Decreto legislativo 21 giugno 2017, n. 108
(Gazz. Uff., 13 luglio 2017, n. 162)
Decreto legislativo 21 giugno 2017, n. 108 Norme di attuazione della direttiva 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa allâordine europeo di indagine penale.
TITOLO I
DISPOSIZIONI DI PRINCIPIO E DEFINIZIONI
Art. 1
Disposizioni di principio
1. Il presente decreto attua nellâordinamento interno la direttiva 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 aprile 2014, di seguito denominata direttiva, relativa allâordine europeo di indagine penale, nel rispetto dei principi dellâordinamento costituzionale e della Carta dei diritti fondamentali dellâUnione europea in tema di diritti fondamentali, nonchĂŠ in tema di diritti di libertĂ e di giusto processo.
Art. 2
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) Ordine europeo di indagine penale, di seguito denominato ordine di indagine: il provvedimento emesso dalla autoritĂ giudiziaria o dalla autoritĂ amministrativa e convalidato dallâautoritĂ giudiziaria di uno Stato membro dellâUnione europea, per compiere atti di indagine o di assunzione probatoria che hanno ad oggetto persone o cose che si trovano nel territorio dello Stato o di un altro Stato membro dellâUnione ovvero per acquisire informazioni o prove che sono giĂ disponibili;
b) autoritĂ di emissione: lâautoritĂ competente di uno Stato membro dellâUnione, che emette lâordine di indagine con il quale dispone lâacquisizione di elementi di prova in un procedimento penale, o convalida una richiesta di acquisizione probatoria proveniente da unâautoritĂ amministrativa;
c) autoritĂ di esecuzione: lâautoritĂ competente di uno Stato membro dellâUnione che riceve, riconosce e dĂ esecuzione a un ordine di indagine emesso dallâautoritĂ giudiziaria italiana;
d) Stato di emissione: lo Stato di appartenenza dellâautoritĂ di emissione;
e) Stato di esecuzione: lo Stato di appartenenza dellâautoritĂ di esecuzione;
f) AutoritĂ centrale: il Ministero della giustizia.
Art. 3
Protezione dei dati personali
1. Nel compimento delle attivitĂ relative allâemissione, alla trasmissione, al riconoscimento ed allâesecuzione dellâordine di indagine, i dati personali sono trattati secondo le disposizioni legislative che regolano il trattamento dei dati giudiziari e in conformitĂ agli atti normativi dellâUnione europea e alle Convenzioni del Consiglio dâEuropa.
TITOLO II
RICHIESTA DALLâESTERO
CAPO I Procedimento
Art. 4
Attribuzioni del pubblico ministero
1. Il procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto nel quale devono essere compiuti gli atti richiesti provvede, con decreto motivato, al riconoscimento dellâordine di indagine nel termine di trenta giorni dalla sua ricezione o entro il diverso termine indicato dallâautoritĂ di emissione, e comunque non oltre sessanta giorni. Della ricezione dellâordine di indagine il procuratore della Repubblica informa il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, ai fini del coordinamento investigativo se si tratta di indagini relative ai delitti di cui allâarticolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale. In ogni caso, copia dellâordine di indagine ricevuto è trasmessa al Ministero della giustizia.
2. Allâesecuzione si provvede entro i successivi novanta giorni, osservando le forme espressamente richieste dallâautoritĂ di emissione che non siano contrarie ai principi dellâordinamento giuridico dello Stato. Il compimento degli atti di cui agli articoli 21 e 22 è in ogni caso regolato dalla legge italiana.
3. Si provvede al riconoscimento e allâesecuzione nel piĂš breve termine indicato dallâautoritĂ di emissione quando sussistono ragioni di urgenza o di necessitĂ .
4. Il decreto di riconoscimento è comunicato a cura della segreteria del pubblico ministero al difensore della persona sottoposta alle indagini entro il termine stabilito ai fini dellâavviso di cui ha diritto secondo la legge italiana per il compimento dellâatto. Quando la legge italiana prevede soltanto il diritto del difensore di assistere al compimento dellâatto senza previo avviso, il decreto di riconoscimento è comunicato al momento in cui lâatto è compiuto o immediatamente dopo.
5. Quando la richiesta di assistenza ha ad oggetto atti che devono essere eseguiti in piĂš distretti, allâesecuzione provvede il procuratore della Repubblica del distretto nel quale deve compiersi il maggior numero di atti, ovvero se di eguale numero, quello nel cui distretto deve compiersi lâatto di maggior importanza investigativa.
6. Se il procuratore della Repubblica che ha ricevuto lâordine di indagine ritiene che deve provvedere al riconoscimento e alla esecuzione altro ufficio, trasmette allo stesso immediatamente gli atti, dando comunicazione allâautoritĂ di emissione; in caso di contrasto si applicano gli articoli 54,54-bis e 54-ter del codice di procedura penale.
7. Il riconoscimento e lâesecuzione di un ordine di indagine emesso, nello stesso o in altro procedimento, ad integrazione o completamento di uno precedente spettano al procuratore della Repubblica che ha provveduto per questâultimo.
8. I verbali degli atti compiuti, ai quali il difensore della persona sottoposta alle indagini ha diritto di assistere, sono depositati nella segreteria del pubblico ministero, secondo quanto previsto dallâarticolo 366, comma 1, del codice di procedura penale.
Art. 5
Intervento e poteri di controllo del giudice
1. Quando lâautoritĂ di emissione chiede che lâatto sia compiuto dal giudice o quando lâatto richiesto deve essere compiuto, secondo la legge italiana, dal giudice, il procuratore della Repubblica riconosce lâordine di indagine e fa richiesta di esecuzione al giudice per le indagini preliminari.
2. Il giudice, ricevuta la richiesta, autorizza lâesecuzione previo accertamento delle condizioni per il riconoscimento dellâordine di indagine.
