Decreto legislativo 7 dicembre 2023, n. 218
(Gazz. Uff. 3 gennaio 2024, n. 2)
Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio dellâ11 dicembre 2018 relativo ai medicinali veterinari e che abroga la direttiva 2001/82/CE, ai sensi dellâarticolo 17 della legge 4 agosto 2022, n. 127.
Titolo I
Disposizioni Generali
Articolo 1
FinalitĂ
1. Il presente decreto stabilisce le norme necessarie ad adeguare lâordinamento giuridico nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio, dellâ11 dicembre 2018, relativo ai medicinali veterinari e che abroga la direttiva 2001/82/CE, di seguito denominato ÂŤregolamentoÂť, nonchĂŠ quelle necessarie allâattuazione dellâarticolo 17 della legge 4 agosto 2022, n. 127.
Articolo 2
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni contenute nellâarticolo 4 del regolamento nonchĂŠ quelle contenute:
a) negli atti delegati e di esecuzione del regolamento in quanto richiamate nel presente decreto;
b) nellâarticolo 3 del regolamento (UE) 2019/4 del Parlamento europeo e del Consiglio dellâ11 dicembre 2018, relativo alla fabbricazione, allâimmissione sul mercato e allâutilizzo di mangimi medicati, paragrafo 1, lettere a), d), e paragrafo 2, lettere a), b), e), h) e j);
c) nellâarticolo 4, punti 24) e 27), del regolamento (UE) n. 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanitĂ animale (ÂŤnormativa in materia di sanitĂ animaleÂť).
2. Ai fini del presente decreto, si intende per:
a) ÂŤdepositarioÂť: chi detiene, per la successiva commercializzazione, medicinali veterinari sulla base di contratti di deposito stipulati con i titolari dellâautorizzazione allâimmissione in commercio dei medicinali veterinari o con i loro rappresentanti;
b) ÂŤsistema informativo di tracciabilitĂ Âť: sistema informativo di tracciabilitĂ dei medicinali veterinari e dei mangimi medicati e dei prodotti intermedi, composto dal Sistema della banca dati centrale della tracciabilitĂ del farmaco (BDC) di cui allâarticolo 5-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 540, e dal Sistema informativo nazionale per la farmacosorveglianza.
Articolo 3
AutoritĂ competenti e altro personale afferente alle autoritĂ competenti
1. Ai fini dellâapplicazione del presente decreto, il Ministero della salute, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e le aziende sanitarie locali nellâambito delle rispettive competenze, sono le autoritĂ competenti a:
a) rilasciare i provvedimenti necessari allâesercizio delle attivitĂ relative alla fabbricazione, allâimportazione, allâesportazione, allâimmissione in commercio, incluso il commercio parallelo, alla fornitura, alla distribuzione, alla pubblicitĂ , nonchĂŠ i provvedimenti relativi alla detenzione di scorte e allâimpiego dei medicinali veterinari;
b) adottare i provvedimenti necessari allâesercizio delle attivitĂ relative alla fabbricazione, allâimportazione e alla distribuzione allâingrosso delle sostanze farmacologicamente attive;
c) adottare i provvedimenti di autorizzazione delle sperimentazioni cliniche ai sensi dellâarticolo 4 del presente decreto;
d) classificare, secondo i criteri indicati allâarticolo 34, paragrafo 1, del regolamento, e allâarticolo 6 del presente decreto, i medicinali veterinari autorizzati allâimmissione in commercio, nonchĂŠ i medicinali veterinari omeopatici registrati;
e) svolgere attivitĂ di farmacovigilanza;
f) assicurare lâadeguamento e il coordinamento dei sistemi informatici nazionali e lâinterconnessione ai sistemi informatici istituiti con il regolamento e gestiti dallâAgenzia europea per i medicinali per le finalitĂ previste dagli articoli 6, 55, 57, 58, 61, 67, 74, 76, 81, 88, 91, 92, 94,95, 100, 132 e 155 del regolamento;
g) effettuare, ai sensi degli articoli 123 e 126 del regolamento, controlli e ispezioni e, in caso di accertamento di violazione delle disposizioni di cui al presente decreto, provvedere allâapplicazioni delle sanzioni di cui allâarticolo 42.
2. Il Ministero della salute coopera con le autoritĂ competenti degli altri Stati membri nonchĂŠ con la Commissione e può avvalersi del Comando carabinieri per la tutela della salute, garantendo il coordinamento delle attivitĂ di accertamento con le attivitĂ di controllo svolte dalle altre autoritĂ territorialmente competenti. Il personale del Comando dei carabinieri per la tutela della salute, nel caso rilevi la presenza di violazioni delle disposizioni nellâambito delle attivitĂ di cui allâarticolo 1 del regolamento, e del presente decreto, informa lâautoritĂ competente dei provvedimenti adottati.
3. Le Forze di polizia e il personale afferente ad altre istituzioni che, nellâambito dello svolgimento dei controlli condotti per la propria attivitĂ istituzionale, sospettano la presenza di violazioni delle disposizioni nellâambito delle attivitĂ di cui allâarticolo 1 del regolamento, ne danno, senza ritardo, segnalazione alle autoritĂ competenti.
Titolo II
Immissione in commercio
Capo I
Sperimentazioni cliniche
Articolo 4
Sperimentazioni cliniche
1. Il Ministero della salute è lâautoritĂ competente ad autorizzare le sperimentazioni cliniche in conformitĂ alle prescrizioni dettate dallâarticolo 9 del regolamento, e secondo le procedure e le modalitĂ tecniche di attuazione disposte con decreto del Ministro della salute, acquisiti i pareri del Comitato tecnico per la nutrizione e la sanitĂ animale e della Conferenza permanente Stato, regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano.
2. NellâattivitĂ istruttoria il Ministero della salute si avvale dellâIstituto superiore di sanitĂ per la valutazione delle istanze.
Capo II
Autorizzazione allâimmissione in commercio
Articolo 5
Autorizzazioni allâimmissione in commercio
1. Un medicinale veterinario è immesso in commercio sul territorio nazionale soltanto a seguito dellâautorizzazione allâimmissione in commercio da parte del Ministero della salute o della Commissione europea, ai sensi dellâarticolo 5 del regolamento.
2. Il Ministero della salute è lâautoritĂ competente a ricevere ed esaminare la domanda di autorizzazione allâimmissione in commercio presentata mediante una delle procedure elencate nellâarticolo 6, paragrafo 1, del regolamento, nonchĂŠ alla adozione del provvedimento finale di autorizzazione. Nellâesame della domanda di autorizzazione il Ministero della salute può avvalersi del parere dellâIstituto superiore di sanitĂ o di altri enti pubblici o di enti privati accreditati dal medesimo Ministero.
3. Il Ministero della salute è lâautoritĂ competente per lâesame della domanda e per la adozione del provvedimento di variazione dellâautorizzazione allâimmissione in commercio del medicinale veterinario, di cui al capo IV, sezione 3, del regolamento, e per le procedure di armonizzazione del riassunto delle caratteristiche del prodotto di cui al capo IV, sezione 4, del regolamento.
4. Il Ministero della salute è lâautoritĂ competente allâadozione delle misure di restrizione temporanea per motivi di sicurezza di cui allâarticolo 129 del regolamento, nonchĂŠ allâadozione dei provvedimenti di sospensione, revoca e variazione dei termini di cui allâarticolo 130 del regolamento, relativi alle autorizzazioni allâimmissione in commercio.
5. Il Ministero della salute pubblica, sul proprio sito istituzionale, i provvedimenti di autorizzazione allâimmissione in commercio ovvero le informazioni relative allâavvenuto ritiro della domanda di autorizzazione, i provvedimenti di modifica mediante variazione ai sensi dellâarticolo 62 del regolamento, di diniego, di sospensione, di revoca o variazione dei termini di unâautorizzazione allâimmissione in commercio di cui allâarticolo 130 del regolamento, nonchĂŠ quelli relativi alle misure di restrizione temporanea per motivi di sicurezza di cui allâarticolo 129 del regolamento.
Articolo 6
Classificazione dei medicinali veterinari
1. Fatte salve le norme nazionali o dellâUnione piĂš restrittive, il Ministero della salute classifica i medicinali veterinari autorizzati allâimmissione in commercio o registrati secondo i criteri di cui allâarticolo 34 del regolamento.
2. La tipologia di prescrizione indicata nella classificazione è stabilita, oltre che secondo i criteri di cui allâarticolo 34 del regolamento, sulla base delle caratteristiche del medicinale veterinario e della posologia, e può essere ripetibile o non ripetibile.
3. In applicazione dellâarticolo 106, paragrafo 4, del regolamento, sono riportate nellâallegato I al presente decreto, le tipologie di medicinali che, in ragione degli speciali accorgimenti e delle specifiche competenze richieste nella loro somministrazione agli animali e nelle successive fasi di monitoraggio sui medesimi, sono somministrati soltanto dal medico veterinario.
Articolo 7
Riassunto delle caratteristiche del prodotto, etichettatura e foglietto illustrativo
1. Il Ministero della salute approva, ai sensi degli articoli 10, 11, 12, 13, 14 e 35 del regolamento, il riassunto delle caratteristiche del prodotto e le informazioni sullâetichettatura e sul foglietto illustrativo redatti e aggiornati in lingua italiana.
2. I medicinali veterinari possono essere etichettati in diverse lingue oltre alla lingua italiana. In tal caso, il titolare dellâautorizzazione allâimmissione in commercio si assume la responsabilitĂ di garantire che le informazioni riportate sullâetichetta dello stesso medicinale in unâaltra lingua siano conformi a quanto autorizzato nello Stato membro interessato.
3. Sul confezionamento dei medicinali veterinari autorizzati o registrati per il mercato italiano è aggiunto un codice di identificazione, le cui specifiche sono indicate nellâallegato II del presente decreto.
4. Il titolare dellâautorizzazione allâimmissione in commercio di un medicinale veterinario che intende chiedere lâautorizzazione di confezioni multiple frazionabili deve prevedere che le stesse contengano un numero di foglietti illustrativi pari al numero di frazioni dispensabili singolarmente o altro supporto elettronico fruibile per ogni singola frazione.
Articolo 8
Autorizzazione allâimmissione in commercio di medicinali veterinari per animali tenuti esclusivamente come animali da compagnia
1. La domanda di autorizzazione allâimmissione in commercio dei medicinali veterinari per gli animali di cui allâarticolo 5 paragrafo 6, del regolamento, contiene:
a) le informazioni di cui allâallegato I del regolamento;
b) la documentazione tecnica di cui allâallegato III del presente decreto;
c) una sintesi del fascicolo di riferimento del sistema di farmacovigilanza.
2. Il Ministero della salute può attribuire la classificazione senza obbligo di prescrizione ai medicinali veterinari la cui domanda di autorizzazione allâ immissione in commercio è presentata ai sensi del comma 1.
