comma si applicano ai processi telematici instaurati innanzi alle Commissioni tributarie provinciali e regionali.
Art. 3
Portale della Giustizia Tributaria
1. Il Portale della Giustizia Tributaria è accessibile allâindirizzo www.giustiziatributaria.gov.it ed è composto da una ÂŤarea pubblicaÂť e da una ÂŤarea riservataÂť.
2. Ai fini del processo tributario lâarea pubblica contiene le pagine web e i servizi del portale ad accesso libero; in essa sono disponibili:
a) le informazioni generali sui servizi disponibili;
b) il servizio di registrazione al S.I.Gi.T.;
c) il manuale operativo, con lâindicazione delle istruzioni per lâuso di strumenti informatici e telematici nel Processo Tributario.
3. Lâarea riservata contiene le pagine web e i servizi disponibili del S.I.Gi.T, accessibili previa registrazione informatica dei soggetti ai sensi dellâart. 4 secondo il relativo profilo di abilitazione.
4. Per accedere ai servizi del S.I.Gi.T è necessario utilizzare una postazione su cui siano state adottate adeguate misure di sicurezza, quali lâinstallazione ed il costante aggiornamento del sistema operativo, di un valido sistema antivirus e di programmi di protezione e difesa in genere.
Art. 4
Registrazione dei soggetti
1. La registrazione dei soggetti al S.I.Gi.T avviene ai sensi degli articoli 64 e 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (CAD) con le modalitĂ indicate nei commi 3 e 4, nonchĂŠ con gli altri strumenti di accesso resi disponibili tramite lo SPID.
2. Per eseguire la registrazione i soggetti devono possedere la firma elettronica qualificata o firma digitale e lâindirizzo di PEC di cui allâart. 7 del regolamento.
3. La registrazione dei soggetti in possesso di una Carta dâIdentitĂ Elettronica (CIE) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS) avviene con le seguenti modalitĂ :
a) compilare la richiesta di registrazione al S.I.Gi.T. utilizzando il modello presente nellâarea pubblica del portale e provvedere alla sua conversione nel formato PDF/A-1a o PDF/A-1b; sottoscriverla con firma elettronica qualificata o firma digitale e provvedere alla relativa trasmissione;
b) successivamente alla trasmissione, il sistema chiede al soggetto richiedente lâinserimento della CIE/CNS per la verifica del certificato e la registrazione della CIE/CNS;
c) il S.I.Gi.T. elabora i dati contenuti nella richiesta di registrazione ed invia allâindirizzo PEC del soggetto lâesito della richiesta.
4. La registrazione dei soggetti non in possesso della CIE/CNS, avviene con le seguenti modalitĂ :
a) compilare la richiesta di registrazione con le modalitĂ descritte al precedente comma 3, lettera a) e provvedere alla relativa trasmissione;
b) in riscontro alla trasmissione telematica, il soggetto ottiene la prima parte della password di accesso;
c) il S.I.Gi.T. elabora i dati contenuti nella richiesta di registrazione ed invia allâindirizzo PEC del soggetto la seconda parte della password che completa le credenziali di accesso, composte dalla coppia ÂŤnome utenteÂť e ÂŤpasswordÂť;
d) al primo accesso al S.I.Gi.T. è obbligatorio cambiare la password generata dal sistema, secondo le regole di sicurezza inerenti la gestione delle credenziali, consultabili nellâarea pubblica del Portale.
5. Il mancato rispetto dei requisiti indicati nei commi precedenti per la registrazione comporta un messaggio automatico di esito negativo.
Art. 5
Servizi del S.I.Gi.T. (art. 3 del regolamento)
1. Il S.I.Gi.T. è un servizio erogato attraverso il Sistema Informativo della Fiscalità (SIF) e si avvale, pertanto, delle medesime infrastrutture, regole di governo, di sicurezza e di protezione dei dati personali.
2. Il S.I.Gi.T. assicura ai soggetti abilitati secondo le disposizioni di cui allâarticolo precedente la trasmissione degli atti e dei documenti informatici, la formazione e la consultazione del fascicolo e lâacquisizione delle informazioni riguardanti i giudizi tributari.
3. Il S.I.Gi.T. garantisce lâavvenuta ricezione degli atti e dei documenti informatici, attraverso lâinvio di una ricevuta allâindirizzo PEC del soggetto abilitato.
4. Il S.I.Gi.T., nellâambito dei servizi telematici, utilizza un sistema di riferimento temporale basato sulla scala di tempo UTC (IEN), con una differenza non superiore ad un minuto primo, determinata ai sensi del decreto del Ministro dellâindustria, del commercio e dellâartigianato 30 novembre 1993, n. 591.