3. Se non diversamente disposto, il giudice provvede allâesecuzione in camera di consiglio ai sensi dellâarticolo 127 del codice di procedura penale, salva lâosservanza delle forme espressamente richieste dallâautoritĂ di emissione, sempre che non siano contrarie ai principi dellâordinamento giuridico dello Stato.
Art. 6
Comunicazioni allâautoritĂ di emissione
1. Della ricezione dellâordine di indagine è data comunicazione, entro sette giorni, allâautoritĂ di emissione, con la trasmissione del modello di cui allâallegato B del presente decreto. In tale modello sono indicate le modalitĂ di esecuzione quando da esse deriva lâimpossibilitĂ di assicurare la riservatezza sui fatti e sul contenuto dellâordine di indagine.
2. AllâautoritĂ di emissione è data tempestiva comunicazione, prima che sia assunta la decisione, che non sussistono le condizioni per il riconoscimento e lâesecuzione dellâordine di indagine, al fine di rimuovere, ove possibile, il motivo di rifiuto.
3. Parimenti, lâautoritĂ di emissione è tempestivamente informata, al fine di valutare lâopportunitĂ di una nuova richiesta o di ritirare lâordine di indagine, quando il contenuto dello stesso appare non proporzionato, secondo quanto previsto dallâarticolo 7.
4. La decisione di rifiuto del riconoscimento o il ritardo dellâesecuzione è immediatamente comunicata allâautoritĂ di emissione. Allo stesso modo è data comunicazione dellâimpugnazione e del provvedimento di annullamento del decreto di riconoscimento nei casi di cui allâarticolo 13.
Art. 7
Principio di proporzione
1. Lâordine di indagine non è proporzionato se dalla sua esecuzione può derivare un sacrificio ai diritti e alle libertĂ dellâimputato o della persona sottoposta alle indagini o di altre persone coinvolte dal compimento degli atti richiesti, non giustificato dalle esigenze investigative o probatorie del caso concreto, tenuto conto della gravitĂ dei reati per i quali si procede e della pena per essi prevista.
Art. 8
Partecipazione allâesecuzione dellâautoritĂ di emissione
1. LâautoritĂ di emissione può chiedere di partecipare direttamente allâesecuzione dellâordine di indagine.
2. Il procuratore della Repubblica, ricevuta la richiesta di cui al comma 1, può promuovere la costituzione di una squadra investigativa comune. Si applicano, in tal caso, le disposizioni del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 34.
3. Quando non si provvede mediante la costituzione di una squadra investigativa comune, la partecipazione dellâautoritĂ di emissione avviene con le modalitĂ previamente concordate con il procuratore della Repubblica, tenuto conto di quanto stabilito dal giudice per le indagini preliminari ove richiesto dellâesecuzione dellâordine di indagine.
4. Il funzionario dellâautoritĂ di emissione che partecipa allâesecuzione dellâordine di indagine nel territorio dello Stato assume, anche agli effetti della legge penale, la qualifica di pubblico ufficiale.
5. Lo Stato italiano provvede al risarcimento dei danni causati a terzi dallâautoritĂ di emissione che partecipa allâesecuzione dellâordine di indagine, salvo il diritto di rivalsa nei confronti dello Stato di emissione.
Art. 9
ModalitĂ particolari di esecuzione
1. Quando lâatto richiesto per lâesecuzione dellâordine di indagine non è previsto dalla legge italiana o non ricorrono i presupposti che la legge italiana impone per il suo compimento, il procuratore della Repubblica provvede, previa comunicazione allâautoritĂ di emissione, mediante il compimento di uno o piĂš atti diversi e comunque idonei al raggiungimento del medesimo scopo.
2. Previo accordo con lâautoritĂ di emissione, si dĂ luogo allâesecuzione mediante il compimento di uno o piĂš atti diversi e comunque idonei al raggiungimento del medesimo scopo anche quando lâordine di indagine non appare proporzionato, secondo quanto previsto dallâarticolo 7.
3. LâimpossibilitĂ di eseguire lâordine di indagine secondo quanto disposto dal comma 1 è motivo di rifiuto del riconoscimento.
4. Se per il compimento dellâatto oggetto dellâordine di indagine è necessaria autorizzazione a procedere, il procuratore della Repubblica ne fa tempestiva richiesta.
5. Fermo quanto previsto dallâarticolo 10, comma 1, si provvede in ogni caso allâesecuzione dellâordine di indagine avente ad oggetto:
a) acquisizione dei verbali di prove di altro procedimento;
b) acquisizione di informazioni contenute in banche dati accessibili allâautoritĂ giudiziaria;
c) audizione della persona informata dei fatti, del testimone, del consulente o del perito, della persona offesa, nonchĂŠ della persona sottoposta ad indagini o dellâimputato presenti nel territorio dello Stato;
d) compimento di atti di indagine che non incidono sulla libertĂ personale e sul diritto allâinviolabilitĂ del domicilio;
e) identificazione di persone titolari di uno specifico numero telefonico o di un indirizzo di posta elettronica o di un indirizzo IP.
Art. 10
Motivi di rifiuto e di restituzione
1. Oltre che nel caso di cui allâarticolo 9, comma 3, non si provvede al riconoscimento e allâesecuzione dellâordine di indagine ove:
a) lâordine di indagine trasmesso risulta incompleto ovvero le informazioni in esso contenute sono manifestamente erronee o non corrispondenti al tipo di atto richiesto;
b) la persona nei cui confronti si procede gode di immunitĂ riconosciute dallo Stato italiano che limitano o impediscono lâesercizio o il proseguimento dellâazione penale;
c) lâesecuzione dellâordine di indagine potrebbe recare pregiudizio alla sicurezza nazionale;
d) dalle informazioni trasmesse risulta la violazione del divieto di sottoporre una persona, giĂ definitivamente giudicata, ad un nuovo processo per i medesimi fatti;
e) sussistono fondati motivi per ritenere che lâesecuzione dellâatto richiesto nellâordine di indagine non è compatibile con gli obblighi dello Stato sanciti dallâarticolo 6 del Trattato dellâUnione europea e dalla Carta dei diritti fondamentali dellâUnione europea;
f) il fatto per il quale è stato emesso lâordine di indagine non è punito dalla legge italiana come reato, indipendentemente dagli elementi costitutivi o dalla qualificazione giuridica individuati dalla legge dello Stato di emissione, salvo quanto disposto dagli articoli 9, comma 5, e 11.