3. I medicinali veterinari destinati alle specie animali di cui allâarticolo 5, paragrafo 6, del regolamento, devono avere confezioni di dimensioni idonee a coprire un ciclo di terapia e per un trattamento individuale o per un ristretto numero di animali.
4. Sono esclusi dal campo di applicazione di cui allâarticolo 5, paragrafo 6, del regolamento, i medicinali veterinari contenenti sostanze antimicrobiche.
Capo III
Disposizioni relative ai medicinali omeopatici
Articolo 9
Registrazione dei medicinali veterinari omeopatici
1. La domanda di registrazione di un medicinale veterinario omeopatico di cui allâarticolo 86 del regolamento, è presentata al Ministero della salute completa della documentazione di cui allâarticolo 87, paragrafo 1, del regolamento.
2. Ai fini della registrazione, il Ministero della salute verifica la sussistenza delle condizioni di cui allâarticolo 86, paragrafo 1, del regolamento, e procede alla registrazione ovvero alla comunicazione del rigetto della domanda di cui al comma 1, secondo le modalitĂ e i termini previsti dallâarticolo 87 del regolamento.
3. Il Ministero della salute classifica, ai sensi dellâarticolo 6 del presente decreto, il medicinale veterinario omeopatico registrato.
4. Le modifiche del fascicolo di registrazione dei medicinali veterinari omeopatici che incidono sui documenti di cui allâarticolo 87, paragrafo 1, lettere a), b), c) e d), del regolamento, comportano la presentazione di una nuova domanda di registrazione.
5. Fatto salvo quanto previsto dal comma 4, ogni modifica, comprese le integrazioni alla registrazione per nuove confezioni, deve essere comunicata al Ministero della salute almeno trenta giorni prima di essere apportata al fine di consentire le opportune valutazioni e modifiche della registrazione.
Articolo 10
Impiego dei medicinali omeopatici ad uso umano
1. In assenza di disponibilitĂ di medicinali veterinari omeopatici registrati, ove la scelta terapeutica è indirizzata allâimpiego di medicinali omeopatici, può essere prescritto un medicinale omeopatico registrato per uso umano.
2. Il tempo di attesa di cui allâarticolo 4, punto 34), del regolamento, è fissato a zero giorni se il medicinale di cui al comma 1, somministrato a un animale destinato alla produzione di alimenti, è conforme ai requisiti di cui allâarticolo 86, paragrafo 1, del regolamento, e le sostanze attive presenti nel medicinale figurano nella Tabella 1 dellâallegato alregolamento (UE) n. 37/2010 della Commissione del 22 dicembre 2009, concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale.
Capo IV
Farmacovigilanza
Articolo 11
Sistema nazionale di farmacovigilanza
1. Il sistema nazionale di farmacovigilanza è interconnesso e integrato con il sistema di farmacovigilanza dellâUnione di cui al capo IV, sezione 5, del regolamento, in modo da garantire il completo svolgimento delle attivitĂ di farmacovigilanza relative alla sicurezza e allâefficacia e consentire una valutazione continua del rapporto beneficio/rischio dei medicinali veterinari autorizzati o registrati nonchĂŠ dei mangimi medicati e dei prodotti intermedi di cui alregolamento (UE) 2019/4, dellâ11 dicembre 2018, relativo alla fabbricazione, allâimmissione sul mercato e allâutilizzo di mangimi medicati, che modifica il regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 90/167/CEE del Consiglio.
2. Il sistema nazionale di farmacovigilanza è gestito, ognuno per gli aspetti di competenza, dal Ministero della salute, che svolge anche le funzioni di coordinamento, dalle regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano.
Articolo 12
Compiti e funzioni delle autoritĂ competenti nel Sistema nazionale di farmacovigilanza
1. Il Ministero della salute:
a) adotta congiuntamente alle regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, misure volte a promuovere le segnalazioni di sospetti eventi avversi di cui allâarticolo 73, paragrafo 2, del regolamento, che possono essere segnalati da chiunque ne abbia avuto una conoscenza diretta;
b) rende pubbliche, sul proprio sito web, le informazioni di cui allâarticolo 79, paragrafo 3, del regolamento;
c) promuove e coordina, anche in collaborazione con lâIstituto superiore di sanitĂ e gli Istituti zooprofilattici sperimentali, studi e ricerche sullâimpiego dei medicinali, sullâepidemiologia e predispone piani di prelievo dal circuito distributivo di campioni di medicinali veterinari autorizzati per lâesecuzione di controlli ordinari e straordinari.
2. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, fatti salvi gli ulteriori compiti dalle stesse eventualmente individuati, nellâambito delle loro competenze assicurano:
a) la formazione dei medici veterinari e di altri professionisti del settore sanitario;
b) lâesame delle segnalazioni di sospetti eventi avversi pervenute attraverso il sistema nazionale di farmacovigilanza, ai sensi dellâarticolo 76 del regolamento, e lâintegrazione con i dati eventualmente mancanti, acquisendo le opportune informazioni dal soggetto che ha effettuato la segnalazione;
c) la predisposizione e lâesecuzione di esami di laboratorio clinici e anatomo-istopatologici e, se necessarie, le valutazioni epidemiologiche per la valutazione dellâevento avverso;
d) la trasmissione della segnalazione validata, entro quindici giorni dalla ricezione, attraverso il sistema nazionale di farmacovigilanza al Ministero della salute, affinchĂŠ venga registrata nella banca dati di farmacovigilanza dellâUnione entro i termini di cui articolo 76, paragrafo 1, del regolamento;
e) la diffusione delle informazioni al personale sanitario nel settore della farmacovigilanza e alle autoritĂ territorialmente competenti, secondo le indicazioni del Ministero della salute, ove emergano rischi per la salute pubblica, per la salute degli animali o per lâambiente.
3. Per le attivitĂ di farmacovigilanza di cui al comma 2, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono istituire, nellâambito degli stanziamenti di bilancio loro assegnati, centri regionali o pluriregionali di farmacovigilanza e possono avvalersi delle autoritĂ territorialmente competenti, degli Istituti zooprofilattici sperimentali, delle UniversitĂ e di altri centri specializzati.
Articolo 13
Farmacovigilanza. Segnalazione di sospetti eventi avversi
1. I medici veterinari, i farmacisti e gli altri professionisti del settore sanitario accreditati nel sistema nazionale di farmacovigilanza segnalano senza ritardo ogni sospetto evento avverso derivante dallâutilizzo di un medicinale veterinario, di un mangime medicato o di un prodotto intermedio attraverso il medesimo sistema.
2. Chiunque ha motivo di ritenere che dallâutilizzo di un medicinale veterinario, di un mangime medicato o di un prodotto intermedio sono derivati sospetti eventi avversi, lo può comunicare attraverso il sistema nazionale di farmacovigilanza.
Capo V
Fabbricazione
Articolo 14
Autorizzazione alla fabbricazione di medicinali veterinari e certificati di buona pratica di fabbricazione
1. Il Ministero della salute è lâautoritĂ competente a rilasciare i provvedimenti di cui agli articoli 88, paragrafo 1, e 133 del regolamento, ove ricorrano le condizioni ivi previste nonchĂŠ allâinserimento delle informazioni relative allâautorizzazione alla fabbricazione nella banca dati della fabbricazione e della distribuzione allâingrosso di cui allâarticolo 91 del regolamento.
2. Il richiedente interessato presenta la domanda di autorizzazione di cui allâarticolo 88 , paragrafo 1, del regolamento, completa della documentazione di cui allâarticolo 89 del regolamento, al Ministero della salute che valuta la sussistenza delle condizioni e dei requisiti indicati nellâarticolo 93 del regolamento, secondo le modalitĂ e i termini stabiliti dallâarticolo 90 del regolamento. Il Ministero della salute ove ricorrono le condizioni di cui allâarticolo 90, paragrafo 5, del regolamento, adotta i corrispondenti provvedimenti di sospensione o revoca.
3. Il richiedente, nellâindividuare la persona qualificata responsabile della fabbricazione e del rilascio dei lotti, verifica che il soggetto è in possesso del diploma, a ciclo unico o di laurea magistrale nelle classi di lauree di possibile equiparazione ai sensi dellâarticolo 17, comma 95, lettera a), della legge 15 maggio 1997, n. 127, nelle discipline di cui allâarticolo 97, paragrafo 2, del regolamento, dellâiscrizione allâalbo del relativo ordine professionale e che abbia acquisito la pratica biennale di cui allâarticolo 97, paragrafo 3, del regolamento, e riporta lâinformazione nella domanda di autorizzazione. Il Ministero della salute ha la facoltĂ di verificare la veridicitĂ delle informazioni di cui al primo periodo.
4. Il Ministero della salute è lâautoritĂ competente alla emissione dei certificati di buona pratica di fabbricazione di cui allâarticolo 94 del regolamento, nonchĂŠ allâinserimento delle relative informazioni nella banca dati della fabbricazione e della distribuzione allâingrosso disciplinata dallâarticolo 91 del regolamento.
Articolo 15
Registrazione delle attivitĂ di importazione e di fabbricazione delle sostanze attive ad uso veterinario
1. Il Ministero della salute è lâautoritĂ competente a ricevere, secondo le modalitĂ e i termini previsti dallâarticolo 95 del regolamento:
a) le richieste dei fabbricanti di sostanze attive stabiliti sul territorio nazionale, di registrazione dellâattivitĂ di fabbricazione delle sostanze attive utilizzate come materiali di partenza dei medicinali veterinari;
b) le richieste di registrazione dellâattivitĂ di importazione delle sostanze di cui alla lettera a).
2. Il Ministero della salute è lâautoritĂ competente ad adottare i relativi provvedimenti di diniego, di sospensione o di revoca delle registrazioni di cui al comma 1.
3. Gli importatori e i fabbricanti di sostanze attive comunicano al Ministero della salute le modifiche di cui allâarticolo 95, paragrafo 5, del regolamento. Il Ministero della salute individua, con proprio provvedimento, le tipologie di modifiche soggette allâobbligo di notifica immediata.
4. Nello svolgimento delle attivitĂ di cui ai commi 1 e 2 il Ministero della salute è lâautoritĂ competente allâinserimento delle relative informazioni nella banca dati della fabbricazione e della distribuzione allâingrosso di cui allâarticolo 91 del regolamento.
Capo VI
Sistemi informativi
Articolo 16
Sistemi informativi e tracciabilitĂ dei medicinali veterinari
1. Fatto salvo quanto previsto dal regolamento, il Ministero della salute è lâautoritĂ competente ad accedere e operare nella banca dati dei medicinali dellâUnione, nella banca dati di farmacovigilanza dellâUnione nonchĂŠ nella banca dati della fabbricazione e della distribuzione allâingrosso, di cui agli articoli 55,74 e 91 del regolamento.
2. Il Ministero della salute raccoglie i dati di cui allâarticolo 57, paragrafi 1 e 2, del regolamento e li trasmette allâAgenzia europea dei medicinali.
