Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471
(Gazz. Uff., 8 gennaio 1998, n. 5, Suppl. Ord.)
Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione del tributi, a norma dellâarticolo 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662
Art. 1
Violazioni relative alla dichiarazione delle imposte sui redditi e dellâimposta regionale sulle attivitĂ produttive.
1.Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e dellâimposta regionale sulle attivitĂ produttive, si applica la sanzione amministrativa dal centoventi al duecentoquaranta per cento dellâammontare delle imposte dovute, con un minimo di euro 250. Se non sono dovute imposte, si applica la sanzione da euro 250 a euro 1.000. Se la dichiarazione omessa è presentata dal contribuente entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo dâimposta successivo e, comunque, prima dellâinizio di qualunque attivitĂ amministrativa di accertamento di cui abbia avuto formale conoscenza, si applica la sanzione amministrativa dal sessanta al centoventi per cento dellâammontare delle imposte dovute, con un minimo di euro 200. Se non sono dovute imposte, si applica la sanzione da euro 150 a euro 500. Le sanzioni applicabili quando non sono dovute imposte possono essere aumentate fino al doppio nei confronti dei soggetti obbligati alla tenuta di scritture contabili.
2. Se nella dichiarazione è indicato, ai fini delle singole imposte, un reddito o un valore della produzione imponibile inferiore a quello accertato, o, comunque, unâimposta inferiore a quella dovuta o un credito superiore a quello spettante, si applica la sanzione amministrativa dal novanta al centoottanta per cento della maggior imposta dovuta o della differenza del credito utilizzato. La stessa sanzione si applica se nella dichiarazione sono esposte indebite detrazioni dâimposta ovvero indebite deduzioni dallâimponibile, anche se esse sono state attribuite in sede di ritenuta alla fonte.
3. La sanzione di cui al comma precedente è aumentata della metĂ quando la violazione è realizzata mediante lâutilizzo di documentazione falsa o per operazioni inesistenti, mediante artifici o raggiri, condotte simulatorie o fraudolente.
4. Fuori dai casi di cui al comma 3, la sanzione di cui al comma 2 è ridotta di un terzo quando la maggiore imposta o il minore credito accertati sono complessivamente inferiori al tre per cento dellâimposta e del credito dichiarati e comunque complessivamente inferiori a euro 30.000. La medesima riduzione si applica quando, fuori dai casi di cui al comma 3, lâinfedeltà è conseguenza di un errore sullâimputazione temporale di elementi positivi o negativi di reddito, purchĂŠ il componente positivo abbia giĂ concorso alla determinazione del reddito nellâannualitĂ in cui interviene lâattivitĂ di accertamento o in una precedente. Se non vi è alcun danno per lâErario, la sanzione è pari a euro 250.
5. Per maggiore imposta si intende la differenza tra lâammontare del tributo liquidato in base allâaccertamento e quello liquidabile in base alle dichiarazioni ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
6. In caso di rettifica del valore normale dei prezzi di trasferimento praticati nellâambito delle operazioni di cui allâarticolo 110, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, da cui derivi una maggiore imposta o una differenza del credito, la sanzione di cui al comma 2 non si applica qualora, nel corso dellâaccesso, ispezione o verifica o di altra attivitĂ istruttoria, il contribuente consegni allâAmministrazione finanziaria la documentazione indicata in apposito provvedimento del Direttore dellâAgenzia delle Entrate idonea a consentire il riscontro della conformitĂ al valore normale dei prezzi di trasferimento praticati. Il contribuente che detiene la documentazione prevista dal provvedimento di cui al periodo precedente deve darne apposita comunicazione allâAmministrazione finanziaria secondo le modalitĂ e i termini ivi indicati; in assenza di detta comunicazione si rende applicabile la sanzione di cui al comma 2.
7. Nelle ipotesi di cui allâarticolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, se nella dichiarazione dei redditi il canone derivante dalla locazione di immobili ad uso abitativo non è indicato o è indicato in misura inferiore a quella effettiva, si applicano in misura raddoppiata, rispettivamente, le sanzioni amministrative previste dai precedenti commi 1 e 2.
8. Se le violazioni previste nei commi 1 e 2 riguardano redditi prodotti allâestero, le sanzioni sono aumentate di un terzo con riferimento alle imposte o alle maggiori imposte relative a tali redditi.
Art. 2
Violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti dâimposta.
1. Nel caso di omessa presentazione della dichiarazione del sostituto dâimposta, si applica la sanzione amministrativa dal centoventi al duecentoquaranta per cento dellâammontare delle ritenute non versate, con un minimo di euro 250. Se la dichiarazione omessa è presentata dal sostituto entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo dâimposta successivo e, comunque, prima dellâinizio di qualunque attivitĂ amministrativa di accertamento di cui abbia avuto formale conoscenza, si applica la sanzione amministrativa dal sessanta al centoventi per cento dellâammontare delle ritenute non versate, con un minimo di euro 200.
2. Se lâammontare dei compensi, interessi ed altre somme dichiarati è inferiore a quello accertato, si applica la sanzione amministrativa dal novanta al centoottanta per cento dellâimporto delle ritenute non versate riferibili alla differenza, con un minimo di euro 250.
2-bis. La sanzione di cui al comma 2 è aumentata della metĂ quando la violazione è realizzata mediante lâutilizzo di documentazione falsa, mediante artifici o raggiri, condotte simulatorie o fraudolente.
2-ter. Fuori dai casi di cui al comma 2-bis, la sanzione di cui al comma 2 è ridotta di un terzo quando lâammontare delle ritenute non versate riferibili alla differenza tra lâammontare dei compensi, interessi ed altre somme accertati e dichiarati è inferiore al tre per cento delle ritenute riferibili allâammontare dei compensi, interessi ed altre somme dichiarati e comunque inferiore a euro 30.000.
3. Se le ritenute relative ai compensi, interessi ed altre somme, benchè non dichiarate, sono state versate interamente, si applica la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000. Se la dichiarazione omessa è stata presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo dâimposta successivo, si applica la sanzione da euro 150 a euro 500 e la sanzione del comma 4 è ridotta del cinquanta per cento.