5. Il S.I.Gi.T. espone i servizi telematici su internet attraverso una connessione su canali sicuri.
6. Il S.I.Gi.T. controlla:
a) lâidentificabilitĂ dellâautore e lâintegritĂ di ogni documento informatico ricevuto, attraverso la verifica della firma elettronica qualificata o firma digitale;
b) ogni documento informatico in arrivo utilizzando un adeguato sistema antivirus;
c) il rispetto dei formati descritti nel successivo art. 10.
7. Il S.I.Gi.T. invia allâindirizzo PEC del soggetto abilitato una ricevuta di attestazione di iscrizione a ruolo, recante il numero di registro generale.
8. Il S.I.Gi.T. garantisce lâidentificabilitĂ dellâautore, lâintegritĂ , la leggibilitĂ e la reperibilitĂ degli atti e dei documenti informatici conformi ai requisiti indicati nellâart. 10 e acquisiti attraverso la registrazione degli stessi nel Sistema documentale ai sensi dellâart. 53 del Testo unico.
9. Il S.I.Gi.T. garantisce la sola registrazione degli atti e dei documenti informatici nei formati diversi da quelli previsti dallâart. 10 e indicati nel Manuale di gestione adottato ai sensi dellâart. 5 delle Regole tecniche per il protocollo informatico di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2013.
10. Il S.I.Gi.T non garantisce lâidentificabilitĂ dellâautore, lâintegritĂ , la leggibilitĂ e la reperibilitĂ degli atti e dei documenti informatici non conformi ai requisiti indicati nellâart. 10 e la registrazione dei predetti atti e documenti che risultano difformi da quelli indicati al comma 9.
Art. 6
Notificazioni e comunicazioni (art. 5 del regolamento)
1. Tutti gli atti e i documenti informatici notificati tramite PEC devono rispettare i requisiti indicati nellâart. 10.
2. Le notificazioni eseguite a mezzo dellâUfficiale Giudiziario sono inoltrate allâUNEP tramite PEC, nel formato stabilito dal Decreto ministeriale n. 44 del 21 febbraio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 18 aprile 2011.
3. Le comunicazioni telematiche sono effettuate tramite PEC con le modalitĂ tecnico-operative stabilite nel Decreto direttoriale del 26 aprile 2012 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 3 maggio 2012, nonchĂŠ secondo quanto previsto dal sistema pubblico di connettivitĂ tra le pubbliche amministrazioni.
Art. 7
Trasmissione di atti e documenti del ricorrente (art. 10 del regolamento)
1. Ai fini della costituzione in giudizio del ricorrente, il soggetto abilitato e identificato ai sensi dellâart. 4, trasmette al S.I.Gi.T. il ricorso, la ricevuta di PEC che attesta lâavvenuta notifica dello stesso, la procura alle liti, la documentazione comprovante il pagamento del contributo unificato tributario e gli eventuali allegati, previo inserimento dei dati richiesti dal sistema per lâiscrizione a ruolo.
2. Gli atti e i documenti da trasmettere devono avere i requisiti indicati nellâart. 10 e sono acquisiti singolarmente utilizzando esclusivamente la classificazione resa disponibile dal sistema.
3. Il S.I.Gi.T., in seguito alla trasmissione, rilascia con modalitĂ sincrona la ricevuta di accettazione, contenente numero, data e ora della trasmissione degli atti e dei documenti.
Successivamente la stessa ricevuta viene inviata allâindirizzo PEC del soggetto abilitato.
4. Il S.I.Gi.T. successivamente procede:
a) al controllo antivirus dei file trasmessi;
b) alla verifica della dimensione dei file trasmessi;
c) alla verifica della validitĂ della firma apposta sui file trasmessi;
d) alla verifica dellâintegritĂ dei file firmati;
e) al controllo del formato dei file trasmessi.
5. In caso di esito positivo dei controlli, il S.I.Gi.T provvede allâiscrizione del ricorso al Registro Generale e, contestualmente, rende disponibile nellâarea riservata lâinformazione del numero di ruolo. In tal caso, la data della ricevuta di accettazione del comma 3 attesta il momento del deposito. La stessa informazione viene inviata allâindirizzo PEC del soggetto abilitato.
6. In caso di riscontro nel ricorso delle anomalie di cui ai punti a), b), c) e d) del comma 4, il S.I.Gi.T. non procede allâiscrizione nel Registro Generale e, contestualmente, rende disponibile nellâarea riservata un messaggio contenente la tipologia delle suddette anomalie. La stessa informazione viene inviata allâindirizzo PEC del soggetto abilitato.
7. In caso di riscontro nei soli allegati al ricorso delle anomalie di cui ai punti a), b), c) e d) del comma 4, il S.I.Gi.T. iscrive il ricorso al Registro Generale e non acquisisce i file contenenti le anomalie riscontrate, rendendo contestualmente disponibile nellâarea riservata un messaggio contenente lâindicazione dei file non acquisiti e le relative anomalie. Le stesse informazioni vengono inviate allâindirizzo PEC del soggetto abilitato, con invito a provvedere ad un nuovo deposito dei file non acquisiti.