3. I fabbricanti, i depositari, i distributori allâingrosso, i farmacisti, i titolari degli esercizi commerciali di cui allâarticolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, i distributori allâingrosso autorizzati alla vendita diretta di medicinali veterinari, i medici veterinari, i proprietari e i detentori di animali destinati alla produzione di alimenti, ognuno per quanto di competenza, assolvono agli obblighi di conservazione delle registrazioni di cui agli articoli 96, 101, paragrafo 7, 103, paragrafo 3, 105 paragrafo 12 e 108 paragrafo 2, del regolamento, e di cui allâarticolo 28, comma 1, 31, comma 3, 32, commi 11 e 12, 33, commi 8 e 9, del presente decreto, nonchĂŠ agli obblighi di comunicazione di cui allâarticolo 32, comma 1, mediante il sistema informativo di tracciabilitĂ di cui allâarticolo 2, comma 2, lettera b), del presente decreto, secondo le modalitĂ definite nellâallegato IV del presente decreto.
4. I fabbricanti, i depositari, i distributori allâingrosso, le farmacie, gli esercizi commerciali di cui allâarticolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e i distributori allâingrosso autorizzati alla vendita diretta di medicinali veterinari comunicano, prima dellâinizio delle attivitĂ , le informazioni anagrafiche e ogni successiva modifica mediante il sistema informativo di tracciabilitĂ di cui allâarticolo 2, comma 2, lettera b), del presente decreto.
5. Il titolare dellâautorizzazione allâimmissione in commercio comunica, al Ministero della salute, senza indugio, e comunque almeno sessanta giorni prima, la cessazione temporanea della commercializzazione del medicinale veterinario.
6. Ai fini della tracciabilitĂ dei medicinali veterinari, il fabbricante del medicinale veterinario immesso in commercio nel territorio nazionale applica sulle singole confezioni un codice a lettura ottica in conformitĂ a quanto previsto nellâallegato II al presente decreto.
7. Ai fini della tracciabilitĂ , nel caso di medicinale veterinario autorizzato anche in confezioni multiple, ai sensi dellâarticolo 7, comma 4, del presente decreto, sul confezionamento della singola frazione sono indicati il numero di lotto e la data di scadenza.
Titolo III
Detenzione, fornitura e impiego dei medicinali veterinari
Articolo 17
Autorizzazione alla distribuzione allâingrosso di medicinali veterinari
1. Le autoritĂ competenti alla adozione del provvedimento di autorizzazione alla distribuzione allâingrosso dei medicinali veterinari di cui allâarticolo 99 del regolamento, sono le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano per i distributori allâingrosso stabiliti nel loro territorio.
2. Nella domanda per il rilascio dellâautorizzazione di cui al comma 1, oltre a quanto previsto dallâarticolo 100 del regolamento, il richiedente dichiara sotto la propria responsabilitĂ ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 di:
a) non avere riportato condanne penali per truffa o per commercio di medicinali guasti adulterati o contraffatti;
b) essere iscritto nel registro delle imprese presso la Camera di commercio competente per territorio;
c) disporre di almeno una persona designata come responsabile del magazzino in possesso dei requisiti di cui al comma 3. La responsabilità di piÚ magazzini appartenenti allo stesso titolare può essere affidata a una stessa persona, purchÊ le attività da questa svolte in ciascun magazzino siano compatibili tra loro;
d) avere implementato le misure di buone pratiche di distribuzione ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1248 della Commissione, del 29 luglio 2021, riguardante le misure in materia di buona pratica di distribuzione per i medicinali veterinari conformemente al regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio.
3. La persona designata di cui al comma 2, lettera c), deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) diploma di laurea in farmacia o in chimica o in chimica e tecnologia farmaceutiche o in chimica industriale, ai sensi della legge 19 novembre 1990, n. 341 e iscrizione allâalbo del relativo ordine professionale;
b) non aver riportato condanne penali per truffa o per commercio di medicinali guasti, adulterati o contraffatti.
4. La persona designata di cui al comma 2, lettera c), deve svolgere la propria attivitĂ a carattere continuativo nella sede indicata nellâautorizzazione con un orario compatibile con le necessitĂ derivanti dalle dimensioni dellâattivitĂ di distribuzione espletata.
5. Alla domanda per il rilascio dellâautorizzazione di cui al comma 1 è allegata la seguente documentazione:
a) una planimetria dei locali corredata da una relazione descrittiva delle condizioni degli stessi;
b) la dichiarazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, da parte della persona designata di cui al comma 2, lettera c), del presente decreto, di iscrizione allâalbo del relativo ordine professionale e di accettazione dellâincarico con la precisazione di eventuali incarichi in altri magazzini.
6. Quando lâesercizio dellâattivitĂ di distribuzione allâingrosso è effettuato in piĂš magazzini con sedi diverse, lâautorizzazione di cui al comma 1 deve essere richiesta per ognuno di essi.
7. Il richiedente mette a disposizione dellâautoritĂ competente, ove richiesto, il manuale di qualitĂ o la strategia di documentazione equivalente di cui al capo II del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1248 della Commissione del 29 luglio 2021.
8. Al fine dellâapplicazione del presente decreto viene messo a disposizione delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, un modello unico nazionale per la presentazione delle notifiche o delle richieste di autorizzazione alla distribuzione allâingrosso del medicinale veterinario.
Articolo 18
Distribuzione allâingrosso da parte dei titolari delle autorizzazioni allâimmissione in commercio
1. I titolari dellâautorizzazione allâimmissione in commercio dei medicinali veterinari, per la distribuzione allâingrosso dei medicinali veterinari di cui sono titolari, possono avvalersi dei depositi di cui allâarticolo 19 del presente decreto, o di altri distributori allâingrosso autorizzati.
Articolo 19
Depositari di medicinali veterinari
1. Le disposizioni del presente titolo si applicano anche alle attivitĂ di coloro che detengono e distribuiscono allâingrosso medicinali veterinari sulla base di contratti di deposito stipulati con i titolari dellâautorizzazione allâimmissione in commercio dei medicinali veterinari.
Articolo 20
Disposizioni specifiche per la fornitura di ossigeno e di altri gas medicinali
1. La fornitura dellâossigeno autorizzato per lâuso umano e di altri gas medicinali alle strutture di cura degli animali di cui allâarticolo 33 del presente decreto, può essere effettuata secondo le disposizioni del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219.
Articolo 21
Distribuzione di sostanze attive
1. Fermi restando gli obblighi di cui allâarticolo 95 del regolamento, e, ove applicabile, allâarticolo 94 del regolamento, i distributori allâingrosso stabiliti sul territorio nazionale, ai fini della successiva distribuzione o importazione di sostanze attive, registrano la loro attivitĂ presso le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nonchĂŠ presso il Ministero della salute ai fini dellâiscrizione nella banca dati della fabbricazione e della distribuzione allâingrosso.
2. I distributori allâingrosso di cui al comma 1, trasmettono annualmente alle regioni, alle Province autonome di Trento e di Bolzano e al Ministero della salute lâelenco delle modifiche di cui allâarticolo 95, paragrafo 5, del regolamento. Il distributore allâ ingrosso che importa sostanze attive trasmette allâautoritĂ territorialmente competente un elenco dettagliato delle sostanze oggetto dellâimportazione, con indicazione della data e del paese di provenienza.
3. Le sostanze farmacologicamente attive possono essere distribuite soltanto a fabbricanti autorizzati o registrati e a grossisti registrati. A tale fine si considera fabbricante anche il farmacista che effettua preparazioni galeniche in farmacia.
4. Ă vietato somministrare agli animali sostanze attive, se non in forma di medicinali veterinari.
5. Le regioni o le Province autonome di Trento e di Bolzano, nellâambito delle rispettive competenze, stabiliscono le procedure per la registrazione dellâattivitĂ di distribuzione e importazione delle sostanze attive.
Articolo 22
Commercio parallelo di medicinali veterinari
1. Il Ministero della salute è lâautoritĂ competente al rilascio dellâautorizzazione al commercio parallelo sul territorio nazionale di medicinali veterinari autorizzati in un altro Stato membro ove sussistano le condizioni di cui allâarticolo 102, paragrafo 1, del regolamento.
2. Il distributore allâingrosso che intende richiedere lâautorizzazione di cui al comma 1, presenta la domanda al Ministero della salute completa, oltre che delle informazioni e della documentazione di cui allâarticolo 102, paragrafi 6 e 7, del regolamento, anche delle informazioni e della documentazione di seguito elencate:
a) il nome, o ragione sociale, e il domicilio, o sede legale, del titolare dellâautorizzazione allâimmissione in commercio nonchĂŠ il domicilio o la sede legale del distributore allâingrosso nello Stato membro di origine e del distributore allâingrosso nello Stato membro di destinazione;
b) la denominazione del medicinale veterinario;
c) le confezioni proposte;
d) il testo dellâetichettatura e del foglietto illustrativo proposti;
e) le specie animali di destinazione;
f) lâimpegno ad applicare il codice a lettura ottica di cui allâallegato II del presente decreto sulle singole confezioni di medicinali;
g) la dichiarazione di impegno da parte del distributore allâingrosso a comunicare eventuali variazioni intervenute nel medicinale veterinario autorizzato al commercio parallelo;
h) lâimpegno a tenere a disposizione, a favore del Ministero, un campione di ciascun lotto del medicinale veterinario oggetto di commercio parallelo per lâintera validitĂ del lotto stesso;
i) la dichiarazione di accettazione, da parte della persona qualificata del fabbricante, ad effettuare il riconfezionamento del medicinale veterinario oggetto di commercio parallelo.
3. Nel termine di novanta giorni dalla data di presentazione della domanda, il Ministero della salute adotta il provvedimento di autorizzazione, corredato dagli stampati approvati, ovvero adotta il provvedimento di diniego.
4. Il titolare dellâautorizzazione al commercio parallelo comunica al Ministero della salute almeno trenta giorni prima, ogni modifica delle informazioni di cui al comma 2 al fine di consentire allo stesso Ministero le opportune valutazioni.
Articolo 23
Vendita al dettaglio e vendita diretta
1. La vendita al dettaglio dei medicinali veterinari è effettuata dal farmacista in farmacia e negli esercizi commerciali di cui allâarticolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dietro presentazione di prescrizione veterinaria, se prevista come obbligatoria. Ă esclusa la vendita dei medicinali richiamati dallâarticolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, da parte degli esercizi commerciali di cui allâarticolo 5, comma 1, del citato decreto-legge n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2006.