4. In aggiunta alle sanzioni previste nei commi 1, 2 e 3 si applica la sanzione amministrativa di euro 50 per ogni percepiente non indicato nella dichiarazione presentata o che avrebbe dovuto essere presentata.
4-bis. Per ritenute non versate si intende la differenza tra lâammontare delle maggiori ritenute accertate e quelle liquidabili in base alle dichiarazioni ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter deldecreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
4-ter. In caso di rettifica del valore normale dei prezzi di trasferimento praticati nellâambito delle operazioni di cui allâarticolo 110, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, da cui derivi la non corretta applicazione delle aliquote convenzionali sul valore delle royalties e degli interessi attivi che eccede il valore normale previste per lâesercizio della ritenuta di cui allâarticolo 25, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, la sanzione di cui al comma 2 non si applica qualora, nel corso dellâaccesso, ispezione o verifica o di altra attivitĂ istruttoria, il contribuente consegni allâAmministrazione finanziaria la documentazione indicata in apposito provvedimento del Direttore dellâAgenzia delle entrate idonea a consentire il riscontro della conformitĂ al valore normale dei prezzi di trasferimento praticati. Il contribuente che detiene la documentazione prevista dal provvedimento di cui al periodo precedente deve darne apposita comunicazione allâAmministrazione finanziaria secondo le modalitĂ e i termini ivi indicati; in assenza di detta comunicazione si rende applicabile la sanzione di cui al comma 2.
Art. 3
Omessa denuncia delle variazioni dei redditi fondiari.
1. In caso di omessa denuncia, nel termine previsto per legge, delle situazioni che danno luogo a variazioni in aumento del reddito dominicale e del reddito agrario dei terreni, si applica la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000.
Art. 4
Disposizione transitoria.
[ 1. Le dichiarazioni incomplete, previste dallâarticolo 46, secondo e terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi, si considerano comprese tra le dichiarazioni infedeli previste dallâarticolo 1, comma 2, del presente decreto. ]
Art. 5
Violazioni relative alla dichiarazione dellâimposta sul valore aggiunto e ai rimborsi.
1. Nel caso di omessa presentazione della dichiarazione annuale dellâimposta sul valore aggiunto si applica la sanzione amministrativa dal centoventi al duecentoquaranta per cento dellâammontare del tributo dovuto per il periodo dâimposta o per le operazioni che avrebbero dovuto formare oggetto di dichiarazione. Per determinare lâimposta dovuta sono computati in detrazione tutti i versamenti effettuati relativi al periodo, il credito dellâanno precedente del quale non è stato chiesto il rimborso, nonchĂŠ le imposte detraibili risultanti dalle liquidazioni regolarmente eseguite. Nel caso di omessa o tardiva presentazione della dichiarazione cui sono tenuti i soggetti che applicano i regimi speciali di cui agli articoli 74-quinquies e 74-septies del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la sanzione è commisurata allâammontare dellâimposta dovuta nel territorio dello Stato che avrebbe dovuto formare oggetto di dichiarazione. La sanzione non può essere comunque inferiore a euro 258. Se la dichiarazione omessa è presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo dâimposta successivo e, comunque, prima dellâinizio di qualunque attivitĂ amministrativa di accertamento di cui il soggetto passivo abbia avuto formale conoscenza, si applica la sanzione amministrativa dal sessanta al centoventi per cento dellâammontare del tributo dovuto per il periodo dâimposta o per le operazioni che avrebbero dovuto formare oggetto di dichiarazione, con un minimo di euro 200.
2. Se lâomissione riguarda la dichiarazione mensile relativa agli acquisti intracomunitari, prescritta dallâarticolo 49, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, la sanzione è riferita allâammontare dellâimposta dovuta per le operazioni che ne avrebbero dovuto formare oggetto. In caso di presentazione della dichiarazione con indicazione dellâammontare delle operazioni in misura inferiore al vero, la sanzione è commisurata allâammontare della maggior imposta dovuta.
3. Se il soggetto effettua esclusivamente operazioni per le quali non è dovuta lâimposta, lâomessa presentazione della dichiarazione è punita con la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000. La stessa sanzione si applica anche se è omessa la dichiarazione [periodica o quella] prescritta dallâarticolo 50, comma 4, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, nel caso di effettuazione di acquisti intracomunitari soggetti ad imposta ed in ogni altro caso nel quale non vi è debito dâimposta. Se la dichiarazione omessa è presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo dâimposta successivo e, comunque, prima dellâinizio di qualunque attivitĂ amministrativa di accertamento di cui il soggetto passivo abbia avuto formale conoscenza, si applica la sanzione amministrativa da euro 150 a euro 1.000.
4. Se dalla dichiarazione presentata risulta unâimposta inferiore a quella dovuta ovvero unâeccedenza detraibile o rimborsabile superiore a quella spettante, si applica la sanzione amministrativa dal novanta al centoottanta per cento della maggior imposta dovuta o della differenza di credito utilizzato.
4-bis. La sanzione di cui al comma 4 è aumentata della metĂ quando la violazione è realizzata mediante lâutilizzo di fatture o altra documentazione falsa o per operazioni inesistenti, mediante artifici o raggiri, condotte simulatorie o fraudolente.
4-ter. Fuori dai casi di cui al comma 4-bis, la sanzione di cui al comma 4 è ridotta di un terzo quando la maggiore imposta ovvero la minore eccedenza detraibile o rimborsabile accertata è complessivamente inferiore al tre per cento dellâimposta, dellâeccedenza detraibile o rimborsabile dichiarata e, comunque, complessivamente inferiore a euro 30.000.
4-quater. Per imposta dovuta si intende la differenza tra lâammontare del tributo liquidato in base allâaccertamento e quello liquidabile in base alle dichiarazioni, ai sensi dellâarticolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
5. Chi chiede a rimborso lâeccedenza detraibile risultante dalla dichiarazione in assenza dei presupposti individuati dallâ articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è punito con la sanzione amministrativa pari al trenta per cento del credito rimborsato.