2. Se lâordine di indagine è stato emesso in relazione a violazioni tributarie, doganali o valutarie, lâesecuzione non può essere rifiutata per il fatto che la legge italiana non impone lo stesso tipo di tasse o di imposte, o per il fatto che la legislazione italiana in materia tributaria, valutaria o doganale è diversa da quella dello Stato di emissione.
3. Ă restituito allâautoritĂ di emissione lâordine di indagine emesso da unâautoritĂ diversa dalla giudiziaria o da questa non convalidato.
Art. 11
Deroghe alla doppia incriminazione
1. Il motivo di rifiuto di cui allâarticolo 10, comma 1, lettera f), non rileva per le seguenti categorie di reati, come indicati dallâautoritĂ di emissione nellâordine di indagine, qualora il fatto sia punibile nello Stato di emissione con una pena non inferiore nel massimo a tre anni o con una misura di sicurezza detentiva:
a) partecipazione a unâassociazione per delinquere;
b) terrorismo;
c) tratta di esseri umani;
d) sfruttamento sessuale di minori e pornografia infantile;
e) traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope;
f) traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi;
g) corruzione;
h) frode, compresa la frode che lede gli interessi finanziari delle ComunitĂ europee ai sensi della Convenzione del 26 luglio 1995, relativa alla tutela degli interessi finanziari delle ComunitĂ europee;
i) riciclaggio;
l) falsificazione e contraffazione di monete;
m) criminalitĂ informatica;
n) criminalitĂ ambientale, compreso il traffico illecito di specie animali protette e il traffico illecito di specie e di essenze vegetali protette;
o) favoreggiamento dellâingresso e del soggiorno illegali di cittadini non appartenenti a Stati membri dellâUnione europea;
p) omicidio volontario, lesioni personali gravi;
q) traffico illecito di organi e tessuti umani;
r) sequestro di persona;
s) razzismo e xenofobia;
t) rapina commessa da un gruppo organizzato o con lâuso di armi;
u) traffico illecito di beni culturali, compresi gli oggetti dâantiquariato e le opere dâarte;
v) truffa;
z) estorsione;
aa) contraffazione e pirateria in materia di marchi e prodotti;
bb) falsificazione di atti amministrativi e traffico di documenti alterati e contraffatti;
cc) falsificazione di mezzi di pagamento;
dd) traffico illecito di sostanze ormonali ed altri fattori di crescita;
ee) traffico illecito di materie nucleari e radioattive;
ff) ricettazione, riciclaggio e reimpiego di veicoli oggetto di furto;
gg) violenza sessuale;
hh) incendio;
ii) reati che rientrano nella competenza giurisdizionale della Corte penale internazionale;
ll) dirottamento di nave o aeromobile;
mm) sabotaggio.
Art. 12
Trasferimento delle prove
1. Il procuratore della Repubblica trasmette senza ritardo allâautoritĂ di emissione i verbali degli atti compiuti, i documenti e le cose oggetto della richiesta, nonchĂŠ i verbali di prove o gli atti acquisiti in altro procedimento.
2. Nei casi di cui allâarticolo 8, la trasmissione può essere fatta mediante consegna diretta al rappresentante dellâautoritĂ di emissione.
3. Dellâavvenuta trasmissione, anche nella forma della consegna diretta, è data attestazione in forma scritta.
4. Il procuratore della Repubblica può disporre il trasferimento temporaneo del corpo del reato o delle cose pertinenti al reato, quando non è dâimpedimento alla spedita trattazione del procedimento in corso, concordando con lâautoritĂ di emissione le modalitĂ del trasferimento e il termine di restituzione. A tal fine, dopo lâesercizio dellâazione penale, il procuratore della Repubblica richiede lâautorizzazione del giudice che procede. Il giudice provvede dopo aver sentito le parti.
Art. 13
Impugnazioni
1. Entro cinque giorni dalla comunicazione di cui allâarticolo 4, comma 4, la persona sottoposta alle indagini e il suo difensore possono proporre, contro il decreto di riconoscimento, opposizione al giudice per le indagini preliminari.
2. Il giudice per le indagini preliminari decide, sentito il procuratore della Repubblica, con ordinanza. Lâordinanza è comunicata al procuratore della Repubblica e notificata allâinteressato.
3. Il procuratore della Repubblica informa senza ritardo lâautoritĂ di emissione della decisione. Quando lâopposizione è accolta, il decreto di riconoscimento è annullato.
4. Lâopposizione non ha effetto sospensivo dellâesecuzione dellâordine di indagine e della trasmissione dei risultati delle attivitĂ compiute. Il procuratore della Repubblica può comunque non trasmettere i risultati delle attivitĂ compiute se può derivarne grave e irreparabile danno alla persona sottoposta alle indagini, allâimputato o alla persona comunque interessata dal compimento dellâatto.
5. Il giudice per le indagini preliminari, quando è richiesto dellâesecuzione dellâordine di indagine ai sensi dellâarticolo 5, se ricorrono i motivi di rifiuto indicati dallâarticolo 10, dispone, anche su richiesta delle parti, lâannullamento del decreto di riconoscimento emesso dal procuratore della Repubblica.