2. La vendita diretta dei medicinali veterinari avviene sotto la responsabilitĂ di persona iscritta allâalbo dellâOrdine dei farmacisti e previo rilascio dellâautorizzazione di cui al comma 3. Ai fini del presente decreto, per ÂŤvendita direttaÂť si intende:
a) la vendita di medicinali veterinari effettuata dai titolari di autorizzazione alla distribuzione allâingrosso agli operatori di stabilimenti in cui si allevano e si detengono professionalmente animali, ai direttori sanitari delle strutture di cura degli animali e ai medici veterinari nellâesercizio dellâattivitĂ zooiatrica;
b) la vendita di medicinali veterinari senza obbligo di prescrizione effettuata dai titolari di autorizzazione alla distribuzione allâingrosso;
c) la vendita dei medicinali veterinari autorizzati ai fini della fabbricazione dei mangimi medicati da parte dei fabbricanti, dei titolari di autorizzazione allâimmissione in commercio e dei titolari di autorizzazione alla distribuzione allâingrosso, ai titolari di stabilimenti autorizzati alla produzione di mangimi medicati per autoconsumo ai sensi dellâarticolo 13 del regolamento (UE) 2019/4 del Parlamento europeo e del Consiglio, dellâ11 dicembre 2018, relativo alla fabbricazione, allâimmissione sul mercato e allâutilizzo di mangimi medicati, che modifica il regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga ladirettiva 90/167/CEE del Consiglio.
3. Lâautorizzazione allâesercizio dellâattivitĂ di vendita diretta di medicinali veterinari è rilasciata dalle regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, non oltre novanta giorni dalla data di ricezione dellâistanza da parte dellâufficio competente a condizione che il richiedente soddisfi i seguenti requisiti:
a) sia in possesso dellâautorizzazione alla distribuzione allâingrosso di medicinali veterinari, rilasciata ai sensi dellâarticolo 99 del regolamento e dellâarticolo 17 del presente decreto; tale requisito non è richiesto ai fabbricanti di medicinali veterinari autorizzati ai fini della fabbricazione dei mangimi medicati qualora, in relazione a tali prodotti, siano titolari dellâautorizzazione in commercio;
b) non abbia riportato condanne penali per truffa o per commercio di medicinali guasti, adulterati o contraffatti;
c) disponga di una persona responsabile della vendita diretta iscritta allâalbo dellâOrdine dei farmacisti che non abbia riportato condanne penali anche non definitive, per truffa o per commercio di medicinali guasti, adulterati o contraffatti.
4. Lâincarico di farmacista responsabile della vendita diretta è incompatibile con la figura di direttore o titolare di farmacia.
5. La responsabilità della vendita diretta in piÚ magazzini appartenenti allo stesso titolare può essere affidata a una stessa persona purchÊ in ciascun magazzino sia garantita la presenza della persona responsabile di cui al comma 3, lettera c), durante gli orari di vendita.
6. Nel caso in cui lâesercizio dellâattivitĂ di vendita diretta di medicinali veterinari sia effettuato in piĂš magazzini con sedi diverse facenti capo a un unico titolare, lâautorizzazione di cui al comma 3, deve essere richiesta per ognuno di essi.
7. Lâautorizzazione di cui al comma 3 riporta almeno le generalitĂ del titolare e la sede fisica in cui avviene la vendita diretta.
8. LâautoritĂ competente conserva le seguenti informazioni relative allâautorizzazione:
a) le generalitĂ della persona responsabile della vendita di cui al comma 3, lettera c);
b) i giorni e gli orari di vendita.
9. Ogni modifica delle informazioni riportate nellâautorizzazione è comunicata allâautoritĂ competente che ha rilasciato lâautorizzazione.
10. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano stabiliscono le procedure per il rilascio dellâautorizzazione di cui al presente articolo.
Articolo 24
Prescrizioni a carico del titolare dellâautorizzazione alla vendita al dettaglio o diretta
1. I rivenditori al dettaglio di medicinali veterinari si riforniscono di medicinali veterinari soltanto dai titolari di unâautorizzazione alla distribuzione allâingrosso, dai fabbricanti e dai titolari delle autorizzazioni allâimmissione in commercio.
2. Fermo restando il rispetto della normativa nazionale in materia di vendita al dettaglio e gli obblighi di cui allâarticolo 103, paragrafi 3 e 5, del regolamento, il titolare dellâautorizzazione alla vendita al dettaglio e alla vendita diretta di medicinali veterinari osserva le seguenti disposizioni:
a) rendere i locali e le attrezzature accessibili in ogni momento al personale incaricato dellâispezione;
b) avvalersi sia in fase di approvvigionamento, per quanto di competenza, che in fase di distribuzione, di sistemi o di apparecchiature idonee a garantire, secondo i requisiti tecnici previsti dalla Farmacopea ufficiale, la corretta conservazione dei medicinali veterinari, anche durante il trasporto, ove previsto;
c) comunicare preventivamente allâautoritĂ competente che ha rilasciato lâautorizzazione alla vendita diretta qualsiasi modifica dei requisiti e delle condizioni richieste ai fini del rilascio dellâautorizzazione.
Articolo 25
Casi particolari di dispensazione dei medicinali veterinari
1. Ferma restando la presenza in commercio di confezioni multiple di medicinali veterinari che contengano un numero di foglietti illustrativi pari al numero di frazioni dispensabili singolarmente, o altro supporto elettronico fruibile per ogni frazione, i farmacisti di cui allâarticolo 23, comma 1, del presente decreto, nel rispetto delle norme specifiche per la vendita al dettaglio possono vendere le singole frazioni consegnando il foglietto illustrativo, ove presente, al fine di fornire la quantitĂ minima del medicinale veterinario necessaria al trattamento prescritto.
2. Il farmacista, prima della vendita, informa lâutente della possibilitĂ di utilizzare un medicinale veterinario generico o equivalente, quando questo è economicamente piĂš conveniente o quando il medicinale veterinario prescritto non è disponibile nel canale distributivo.
3. Per le finalitĂ di cui al comma 2, per medicinale veterinario equivalente si intende un medicinale veterinario, diverso da medicinale biologico e immunologico, avente la stessa composizione qualitativa e quantitativa di sostanze attive e la stessa forma farmaceutica del medicinale prescritto, autorizzato per la stessa indicazione con identica posologia per la stessa specie animale oggetto della prescrizione e, nel caso di animali allevati per la produzione di alimenti a uso umano, con gli stessi tempi di attesa.
4. Il Ministero della salute provvede alla pubblicazione e al relativo aggiornamento sul proprio sito istituzionale dellâelenco dei medicinali veterinari di riferimento e dei medicinali generici che sono autorizzati allâimmissione in commercio in Italia.
Articolo 26
Vendita in altri esercizi commerciali
1. La distribuzione allâingrosso e la vendita dei medicinali veterinari non soggetti a prescrizione veterinaria di cui allâarticolo 5, paragrafo 6, del regolamento, può essere effettuata anche in esercizi commerciali diversi da quelli di cui allâarticolo 23 del presente decreto.
2. La vendita al dettaglio dei medicinali veterinari ad azione antiparassitaria e disinfestante per uso esterno e per uso orale può essere effettuata anche in esercizi commerciali diversi da quelli di cui allâarticolo 23, purchĂŠ non sia previsto obbligo di prescrizione veterinaria.
3. Gli esercizi commerciali di cui al presente articolo si approvvigionano dei predetti medicinali veterinari dai fabbricanti e dai grossisti autorizzati nonchĂŠ dai depositari di cui allâarticolo 19 o dai titolari di autorizzazione allâimmissione in commercio e, nel caso di cui al comma 1, da altri esercizi commerciali diversi da quelli di cui allâarticolo 23.
Articolo 27
Vendita al dettaglio di medicinali veterinari a distanza
1. Ă consentita la vendita al dettaglio a distanza dei soli medicinali veterinari non soggetti allâobbligo di prescrizione veterinaria.
2. Fatte salve eventuali disposizioni territoriali in materia, il rivenditore al dettaglio registra la propria attivitĂ , secondo quanto previsto dallâarticolo 104 del regolamento.
3. La vendita al dettaglio a distanza dei medicinali veterinari è soggetta al rispetto della normativa vigente in materia di vendita al dettaglio di medicinali veterinari nonchÊ di tutti gli altri obblighi di cui al regolamento e al presente decreto. I soggetti cui agli articoli 23 e 26 del presente decreto, garantiscono il rispetto delle condizioni di conservazione anche durante il trasporto.
4. Al fine di garantire la sicurezza dei medicinali veterinari venduti a distanza al pubblico mediante i servizi della societĂ dellâinformazione di cui allâarticolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, il Ministero della salute è lâautoritĂ competente a emanare disposizioni per impedire lâaccesso ai siti web individuati come promotori di pratiche illegali da parte degli utenti, mediante richieste di connessione alla rete internet provenienti dal territorio italiano ai sensi degli articoli 14, comma 3, 15, comma 2, e 16, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70.
5. Il Ministero della salute indice periodicamente la conferenza di servizi di cui allâarticolo 14, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, per lâesame di casi segnalati o riscontrati nella sorveglianza svolta dâintesa con il Comando dei carabinieri per la tutela della salute finalizzata allâidentificazione delle violazioni della disciplina sulla vendita a distanza dei medicinali veterinari. Alla conferenza di servizi partecipano, come amministrazioni coinvolte, il Ministero delle imprese e del made in Italy e il Comando dei carabinieri per la tutela della salute e, come osservatori, lâAutoritĂ garante della concorrenza e del mercato e lâAutoritĂ per le garanzie nelle comunicazioni.
6. Il Ministero della salute, anche a seguito dellâistruttoria della conferenza di servizi di cui al comma 5, dispone, con provvedimento motivato, in via dâurgenza, la cessazione di pratiche commerciali consistenti nellâofferta, attraverso i mezzi della societĂ dellâinformazione, di medicinali veterinari, compresi quelli senza obbligo di prescrizione, non conformi ai requisiti previsti dal presente decreto.
7. I provvedimenti di cui ai commi 4 e 6 sono eseguiti dal Comando dei carabinieri per la tutela della salute.
8. I provvedimenti amministrativi di blocco allâaccesso dei siti illegali di vendita on line di medicinali veterinari sono pubblicati dal Ministero della salute sul proprio sito istituzionale.
Articolo 28
Prescrizione veterinaria
1. La prescrizione veterinaria, che reca gli elementi di cui allâarticolo 105, paragrafo 5, del regolamento, è redatta in formato elettronico, tramite il sistema informativo di tracciabilitĂ di cui allâarticolo 2, comma 2, lettera b), del presente decreto. Sono fatte salve le disposizioni piĂš restrittive di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1990, n. 309.
2. La validità della prescrizione veterinaria decorre dalla data del rilascio ed è stabilita in:
a) sei mesi per la prescrizione veterinaria ripetibile che può essere utilizzata per un massimo di dieci volte entro tale periodo;
b) trenta giorni per la prescrizione veterinaria non ripetibile, per la prescrizione veterinaria per lâacquisto di scorta di medicinali e per la prescrizione veterinaria di medicinali il cui impiego non è previsto dai termini dellâautorizzazione allâimmissione in commercio.