6. Chiunque, essendovi obbligato, non presenta una delle dichiarazioni di inizio, variazione o cessazione di attivitĂ , previste dagli articoli 35 e 35-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, o la presenta con indicazioni incomplete o inesatte tali da non consentire lâindividuazione del contribuente o dei luoghi ove è esercitata lâattivitĂ o in cui sono conservati libri, registri, scritture e documenti è punito con sanzione da euro 500 a euro 2.000. Ă punito con la medesima sanzione chi presenta la richiesta di registrazione o le comunicazioni di cui allâarticolo 74-quinquies, commi 1 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, con indicazioni incomplete o inesatte, anche relativamente allâindirizzo di posta elettronica e allâURL del sito web, tali da non consentire lâindividuazione del contribuente o dei luoghi ove è esercitata lâattivitĂ . La sanzione è ridotta ad un quinto del minimo se lâobbligato provvede alla regolarizzazione della dichiarazione presentata nel termine di trenta giorni dallâinvito dellâufficio.
Art. 6
Violazione degli obblighi relativi alla documentazione, registrazione ed individuazione delle operazioni soggette allâimposta sul valore aggiunta.
1. Chi viola gli obblighi inerenti alla documentazione e alla registrazione di operazioni imponibili ai fini dellâimposta sul valore aggiunto ovvero allâindividuazione di prodotti determinati è punito con la sanzione amministrativa compresa fra il novanta e il centoottanta per cento dellâimposta relativa allâimponibile non correttamente documentato o registrato nel corso dellâesercizio. Alla stessa sanzione, commisurata allâimposta, è soggetto chi indica, nella documentazione o nei registri, una imposta inferiore a quella dovuta. La sanzione è dovuta nella misura da euro 250 a euro 2.000 quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo.
2. Il cedente o prestatore che viola obblighi inerenti alla documentazione e alla registrazione di operazioni non imponibili, esenti, non soggette a imposta sul valore aggiunto o soggette allâinversione contabile di cui agli articoli 17 e 74, commi settimo e ottavo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è punito con sanzione amministrativa compresa tra il cinque ed il dieci per cento dei corrispettivi non documentati o non registrati. Tuttavia, quando la violazione non rileva neppure ai fini della determinazione del reddito si applica la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000.
3. Se le violazioni consistono nella mancata emissione di ricevute fiscali, scontrini fiscali o documenti di trasporto ovvero nellâemissione di tali documenti per importi inferiori a quelli reali, la sanzione è in ogni caso pari al cento per cento dellâimposta corrispondente allâimporto non documentato. La stessa sanzione si applica in caso di omesse annotazioni su apposito registro dei corrispettivi relativi a ciascuna operazione in caso di mancato o irregolare funzionamento degli apparecchi misuratori fiscali. Se non constano omesse annotazioni, la mancata tempestiva richiesta di intervento per la manutenzione è punita con sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000.
3-bis. Il cedente che non integra il documento attestante la vendita dei mezzi tecnici di cui allâarticolo 74, primo comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, con la denominazione e la partita IVA del soggetto passivo che ha assolto lâimposta è punito con la sanzione amministrativa pari al 20 per cento del corrispettivo della cessione non documentato regolarmente. Il soggetto che realizza o commercializza i mezzi tecnici e che, nel predisporre, direttamente o tramite terzi, i supporti fisici atti a veicolare i mezzi stessi, non indica, ai sensi dellâarticolo 74, primo comma, lettera d), quarto periodo, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, la denominazione e la partita IVA del soggetto che ha assolto lâimposta è punito con la sanzione amministrativa pari al 20 per cento del valore riportato sul supporto fisico non prodotto regolarmente. Qualora le indicazioni di cui allâarticolo 74, primo comma, lettera d), terzo e quarto periodo, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 siano non veritiere, le sanzioni di cui ai periodi precedenti del presente comma sono aumentate al 40 per cento.
4. Nei casi previsti dai commi 1, primo e secondo periodo, 2, primo periodo, 3, primo e secondo periodo, e 3-bis la sanzione non può essere inferiore a euro 500.
5. Nel caso di violazione di piÚ obblighi inerenti alla documentazione e alla registrazione di una medesima operazione, la sanzione è applicata una sola volta.
6. Chi computa illegittimamente in detrazione lâimposta assolta, dovuta o addebitatagli in via di rivalsa, è punito con la sanzione amministrativa pari al novanta per cento dellâammontare della detrazione compiuta. In caso di applicazione dellâimposta in misura superiore a quella effettiva, erroneamente assolta dal cedente o prestatore, fermo restando il diritto del cessionario o committente alla detrazione ai sensi degli articoli 19 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, lâanzidetto cessionario o committente è punito con la sanzione amministrativa compresa fra 250 euro e 10.000 euro. La restituzione dellâimposta è esclusa qualora il versamento sia avvenuto in un contesto di frode fiscale.
7. In caso di acquisto intracomunitario, la sanzione si applica anche se, in mancanza della comunicazione di cui allâarticolo 50, comma 3, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, lâoperazione è stata assoggettata ad imposta in altro Stato membro.
8. Il cessionario o il committente che, nellâesercizio di imprese, arti o professioni, abbia acquistato beni o servizi senza che sia stata emessa fattura nei termini di legge o con emissione di fattura irregolare da parte dellâaltro contraente, è punito, salva la responsabilitĂ del cedente o del commissionario, con sanzione amministrativa pari al cento per cento dellâimposta, con un minimo di euro 250, semprechĂŠ non provveda a regolarizzare lâoperazione con le seguenti modalitĂ :
a) se non ha ricevuto la fattura, entro quattro mesi dalla data di effettuazione dellâoperazione, presentando allâufficio competente nei suoi confronti, previo pagamento dellâimposta, entro il trentesimo giorno successivo, un documento in duplice esemplare dal quale risultino le indicazioni prescritte dallâarticolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, relativo alla fatturazione delle operazioni;
b) se ha ricevuto una fattura irregolare, presentando allâufficio indicato nella lettera a), entro il trentesimo giorno successivo a quello della sua registrazione, un documento integrativo in duplice esemplare recante le indicazioni medesime, previo versamento della maggior imposta eventualmente dovuta (A).