8. La codifica puntuale delle anomalie, derivanti dei riscontri di cui ai punti a), b), c) e d) del comma 4, e la relativa descrizione sono pubblicate ed aggiornate nellâarea pubblica del Portale.
9. Il S.I.Gi.T. assicura la disponibilitĂ delle informazioni di cui ai commi 5, 6 e 7 del presente articolo, nellâarea riservata, entro le 24 ore successive alla trasmissione.
Art. 8
Trasmissione di atti e documenti del resistente (art. 10 del regolamento)
1. Ai fini della costituzione in giudizio del resistente, la trasmissione degli atti e dei documenti al S.I.Gi.T. da parte del soggetto abilitato, identificato ai sensi dellâart. 4, avviene previo inserimento al sistema del numero di iscrizione a ruolo; qualora il soggetto abilitato non sia in possesso del numero di Registro Generale provvede ad inserire al sistema i dati identificativi della controversia.
2. Gli atti e i documenti da trasmettere devono avere i requisiti indicati nellâart. 10 e sono acquisiti singolarmente utilizzando esclusivamente la classificazione resa disponibile dal sistema.
3. Il S.I.Gi.T., in seguito alla trasmissione, rilascia con modalitĂ sincrona la ricevuta di accettazione, contenente numero, data e ora della trasmissione degli atti e dei documenti.
Successivamente la stessa ricevuta viene inviata allâindirizzo PEC del soggetto abilitato.
4. Il S.I.Gi.T. successivamente procede:
a) al controllo antivirus dei file trasmessi;
b) alla verifica della dimensione dei file trasmessi;
c) alla verifica della validitĂ della firma apposta sui file trasmessi;
d) alla verifica dellâintegritĂ dei file firmati;
e) al controllo del formato dei file trasmessi.
5. In caso di esito positivo dei controlli, il S.I.Gi.T inserisce gli atti e i documenti nel fascicolo processuale e, contestualmente, rende disponibile lâinformazione nellâarea riservata. In tal caso, la data della ricevuta di accettazione del comma 3 attesta il momento del deposito. La stessa informazione viene inviata allâindirizzo PEC del soggetto abilitato.
6. In caso di riscontro nellâatto di costituzione in giudizio delle anomalie di cui ai punti a), b), c) e d) del comma 4, il S.I.Gi.T. non acquisisce lâatto e gli eventuali allegati e, contestualmente, rende disponibile nellâarea riservata un messaggio contenente la tipologia delle suddette anomalie. La stessa informazione viene inviata allâindirizzo PEC del soggetto abilitato.
7. In caso di riscontro nei soli allegati allâatto di costituzione in giudizio delle anomalie di cui ai punti a), b), c) e d) del comma 4, il S.I.Gi.T. non procede allâacquisizione dei soli allegati e, contestualmente, rende disponibile nellâarea riservata un messaggio contenente la tipologia delle suddette anomalie. La stessa informazione viene inviata allâindirizzo PEC del soggetto abilitato, con invito a provvedere ad un nuovo deposito dei file non acquisiti.
8. La codifica puntuale delle anomalie, derivanti dai riscontri di cui ai punti a), b), c) e d) del comma 4, e la relativa descrizione sono pubblicate ed aggiornate nellâarea pubblica del Portale.
9. Il S.I.Gi.T. assicura la disponibilitĂ delle informazioni di cui ai commi 6 e 7 del presente articolo, nellâarea riservata, entro le 24 ore successive alla trasmissione.
Art. 9
Trasmissione degli atti successivi alla costituzione in giudizio (art. 11 del regolamento)
1. Salvo quanto disposto dallâart. 2, comma 3, del decreto del Ministro dellâEconomia e delle Finanze in data 23 dicembre 2013, n. 163, la trasmissione degli atti successivi alla costituzione in giudizio tramite il S.I.Gi.T., sia da parte del ricorrente che del resistente, è effettuata con le medesime modalitĂ di cui allâart. 8.
2. Per lâindividuazione della controversia di riferimento è necessario indicare il numero di Registro Generale assegnato al ricorso introduttivo o, se non disponibile, il numero di ricevuta di accettazione di cui allâart. 5, comma 3.
Art. 10
Standard degli atti processuali e dei documenti informatici allegati
1. Il ricorso e ogni altro atto processuale in forma di documento informatico rispettano i seguenti requisiti:
a) sono in formato PDF/A-1a o PDF/A-1b;
b) sono privi di elementi attivi, tra cui macro e campi variabili;
c) sono redatti tramite lâutilizzo di appositi strumenti software senza restrizioni per le operazioni di selezione e copia di parti; non è pertanto ammessa la copia per immagine su supporto informatico di documento analogico;
d) sono sottoscritti con firma elettronica qualificata o firma digitale, pertanto il file ha la seguente denominazione: < nome file libero > .pdf.p7m.