3. Restano ferme le norme sulle prescrizioni di medicinali contenenti sostanze stupefacenti e psicotrope di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, nonchĂŠ la validitĂ della prescrizione veterinaria per i medicinali antimicrobici di cinque giorni dalla data del suo rilascio, prevista dallâarticolo 105, paragrafo 10, del regolamento.
Articolo 29
Impiego di medicinali antimicrobici
1. Il Ministero della salute, in conformitĂ allâarticolo 107, paragrafo 4, del regolamento, fornisce orientamenti sui rischi associati alla metafilassi e sui criteri relativi alla sua applicazione, su alternative adeguate allâimpiego per metafilassi di medicinali antimicrobici nonchĂŠ sui casi eccezionali di un loro utilizzo per profilassi. I predetti orientamenti sono oggetto di revisione costante alla luce dei nuovi dati scientifici.
2. Lâimpiego di medicinali antimicrobici per profilassi e metafilassi avviene in osservanza alle disposizioni del regolamento, agli orientamenti forniti dallâautoritĂ competente e alle politiche nazionali sullâimpiego prudente degli antimicrobici e deve essere debitamente giustificato e documentato.
3. Fermo restando quanto previsto dallâarticolo 107 del regolamento, gli operatori e i medici veterinari, nellâambito delle loro rispettive responsabilitĂ , tengono conto delle seguenti misure:
a) lâassociazione di piĂš di un medicinale veterinario contenente sostanze attive antimicrobiche è consentita soltanto in casi opportunamente giustificati e documentati e per la somministrazione a un singolo animale. Il trattamento di un gruppo ristretto di animali con piĂš di un medicinale veterinario contenente sostanze attive antimicrobiche deve essere opportunamente giustificato sulla base di una diagnosi clinica e di laboratorio, che includa la coltura batterica e il test di sensibilitĂ ;
b) gli antibiotici, per cui specifiche raccomandazioni scientifiche dellâAgenzia europea per i medicinali raccomandano una limitazione, sono impiegati, per quanto possibile, sulla base di esami batteriologici e test di sensibilitĂ , per accertarsi che non esistano altri antibiotici sufficientemente efficaci o appropriati per trattare la malattia diagnosticata;
c) gli antibiotici, per cui specifiche raccomandazioni scientifiche dellâAgenzia europea per i medicinali raccomandano una limitazione sono impiegati per metafilassi solo in casi eccezionali, sulla base di esami batteriologici e test di sensibilitĂ , per accertarsi che non esistano altri antibiotici sufficientemente efficaci o appropriati per trattare la malattia diagnosticata, salvo casi particolari, adeguatamente motivati e documentati dal medico veterinario;
d) gli antibiotici, per cui specifiche raccomandazioni scientifiche dellâAgenzia europea per i medicinali raccomandano una limitazione, non sono impiegati per la profilassi;
e) i mangimi medicati contenenti medicinali veterinari antimicrobici non sono utilizzati per la profilassi ai sensi dellâarticolo 17, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/4 del Parlamento europeo e del Consiglio, dellâ11 dicembre 2018.
4. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nellâambito delle proprie competenze, collaborano con il Ministero della salute ai fini del contrasto alla resistenza agli antimicrobici promuovendo corsi di formazione e attivitĂ divulgative per operatori e medici veterinari, dandone annualmente comunicazione al Ministero della salute.
5. Per favorire un impiego consapevole degli antimicrobici, le organizzazioni e le associazioni di categoria promuovono corsi di formazione e attivitĂ divulgative per i medici veterinari e per gli operatori, dandone annualmente comunicazione al Ministero della salute.
6. Le spese di partecipazione alle attivitĂ formative e divulgative di cui ai commi 4 e 5 sono a carico dei medici veterinari e degli operatori.
Articolo 30
Impiego di medicinali veterinari non autorizzati in Italia
1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 3, il Ministero della salute è lâautoritĂ competente alla adozione del provvedimento di autorizzazione alla importazione di medicinali veterinari autorizzati in Paesi terzi.
2. Il Ministero della salute è lâautoritĂ competente alla adozione al provvedimento di autorizzazione alla introduzione dei medicinali veterinari immunologici per animali destinati alla produzione di alimenti per il consumo umano autorizzati in altri Stati membri.
3. Nel caso di medicinali veterinari di cui allâarticolo 112, paragrafo 2, del regolamento, il medico veterinario notifica lâimportazione di un medicinale veterinario allâautoritĂ territorialmente competente entro dieci giorni dalla prescrizione veterinaria.
4. Nel caso di impiego di medicinali veterinari immunologici autorizzati in altri Stati membri ai sensi dellâarticolo 112, paragrafo 1, lettera a) del regolamento, il medico veterinario notifica lâintroduzione di tale medicinale veterinario immunologico allâautoritĂ territorialmente competente entro dieci giorni dalla prescrizione veterinaria.
Titolo IV
Scorte dei medicinali veterinari
Articolo 31
Scorte di medicinali
1. LâautoritĂ territorialmente competente, individuata dalle regioni e dalla Province autonome di Trento e di Bolzano, può consentire la detenzione di adeguate scorte di medicinali agli operatori degli stabilimenti presso gli stabilimenti stessi e ai medici veterinari nellâambito dellâesercizio dellâattivitĂ zooiatrica, a condizione che le scorte siano conservate in modo conforme alle condizioni prescritte nellâautorizzazione allâimmissione in commercio e custodite in locali resi accessibili alle autoritĂ territorialmente competenti nel corso delle ispezioni e dei controlli di cui allâarticolo 123 del regolamento.
2. Le strutture sanitarie dove si curano gli animali, di cui allâarticolo 2, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 136, non sono soggette a unâulteriore valutazione da parte dellâautoritĂ territorialmente competente ai fini della possibilitĂ di detenere adeguate scorte di medicinali.
3. Il medico veterinario è responsabile della detenzione delle scorte di medicinali e della loro utilizzazione nonchÊ delle registrazioni di competenza nel sistema informativo della tracciabilità .
4. Con decreto del Ministro della salute, da adottare di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, possono essere individuate ulteriori modalitĂ tecniche e operative per la detenzione delle scorte.
Articolo 32
ModalitĂ di tenuta e gestione delle scorte presso gli stabilimenti in cui si allevano e si detengono animali
1. Gli operatori degli stabilimenti dove si allevano o si detengono gli animali comunicano allâautoritĂ territorialmente competente la necessitĂ di detenere scorte di medicinali.
2. LâautoritĂ territorialmente competente consente la detenzione di scorte di medicinali solo agli operatori degli stabilimenti che non hanno riportato condanne penali per le attivitĂ di cui al comma 1.
3. La comunicazione di cui al comma 1 individua il medico veterinario responsabile di cui allâarticolo 31, comma 3, del presente decreto.
4. Il medico veterinario responsabile delle scorte può affidare i compiti di detenzione, utilizzo e registrazione delle scorte a uno o piĂš medici veterinari che ne assumono la relativa responsabilitĂ . Tale delega deve essere immediatamente notificata allâautoritĂ territorialmente competente, unitamente a una dichiarazione di accettazione dellâincarico e allâindicazione degli ulteriori stabilimenti presso i quali i delegati risultano eventualmente responsabili delle stesse attivitĂ .
5. Il medico veterinario responsabile delle scorte negli stabilimenti in cui si allevano e si detengono animali destinati alla produzione di alimenti nonchĂŠ i suoi delegati non possono svolgere incarichi di dipendenza o collaborazione con i titolari delle autorizzazioni in commercio, con i fabbricanti, distributori allâingrosso e con gli operatori del settore dei mangimi o essere dipendenti del Servizio sanitario nazionale.
6. LâautoritĂ territorialmente competente registra nel sistema informativo della tracciabilitĂ le informazioni di cui ai commi 1, 2 e 3, ed effettua, entro i dodici mesi successivi alla data di registrazione, unâispezione ai sensi dellâarticolo 123 del regolamento, per verificare il rispetto dei requisiti di cui al presente articolo e allâarticolo 31, comma 1, del presente decreto.
7. Tra gli ulteriori criteri che lâautoritĂ territorialmente competente applica per valutare la necessitĂ di detenere adeguate scorte da parte dei soggetti di cui al comma 1, vi sono:
a) la realtĂ professionale, quale ad esempio la tipologia e la dimensione dello stabilimento;
b) la situazione geografica.
8. Lâoperatore di cui al comma 1 garantisce la veridicitĂ delle informazioni trasmesse e le mantiene aggiornate.
9. Le scorte detenute negli stabilimenti in cui si allevano o si detengono gli animali possono essere costituite da medicinali veterinari, medicinali omeopatici, inclusi quelli di cui allâarticolo 10 del presente decreto, alle condizioni e nei limiti di cui agli articoli 112,113 e 114 del regolamento.
10. Non possono essere detenute scorte, nemmeno per un periodo limitato, di medicinali veterinari contenenti antimicrobici per cui specifiche raccomandazioni dellâAgenzia europea dei medicinali raccomandano limitazioni e non possono essere detenute scorte di medicinali veterinari contenenti antimicrobici ai fini della fabbricazione dei mangimi medicati o da somministrarsi, per trattamento non individuale, attraverso gli alimenti liquidi o solidi e acqua di abbeverata, fatta salva la detenzione di quantitativi ridotti di tali medicinali, commisurati alle necessitĂ dellâallevamento, per un periodo non superiore a cinque giorni.
11. Lâutilizzo del medicinale della scorta in animali destinati alla produzione di alimenti per il consumo umano può avvenire soltanto dietro specifica procedura informatica da parte del medico veterinario responsabile o del suo delegato, nel rispetto degli obblighi di registrazione di cui allâarticolo 108 del regolamento, e secondo le modalitĂ previste dal decreto legislativo 16 marzo 2006, n. 158.
12. Il medico veterinario responsabile delle scorte negli stabilimenti in cui si allevano e si detengono animali non destinati alla produzione di alimenti o i suoi delegati effettuano, con cadenza semestrale, un controllo della giacenza delle scorte e aggiornano, entro il quinto giorno del primo mese successivo a ciascun semestre, il sistema informativo della tracciabilitĂ , fatte salve le norme specifiche sulle registrazioni di medicinali contenenti sostanze stupefacenti e psicotrope di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonchĂŠ quanto prescritto dallâarticolo 37, comma 2, del presente decreto.
Articolo 33
ModalitĂ di tenuta e gestione delle scorte presso le strutture sanitarie di cura degli animali
1. Il direttore sanitario delle strutture di cura degli animali è il medico veterinario responsabile di cui allâarticolo 31, comma 3.
2. Il direttore sanitario è altresĂŹ responsabile dellâindividuazione dei medici veterinari a cui è consentito lâaccesso alle scorte nonchĂŠ dellâaggiornamento dei loro nominativi nel Sistema informativo nazionale degli animali da compagnia di cui allâarticolo 2, lettera z) del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134.