6. Non si dĂ luogo allâesecuzione dellâordine di indagine in caso di annullamento del decreto di riconoscimento.
7. Possono altresĂŹ proporre opposizione avverso il decreto di riconoscimento dellâordine di indagine avente ad oggetto il sequestro a fini di prova, la persona sottoposta alle indagini o lâimputato, il suo difensore, la persona alla quale la prova o il bene sono stati sequestrati e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione. Il giudice provvede in camera di consiglio ai sensi dellâarticolo 127 del codice di procedura penale. In tal caso avverso la decisione del giudice è ammesso ricorso in cassazione per violazione di legge da parte del pubblico ministero e degli interessati entro dieci giorni dalla sua comunicazione o notificazione. La Corte di cassazione provvede, in camera di consiglio, entro trenta giorni dal ricorso. Il ricorso non ha effetto sospensivo.
Art. 14
Rinvio del riconoscimento o dellâesecuzione
1. Il procuratore della Repubblica dispone il rinvio del riconoscimento dellâordine di indagine per il periodo necessario quando dallâesecuzione può derivare pregiudizio alle indagini preliminari o a un processo giĂ in corso.
2. Dispone altresĂŹ il rinvio dellâesecuzione dellâordine di indagine quando le cose, i documenti o i dati oggetto di richiesta di sequestro sono giĂ sottoposti a vincolo, fino alla revoca del relativo provvedimento.
3. La decisione di rinvio è immediatamente comunicata allâautoritĂ di emissione.
4. Lâordine di indagine è tempestivamente eseguito non appena viene meno la causa che ha dato luogo al rinvio.
Art. 15
Spese
1. Sono a carico dello Stato le spese sostenute per lâesecuzione dellâordine di indagine.
2. Nel caso di spese di rilevante entitĂ , il procuratore della Repubblica informa lâautoritĂ di emissione e lâautoritĂ centrale, al fine di valutare la condivisione con lo Stato di emissione dellâonere conseguente.
CAPO II
Disposizioni specifiche per determinati atti di indagine
Art. 16
Trasferimento temporaneo nello Stato di emissione di persone detenute
1. Lâordine di indagine emesso per il trasferimento temporaneo di una persona detenuta o internata, ai fini del compimento allâestero di un atto di indagine o di prova, è eseguito, a condizione che la persona presti consenso, richiedendo il nulla osta al giudice che procede, individuato secondo quanto previsto dallâarticolo 279 del codice di procedura penale. Quando il soggetto detenuto è un condannato o un internato, il nulla osta è richiesto al magistrato di sorveglianza.
2. Ai fini del provvedimento di nulla osta si tiene conto dellâetĂ della persona e delle sue condizioni di salute fisica o mentale.
3. Il procuratore della Repubblica concorda con lâautoritĂ di emissione le modalitĂ del trasferimento e individua il termine di rientro della persona detenuta in data anteriore alla scadenza dei termini massimi di custodia cautelare o di quello di cessazione della pena in esecuzione.
4. Il consenso al trasferimento deve risultare da atto scritto ed è validamente prestato, con le modalitĂ stabilite dallâordinamento interno, a condizione che la persona detenuta o internata abbia avuto la possibilitĂ di conferire con il difensore.
5. Il periodo di detenzione trascorso allâestero è computato a ogni effetto nella durata della custodia cautelare. Nel caso di detenuto in espiazione della pena il periodo di detenzione trascorso allâestero si considera trascorso in Italia.
6. La persona detenuta o internata temporaneamente trasferita non può essere sottoposta a restrizione della libertà personale in esecuzione di una pena o misura di sicurezza NÊ assoggettata ad altra misura restrittiva della libertà personale per un fatto anteriore e diverso da quello per il quale il trasferimento temporaneo è stato disposto, salvo che la persona, avendone avuta la possibilità , non abbia lasciato il territorio dello Stato trascorsi quindici giorni da quando la sua presenza non era piÚ richiesta ovvero che, dopo averlo lasciato, vi abbia fatto volontariamente ritorno.
Art. 17
Trasferimento temporaneo in Italia di persone detenute nello Stato di emissione
1. Quando lâordine di indagine ha ad oggetto la richiesta di trasferimento temporaneo di persona, detenuta nello Stato di emissione, per il compimento nel territorio nazionale di un atto di indagine o di prova, il procuratore della Repubblica concorda con lâautoritĂ di emissione le modalitĂ del trasferimento temporaneo e il termine entro cui la persona temporaneamente trasferita deve fare rientro nello Stato di emissione.
2. Ai fini dellâesecuzione il procuratore della Repubblica dispone che la persona temporaneamente trasferita sia custodita, per la durata del trasferimento temporaneo, nella casa circondariale del luogo di compimento dellâatto di indagine o di prova. Le spese di mantenimento sono a carico dello Stato.
3. La persona detenuta, temporaneamente trasferita, non può essere sottoposta a restrizione della libertà personale in esecuzione di una pena o misura di sicurezza NÊ assoggettata ad altra misura restrittiva della libertà personale per un fatto anteriore e diverso da quello per il quale il trasferimento temporaneo è stato disposto, salvo che la persona, avendone avuta la possibilità , non abbia lasciato il territorio dello Stato trascorsi quindici giorni da quando la sua presenza non era piÚ richiesta ovvero che, dopo averlo lasciato, vi abbia fatto volontariamente ritorno.
Art. 18
Audizione mediante videoconferenza o altra trasmissione audiovisiva
1. Lâesecuzione della richiesta di audizione mediante videoconferenza della persona sottoposta ad indagini, dellâimputato, del testimone, del consulente tecnico o del perito ha luogo previo accordo con lâautoritĂ di emissione circa le modalitĂ dellâaudizione, anche in riguardo alle misure relative alla protezione della persona da ascoltare.
2. Alla richiesta di assunzione delle dichiarazioni della persona sottoposta alle indagini o dellâimputato si dĂ corso soltanto se questi vi consentono.
3. Il procuratore della Repubblica richiede lâesecuzione dellâordine di indagine al giudice per le indagini preliminari nei casi di cui allâarticolo 5.
4. Il procuratore della Repubblica e il giudice, nellâambito delle rispettive attribuzioni, dispongono, nei casi previsti dalla legge, la nomina di un interprete.