9. Se la regolarizzazione è eseguita, un esemplare del documento, con lâattestazione della regolarizzazione e del pagamento, è restituito dallâufficio al contribuente che deve registrarlo ai sensi dellâarticolo. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
9-bis. Ă punito con la sanzione amministrativa compresa fra 500 euro e 20.000 euro il cessionario o il committente che, nellâesercizio di imprese, arti o professioni, omette di porre in essere gli adempimenti connessi allâinversione contabile di cui agli articoli 17, 34, comma 6, secondo periodo, e 74, settimo e ottavo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e agli articoli 46, comma 1, e 47, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427. Se lâoperazione non risulta dalla contabilitĂ tenuta ai sensi degli articoli 13 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, la sanzione amministrativa è elevata a una misura compresa tra il cinque e il dieci per cento dellâimponibile, con un minimo di 1.000 euro. Resta ferma lâapplicazione delle sanzioni previste dallâarticolo 5, comma 4, e dal comma 6 con riferimento allâimposta che non avrebbe potuto essere detratta dal cessionario o dal committente. Le disposizioni di cui ai periodi precedenti si applicano anche nel caso in cui, non avendo adempiuto il cedente o prestatore agli obblighi di fatturazione entro quattro mesi dalla data di effettuazione dellâoperazione o avendo emesso una fattura irregolare, il cessionario o committente non informi lâUfficio competente nei suoi confronti entro il trentesimo giorno successivo, provvedendo entro lo stesso periodo allâemissione di fattura ai sensi dellâarticolo 21 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, o alla sua regolarizzazione, e allâassolvimento dellâimposta mediante inversione contabile.
9-bis.1. In deroga al comma 9-bis, primo periodo, qualora, in presenza dei requisiti prescritti per lâapplicazione dellâinversione contabile lâimposta relativa a una cessione di beni o a una prestazione di servizi di cui alle disposizioni menzionate nel primo periodo del comma 9-bis, sia stata erroneamente assolta dal cedente o prestatore, fermo restando il diritto del cessionario o committente alla detrazione ai sensi degli articoli 19 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il cessionario o il committente anzidetto non è tenuto allâassolvimento dellâimposta, ma è punito con la sanzione amministrativa compresa fra 250 euro e 10.000 euro. Al pagamento della sanzione è solidalmente tenuto il cedente o prestatore. Le disposizioni di cui ai periodi precedenti non si applicano e il cessionario o il committente è punito con la sanzione di cui al comma 1 quando lâapplicazione dellâimposta nel modo ordinario anzichĂŠ mediante lâinversione contabile è stata determinata da un intento di evasione o di frode del quale sia provato che il cessionario o committente era consapevole.
9-bis.2. In deroga al comma 1, qualora, in assenza dei requisiti prescritti per lâapplicazione dellâinversione contabile lâimposta relativa a una cessione di beni o a una prestazione di servizi di cui alle disposizioni menzionate nel primo periodo del comma 9-bis, sia stata erroneamente assolta dal cessionario o committente, fermo restando il diritto del cessionario o committente alla detrazione ai sensi degli articoli 19 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il cedente o il prestatore non è tenuto allâassolvimento dellâimposta, ma è punito con la sanzione amministrativa compresa fra 250 euro e 10.000 euro. Al pagamento della sanzione è solidalmente tenuto il cessionario o committente. Le disposizioni di cui ai periodi precedenti non si applicano e il cedente o prestatore è punito con la sanzione di cui al comma 1 quando lâapplicazione dellâimposta mediante lâinversione contabile anzichĂŠ nel modo ordinario è stata determinata da un intento di evasione o di frode del quale sia provato che il cedente o prestatore era consapevole.
9-bis.3. Se il cessionario o committente applica lâinversione contabile per operazioni esenti, non imponibili o comunque non soggette a imposta, in sede di accertamento devono essere espunti sia il debito computato da tale soggetto nelle liquidazioni dellâimposta che la detrazione operata nelle liquidazioni anzidette, fermo restando il diritto del medesimo soggetto a recuperare lâimposta eventualmente non detratta ai sensi dellâarticolo 26, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e dellâarticolo 21, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. La disposizione si applica anche nei casi di operazioni inesistenti, ma trova in tal caso applicazione la sanzione amministrativa compresa tra il cinque e il dieci per cento dellâimponibile, con un minimo di 1.000 euro
9-ter. Il cessionario che, nellâesercizio di imprese, arti o professioni, abbia acquistato mezzi tecnici di cui allâarticolo 74, primo comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per i quali gli sia stato rilasciato un documento privo dellâindicazione della denominazione e del soggetto passivo che ha assolto lâimposta o con indicazioni manifestamente non veritiere, è punito, salva la responsabilitĂ del cedente, con la sanzione amministrativa dal 10 al 20 per cento del corrispettivo dellâacquisto non documentato regolarmente semprechĂŠ non provveda, entro il quindicesimo giorno successivo allâacquisto dei mezzi tecnici, a presentare allâufficio competente nei suoi confronti un documento contenente i dati relativi allâoperazione irregolare. Nelle eventuali successive transazioni, ciascun cedente deve indicare nel documento attestante la vendita gli estremi dellâavvenuta regolarizzazione come risultanti dal documento rilasciato dallâufficio competente.
Art. 7
Violazioni relative alle esportazioni.
1. Chi effettua cessioni di beni senza addebito dâimposta, ai sensi dellâarticolo 8, primo comma, lettere b) e b-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, relativo alle cessioni allâesportazione, è punito con la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento del tributo, qualora il trasporto o la spedizione fuori del territorio dellâUnione europea non avvenga nel termine ivi prescritto. La sanzione non si applica se, nei trenta giorni successivi, viene eseguito, previa regolarizzazione della fattura, il versamento dellâimposta.
2. La sanzione prevista nel comma 1 si applica a chi effettua cessioni a soggetti domiciliati o residenti fuori della Unione europea senza addebito dâimposta, ai sensi dellâarticolo 38-quater, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, se non provvede alla regolarizzazione dellâoperazione nel termine ivi previsto.