3. Il direttore sanitario e i medici veterinari di cui al comma 2 possono, per interventi professionali urgenti da eseguire fuori dalle strutture, utilizzare i medicinali prelevati dalla scorta.
4. Le scorte detenute nelle strutture di cura degli animali possono essere costituite da medicinali veterinari, da medicinali a uso umano alle condizioni e nei limiti di cui agli articoli 112,113 e 114 del regolamento e da medicinali omeopatici, inclusi quelli di cui allâarticolo 10 del presente decreto.
5. I medicinali a uso umano di cui agli articoli 92, 93 e 94 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, ad eccezione degli antimicrobici, possono essere detenuti in scorta purchĂŠ non esistano anche in confezioni cedibili al pubblico e vengano utilizzati solo allâinterno della struttura di cura, in presenza delle condizioni previste dagli articoli 112,113 e 114 del regolamento.
6. I medicinali a uso umano di cui ai commi 4 e 5 non possono essere ceduti ai proprietari e ai detentori degli animali.
7. Le strutture di cura degli animali, in presenza delle condizioni previste dagli articoli 112,113 del regolamento, possono detenere ossigeno e altri gas medicinali autorizzati per uso umano.
8. Nel caso di impiego di medicinali in animali destinati alla produzione di alimenti, lâutilizzo dei medicinali può avvenire soltanto dietro specifica indicazione terapeutica informatica da parte del medico veterinario, che ne registra il trattamento nel rispetto degli obblighi di registrazione di cui allâarticolo 108 del regolamento e secondo le modalitĂ previste dal decreto legislativo 16 marzo 2006, n. 158.
9. Relativamente allâimpiego dei medicinali utilizzati per gli animali non destinati alla produzione di alimenti, il direttore sanitario effettua, con cadenza semestrale, un controllo della giacenza delle scorte e aggiorna, entro il quinto giorno del primo mese successivo a ciascun semestre, il sistema informativo della tracciabilitĂ , fatte salve le norme specifiche sulle registrazioni di medicinali contenenti sostanze stupefacenti e psicotrope di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonchĂŠ quanto prescritto dallâarticolo 37, comma 2, del presente decreto.
Articolo 34
ModalitĂ di tenuta e gestione delle scorte da parte del medico veterinario nellâesercizio dellâattivitĂ zooiatrica
1. Il medico veterinario nellâesercizio dellâattivitĂ zooiatrica comunica allâautoritĂ territorialmente competente la esigenza di detenere scorte di medicinali.
2. La comunicazione di cui al comma 1 indica lâubicazione dei locali adibiti alla detenzione delle scorte di cui allâarticolo 31, comma 1, del presente decreto, che non può coincidere con una struttura di cura di cui allâarticolo 33 del presente decreto.
3. Le scorte possono essere costituite da medicinali veterinari e dai medicinali omeopatici di cui allâarticolo 10 del presente decreto.
4. I medicinali a uso umano, inclusi quelli di cui agli articoli 93 e 94 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, ad eccezione degli antimicrobici, possono essere detenuti in scorta e sono utilizzati alle condizioni previste dagli articoli 112,113 e 114 del regolamento.
5. I medicinali a uso umano di cui al comma 4 non possono essere ceduti ai proprietari e ai detentori degli animali.
6. La modalitĂ di gestione delle scorte da parte del medico veterinario nellâesercizio dellâattivitĂ zooiatrica è disciplinata dallâarticolo 33 del presente decreto.
Articolo 35
Utilizzo dei medicinali negli stabilimenti autorizzati ai sensi dellâarticolo 20, comma 2, del decreto legislativo 4 marzo 2014 n. 26
1. Gli stabilimenti autorizzati ai sensi dellâarticolo 20, comma 2, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, in cui sono detenuti gli animali cui allâarticolo 1, comma 3, del medesimo decreto, possono detenere scorte di medicinali necessarie allâattivitĂ clinica o alle procedure di cui allâarticolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 4 marzo 2014 n. 26, secondo quanto previsto nellâarticolo 33 del presente decreto, a condizione che le due tipologie di medicinali siano tenute distinte, al fine di consentire quanto specificato al comma 3, del presente articolo.
2. La detenzione e lâutilizzo delle scorte presso gli stabilimenti di cui al comma 1 ricade sotto la responsabilitĂ del medico veterinario designato di cui allâarticolo 24 del decreto legislativo n. 26 del 2014. Il medico veterinario designato è equiparato al direttore sanitario della struttura di cura degli animali di cui allâarticolo 33, comma 1, del presente decreto.
3. Il medico veterinario designato può delegare altri soggetti, adeguatamente formati ai sensi dellâarticolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 26 del 2014, al prelievo dalle scorte e alla somministrazione esclusivamente dei medicinali da utilizzare per le procedure cui allâarticolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 26 del 2014.
4. Nel caso di assenza di scorta, per la prescrizione di medicinali utilizzati nellâambito delle procedure di cui allâarticolo 3, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 26 del 2014, il medico veterinario designato prescrive il medicinale esclusivamente al responsabile del progetto, con lâindicazione degli estremi dellâautorizzazione ministeriale.
5. Nei casi di progetti che prevedano lâutilizzo di animali destinati alla produzione di alimenti e per i quali è prevista o si renda necessaria la reintroduzione degli stessi, si stabilisce un adeguato tempo di attesa e si applicano le disposizioni del regolamento nonchĂŠ dellâarticolo 19 del decreto legislativo n. 26 del 2014.
Articolo 36
ModalitĂ di conservazione e di utilizzo delle rimanenze di medicinali
1. Non costituiscono scorte le rimanenze di medicinali al termine delle terapie prescritte o dovute allâinterruzione o alla modifica della terapia prescritta.
2. Ferma restando la corretta gestione dei medicinali scaduti, le rimanenze di cui al comma 1 sono conservate secondo le modalitĂ di conservazione indicate nellâetichettatura del medicinale.
3. I proprietari e i detentori di animali possono utilizzare le rimanenze di cui al comma 1, solo dietro indicazione di un medico veterinario e, nel caso di animali destinati alla produzione di alimenti, di procedura informatica da parte del medico veterinario e nel rispetto degli obblighi di registrazione elettronica di cui allâarticolo 108 del regolamento.
4. Le rimanenze di medicinali veterinari autorizzati per animali non destinati alla produzione di alimenti, con lâesclusione dei medicinali veterinari che richiedono conservazione a temperatura controllata o appartenenti alla categoria delle sostanze stupefacenti e psicotrope, possono essere consegnate al medico veterinario responsabile di stabilimenti in cui si detengono animali non destinati alla produzione di alimenti e per cui lâautoritĂ territorialmente competente ha consentito la detenzione di adeguate scorte di medicinali, a condizione che il medicinale veterinario sia correttamente conservato nella sua confezione originale integra.
5. Il medico veterinario responsabile di cui al comma 4 verifica lâintegritĂ del confezionamento, lo stato di conservazione e la validitĂ del medicinale veterinario consegnato, nonchĂŠ se esso sia soggetto a restrizioni ai sensi dellâarticolo 5, comma 4 del presente decreto e registra entro quarantotto ore il carico delle confezioni ricevute nel sistema informativo della tracciabilitĂ , secondo la specifica funzione.
6. Lâutilizzo delle rimanenze di cui al comma 4 avviene solo dietro indicazione del medico veterinario responsabile che effettua, con cadenza semestrale, un controllo delle giacenze delle scorte e aggiorna, entro il quinto giorno del primo mese successivo a ciascun semestre, il sistema informativo della tracciabilitĂ .
Articolo 37
Cessione dei medicinali veterinari
1. Il medico veterinario, nellâambito della propria attivitĂ , può consegnare allâallevatore o al proprietario degli animali medicinali veterinari della propria scorta, anche da confezioni multiple in frazioni distribuibili singolarmente, ove disponibili sul mercato, corredate di foglietto illustrativo o altro supporto elettronico fruibile per ogni singola frazione, allo scopo di avviare la terapia prescritta in modo da garantire la tutela immediata del benessere animale.
2. Il medico veterinario di cui al comma 1, fatti salvi gli obblighi di registrazione posti a carico dei proprietari e detentori di animali destinati alla produzione di alimenti ai sensi dellâarticolo 108 del regolamento, registra, entro sette giorni, lo scarico delle confezioni o delle frazioni consegnate nel sistema informativo della tracciabilitĂ , secondo la specifica funzione.
Titolo V
PubblicitĂ
Articolo 38
PubblicitĂ dei medicinali veterinari
1. La pubblicitĂ dei medicinali veterinari si attua conformemente a quanto previsto negli articoli 119, 120 e 121 del regolamento, con le modalitĂ indicate nellâallegato V del presente decreto.
2. I medicinali veterinari autorizzati o registrati non soggetti a obbligo di prescrizione veterinaria possono essere oggetto di pubblicitĂ nei confronti della generalitĂ delle persone diverse da quelle indicate nellâarticolo 120 del regolamento, secondo le modalitĂ e le condizioni di cui allâarticolo 119 del regolamento, previo rilascio dellâautorizzazione da parte del Ministero della salute secondo la procedura definita nellâallegato V del presente decreto.
3. Ă vietata la distribuzione al pubblico di medicinali veterinari a scopo pubblicitario.
4. Ă vietato menzionare la denominazione di un medicinale veterinario in un contesto che possa favorire il consumo del prodotto in pubblicazioni a stampa, trasmissioni radio-televisive e in messaggi non a carattere pubblicitario comunque diffusi al pubblico.
5. Qualora la pubblicitĂ di cui al comma 2 del presente articolo sia effettuata in violazione alle disposizioni del regolamento e del presente decreto, il Ministero della salute:
a) ordina lâimmediata cessazione della pubblicitĂ ;
b) ordina la diffusione, a spese del trasgressore, di un comunicato di rettifica e di precisazione, secondo modalitĂ stabilite dallo stesso Ministero, ove non ritenga di provvedere ai sensi dellâarticolo 7 della legge 5 febbraio 1992, n. 175.
6. Fermo restando quanto disciplinato nel presente decreto, il Ministro della salute provvede a disciplinare, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le associazioni di categoria, lâambito di applicazione e le modalitĂ di realizzazione della pubblicitĂ dei medicinali veterinari soggetti a prescrizione veterinaria, di cui allâarticolo 120 del regolamento.
7. Fatte salve le competenze in materia delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, qualora la pubblicitĂ cui allâarticolo 120 del regolamento sia effettuata in violazione delle disposizioni del regolamento e del presente decreto nonchĂŠ dei criteri previsti dal Ministero della salute, questâultimo:
a) ordina lâimmediata cessazione o sospensione dellâinformazione promozionale;
b) ordina la diffusione, a spese del trasgressore, di una comunicazione di rettifica e di precisazione, redatta secondo le modalitĂ stabilite dal Ministero della salute che potrĂ essere inserita sul sito internet istituzionale dello stesso Ministero o anche su quotidiani a tiratura nazionale e riviste scientifiche di settore.