5. Provvedono altresĂŹ a:
a) identificare la persona da ascoltare;
b) notificare lâora e il luogo della comparizione;
c) citare il testimone, il consulente tecnico o il perito;
d) invitare la persona sottoposta alle indagini o lâimputato a comparire con le modalitĂ stabilite dal codice di procedura penale e ad informarlo dei diritti e delle facoltĂ a lui riconosciuti dallâordinamento dello Stato di emissione.
6. Lâaudizione è condotta direttamente dallâautoritĂ di emissione o sotto la sua direzione. Il procuratore della Repubblica, o il giudice quando provvede allâesecuzione dellâordine di indagine, assicurano il rispetto, nel compimento dellâatto, dei principi fondamentali dellâordinamento giuridico dello Stato. I testimoni e i periti sono informati della facoltĂ di astensione riconosciuta dallâordinamento interno e da quello dello Stato di emissione.
7. Il verbale dellâaudizione è trasmesso allâautoritĂ di emissione.
8. Si applicano le norme di cui agli articoli 366,367,368,369,371-bis, 372 e 373 del codice penale per i fatti commessi nel corso dellâaudizione in videoconferenza.
Art. 19
Audizione mediante teleconferenza
1. Su richiesta dellâautoritĂ di emissione, lâaudizione del testimone o del perito che si trovano sul territorio dello Stato può essere svolta mediante conferenza telefonica, quando non è opportuno o possibile che essi compaiano personalmente dinnanzi allâautoritĂ di emissione.
2. Il procuratore richiede lâintervento del giudice per le indagini preliminari quando lâaudizione davanti al giudice è condizione della richiesta 3. Si applicano le disposizioni dellâarticolo 18 in quanto compatibili.
Art. 20
Informazioni e documenti presso banche e istituti finanziari
1. Lâordine di indagine che ha ad oggetto lâacquisizione di informazioni e documenti presso banche e istituti finanziari è eseguito con le modalitĂ stabilite dagli articoli 255 e 256 del codice di procedura penale.
2. Allâacquisizione in tempo reale dei flussi informatici o telematici provenienti o diretti a banche e istituti finanziari, il procuratore della Repubblica provvede, se necessario, mediante richiesta al giudice per le indagini preliminari secondo quanto previsto dagli articoli 266 e seguenti del codice di procedura penale.
3. Quando lâordine di indagine non illustra i motivi per i quali gli atti sono rilevanti nel procedimento il procuratore della Repubblica prima di darvi esecuzione richiede allâautoritĂ di emissione di fornire la relativa indicazione e ogni altra informazione utile ai fini della tempestiva ed efficace esecuzione dellâattivitĂ richiesta.
Art. 21
Operazioni sotto copertura
1. Lâordine di indagine per il compimento di operazioni sotto copertura è riconosciuto ed eseguito nel rispetto delle disposizioni di cui allâarticolo 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146.
2. Si applica lâarticolo 20, comma 3.
3. Ai fini dellâesecuzione della richiesta può essere promossa la costituzione di una squadra investigativa comune.
4. Il funzionario dello Stato di emissione che partecipa alle attivitĂ nel territorio dello Stato assume, agli effetti della legge penale, la qualifica di pubblico ufficiale e nei suoi confronti si applica la speciale causa di non punibilitĂ di cui allâarticolo 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146.
5. Lo Stato provvede al risarcimento dei danni causati a terzi dai funzionari dello Stato di emissione che partecipano alle attivitĂ nel territorio nazionale salvo il diritto di rivalsa nei confronti dello Stato di emissione.
Art. 22
Ritardo o omissione degli atti di arresto o di sequestro
1. Nei casi e con le modalitĂ stabilite dallâarticolo 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146, il procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto di cui allâarticolo 4, previo accordo con lâautoritĂ di emissione, può omettere o ritardare lâesecuzione dellâarresto, del fermo, della perquisizione o del sequestro probatorio.
2. Si applica lâarticolo 20, comma 3.
CAPO III
Intercettazione di telecomunicazioni
Art. 23
Intercettazione di telecomunicazioni con lâassistenza tecnica della autoritĂ giudiziaria italiana
1. Al riconoscimento dellâordine di indagine emesso per le operazioni di intercettazione provvede, sempre che sussistano le condizioni di ammissibilitĂ previste dallâordinamento interno, il procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto di cui allâarticolo 4.
2. Il procuratore della Repubblica trasmette al giudice per le indagini preliminari lâordine di indagine con richiesta di esecuzione, dopo aver provveduto al riconoscimento e dopo aver specificamente verificato che siano indicati:
a) lâautoritĂ che procede;
b) lâesistenza del titolo che dispone o autorizza lo svolgimento delle operazioni di intercettazione con lâindicazione del reato;
c) i dati tecnici necessari allo svolgimento delle operazioni;
d) la durata dellâintercettazione;
e) i motivi che rendono necessaria lâattivitĂ di indagine richiesta.
3. Il giudice per le indagini preliminari rifiuta lâesecuzione, oltre che per i motivi indicati dallâarticolo 10, se non sussistono le condizioni di ammissibilitĂ previste dallâordinamento interno.
Del rifiuto è data immediata comunicazione allâautoritĂ di emissione a cura del procuratore della Repubblica.
4. Allâordine di indagine, previa consultazione con lâautoritĂ di emissione, può darsi esecuzione alternativamente:
a) con la trasmissione immediata dei flussi comunicativi;
b) con lâintercettazione, la registrazione e la successiva trasmissione dei risultati delle operazioni.
5. In deroga a quanto previsto dal comma 4, il pubblico ministero, quando sono acquisite comunicazioni di servizio di appartenenti al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza o ai servizi di informazione per la sicurezza, provvede agli adempimenti di cui allâarticolo 270-bis del codice di procedura penale prima di trasmettere allâautoritĂ di emissione i risultati delle operazioni di intercettazione.