3. Chi effettua operazioni senza addebito dâimposta, in mancanza della dichiarazione dâintento di cui allâarticolo 1, primo comma, lettera c), del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, è punito con la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dellâimposta, fermo lâobbligo del pagamento del tributo. Qualora la dichiarazione sia stata rilasciata in mancanza dei presupposti richiesti dalla legge, dellâomesso pagamento del tributo rispondono esclusivamente i cessionari, i committenti e gli importatori che hanno rilasciato la dichiarazione stessa.
4. Ă punito con la sanzione prevista nel comma 3 chi, in mancanza dei presupposti richiesti dalla legge, dichiara allâaltro contraente o in dogana di volersi avvalere della facoltĂ di acquistare o di importare merci e servizi senza pagamento dellâimposta, ai sensi dellâarticolo 2, comma 2, della legge 18 febbraio 1997, n. 28, ovvero ne beneficia oltre il limite consentito. Se il superamento del limite consegue a mancata esportazione, nei casi previsti dalla legge, da parte del cessionario o del commissionario, la sanzione è ridotta alla metĂ e non si applica se lâimposta viene versata allâufficio competente entro trenta giorni dalla scadenza del termine per lâesportazione, previa regolarizzazione della fattura.
4-bis. Ă punito con la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000 il cedente o prestatore che effettua cessioni o prestazioni, di cui allâarticolo 8, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, prima di aver ricevuto da parte del cessionario o committente la dichiarazione di intento e riscontrato telematicamente lâavvenuta presentazione allâAgenzia delle entrate, prevista dallâarticolo 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dallalegge 27 febbraio 1984, n. 17.
5. Chi, nelle fatture o nelle dichiarazioni in dogana relative a cessioni allâesportazione, indica quantitĂ , qualitĂ o corrispettivi diversi da quelli reali, è punito con la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dellâimposta che sarebbe dovuta se i beni presentati in dogana fossero stati ceduti nel territorio dello Stato, calcolata sulle differenze dei corrispettivi o dei valori normali dei beni. La sanzione non si applica per le differenze quantitative non superiori al cinque per cento.
[1] Comma modificato dallâarticolo 9, comma 2, della Legge 20 novembre 2017, n. 167 (Legge europea 2017).
[2] Comma aggiunto dallâarticolo 1, comma 383 della legge 30 dicembre 2004, n. 311e successivamente sostituito dallâarticolo 20, comma 2, del D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175; a norma del comma 3 del medesimo articolo 20, la disposizione di cui al citato comma 2 si applica alle dichiarazioni dâintento relative ad operazioni senza applicazione dellâimposta da effettuare a decorrere dal 1° gennaio 2015. Da ultimo, comma modificato dallâarticolo 15, comma 1, lettera g), del D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158, con la decorrenza indicata nellâ articolo 32, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 158 del 2015, come modificato dallâarticolo 1, comma 133, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208.
Art. 8
Violazioni relative al contenuto e alla documentazione delle dichiarazioni.
1. Fuori dei casi previsti negli articoli 1, 2 e 5, se la dichiarazione dei redditi, dellâimposta regionale sulle attivitĂ produttive o dellâimposta sul valore aggiunto [compresa quella periodica] non è redatta in conformitĂ al modello approvato con provvedimento del Direttore dellâAgenzia delle entrate ovvero in essa sono omessi o non sono indicati in maniera esatta e completa dati rilevanti per lâindividuazione del contribuente e, se diverso da persona fisica, del suo rappresentante, nonchĂŠ per la determinazione del tributo, oppure non è indicato in maniera esatta e completa ogni altro elemento prescritto per il compimento dei controlli, si applica la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000. La medesima sanzione si applica alle violazioni relative al contenuto della dichiarazione prevista dallâarticolo 74-quinquies, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Si applica la sanzione in misura massima nelle ipotesi di omessa presentazione del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dellâapplicazione degli studi di settore, laddove tale adempimento sia dovuto ed il contribuente non abbia provveduto alla presentazione del modello anche a seguito di specifico invito da parte dellâAgenzia delle Entrate.
2. La sanzione prevista dal comma 1 si applica nei casi di mancanza o incompletezza degli atti e dei documenti dei quali è prescritta [lâallegazione alla dichiarazione,] la conservazione ovvero lâesibizione allâufficio.
3. Si applica la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 4.000 quando lâomissione o lâincompletezza riguardano gli elementi previsti nellâarticolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, relativo alle dichiarazioni dei sostituti dâimposta.
3-bis. Quando lâomissione o incompletezza riguarda lâindicazione delle spese e degli altri componenti negativi di cui allâarticolo 110, comma 11, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applica una sanzione amministrativa pari al 10 per cento dellâimporto complessivo delle spese e dei componenti negativi non indicati nella dichiarazione dei redditi, con un minimo di euro 500 ed un massimo di euro 50.000.
3-ter. Quando lâomissione o incompletezza riguarda lâindicazione, ai sensi degli articoli 47, comma 4, 68, comma 4, 87, comma 1, lettera c), e 89, comma 3, del testo unico sulle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dei dividendi e delle plusvalenze relativi a partecipazioni detenute in imprese o enti esteri localizzati in Stati o territori inclusi nel decreto o nel provvedimento di cui allâarticolo 167, comma 4, del medesimo testo unico, si applica una sanzione amministrativa pari al dieci per cento dei dividendi e delle plusvalenze conseguiti dal soggetto residente e non indicati, con un minimo di 1.000 euro ed un massimo di 50.000 euro.
3-quater. Quando lâomissione o incompletezza riguarda la segnalazione prevista dallâarticolo 167, comma 8-quater, terzo periodo, del testo unico sulle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applica una sanzione amministrativa pari al dieci per cento del reddito conseguito dal soggetto estero partecipato e imputabile nel periodo dâimposta, anche solo teoricamente, al soggetto residente in proporzione alla partecipazione detenuta, con un minimo di 1.000 euro ed un massimo di 50.000 euro. La sanzione nella misura minima si applica anche nel caso in cui il reddito della controllata estera sia negativo.