Articolo 39
PubblicitĂ di medicinali veterinari immunologici
1. I medicinali veterinari immunologici possono essere oggetto di pubblicitĂ rivolta anche ad allevatori professionisti conformemente allâarticolo 120, paragrafo 2, del regolamento.
2. Non rientrano nellâambito di applicazione del presente articolo gli allevamenti di tipo familiare, come definiti dallâarticolo 2, comma 1, lettera f) del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134.
3. Ă vietata la pubblicitĂ dei medicinali veterinari immunologici destinati a essere impiegati per prevenire lâestendersi di epidemie o zoonosi, per le quali il Ministro della salute determina lâutilizzo di specifici medicinali veterinari immunologici.
4. Ă vietato fornire informazioni circa sperimentazioni in atto con il medicinale veterinario immunologico verso malattie sostenute da batteri, virus o loro ceppi per i quali il medicinale veterinario immunologico non risulti ancora autorizzato.
5. Ă vietato consegnare campioni di medicinali veterinari immunologici a scopo pubblicitario ad allevatori professionisti.
6. Ă vietata la pubblicitĂ dei medicinali veterinari immunologici attraverso le vie di diffusione massiva.
Articolo 40
Campioni gratuiti
1. Fermo restando quanto previsto dallâarticolo 119, paragrafi 8, 9 e 10, del regolamento, i campioni gratuiti di medicinali veterinari possono essere consegnati dal titolare dellâautorizzazione allâimmissione in commercio, previa compilazione di opportuna documentazione di scarico che attesti lâavvenuta consegna, esclusivamente a un medico veterinario iscritto allâalbo professionale. Lâimpiego dei campioni gratuiti negli animali destinati alla produzione di alimenti è soggetto alle disposizioni di cui allâarticolo 108 del regolamento.
2. Ogni campione deve avere le seguenti caratteristiche:
a) graficamente identico alla confezione piĂš piccola messa in commercio;
b) il contenuto può essere inferiore, in numero di unitĂ posologiche o in volume, a quello della piĂš piccola confezione autorizzata allâimmissione in commercio;
c) la non corrispondenza del contenuto e, eventualmente, del confezionamento primario della confezione autorizzata è espressamente richiamato in etichetta;
d) il campione è consegnato unitamente al riassunto delle caratteristiche del prodotto;
e) lâetichettatura reca la dicitura: ÂŤCampione gratuito - vietata la venditaÂť.
3. Non può essere fornito alcun campione dei medicinali stupefacenti disciplinati dal decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.
4. Il titolare dellâautorizzazione allâimmissione in commercio può consegnare ogni anno a ciascun medico veterinario sino a dieci campioni di medicinali veterinari per ogni concentrazione o dosaggio e per ogni forma farmaceutica di un medicinale veterinario esclusivamente nei trentasei mesi successivi alla data di prima commercializzazione del prodotto.
5. Fermo restando quanto disposto dal comma 4, possono essere consegnati ogni anno al medico veterinario sino a dieci campioni di medicinali veterinari nellâambito del listino aziendale dei medicinali veterinari in commercio da piĂš di trentasei mesi.
6. Con decreto del Ministro della salute possono essere definite ulteriori condizioni relative alla consegna e utilizzazione dei campioni gratuiti di medicinali veterinari anche in riferimento allâattivitĂ di informazione medico-scientifica.
Titolo VI
Controlli e sanzioni
Articolo 41
Controlli e ispezioni
1. Il Ministero della salute è lâautoritĂ competente a programmare ed eseguire i controlli e le ispezioni di cui agli articoli 123 e 126 del regolamento, fatto salvo quanto disposto al comma 2.
2. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, anche attraverso i servizi veterinari delle autoritĂ territorialmente competenti, sono le autoritĂ competenti a programmare, su indirizzo del Ministero della salute, ed eseguire i controlli e le ispezioni di cui allâarticolo 123, paragrafo 1, lettera a), del regolamento, esclusi i controlli e le ispezioni nei confronti di fabbricanti di medicinali e sostanze attive che rientrano nella competenza del Ministero della salute nonchĂŠ le ispezioni e controlli di cui allâarticolo 123, paragrafo 1, lettere b), d), e), f), g) e j) del regolamento.
3. I controlli di cui al presente articolo sono eseguiti secondo i principi, i criteri e le modalità di cui alregolamento (UE) 2017/625, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, nonchÊ aldecreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27, le cui disposizioni si applicano ove compatibili. Il personale incaricato di svolgere i controlli e le ispezioni può acquisire ogni evidenza documentale ritenuta necessaria ivi compreso materiale video fotografico realizzato in loco.
4. Le spese relative ai controlli e alle ispezioni di cui allâarticolo 123, paragrafi 2 e 6, del regolamento di competenza del Ministero della salute, calcolate tenendo conto delle spese di missione del personale, sono poste a carico dei soggetti nei confronti dei quali sono effettuati i controlli e le ispezioni. Dette somme sono riassegnate al Ministero della salute per la copertura delle spese sostenute per tali attivitĂ .
5. Al personale incaricato di svolgere lâattivitĂ ispettiva presso i siti di fabbricazione dei medicinali veterinari e delle sostanze farmacologicamente attive è corrisposto il medesimo compenso previsto per il personale incaricato di svolgere gli accertamenti tecnici presso i siti di produzione dei medicinali per uso umano. Il compenso di cui al presente comma è a carico dei soggetti nellâinteresse dei quali è effettuata lâattivitĂ ispettiva ed è corrisposto secondo le modalitĂ di cui al comma 4.
Articolo 42
Sanzioni
1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque immette in commercio medicinali veterinari senza lâautorizzazione o la registrazione rilasciate ai sensi dellâarticolo 5 del regolamento nonchĂŠ dellâarticolo 5, comma 1 e dellâarticolo 9, comma 1, del presente decreto, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.330 a euro 62.000. A tale violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca dei medicinali oggetto della violazione.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, il titolare di unâautorizzazione allâimmissione in commercio di medicinali veterinari che commercializza medicinali veterinari non conformi allâautorizzazione rilasciata ai sensi dellâarticolo 5 del presente decreto è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.330 a euro 62.000. A tale violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca dei medicinali oggetto della violazione.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque non osserva i provvedimenti di restrizione temporanea, di modifica, di sospensione o di revoca dellâautorizzazione allâimmissione in commercio adottati ai sensi degli articoli 129 e 130 del regolamento e dellâarticolo 5, comma 4, del presente decreto, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 15.500 a euro 93.000. A tale violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca dei medicinali oggetto della violazione o del profitto derivante dalla prosecuzione dellâattivitĂ .
4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola il divieto di fornitura di medicinali veterinari nei casi previsti dallâarticolo 134 del regolamento, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 15.500 a euro 93.000. A tale violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca dei medicinali oggetto della violazione.
5. Salvo che il fatto costituisca reato, il titolare della autorizzazione allâimmissione in commercio che non rispetta lâobbligo di segnalazione dei sospetti eventi avversi di cui allâ articolo 73, paragrafo 2, del regolamento, nonchĂŠ gli obblighi inerenti alla farmacovigilanza di cui agli articolo 76, paragrafi 2 e 4, 77, 78, 79, paragrafo 6, 81, paragrafi 1 e 2 del regolamento, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.165 a euro 30.990.
6. Salvo che il fatto costituisca reato, i medici veterinari, i farmacisti e gli altri professionisti del settore sanitario accreditati nel sistema nazionale di farmacovigilanza che non rispettano lâobbligo di segnalazione dei sospetti eventi avversi di cui allâarticolo 13, comma 1, sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.600 a euro 10.000.
7. Salvo che il fatto costituisca reato, il titolare di unâautorizzazione allâimmissione in commercio di un medicinale veterinario che viola le prescrizioni imposte dalle disposizioni in materia di etichettatura e foglietto illustrativo di cui agli articoli 7,10, 11, 13, 14 e 35 del regolamento, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.600 a euro 15.500.
8. Salvo che il fatto costituisca reato, il titolare di una registrazione di un medicinale veterinario omeopatico che non osserva le prescrizioni imposte dalle disposizioni in materia di etichettatura dei medicinali omeopatici stabilite dallâarticolo 16 del regolamento, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.600 a euro 15.500.
9. Salvo che il fatto costituisca reato, il titolare di unâautorizzazione allâimmissione in commercio che viola gli obblighi di cui allâarticolo 58, paragrafi 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, del regolamento, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.330 a euro 42.000.
10. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque fabbrica o importa medicinali veterinari senza lâautorizzazione prevista dallâarticolo 14, commi 1, 2 e 4 del presente decreto, e in violazione di quanto previsto dallâarticolo 88, paragrafo 1, del regolamento, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.330 a euro 62.000. A tale violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca dei medicinali oggetto della violazione.
11. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque fabbrica, importa, detiene, cede o commercializza sostanze attive, in violazione delle disposizioni di cui dallâarticolo 95 del regolamento, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.330 a euro 62.000. A tale violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca delle sostanze attive oggetto della violazione.
12. Salvo che il fatto costituisca reato, i fabbricanti e gli importatori di medicinali veterinari che non osservano gli obblighi imposti rispettivamente dagli articoli 93, paragrafo 1, e 94, paragrafo 5, del regolamento, sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.165 a euro 30.990. A tale violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca dei medicinali oggetto della violazione.
13. Salvo che il fatto costituisca reato la persona qualificata di cui allâarticolo 97 del regolamento, che non osserva gli obblighi imposti dal medesimo articolo 97 , paragrafi 6, 7 e 8, del regolamento, è soggetta al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.165 a euro 30.990.
14. Salvo che il fatto costituisca reato, i titolari dellâautorizzazione alla fabbricazione di medicinali veterinari che non comunicano al Ministero della salute le informazioni di cui allâarticolo 14, comma 3, del presente decreto, nonchĂŠ i soggetti che richiedono la registrazione delle attivitĂ di importazione e di fabbricazione delle sostanze attive a uso veterinario che non osservano lâobbligo di comunicazione di cui allâarticolo 15, comma 3, del presente decreto, nonchĂŠ i distributori allâingrosso che non trasmettono gli elenchi di cui allâarticolo 21, comma 2, del presente decreto, sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.600 a euro 15.500.
15. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque effettua pubblicità , promuove o distribuisce campioni di medicinali veterinari in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 119,120 e 121 del regolamento, nonchÊ agli articoli 38, 39 e 40 del presente decreto, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.600 a euro 15.500.
16. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque detiene e distribuisce allâingrosso medicinali veterinari senza lâautorizzazione prevista dallâarticolo 99, paragrafo 1, del regolamento, e dallâarticolo 17, comma 1, del presente decreto, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.330 a euro 62.990. Ă soggetto al pagamento della medesima sanzione chiunque detiene e distribuisce allâingrosso sostanze attive in violazione di quanto previsto dagli articoli 95, paragrafo 1, del regolamento, e dallâarticolo 21, comma 1, del presente decreto.