6. Al momento della richiesta, o successivamente anche nel corso delle operazioni di intercettazione, lâautoritĂ di emissione può richiedere la trascrizione, la decodificazione o la decrittazione della registrazione.
7. Sono a carico dello Stato le spese di esecuzione delle operazioni di intercettazione, ad eccezione di quelle relative alle trascrizioni, decodificazione e decrittazione delle comunicazioni.
Art. 24
Notifica allâautoritĂ giudiziaria italiana nel caso di persona soggetta a intercettazione nel territorio dello Stato
1. Quando è disposta, senza richiesta di assistenza tecnica, lâintercettazione di un dispositivo, anche di sistema informatico o telematico, in uso a persona che si trovi nel territorio dello Stato, il procuratore della Repubblica, trasmette immediatamente al giudice per le indagini preliminari la notificazione dellâavvio delle operazioni effettuata dallâautoritĂ giudiziaria dello Stato membro che procede.
2. Il giudice per le indagini preliminari ordina lâimmediata cessazione delle operazioni se le intercettazioni sono state disposte in riferimento a un reato per il quale, secondo lâordinamento interno, le intercettazioni non sono consentite e ne dĂ contestuale comunicazione al procuratore della Repubblica.
3. Il procuratore della Repubblica senza ritardo, e comunque non oltre novantasei ore dalla ricezione della notifica, dĂ comunicazione allâautoritĂ giudiziaria dello Stato membro del provvedimento di cessazione delle operazioni e della non utilizzabilitĂ a fini di prova dei risultati delle intercettazioni eseguite.
Art. 25
Richieste di documentazione inerente alle telecomunicazioni
1. Il procuratore della Repubblica dĂ esecuzione allâordine di indagine finalizzato allâacquisizione dei dati esterni relativi alle comunicazioni telefoniche e telematiche con le forme e le modalitĂ dellâarticolo 256 del codice di procedura penale.
CAPO IV
Provvedimenti di sequestro
Art. 26
Provvedimenti di sequestro probatorio
1. In esecuzione dellâordine di indagine che ha ad oggetto il sequestro del corpo del reato o delle cose pertinenti al reato il provvedimento è adottato entro ventiquattro ore dalla ricezione dellâordine di indagine medesimo e comunque senza ritardo.
2. Le cose sequestrate sono trasferite, su richiesta, allâautoritĂ di emissione con le modalitĂ stabilite dallâarticolo 12.
3. Quando è richiesto che le cose non siano trasferite, lâautoritĂ di emissione indica il termine trascorso il quale il provvedimento di sequestro può essere revocato.
4. Quando il procuratore della Repubblica ritiene di revocare il provvedimento di sequestro ne informa lâautoritĂ di emissione che può formulare osservazioni.
TITOLO III
PROCEDURA ATTIVA
CAPO I
Emissione dellâordine di indagine
Art. 27
Emissione dellâordine di indagine
1. Nellâambito di un procedimento penale o di un procedimento per lâapplicazione di una misura di prevenzione patrimoniale, il pubblico ministero e il giudice che procede possono emettere, nellâambito delle rispettive attribuzioni, un ordine di indagine e trasmetterlo direttamente allâautoritĂ di esecuzione. Il giudice emette lâordine di indagine sentite le parti.
2. Dellâemissione dellâordine di indagine è data informazione al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, ai fini del coordinamento investigativo se si tratta di indagini relative ai delitti di cui allâarticolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale.
Art. 28
Impugnazione dellâordine di indagine avente ad oggetto il sequestro a fini di prova
1. Contro lâordine di indagine avente ad oggetto il sequestro a fini di prova, la persona sottoposta alle indagini o lâimputato, il suo difensore, la persona alla quale la prova o il bene sono stati sequestrati e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione, possono proporre richiesta di riesame ai sensi dellâarticolo 324 del codice di procedura penale.
2. Si applicano altresĂŹ le previsioni di cui agli articoli 322-bis e 325 codice di procedura penale.
Art. 29
Partecipazione allâesecuzione dellâordine di indagine
1. Il pubblico ministero, previo accordo con lâautoritĂ di esecuzione, può partecipare direttamente, o far partecipare direttamente uno o piĂš ufficiali di polizia giudiziaria, allâesecuzione dellâordine di indagine. A tal fine il procuratore della Repubblica può promuovere la costituzione di una squadra investigativa comune. Si applicano, in tal caso, le disposizioni del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 34.
2. Il giudice che ha emesso lâordine di indagine può chiedere allâautoritĂ di esecuzione di partecipare direttamente allâesecuzione dellâordine di indagine, previo accordo con la stessa.
3. Le disposizioni del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 34, relative alla responsabilitĂ per i danni si applicano anche al caso di partecipazione diretta allâestero senza costituzione di una squadra investigativa comune.
Art. 30
Contenuto dellâordine di indagine
1. Lâordine di indagine contiene, secondo il modello di cui allâallegato A al presente decreto, le seguenti informazioni:
a) i dati relativi allâautoritĂ di emissione;
b) lâoggetto e le ragioni sulle quali si fonda;
c) i dati utili allâindividuazione della persona o delle persone interessate dal compimento dellâatto richiesto;
d) la descrizione sommaria del fatto per cui si procede e lâindicazione delle norme di legge violate;
e) una sintetica descrizione dellâatto dâindagine o di prova richiesti.
Art. 31
Ordine di indagine emesso su richiesta della difesa
1. Il difensore della persona sottoposta alle indagini, dellâimputato, della persona per la quale è proposta lâapplicazione di una misura di prevenzione, può chiedere al pubblico ministero o al giudice che procede lâemissione di un ordine dâindagine.
2. La richiesta contiene, a pena di inammissibilitĂ , lâindicazione dellâatto di indagine o di prova e i motivi che ne giustificano il compimento o lâassunzione.
3. Se rigetta la richiesta, il pubblico ministero emette decreto motivato. Quando la richiesta ha ad oggetto un provvedimento di sequestro si applica lâarticolo 368 del codice di procedura penale.