3-quinquies. Quando lâomissione o lâincompletezza riguarda le segnalazioni previste dagli articoli 113, comma 6, 124, comma 5-bis e 132, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dallâarticolo 30, comma 4-quater, della legge 30 dicembre 1994, n. 724 e dallâarticolo 1, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si applica una sanzione da euro 2.000 a euro 21.000.
Art. 9
Violazioni degli obblighi relativi alla contabilitĂ .
1. Chi non tiene o non conserva secondo le prescrizioni le scritture contabili, i documenti e i registri previsti dalle leggi in materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto ovvero i libri, i documenti e i registri, la tenuta e la conservazione dei quali è imposta da altre disposizioni della legge tributaria, è punito con la sanzione amministrativa euro 1.000 a euro 8.000.
2. La sanzione prevista nel comma 1 si applica a chi, nel corso degli accessi eseguiti ai fini dellâaccertamento in materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto, rifiuta di esibire o dichiara di non possedere o comunque sottrae allâispezione e alla verifica i documenti, i registri e le scritture indicati nel medesimo comma ovvero altri registri, documenti e scritture ancorchĂŠ non obbligatori, dei quali risulti con certezza lâesistenza.
3. La sanzione può essere ridotta fino alla metĂ del minimo qualora le irregolaritĂ rilevate nei libri e nei registri o i documenti mancanti siano di scarsa rilevanza, semprechĂŠ non ne sia derivato ostacolo allâaccertamento delle imposte dovute. Essa è irrogata in misura doppia se vengono accertate evasioni dei tributi diretti e dellâimposta sul valore aggiunto complessivamente superiori, nellâesercizio, a euro 50.000.
4. Quando, in esito ad accertamento, gli obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto e di imposte dirette risultano non rispettati in dipendenza del superamento, fino al cinquanta per cento, dei limiti previsti per lâapplicazione del regime semplificato per i contribuenti minori di cui agli articoli 32 [e 33] del decreto del Presidente della Repubblica. 26 ottobre 1972, n 633, e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542 del regime speciale per lâagricoltura di cui allâarticolo 34 dello stesso decreto n. 633 del 1972, [ ovvero dei regimi semplificati per lâadempimento degli obblighi documentali e contabili da parte di esercenti imprese, arti e professioni di cui allâarticolo 3, commi 165 e 171, della legge 23 dicembre 1996, n. 662,] si applica la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.500.
5. Se la dichiarazione delle societĂ e degli enti soggetti allâimposta sul reddito delle societĂ sottoposti al controllo contabile ai sensi del codice civile o di leggi speciali non è sottoscritta dai soggetti che sottoscrivono la relazione di revisione ai sensi dellâarticolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, si applica la sanzione amministrativa fino al trenta per cento del compenso contrattuale relativo allâattivitĂ di redazione della relazione di revisione e, comunque, non superiore allâimposta effettivamente accertata a carico del contribuente, con un minimo di euro 250.
Art. 10
Violazione degli obblighi degli operatori finanziari.
1. Se viene omessa la trasmissione dei dati, delle notizie e dei documenti richiesti ai sensi dellâ articolo 32, primo comma, numero 7, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dellâarticolo 51, secondo comma, numero 7, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 nellâesercizio dei poteri inerenti allâaccertamento delle imposte dirette o dellâimposta sul valore aggiunto ovvero i documenti trasmessi non rispondono al vero o sono incompleti, si applica la sanzione amministrativa da euro 2.000 a euro 21.000. Si considera omessa la trasmissione non eseguita nel termine prescritto. La sanzione è ridotta alla metĂ se la trasmissione avviene nei quindici giorni successivi.
1-bis. La sanzione prevista al comma 1 si applica nel caso di violazione degli obblighi di comunicazione previsti dallâ articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605.
2. La sanzione prevista nel comma 1 si applica nel caso di violazione degli obblighi inerenti alle richieste rivolte alle societĂ ed enti di assicurazione e alle societĂ ed enti che effettuano istituzionalmente riscossioni e pagamenti per conto di terzi ovvero attivitĂ di gestione ed intermediazione finanziaria, anche in forma fiduciaria, nonchĂŠ allâEnte poste italiane.
3. Si presume che autori della violazione siano coloro che hanno sottoscritto le risposte e, in mancanza di risposta, i legali rappresentanti della banca, societĂ o ente.
4. Allâirrogazione delle sanzioni provvede lâufficio competente in relazione al domicilio fiscale del contribuente al quale si riferisce la richiesta.
Art. 11
Altre violazioni in materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto.
1. Sono punite con la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000 le seguenti violazioni:
a) omissione di ogni comunicazione prescritta dalla legge tributaria anche se non richiesta dagli uffici o dalla Guardia di finanza al contribuente o a terzi nellâesercizio dei poteri di verifica ed accertamento in materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto o invio di tali comunicazioni con dati incompleti o non veritieri;
b) mancata restituzione dei questionari inviati al contribuente o a terzi nellâesercizio dei poteri di cui alla precedente lettera a) o loro restituzione con risposte incomplete o non veritiere;
c) inottemperanza allâinvito a comparire e a qualsiasi altra richiesta fatta dagli uffici o dalla Guardia di finanza nellâesercizio dei poteri loro conferiti.
2. La sanzione prevista nel comma 1 si applica, salvo che il fatto non costituisca infrazione piĂš grave punita, per il compenso di partite effettuato in violazione alle previsioni del codice civile ovvero in caso di mancata evidenziazione nellâapposito prospetto indicato negli articoli 3 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
2-bis. Per lâomissione o lâerrata trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute, prevista dallâarticolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, si applica la sanzione amministrativa di euro 2 per ciascuna fattura, comunque entro il limite massimo di euro 1.000 per ciascun trimestre. La sanzione è ridotta alla metĂ , entro il limite massimo di euro 500, se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza stabilita ai sensi del periodo precedente, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati. Non si applica lâarticolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
2-ter. Lâomessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche, prevista dallâarticolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è punita con la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.000. La sanzione è ridotta alla metĂ se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza stabilita ai sensi del periodo precedente, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.