17. Salvo che il fatto costituisca reato, il titolare dellâautorizzazione alla distribuzione allâingrosso che non osserva gli obblighi di cui allâarticolo 101, paragrafi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 8, del regolamento, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.600 a euro 15.500.
18. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque effettua la vendita diretta di un medicinale veterinario non rispettando le condizioni previste dallâarticolo 23, commi 2, 4, 5 e 6, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.330 a euro 62.000.
19. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque effettua la vendita diretta di un medicinale veterinario non rispettando le condizioni previste dallâarticolo 23, comma 9, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 9.000 a euro 55.000.
20. Salvo che il fatto costituisca reato, il titolare dellâautorizzazione alla vendita al dettaglio e alla vendita diretta di medicinali veterinari che non osserva le prescrizioni di cui allâarticolo 24, comma 2, lettere a) e c), del presente decreto, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.600 a euro 15.500.
21. Salvo che il fatto costituisca reato, il titolare dellâautorizzazione alla vendita al dettaglio e alla vendita diretta di medicinali veterinari che non osserva le prescrizioni di cui allâarticolo 24, comma 2, lettera b), del presente decreto, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.165 a euro 30.990.
22. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque vende al dettaglio o effettua vendita diretta di medicinali veterinari in assenza di prescrizione veterinaria, se prevista come obbligatoria ai sensi dellâarticolo 23, comma 1, del presente decreto, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.550 a euro 9.300.
23. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, somministra agli animali medicinali veterinari non autorizzati ai sensi dellâarticolo 5, comma 1, del presente decreto, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.330 a euro 62.000. Ă soggetto alla medesima sanzione chiunque somministra agli animali sostanze attive in violazione di quanto previsto dallâarticolo, 21, comma 4, del presente decreto.
24. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque utilizza medicinali veterinari in modo non conforme ai termini dellâautorizzazione allâimmissione in commercio di cui allâarticolo 106, paragrafo 1, del regolamento, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.550 a euro 9.300.
25. Salvo che il fatto costituisca reato, il medico veterinario che detiene scorte di medicinali in violazione di quanto previsto dagli articoli 32, comma 9, 33, commi 4, 5 e 7, e 34, comma 4, del presente decreto, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.600 a euro 15.500.
26. Salvo che il fatto costituisca reato, il medico veterinario che non osserva le disposizioni di cui agli articoli 112,113 e 114 e 115 del regolamento, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.600 a euro 15.500.
27. Salvo che il fatto costituisca reato, il medico veterinario che non osserva le disposizioni in materia di prescrizione veterinaria di cui allâarticolo 105, paragrafi 1, 2, 3 e 6, del regolamento, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.600 a euro 15.500.
28. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque non osserva gli obblighi di cui allâarticolo 107, paragrafi 1, 2, 3, 4 e 5, del regolamento, e di cui agli articoli 29, comma 3, e 32, comma 10, del presente decreto, in materia di medicinali veterinari antimicrobici è soggetto al pagamento della sanzione da euro 5.165 a euro 30.990.
29. Salvo che il fatto costituisca reato, i proprietari e i detentori di animali destinati alla produzione di alimenti che violano le disposizioni di cui allâarticolo 108, paragrafi 1 e 5, del regolamento, e gli articoli 32, comma 11, 36, comma 3, del presente decreto, sono soggetti al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.600 a euro 15.500.
30. Salvo che il fatto costituisca reato, il medico veterinario che non osserva le disposizioni di cui allâarticolo 37 del presente decreto, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.600 a euro 15.500.
31. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque non osserva gli obblighi di comunicazione o di registrazione di cui allâarticolo 16 del presente decreto, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.600 a euro 15.500.
32. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque violando il divieto stabilito dallâarticolo 9, paragrafo 2, del regolamento, destina al consumo umano prodotti alimentari provenienti da animali sottoposti alla sperimentazione di medicinali senza la prescritta autorizzazione è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.330 a euro 62.000.
33. Salvo che il fatto costituisca reato, gli operatori degli stabilimenti e i medici veterinari nellâambito dellâesercizio dellâattivitĂ zooiatrica che non osservano gli obblighi di cui allâarticolo 31, comma 1, del presente decreto, sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.550 a euro 9.300.
34. Salvo che il fatto costituisca reato chiunque non osserva gli obblighi di cui agli articoli 32, commi 1, 3 e 4, 33, comma 2, 34, commi 1 e 2, 35, commi 3 e 5, del presente decreto, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.550 a euro 9.300.
35. Salvo che il fatto costituisca reato, il medico veterinario che cede ai proprietari o ai detentori di animali i medicinali a uso umano, di cui agli articoli 33, comma 6, e 34, comma 5, del presente decreto, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 8.000 a euro 50.000.
36. In caso di mancata ottemperanza ai provvedimenti di cui allâarticolo 27, commi 4 e 6, del presente decreto, entro il termine indicato nei medesimi provvedimenti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 15.500 a euro 93.000.
37. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque introduce da altro Stato Membro o importa nellâUnione medicinali veterinari non osservando gli obblighi previsti dallâarticolo 30 del presente decreto, nei casi di cui agli articoli 110, paragrafi 1, 2 e 3, e 116 del regolamento, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 a euro 18.000.
38. Il Ministero della salute, le regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e le aziende sanitarie locali, nellâambito delle rispettive competenze, provvedono allâaccertamento e alla contestazione delle violazioni e allâapplicazione delle sanzioni amministrative, secondo le modalitĂ previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689. Ă fatta salva la competenza dellâautoritĂ giudiziaria per lâaccertamento delle violazioni e lâapplicazione delle sanzioni amministrative per illeciti commessi in connessione obiettiva con un reato.
39. I proventi derivanti dalla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie di spettanza statale, irrogate per le violazioni del presente decreto, affluiscono allâentrata del bilancio dello Stato e restano acquisiti allâerario, ad eccezione di quelli derivanti dallâirrogazione di sanzioni comminate per le violazioni cui ai commi 24, 25, 28, 31 e 35 che, ove di spettanza statale, previo versamento ad apposito capitolo dellâentrata del bilancio dello Stato, sono riassegnati a un apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della salute per il miglioramento dellâefficienza e dellâefficacia delle attivitĂ di controllo e di vigilanza del Ministero della salute.
40. Il Ministro dellâeconomia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Titolo VII
Disposizioni finali
Articolo 43
Disposizioni tariffarie
1. Per le attivitĂ di valutazione concernenti lâottenimento e il mantenimento di unâautorizzazione allâimmissione in commercio dei medicinali veterinari rilasciata ai sensi del presente decreto sono dovute al Ministero della salute tariffe di importo pari a un decimo degli importi stabiliti dallâarticolo 5 del regolamento (CE) n. 297/1995 del Consiglio, del 10 febbraio 1995.
2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dellâeconomia e delle finanze, adottato entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si provvede ai sensi dellâarticolo 30, commi 4 e 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e ai sensi dellâarticolo 5, comma 12, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, a rideterminare, ove necessario, le tariffe in vigore o introdurre nuove tariffe dovute per le attivitĂ di competenza del Ministero della salute di cui al comma 5, diversi dal comma 1, previsti dal regolamento e dal presente decreto.
3. Nella definizione delle tariffe di cui al comma 2 si tiene conto di quanto previsto nel decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 32, in quanto applicabile.
4. Ai fini del versamento delle tariffe di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della salute può consentire il ricorso al criterio del ÂŤconto a scalareÂť secondo i criteri applicativi definiti dallâarticolo 12 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 32, e dal decreto di cui al comma 2 del presente articolo.
5. Gli oneri derivanti dallâespletamento delle attivitĂ e dagli adempimenti effettivamente svolti ai fini del rilascio e della modifica dei provvedimenti autorizzativi previsti dal regolamento e dal presente decreto, ivi compresi quelli di cui allâarticolo 8 del presente decreto nonchĂŠ quelli derivanti dalle attivitĂ ispettive sia antecedenti che successive al rilascio dei provvedimenti stessi, comprese le spese derivanti da esami e controlli svolti da laboratori nei casi previsti dalle norme del regolamento e del presente decreto, sono a carico dei soggetti nei cui confronti viene svolta lâattivitĂ .
6. Lâimporto delle tariffe di cui ai commi 1, 2 e 5 è dovuto dai soggetti nei confronti dei quali è svolta lâattivitĂ e deve in ogni caso coprire il costo del servizio. Lâattestazione dellâavvenuto pagamento deve essere allegata alla domanda.
7. Le entrate derivanti dalle tariffe riscosse spettanti al Ministero della salute, di cui ai commi 1, 2 e 5, affluiscono allâentrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro dellâeconomia e delle finanze, ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della salute ai fini della copertura delle spese sostenute per le attivitĂ per le quali le tariffe sono versate.
8. In attuazione del regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, lâAgenzia europea per i medicinali stipula contratti di cooperazione con il Ministero della salute per la valutazione di medicinali soggetti a procedura di autorizzazione centralizzata.
9. Le somme erogate dallâAgenzia europea per i medicinali a favore del Ministero della salute relative alle prestazioni previste dai contratti di cui al comma 8, affluiscono al pertinente capitolo dello stato di previsione delle entrate per essere riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero della salute e sono utilizzate per far fronte alle spese di missione in Italia e allâestero degli esperti italiani e stranieri che operano nel quadro delle attivitĂ previste nei contratti di cui al comma 8, nonchĂŠ ai compensi per prestazioni professionali rese sulla base di specifici accordi.
10. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nonchĂŠ le autoritĂ territorialmente competenti provvedono allâesecuzione degli adempimenti di competenza con spese a carico dei richiedenti secondo modalitĂ e tariffe definite sulla base del costo effettivo del servizio in conformitĂ a quanto previsto dal decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27, e daldecreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 32.
11. Il Ministro dellâeconomia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Articolo 44
Abrogazioni
1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto è abrogato il decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, recante Attuazione della direttiva 2004/28/CE recante codice comunitario dei medicinali veterinari.
Articolo 45
Disposizioni transitorie e finali
1. Ai sensi dellâallegato II, punto 4, del regolamento, restano ferme le norme in vigore che disciplinano le buone prassi di fabbricazione dei medicinali veterinari adottate a norma dellâarticolo 11, comma 3, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto le disposizioni di cui allâarticolo 167 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 non si applicano nel settore dei medicinali veterinari.
3. Gli allegati al presente decreto, ai sensi dellâarticolo 36 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, possono essere modificati, a seguito della adozione di norme tecniche dellâUnione europea, con decreto del Ministro della salute.
Articolo 46
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dalla attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri, nĂŠ minori entrate a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni interessate svolgono le attivitĂ previste dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.