4. Il giudice provvede con ordinanza, dopo aver sentito le parti.
Art. 32
Trasmissione dellâordine di indagine
1. Lâordine di indagine e ogni comunicazione finalizzata alla sua esecuzione sono trasmesse allâautoritĂ di esecuzione con modalitĂ idonee a garantire lâautenticitĂ della provenienza, anche con lâausilio dellâautoritĂ centrale se necessario.
2. La trasmissione può aver luogo mediante il sistema di telecomunicazione della Rete giudiziaria europea.
3. LâautoritĂ di esecuzione è individuata anche con lâausilio dei punti di contatto della Rete giudiziaria europea.
4. Lâordine di indagine è trasmesso nella lingua ufficiale dello Stato di esecuzione o nella lingua appositamente indicata dallâautoritĂ di esecuzione.
Art. 33
Indicazioni allâautoritĂ di esecuzione
1. LâautoritĂ giudiziaria che ha emesso lâordine di indagine concorda con lâautoritĂ di esecuzione le modalitĂ di compimento dellâatto di indagine o di prova, specificamente indicando i diritti e le facoltĂ riconosciuti dalla legge alle parti e ai loro difensori.
2. LâautoritĂ giudiziaria, quando lâautoritĂ di esecuzione rileva che le spese necessarie allâesecuzione dellâordine di indagine eccedono il limite ritenuto ordinario, concorda con questâultima le modalitĂ di ripartizione dellâeccedenza. Se non vi è accordo, lâautoritĂ giudiziaria può ritirare, anche solo parzialmente, lâordine di indagine o chiederne lâesecuzione. In tale ultimo caso le spese, nella parte eccedente, sono a carico dello Stato e sono disciplinate dallâarticolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.
Art. 34
Ordine di indagine collegato a un ordine precedente
1. Quando un ordine di indagine è emesso, nello stesso o in altro procedimento, ad integrazione o completamento di uno precedente, se ne dĂ menzione nella sezione D del modello di cui allâallegato A.
2. LâautoritĂ giudiziaria che partecipa allâesecuzione dellâordine di indagine può presentare direttamente allâautoritĂ di esecuzione un ordine di indagine collegato.
Art. 35
Avvisi alle parti e ai difensori
1. LâautoritĂ giudiziaria che ha emesso lâordine di indagine, ricevuta dallâautoritĂ di esecuzione la documentazione delle attivitĂ compiute, provvede nei casi e nei modi previsti dalla legge processuale a darne conoscenza alle parti e ai loro difensori.
Art. 36
Disposizioni sulla utilizzabilitĂ degli atti compiuti e delle prove assunte allâestero
1. Sono raccolti nel fascicolo per il dibattimento di cui allâarticolo 431 del codice di procedura penale:
a) i documenti acquisiti allâestero mediante ordine di indagine e i verbali degli atti non ripetibili assunti con le stesse modalitĂ ;
b) i verbali degli atti, diversi da quelli previsti dalla lettera a), assunti allâestero a seguito di ordine di indagine ai quali i difensori sono stati posti in grado di assistere e di esercitare le facoltĂ loro consentite dalla legge italiana.
2. Nei casi e con le modalitĂ di cui allâarticolo 512-bis del codice di procedura penale il giudice dĂ lettura dei verbali di dichiarazioni rese allâestero, diversi da quelli di cui allâarticolo 431, comma 1, lettera e), del codice di procedura penale, acquisiti a seguito di ordine di indagine emesso nelle fasi precedenti il giudizio.
CAPO II
Disposizioni specifiche per determinati atti di indagine
Art. 37
Trasferimento temporaneo nello Stato di persona detenuta in altro Stato membro
1. Il pubblico ministero e il giudice che procede possono emettere, nellâambito delle rispettive attribuzioni, ordine di indagine per il trasferimento temporaneo nel territorio italiano, al fine del compimento di un atto di indagine o per lâassunzione di una prova, di persona detenuta in altro Stato membro, concordando con lâautoritĂ di esecuzione le modalitĂ del trasferimento e il termine entro cui la persona detenuta deve fare rientro nello Stato di esecuzione. Si applicano le disposizioni di cui al comma 2 dellâarticolo 17.
2. Le spese di trasferimento temporaneo sono a carico dello Stato.
3. La persona detenuta temporaneamente che è trasferita in Italia non può essere sottoposta a restrizione della libertà personale in esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza NÊ assoggettata ad altre misure restrittive della libertà personale per un fatto anteriore e diverso da quello per il quale il trasferimento temporaneo è stato disposto.
4. LâimmunitĂ prevista dal comma 3 cessa qualora la persona detenuta temporaneamente trasferita, avendone la possibilitĂ non ha lasciato il territorio nazionale trascorsi quindici giorni dal momento in cui la sua presenza non è piĂš richiesta ovvero, avendolo lasciato, vi ha fatto volontariamente ritorno.
Art. 38
Trasferimento temporaneo in altro Stato membro di persone detenute nello Stato
1. Il pubblico ministero e il giudice che procede, nellâambito delle rispettive attribuzioni, possono emettere ordine di indagine per il trasferimento temporaneo in altro Stato membro di una persona detenuta in Italia, al fine del compimento di un atto di indagine o dellâassunzione di una prova che richiedano la presenza nello Stato di esecuzione della persona detenuta.
2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dellâarticolo 16.
3. Le spese di trasferimento temporaneo sono a carico dallo Stato.
Art. 39
Richiesta di audizione mediante videoconferenza o altra trasmissione audiovisiva
1. Il pubblico ministero o il giudice che procede possono emettere, nellâambito delle rispettive attribuzioni, un ordine di indagine per richiedere lâaudizione a distanza di testimoni, periti, consulenti tecnici e persone informate dei fatti, mediante videoconferenza, a condizione che lâautoritĂ di esecuzione abbia la disponibilitĂ o lâaccesso ai mezzi tecnici necessari.