2. I documenti informatici allegati, per i quali è ammessa la scansione in formato immagine di documenti analogici, rispettano i seguenti requisiti:
a) sono in formato PDF/A-1a o PDF/A-1b, oppure TIFF con una risoluzione non superiore a 300 DPI, in bianco e nero e compressione CCITT Group IV (modalitĂ Fax);
b) sono privi di elementi attivi, tra cui macro e campi variabili;
c) sono sottoscritti con firma elettronica qualificata o firma digitale.
3. La dimensione massima consentita di ogni singolo documento informatico è di 5 MB. Qualora il documento sia superiore alla dimensione massima è necessario suddividerlo in piÚ file.
Art. 11
Deposito di atti e documenti non informatici (art. 12 del regolamento)
1. Gli atti e documenti depositati in formato analogico sono acquisiti dalla segreteria della Commissione tributaria, registrati tramite il S.I.Gi.T. nel Sistema documentale ai sensi dellâart. 53 del Testo unico, e inseriti nel fascicolo di cui allâart. 12, previa scansione nel formato PDF/A-1a o PDF/A-1b, in bianco e nero, e sottoscrizione con firma elettronica qualificata o firma digitale.
2. Gli atti e i documenti analogici da acquisire devono rispettare i seguenti requisiti:
a) fogli formato massimo A4;
b) fogli liberi da rilegatura;
c) fogli numerati.
3. Gli atti e i documenti depositati in formato analogico sono identificati nel fascicolo di cui allâart. 12 in forma di documento informatico e descritti con i seguenti dati:
a) numero di Registro Generale;
b) progressivo dellâallegato;
c) indicazione della parte che ha depositato il documento;
d) data del deposito.
Art. 12
Fascicolo informatico (art. 14 del regolamento)
1. Il fascicolo informatico raccoglie gli atti, i documenti, gli allegati, le ricevute di posta elettronica certificata, i messaggi di sistema e i dati del procedimento disciplinato dal regolamento.
2. Il fascicolo informatico contiene anche le copie per immagine degli atti e documenti, quando siano stati depositati su supporto analogico.
3. Le operazioni di accesso al fascicolo informatico, consentite ai soggetti abilitati ai sensi degli articoli 4 e 5, sono registrate e conservate con caratteristiche di inalterabilitĂ e integritĂ per anni 5 dalla data di passaggio in giudicato della sentenza, in un apposito file di log che contiene le seguenti informazioni:
a) il codice fiscale del soggetto che ha effettuato lâaccesso;
b) il riferimento al documento informatico prelevato o consultato (identificativo di registrazione del documento informatico nellâambito del Sistema documentale);
c) la data e lâora dellâaccesso.
4. La gestione del fascicolo informatico avviene secondo le disposizioni contenute nellâart. 41 del CAD.
5. La conservazione del fascicolo informatico avviene secondo le disposizioni contenute negli articoli 43 e 44 del CAD.
Art. 13
Pagamenti (art. 19 del regolamento)
1. Il pagamento del contributo unificato tributario e degli altri diritti e spese di giustizia sono eseguiti nelle forme previste dal decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.
2. A decorrere dalla data che verrĂ pubblicata sul Portale della Giustizia Tributaria, il pagamento con modalitĂ telematiche del contributo unificato tributario e degli altri diritti e spese di giustizia, è effettuato con le modalitĂ previste dallâart. 5 del CAD e dallâart. 1, comma 599, della legge 27 dicembre 2013, nel rispetto delle âLinee guida per lâeffettuazione dei pagamenti elettronici a favore delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici serviziâ, emanate dallâAgenzia per lâItalia Digitale.
3. Nel caso di pagamento eseguito in modalitĂ non telematica, lâattestazione di pagamento del contributo unificato tributario e degli altri diritti e spese di giustizia è costituita dalla copia informatica dellâoriginale analogico, ottenuta per scansione e sottoscritta con firma elettronica qualificata o firma digitale.
Art. 14
Adeguamento delle regole tecniche
1. Le regole tecnico-operative sono adeguate allâevoluzione scientifica e tecnologica, con cadenza almeno biennale, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Art. 15
Informazioni sui servizi
1. Le informazioni relative alla fruibilitĂ dei servizi del S.I.Gi.T. sono pubblicate sul portale della Giustizia tributaria.
Art. 16
Entrata in vigore e individuazione delle Commissioni Tributarie
1. Le presenti disposizioni si applicano agli atti processuali relativi ai ricorsi notificati a partire dal primo giorno del mese successivo al decorso del termine di novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, da depositare presso le Commissioni tributarie provinciali e regionali dellâUmbria e della Toscana.