2-quater. Per lâomissione o lâerrata trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere di cui allâarticolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, si applica la sanzione amministrativa di euro 2 per ciascuna fattura, comunque entro il limite massimo di euro 1.000 per ciascun trimestre. La sanzione è ridotta alla metĂ , entro il limite massimo di euro 500, se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza stabilita ai sensi del periodo precedente, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati. Non si applica lâarticolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472
[3. In caso di revoca delle agevolazioni concesse ai sensi della legge 5 ottobre 1991, n. 317, si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento dellâintero ammontare dei crediti dâimposta e dei contributi in conto capitale dei quali si è indebitamente fruito.]
4. Lâomessa presentazione degli elenchi di cui allâarticolo 50, comma 6, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, ovvero la loro incompleta, inesatta o irregolare compilazione sono punite con la sanzione da euro 500 a euro 1.000 per ciascuno di essi, ridotta alla metĂ in caso ai presentazione nel termine di trenta giorni dalla richiesta inviata dagli uffici abilitati a riceverla o incaricati del loro controllo. La sanzione non si applica se i dati mancanti o inesatti vengono integrati o corretti anche a seguito di richiesta.
4-bis. Lâomessa, incompleta o infedele comunicazione delle minusvalenze e delle differenze negative di ammontare superiore a 50.000 euro di cui allâ articolo 5-quinquies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, nonchĂŠ delle minusvalenze di ammontare complessivo superiore a cinque milioni di euro, derivanti da cessioni di partecipazioni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie di cui allâ articolo 1 del decreto-legge 24 settembre 2002 n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, è punita con la sanzione amministrativa del 10 per cento delle minusvalenze la cui comunicazione è omessa, incompleta o infedele, con un minimo di 500 euro ed un massimo di 50000 euro.
5. Lâomessa installazione degli apparecchi per lâemissione dello scontrino fiscale previsti dallâarticolo 1 della legge 26 gennaio 1983, n. 18, è punita con la sanzione amministrativa daeuro 1.000 a euro 4.000.
[6. Al destinatario dello scontrino fiscale e della ricevuta fiscale che, a richiesta degli organi accertatori, nel luogo della prestazione o nelle sue adiacenze, non esibisce il documento o lo esibisce con indicazione di un corrispettivo inferiore a quello reale si applica la sanzione amministrativa da lire centomila a lire due milioni. ]
7. In caso di violazione delle prescrizioni di cui allâarticolo 53, comma 3, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, si applica la sanzione da da euro 250 a euro 2.000.
7-bis. Quando la garanzia di cui allâarticolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è presentata dalle societĂ controllate o dallâente o societĂ controllante, di cui allâarticolo 73, terzo comma, del medesimo decreto, con un ritardo non superiore a novanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 4.000.
7-ter. Nei casi in cui il contribuente non presenti lâinterpello previsto dallâarticolo 11, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente, si applica la sanzione prevista dallâarticolo 8, comma 3-quinquies. La sanzione è raddoppiata nelle ipotesi in cui lâamministrazione finanziaria disconosca la disapplicazione delle norme aventi ad oggetto deduzioni, detrazioni, crediti dâimposta o altre posizioni soggettive del soggetto passivo.
Art. 12
Sanzioni accessorie in materia di imposte dirette ed imposta sul valore aggiunto.
1. Quando è irrogata una sanzione amministrativa superiore a euro 50.000 e la sanzione edittale prevista per la piÚ grave delle violazioni accertate non inferiore nel minimo a euro 40.000 e nel massimo a euro 80.000, si applica, secondo i casi, una delle sanzioni accessorie previste nel decreto legislativo recante i principi generali per le sanzioni amministrative in materia tributaria, per un periodo da uno a tre mesi. La durata delle sanzioni accessorie può essere elevata fino a sei mesi, se la sanzione irrogata è superiore ad euro 100.000 e la sanzione edittale prevista per la piÚ grave violazione non è inferiore nel minimo a euro 80.000.
2. Qualora siano state contestate ai sensi dellâarticolo 16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, nel corso di un quinquennio, quattro distinte violazioni dellâobbligo di emettere la ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale compiute in giorni diversi, anche se non sono state irrogate sanzioni accessorie in applicazione delle disposizioni del citato decreto legislativo n. 472 del 1997, è disposta la sospensione della licenza o dellâautorizzazione allâesercizio dellâattivitĂ ovvero dellâesercizio dellâattivitĂ medesima per un periodo da tre giorni ad un mese. In deroga allâarticolo 19, comma 7, del medesimo decreto legislativo n. 472 del 1997, il provvedimento di sospensione è immediatamente esecutivo. Se lâimporto complessivo dei corrispettivi oggetto di contestazione eccede la somma di euro 50.000 la sospensione è disposta per un periodo da un mese a sei mesi.
2-bis. La sospensione di cui al comma 2 è disposta dalla direzione regionale dellâAgenzia delle entrate competente per territorio in relazione al domicilio fiscale del contribuente. Gli atti di sospensione devono essere notificati, a pena di decadenza, entro sei mesi da quando è stata contestata la quarta violazione.
2-ter. Lâesecuzione e la verifica dellâeffettivo adempimento delle sospensioni di cui al comma 2 è effettuata dallâAgenzia delle entrate, ovvero dalla Guardia di finanza, ai sensi dellâarticolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
2-quater. Lâesecuzione della sospensione di cui al comma 2 è assicurata con il sigillo dellâorgano procedente e con le sottoscrizioni del personale incaricato [ovvero con altro mezzo idoneo a indicare il vincolo imposto a fini fiscali].
2-quinquies. La sospensione di cui al comma 2 è disposta anche nei confronti dei soggetti esercenti i posti e apparati pubblici di telecomunicazione e nei confronti dei rivenditori agli utenti finali dei mezzi tecnici di cui allâarticolo 74, primo comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ai quali, nel corso di dodici mesi, siano state contestate tre distinte violazioni dellâobbligo di regolarizzazione dellâoperazione di acquisto di mezzi tecnici ai sensi del comma 9-ter dellâarticolo 6.