2. Allo stesso modo possono provvedere per lâaudizione a distanza dellâimputato o della persona sottoposta alle indagini, sempre che questi vi consentano.
3. Lâordine di indagine può essere emesso:
a) quando per i soggetti di cui ai commi 1 e 2 ricorrono giustificati motivi che rendono non opportuna la loro presenza sul territorio nazionale;
b) quando la persona da interrogare o esaminare è a qualsiasi titolo detenuta nello Stato membro;
c) nei casi previsti dallâarticolo 147-bis del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.
4. LâautoritĂ giudiziaria concorda con lâautoritĂ di esecuzione le modalitĂ dellâaudizione.
5. Se lâautoritĂ di esecuzione non ha la disponibilitĂ o lâaccesso ai mezzi tecnici necessari, lâautoritĂ giudiziaria che ha emesso lâordine di indagine può metterli a sua disposizione per il tramite dellâautoritĂ centrale.
6. LâautoritĂ giudiziaria verifica che alla persona da ascoltare sia dato avvertimento circa i diritti e le garanzie previste dallâordinamento interno.
Art. 40
Informazioni relative a conti e operazioni bancarie e finanziarie
1. Quando lâordine di indagine ha ad oggetto accertamenti o acquisizione di documenti presso banche o istituti finanziari, la richiesta è trasmessa mediante il modello di cui allâallegato A, sezione H 4. Sono a tal fine indicati i motivi della rilevanza dellâaccertamento, nonchĂŠ le informazioni utili allâindividuazione delle banche o degli istituti interessati.
Art. 41
Richiesta di operazioni sotto copertura da compiersi allâestero
1. Lâordine di indagine per lo svolgimento di operazioni sotto copertura è emesso soltanto nei casi e con le modalitĂ previste dallâarticolo 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146.
2. La richiesta è inoltrata, secondo il modello di cui allâallegato A, direttamente allâautoritĂ di esecuzione. Le modalitĂ di compimento delle operazioni sono concordate con lâautoritĂ di esecuzione.
Art. 42
Richiesta di ritardare od omettere atti di arresto o di sequestro
1. Quando si procede per uno dei reati di cui allâarticolo 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146, può essere emesso, alle condizioni e con le modalitĂ ivi stabilite, ordine di indagine al fine di chiedere allâautoritĂ di esecuzione che siano omessi o ritardati il provvedimento di arresto, di fermo, di perquisizione o di sequestro probatorio, che si ritiene possano essere eseguiti nel territorio dello Stato di esecuzione.
Art. 43
Richiesta di intercettazione di telecomunicazioni con lâassistenza tecnica dellâautoritĂ giudiziaria di altro Stato membro
1. Il pubblico ministero emette ordine di indagine, secondo il modello di cui allâallegato A, sezione H 7, del presente decreto, per la necessaria assistenza tecnica allâesecuzione delle operazioni di intercettazione delle conversazioni o comunicazioni o del flusso di comunicazioni relativo a sistemi informatici o telematici, quando nel territorio di altro Stato membro si trova il dispositivo o il sistema da controllare.
2. Lâordine di indagine contiene:
a) lâindicazione dellâautoritĂ giudiziaria che ha disposto lâintercettazione;
b) ogni informazione utile ai fini dellâidentificazione della persona che ha in uso il dispositivo o il sistema da controllare;
c) la durata delle operazioni di intercettazione;
d) i dati tecnici necessari allo svolgimento delle operazioni di intercettazione;
e) i motivi della rilevanza dellâatto.
3. Il pubblico ministero, previo accordo con lâautoritĂ di esecuzione, indica nellâordine di indagine se lâoperazione deve essere eseguita:
a) con trasmissione immediata delle telecomunicazioni;
b) intercettando, registrando e trasmettendo successivamente il risultato dellâintercettazione.
4. La richiesta può avere ad oggetto la trascrizione, la decodificazione o la decrittazione delle comunicazioni intercettate.
In tal caso le spese sono anticipate dallo Stato.
Art. 44
Obblighi di informazione in favore dellâautoritĂ giudiziaria di altro Stato membro
1. Il pubblico ministero, prima di dare inizio alle operazioni di intercettazione, informa, mediante trasmissione del modello di cui allâallegato C al presente decreto, lâautoritĂ giudiziaria competente dello Stato membro nel cui territorio si trova il dispositivo o il sistema da controllare.
2. Nel corso delle operazioni di intercettazione, il pubblico ministero, non appena ha notizia che il dispositivo o il sistema controllato si trova nel territorio di altro Stato membro, provvede immediatamente, con le modalitĂ di cui al comma 1, a dare informazione allâautoritĂ giudiziaria competente dello Stato membro interessato che le operazioni di intercettazione sono state avviate e sono in corso.
3. Il pubblico ministero dispone lâimmediata cessazione delle operazioni di intercettazione quando lâautoritĂ giudiziaria dello Stato membro, ricevuta lâinformazione di cui ai commi 1 e 2, comunica che non possono essere eseguite o proseguite. I risultati dellâintercettazione possono comunque essere utilizzati alle condizioni stabilite dallâautoritĂ giudiziaria dello Stato membro.
Art. 45
Richiesta di documentazione inerente alle telecomunicazioni
1. Il pubblico ministero o il giudice che procede possono trasmettere allâautoritĂ di esecuzione ordine di indagine al fine di ottenere i dati esterni relativi al traffico telefonico o telematico nonchĂŠ lâacquisizione di ogni altra informazione utile in possesso degli operatori di telecomunicazioni.
2. Lâordine di indagine contiene i dati tecnici necessari allâindividuazione dellâutenza o del sistema informatico, ogni informazione utile ai fini dellâidentificazione della persona che li ha in uso e dellâoperatore, se noti, nonchĂŠ lâindicazione del reato per il quale si procede.
Art. 46
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dallâattuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarĂ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. Ă fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.