2-sexies. Qualora siano state contestate a carico di soggetti iscritti in albi ovvero ad ordini professionali, nel corso di un quinquennio, quattro distinte violazioni dellâobbligo di emettere il documento certificativo dei corrispettivi compiute in giorni diversi, è disposta in ogni caso la sanzione accessoria della sospensione dellâiscrizione allâalbo o allâordine per un periodo da tre giorni ad un mese. In caso di recidiva, la sospensione è disposta per un periodo da quindici giorni a sei mesi. In deroga allâ articolo 19, comma 7, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, il provvedimento di sospensione è immediatamente esecutivo. Gli atti di sospensione sono comunicati allâordine professionale ovvero al soggetto competente alla tenuta dellâalbo affinchĂŠ ne sia data pubblicazione sul relativo sito internet. Si applicano le disposizioni dei commi 2-bis e 2-ter.
2-septies. Nel caso in cui le violazioni di cui al comma 2-sexies siano commesse nellâesercizio in forma associata di attivitĂ professionale, la sanzione accessoria di cui al medesimo comma è disposta nei confronti di tutti gli associati.
3. Se è accertata lâomessa installazione degli apparecchi misuratori previsti dallâarticolo 1 della legge 26 gennaio 1983, n. 18, è disposta la sospensione della licenza o dellâautorizzazione allâesercizio dellâattivitĂ nei locali ad essa destinati per un periodo da quindici giorni a due mesi. In caso di recidiva, la sospensione è disposta da due a sei mesi.
4. In caso di recidiva nelle violazioni previste dallâarticolo 10, lâautore delle medesime è interdetto dalle cariche di amministratore della banca, societĂ o ente per un periodo da tre a sei mesi.
Art. 13
Ritardati od omessi versamenti diretti e altre violazioni in materia di compensazione (A).
1. Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti periodici, il versamento di conguaglio o a saldo dellâimposta risultante dalla dichiarazione, detratto in questi casi lâammontare dei versamenti periodici e in acconto, ancorchĂŠ non effettuati, è soggetto a sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato, anche quando, in seguito alla correzione di errori materiali o di calcolo rilevati in sede di controllo della dichiarazione annuale, risulti una maggiore imposta o una minore eccedenza detraibile. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a novanta giorni, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta alla metĂ . Salva lâapplicazione dellâarticolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al secondo periodo è ulteriormente ridotta a un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.
2. La sanzione di cui al comma 1 si applica nei casi di liquidazione della maggior imposta ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e ai sensi dellâarticolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
3. Fuori dei casi di tributi iscritti a ruolo, la sanzione prevista al comma 1 si applica altresĂŹ in ogni ipotesi di mancato pagamento di un tributo o di una sua frazione nel termine previsto.
4. Nel caso di utilizzo di unâeccedenza o di un credito dâimposta esistenti in misura superiore a quella spettante o in violazione delle modalitĂ di utilizzo previste dalle leggi vigenti si applica, salva lâapplicazione di disposizioni speciali, la sanzione pari al trenta per cento del credito utilizzato.
5. Nel caso di utilizzo in compensazione di crediti inesistenti per il pagamento delle somme dovute è applicata la sanzione dal cento al duecento per cento della misura dei crediti stessi. Per le sanzioni previste nel presente comma, in nessun caso si applica la definizione agevolata prevista dagli articoli 16, comma 3, e 17, comma 2, deldecreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. Si intende inesistente il credito in relazione al quale manca, in tutto o in parte, il presupposto costitutivo e la cui inesistenza non sia riscontrabile mediante controlli di cui agli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e allâarticolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
6. Fuori dallâipotesi di cui allâarticolo 11, comma 7-bis, sullâammontare delle eccedenze di credito risultanti dalla dichiarazione annuale dellâente o societĂ controllante ovvero delle societĂ controllate, compensate in tutto o in parte con somme che avrebbero dovuto essere versate dalle altre societĂ controllate o dallâente o societĂ controllante, di cui allâarticolo 73, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si applica la sanzione di cui al comma 1 quando la garanzia di cui allâarticolo 38-bis del medesimo decreto è presentata oltre il termine di novanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione annuale.
7. Le sanzioni previste nel presente articolo non si applicano quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad ufficio o concessionario diverso da quello competente.
Art. 14
Violazioni dellâobbligo di esecuzione di ritenute alla fonte.
1. Chi non esegue, in tutto o in parte, le ritenute alla fonte è soggetto alla sanzione amministrativa pari al venti per cento dellâammontare non trattenuto [, salva lâapplicazione delle disposizioni dellâarticolo 13 per il caso di omesso versamento].
Art. 15
Incompletezza dei documenti di versamento.
1. Nei casi in cui i documenti utilizzati per i versamenti diretti non contengono gli elementi necessari per lâidentificazione del soggetto chĂŠ li esegue e per lâimputazione della somma versata, si applica la sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500.
2. Il concessionario per la riscossione è tenuto a comunicare lâinfrazione allâufficio o allâente impositore.
2-bis. Per lâomessa presentazione del modello di versamento contenente i dati relativi alla eseguita compensazione, si applica la sanzione di euro 100, ridotta a euro 50 se il ritardo non è superiore a cinque giorni lavorativi.
Art. 16
Abrogazione di norme.
1. Sono abrogati:
a) gli articoli da 41 a 49, 58, 61, primo comma, primo periodo, limitatamente alle parole âo del separato avviso di cui al terzo comma dellâart. 58â, e secondo periodo, 73- bis, commi quarto e quinto, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
b) gli articoli da 46 a 55 e 57, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
c) gli articoli da 92 a 96, 97, ad eccezione del sesto comma, e 98 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
d) lâart. 8, commi dal quarto al nono, della legge 10 maggio 1976, n. 249, aggiunti dallâart. 1 della legge 13 marzo 1980, n. 71;
e) lâart. 2, ad eccezione dei commi settimo e ottavo, della legge 26 gennaio 1983, n. 18;
f) lâart. 5, comma 11, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165;
g) lâart. 54, ad eccezione del comma 8, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;
h) lâart. 34, commi 2 e 3 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85.
2. Ă altresĂŹ abrogata ogni altra disposizione in contrasto con il presente decreto.
Art. 17
Entrata in vigore.
1. Il presente decreto legislativo entra in vigore il 1° aprile 1998.






